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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1235/ 2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 1235/2024 RG promossa da
AR SO IV (CF ), con l'avv. PRANDINA C.F._1
CARLO del foro di Bergamo
RICORRENTE
contro
PA LA (CF ), con l'avv. VERZEROLI C.F._2
GRAZIELLA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 15
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente FA IS OL conveniva in giudizio la moglie PA LA al fine di ottenere dal tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dalle parti, celebrato in data
30 Aprile 1995 nel Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM).
In fatto il ricorrente premetteva che dal matrimonio erano nati tre figli, TE, in data 1
Febbraio 96, maggiorenne ed autonomo, AB, in data 31 maggio 2001, maggiorenne non ancora autonoma, e LE l'8 maggio 2009, minore oltre che disabile;
ricordava che le parti si erano separate consensualmente con decreto omologato da questo tribunale il 6 giugno 2014 e che nell'ambito delle condizioni era stato previsto l'affido condiviso dei figli, all'epoca minorenni, e l'obbligo per lui di versare € 1.200,00 a figlio per il mantenimento ordinario ed il 50% delle spese straordinarie, ponendosi altresì integralmente a suo carico il pagamento del mutuo che esisteva sulla casa coniugale oltre alla previsione di un versamento di € 35.000,00 alla moglie per l'acquisto di una nuova auto. Rilevava che tali condizioni trovavano all'epoca giustificazione nella sua attività di manager per la Eni Spa all'estero, in particolare Kazakistan, che gli garantiva uno stipendio mensile molto elevato , intorno ai 10.000 euro che appunto gli consentiva anche di poter versare tranquillamente la somma totale di € 4.800,00 mensili ( 1.200 € a figlio e ulteriori 1200,00 alla moglie) e inoltre come, sempre in quel periodo, egli poteva contare su ulteriori entrate, di circa € 6000,00 l'anno, per l'attività di amministratore di condominio svolta. Assumeva che oggi la situazione generale era del tutto cambiata: il primo figlio, laureatosi in agraria, aveva conseguito l'abilitazione alla professione e si era trasferito a Santa Maria in Matenano, aprendo ivi un'attività di coltivazioni miste già dal maggio 2020; mentre lui stesso dall'1 gennaio 2021 era andato in pensione i suoi redditi si erano drasticamente ridotti di oltre un terzo rispetto allo stipendio esistente pagina 2 di 15 all'epoca della separazione, non potendo pertanto continuare a versare le somme così indicate per i figli, ricordando come aveva da pagare sia il mutuo ipotecario, con una rata di 730 € fino all'ottobre 2023, che un mutuo chirografario di € 280,00 mensili e un mutuo fondiario con una rata di € 1.130,00, tutti i mutui con scadenza nell'ottobre 2023.
Rispetto al nuovo diverso importo della pensione evidenziava che lo stesso suo sostentamento imponeva una drastica riduzione delle somme per il mantenimento delle due figli, ricordando peraltro come LE, l'ultima figlia, essendo disabile aveva una pensione di invalidità di circa 500,00 euro al mese. Assumeva che non era stato possibile arrivare ad una domanda congiunta per l'opposizione a qualunque tipo di ridefinizione economica posta in essere dalla resistente, che aveva anche intentato un'azione esecutiva al fine di ottenere le somme individuate in separazione (17.220,15), da lui attualmente opposto, nonostante ella stessa avesse dato atto che dal 2020 il primo figlio era divenuto autonomo e quindi egli aveva versato ben € 26.400,00 in più rispetto al dovuto.
Ricordava che dal mese di gennaio 2022 egli aveva ridotto l'assegno versato per i figli alla luce dell'autonomia del primo figlio e proponeva una riduzione di percentuale identica alla riduzione sullo stipendio che aveva patito con la pensione, attualmente pari ad € 3100,00 mensile, e cioè del 45,71% chiedendo così di poter versare un assegno di €
700,00 per ciascuna delle due figlie, oltre al 50% della delle spese straordinarie;
chiedeva la conferma dell'affido condiviso della figlia minore LE, ipotizzando il suo diritto di visita e richiedendo altresì la restituzione degli importi di denaro versati, ma non dovuti, per il figlio TE, autonomo fin dal 2020, pari in totale ad € 26.400 .
Si costituiva la resistente PA LA la quale, non opponendosi alla richiesta pronuncia di stato, contestava tutto quanto dedotto dal marito. Evidenziava come tra il padre e la minore LE non vi fosse un buon rapporto ed in tal senso invocava il conferimento dell'incarico ai Servizi Sociali o, eventualmente, l'ammissione di una CTU genitoriale, anche al fine di ottenere l'affido super esclusivo della minore stessa, invalida al 100% dalla nascita in quanto affetta da “tetraparesi distonica e grave ritardo mentale pagina 3 di 15 in esiti di grave encefalopatia ipossicoischemica prenatale” che percepiva infatti una indennità di accompagnamento di € 531,76 mensili, importo gestito interamente dalla resistente che, senza l'ausilio di alcuna altra persona, seguiva la figlia da sempre e soprattutto nelle diverse terapie cui la stessa era sottoposta presso la neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Briolini di Gazzaniga. Sottolineava come il padre, nell'ambito dei
12 anni di percorso scolastico, fosse rimasto del tutto assente, senza mai interessarsi della vita scolastica della figlia come peraltro anche della stessa sua salute e come, anche a causa della pandemia nelle more avutasi, era da quasi due anni che non l'aveva praticamente neanche mai vista. Rilevava che nelle sporadiche visite attuate il ricorrente aveva una totale incapacità di relazionarsi con detta figlia che forzava a fare compiti, in particolare calcoli matematici o anche test per verificare il miglioramento della capacità cognitiva, e così facendo le provocava vere e proprie crisi di panico . Contestava la richiesta di riduzione così drastica dell'assegno di mantenimento assumendo, peraltro, che il marito aveva nei suoi confronti l'ingentissimo debito per € 76.499,47 per mancato versamento dell'assegno , e come erano stati gli aiuti dei propri familiari a consentire di portare avanti la famiglia, in particolare a rispondere alle esigenze materiali e scolastiche non solo di LE ma anche di AB, figlia maggiorenne non ancora autonoma e studentessa universitaria. Rilevava come, al contrario di quello che era stato scritto nel ricorso, il marito ancora svolgeva attività all'estero, come poteva essere dedotto dal profilo linkedin pubblicato da cui si desumeva l'attività free lance di consulente in
Africa, in particolare in Kenya e in Egitto, ciò grazie alla particolare alle particolari competenze tecniche dello stesso. Sottolineava come i tre mutui indicati, che comportavano un esborso mensile complessivo di 2.140,00 euro, davano contezza proprio del fatto che il marito non potesse vivere con la sola pensione di € 3100,00 come invece assunto nell'atto introduttivo. Rimarcava come l'assegno di accompagnamento percepito per l'assistenza alla figlia LE non poteva dirsi contribuzione all'assegno di mantenimento della stessa perché, al contrario, aveva delle altre ragioni pagina 4 di 15 legislativamente protette e che lo giustificavano. Dal punto di vista economico e finanziario assumeva di essere comproprietaria al 50% della casa coniugale e usufruttuaria di un immobile nel Comune di Porto San Giorgio e come egli era è proprietario di altre due macchine. Si soffermava quindi sulle infondatezza della domanda di restituzione degli importi che il ricorrente diceva essere stati versati a favore del figlio TE quando questi invece era diventato autonomo, evidenziando come lo stesso si era laureato in Scienze Agrarie nel Marzo 2021 e quindi soltanto nel 2022, a decorrere dal gennaio 2022, aveva iniziato a dedicarsi all'attività lavorativa, peraltro indicando come il ricorrente pur avrebbe potuto instaurare un procedimento con cui richiedere la modifica delle condizioni. Concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di stato, l'affido super esclusivo di LE , prevedendo visite protette tra padre e figlia, da svolgere comunque alla presenza di un educatore dopo l'accertamento di idonea capacità genitoriale del ricorrente da parte dei servizi sociali o dopo l'espletamento di una CTU, richiedeva la conferma dell'assegnazione della casa coniugale ed il versamento a favore della due figlie di € 1.500,00 al mese oltre al 70% delle spese straordinarie e un assegno divorzile per sé.
Il giudice designato dopo la prima udienza di comparizione del 22 maggio 2024, confermava l'affido in via condivisa di LE ad entrambi i genitori, riconoscendo però delega esclusiva alla madre per quanto riguardava salute, scuola e rapporti con la
Pubblica Amministrazione;
disponeva visite libere tra padre e figlia e poneva, per le due figlie LE e AB, a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di € 1.000,00 ciascuna, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo, salvo che per l'integrale onere per le spese universitarie di AB per come indicato dallo stesso ricorrente, oltre ad un assegno divorzile di € 1.000,00 per la resistente cui assegnava la casa coniugale.
pagina 5 di 15 In istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale del ricorrente e la causa rinviata, ai sensi dell'articolo 473 bis 28 cpc, per la rimessione al Collegio all'udienza del 23 gennaio 2025.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, richiesta in via subordinata dalla resistente.
Questo Collegio ritiene infatti di confermare le osservazioni espresse dal Giudice
Istruttore e quindi di come sia generica la stessa richiesta di disporre indagini di polizia tributaria sui redditi del marito e sui proventi ricavati comunque dallo stesso, ben potendosi addivenire, alla luce degli elementi di prova disponibili, ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord., 20 ottobre 2021, n. 975; Cass. 5 novembre 2007, n. 23051).
Si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/04/1995 nel Comune di SANTA VITTORIA IN
MATENANO (FM) - dalla loro unione sono nati i figli TE (01/02/1996, maggiorenne ed autonomo, BR (31/5/2001), maggiorenne non ancora autonoma,
e TI (8/5/2009), ancora minore.
I coniugi vivono separati molto più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: il decreto di omologa della separazione consensuale è del 6.6.2014, mentre il ricorso è
pagina 6 di 15 stato depositato il 19/02/2024 . Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Questo Collegio è chiamato a decidere sull'affido della figlia minore LE, sulla quantificazione degli assegni di mantenimento ordinario e straordinario per le due figlie e sull'assegno divorzile.
Va infatti premesso che inammissibile appare la richiesta di restituzione degli importi versati per il figlio TE successivamente all'epoca della intervenuta sua autonomia: tale richiesta infatti non può dirsi collegata all'oggetto di causa del divorzio e come tale deve essere vista ed esaminata in seno, semmai, ad un giudizio ordinario di restituzione di indebito.
- Sull'affido della figlia minore
Le parti hanno avuto tre figli dal matrimonio e l'ultima, LE, nata l'[...] è minore oltre ad essere affetta da grave patologia (““tetraparesi distonica e grave ritardo mentale in esiti di grave encefalopatia ipossicoischemica prenatale”) per la quale è stata riconosciuta invalida al 100% e percepisce a tal fine anche una pensione di € 531,76.
Il ricorrente insiste nel richiedere l'affido condiviso della minore, a fronte, di contro, alla richiesta di affido super-esclusivo da parte della resistente.
Ebbene alla luce dei fatti per come ricostruiti nel corso del giudizio si ha contezza di un rapporto di fatto molto blando tra padre e figlia (si consideri il cap. 1”vero che negli ultimi tre anni ha fatto visita a LE presso l'immobile di AL LO nelle
pagina 7 di 15 seguenti date 8.5.2021, 30.1.2022 e 27.12.2023” il ricorrente risponde “E' vero, anche se non ricordo con esattezza le date..”) e di come, in base a quanto riferito dalla resistente senza contestazione, le volte in cui il padre sta con la figlia quest'ultima poi abbia delle crisi a seguito di quanto il genitore, seppur sicuramente con finalità affettive e di sprone, provoca con le richieste di verifica cognitiva su matematica o altro, di come, soprattutto durante il periodo di lavoro, il padre sia rimasto assente proprio perché di fatto all'estero ove svolgeva la sua attività di manager Eni, come riconosciuto in seno all'interrogatorio. Di ciò infatti si era reso conto il giudice delegato che aveva riconosciuto delega esclusiva alla madre su più settori dell'attività straordinaria e cioè su salute, scuola e rapporti con la PA. Elemento da non sottovalutare nell'accogliere la richiesta della resistente in tema di affido della minore è altresì la notevole somma che il padre non ha versato proprio a titolo di mantenimento per i figli, ciò essendo da sempre elemento di particolare gravità nell'individuare ed avere contezza della responsabilità genitoriale del genitore in esame.
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse dei figli minori, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo come sopra indicato, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori pagina 8 di 15 della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse
(art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Ciò impone peraltro l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Tenendo perciò proprio in considerazione ciò che avviene nella pratica e di quello che secondo il più che verosimile giudizio prognostico avverrà nel futuro per come detto prima non può che riconoscersi la gestione esclusiva della minore alla madre, che la cura di fatto durante l'intera giornata, e pertanto LE viene affidata ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali della medesima
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
Il diritto di visita può riconoscersi in modo libero, lasciando all'accordo tra le parti la scelta del momento migliore, auspicando che ciò possa essere motivo di incremento ad una visita finora davvero poco praticata.
- Sull'assegno di mantenimento
Va premesso, per quanto ovvio, che sulla quantificazione dell'assegno nessuna rilevanza possa essere riconosciuta alla pensione di invalidità percepita da LE: l'importo di essa infatti non ha finalità di mantenimento quanto piuttosto di aiuto per la cura della patologia di cui il beneficiario è affetto.
Ebbene gli assegni per il mantenimento della prole non possono che essere rispondenti al principio di proporzionalità .
Nel periodo di imposta per l'anno 2020 il ricorrente aveva un reddito complessito di €
90.522,00, nell'anno 2021 di € 56.291,00, nel 2022 di € 57.239,00, dopo il pensionamento del gennaio 2021 si ha un reddito di circa € 40.000,00.(vedi doc. allegati in particolare il doc. 25). Il Giudice designato aveva già evidenziato che quanto dal pagina 9 di 15 ricorrente indicato e cioè il percepimento della sola pensione di € 3100,00 era contraddetto dal pagamento , avvenuto fino all'ottobre 2023, dei tre mutui per complessivi € 2140,00 e come le competenze tecniche del ricorrente gli consentiva non solo di continuare a svolgere l'attività di consulenze all'estero, ma anche, di aprire nuove attività in Italia, come sembrerebbe essere dii recente avvenuto.
Alla luce di quanto lo stesso ricorrente aveva indicato in seno all'udienza di prima comparizione e che si ritiene di poter mantenere ancora valido e cioè la indicazione dell'integrale onere di sostenere le spese universitarie della figlia AB, appare equo confermare le disposizioni di cui all'ordinanza provvisoria ed urgente e cioè riconoscere l'importo di € 1000,00 a figlia a titolo di mantenimento ordinario e del 70% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo di questo Tribunale che si riporta per esteso in dispositivo.
- Sull'assegno divorzile
Va premesso che la determinazione dell' assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l' assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
Ebbene nella presente fattispecie si ha prova del fatto che la resistente abbia di fatto gestito la famiglia, con tre figli, in assenza del marito che lavorava all'estero e come pagina 10 di 15 oggi la resistente stessa non abbia in alcun modo la possibilità comunque di entrare nel mondo del lavoro alla luce dell'assistenza h24 che presta alla figlia.
Si rinvengono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile che viene confermato in € 1000,00 mensile.
- Spese giudiziali
Avendo le parti, seppur in subordine, richiamato i provvedimenti urgenti e provvisori, di fatto confermati, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) il 30/04/1995 tra AR SO (o anche AR SO IV) , nato a [...] il [...], e
PA LA , nata a [...] l'[...]
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SANTA VITTORIA IN
MATENANO (FM) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995 , parte II, serie A, n. 2;
3) Affida la figlia LE in via esclusiva alla madre PA LA , la quale avrà altresì l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stesse;
4) assegna la casa coniugale alla resistente;
5) dispone che le visite tra padre e figlia avvengano liberamente previo accordo tra le parti;
pagina 11 di 15 6) obbliga il ricorrente a versare alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie AB e LE, l'importo totale di € 2.000,00 (€ 1000,00 per ciascuna), oltre rivalutazione annuale Istat;
7) obbliga ciascun genitore a concorrere, il padre nella misura del 70% e la madre del
30%, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per le due figlie , secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario pagina 12 di 15 prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
pagina 13 di 15 Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione pagina 14 di 15 delle spese extra concordate.-6. gli assegni familiari verranno percepiti dalla signora
RC, come già stabilito nella separazione consensuale.
8) conferma l'onere del ricorrente all'integrale concorso delle spese universitarie per la figlia maggiorenne AB;
9) obbliga il ricorrente a versare alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 1000,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
10). Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 13.3.2025
IL PRESIDENTE est.
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