Articolo 16 della Legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 15Articolo 17
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13 ottobre 2002
Art. 16. (Diritto di difesa) 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 , dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo integrale dell' art. 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 17 (Diritto di difesa) - 1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.".
Entrata in vigore il 13 ottobre 2002
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