Articolo 17 della Costituzione
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1948
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita', che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita' pubblica.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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