Provvedimento: […] Poiché la novità di tale domanda era stata eccepita soltanto con la comparsa di costituzione in appello, la causa andava decisa esaminando sia la domanda del CC diretta ad ottenere l'arretramento delle fabbriche della convenuta alla distanza legale, sia la domanda riconvenzionale della CA diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a mantenere, ex art. 875 c.c., le fabbriche in aderenza alla costruzione dell'attore. In ordine alla distanza, riteneva la Corte di Appello che la normativa locale (art. 17 del P.R.G. di Napoli) prevedeva che nelle aree comprese nella zona M erano consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola. […]
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