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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1819/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale tra
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti separata da ritenersi apposta in calce al ricorso, dall'avv. Laura Casari (CF:
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via San C.F._2
Francesco d'Assisi, n. 10
e
, nata a [...] il [...], CF Parte_2
, residente in [...], rappresentata e difesa giusta C.F._3
procura in atti separata da considerarsi apposta in calce al presente ricorso, dall'avv. Irene
Perenzoni (CF: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Trento, Via Milano n. 116 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 16 luglio
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16 aprile 2025.
All'udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2) i figli minori IC e sono affidati in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute;
3) per le questioni di ordinaria amministrazione il genitore presso cui i figli permangono eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
4) la casa familiare sita in Via dei Michei n. 20 viene assegnata all'avv. ompleta di arredi Pt_2
e corredi che già gode in via esclusiva dal 6 giugno 2022. Il padre ha già prelevato i propri effetti personali. 5) i figli , IC e risiederanno presso la madre, con Per_2 Persona_1
diritto - dovere per il padre di vederli, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, studio ed ordinato regime di vita dei minori secondo il protocollo adottato al momento che prevede una cena infrasettimanale e dal pranzo del sabato alla domenica sera, con possibilità di pernottamento, a settimane alterne. Previo accordo tra i genitori vi potranno essere anche momenti ulteriori, qualora condivisi anche dai figli. 6) A regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, i ricorrenti hanno raggiunto il seguente accordo: - Il signor , nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
residente in [...], cede e trasferisce all'avv.
nata a [...] il [...], CF Parte_2
, residente in [...], che accetta ed acquista, C.F._3
- la quota di 1/2 indiviso dell'immobile ubicato a Trento (TN), via dei Michei n. 20, tavolarmente contraddistinto in CC 437, PT 618 II, dalla p.ed. 282, pp. mm. 1 e 5 descritte come segue: piano terra: disbrigo, due bagni, soggiorno-cucina., 3 stanze, poggiolo e due parti di verde;
piano terra: ingresso disbrigo due bagni, quattro stanze, cucina verde e griglia;
- nonché la quota di 1/1 del garage ubicato a Trento (TN) via dei Michei n. 20, tavolarmente contraddistinto in CC 437, PT 618II, dalla p.ed. 282, p.m. 9, descritto come segue: piano interrato: garage, comprese le parti comuni e compresi tutti gli eventuali diritti, pertinenze ed accessori, oneri, servitù e quant'altro risultasse dal Libro Fondiario. La proprietà degli immobili sopra descritti viene trasferita e accettata nello stato attuale di fatto e di diritto, con tutti i diritti attivi e passivi inerenti, con le relative accessioni, accessori e pertinenze, parti comuni, consortalità e servitù attive e passive, usi, azioni ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante dal Libro Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti.
I beni sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Trento come segue:
- CC 437 Villamontagna, p.ed. 282, Sub 8, Foglio 4, PM 9, Zona Cens. 2, Categ. C/6, Classe
1, Consistenza 38 mq, Superficie 43 mq, Rendita € 78,50;
- CC 437, Villamontagna, p.ed. 282, Sub. 13, Foglio 4, p.m. 1,5, Zona Cens. 2, Categ. A/2,
Classe 4, Consistenza 11 vani, Superficie 210 mq, Rendita 710,13.
- Il signor cede e trasferisce la quota di 1/2 indiviso della p.ed. 282 pp.mm. 1 e Parte_1
5 in CC 437 PT 618II e la quota di 1/1 della p.ed. 282 p.m. 9 CC 437 PT 618 II, ubicati a
Trento (TN), Via dei Michei n. 20 all'avv. , a definizione di ogni pretesa Parte_2
economica, presente e futura, (comprensiva anche della somma derivante dalla vendita del camper in comproprietà), traente titolo direttamente o indirettamente dal rapporto di coniugio, e a tacitazione di ogni pretesa creditoria maturata dalla signora nei Pt_2
riguardi del signor;
Pt_1
- in quanto occorra i coniugi dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale, con espresso esonero di responsabilità al riguardo per il Conservatore Tavolare.
- Entrambi i coniugi, previamente ammoniti circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 40 della L. 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76 sotto la propria penale responsabilità, dichiarano:
- che gli immobili ubicati a Trento (TN), via dei Michei n. 20, acquistati con rogito dd.
29.10.2019 - Notaio - (doc. 8), sono stati edificati in conformità alla Persona_3
concessione edilizia n. 53858/1998 rilasciata dal Comune di Trento in data 22.10.1999 e successiva variante n. 46112/2002 rilasciata in data 8.01.2002;
- che successivamente al rilascio della concessione sono state realizzate opere rilasciate dal
Comune di Trento n. 61553/2020 in data 06.03.2020 e n. 190944/2021 in data 20.07.2021 e che successivamente non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso degli immobili in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di nuova concessione edilizia (doc. 9);
- che non si rende necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica per la comproprietà collegata in quanto di superficie inferiore ai 5.000 mq;
- che le unità immobiliari oggetto del presenta atto sono state dichiarate abitabili con certificato di abitabilità dd. 19.05.2004 rilasciata dall'Autorità competente del Comune di
Trento (doc. 10).
- Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto, e che il pagamento del prezzo verrà effettuato con le modalità sopra descritte, e quindi senza versamento di denaro.
- Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che corredano il bene oggetto del presente atto, il signor garantisce alla signora Parte_1 Parte_2 circa la conformità degli impianti sino ad ora realizzati alla normativa in materia di
[...]
sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati effettuati. Convengono inoltre le parti che a carico del signor non grava alcun obbligo di adeguamento dei Parte_1
predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca in cui gli impianti vennero realizzati, e che pertanto grava sulla signora Parte_2
ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale
[...] sopravvenuta normativa.
- Con riferimento al fabbricato sito a Trento, Via dei Michèi n. 20 la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, prendendo atto che rientra nella classe energetica C+ (doc. 11 – Attestato dd. 14.02.2025 a firma ing.
[...]
). Per_4
Con riferimento al garage sito a Trento, Via dei Michèi n. 20, il signor dichiara Parte_1 che non sussiste l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica trattandosi di porzione di immobile che per sua natura non è soggetta al riscaldamento con impianti termoidraulici o di qualsiasi tipo e la signora dà atto di aver ricevuto le Parte_2 predetta informazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
- Ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122, i signori e Parte_1 Parte_2 dichiarano che gli immobili di cui sopra sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano le unità immobiliari ubicate a Trento, Via dei Michèi n. 20 raffigurate nelle planimetrie compilate dal geom. e depositate in Catasto in data Controparte_1
21.11.2019, prot. 3352.001.2019 (doc. 12).
- Il possesso esclusivo degli immobili di cui sopra è stato concesso a partire da giugno 2022;
da allora in avanti saranno rispettivamente a favore ed a carico del cessionario tutte le utilità
e le gravezze riguardanti il medesimo. - Il signor garantisce gli immobili assegnati con il presente atto liberi da Parte_1
ipoteche, arretrati d'imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli, e promette le garanzie in caso di molestie o evizione.
- Agli effetti fiscali le parti dichiarano che non incorre tra le stesse alcuno dei vincoli di cui all'art. 21 D.P.R. n. 131/1986 e che il presente atto è esente da imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987, che dispone tale esenzione per gli atti relativi al provvedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, estesa in virtù delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 176/2002 e
154/1999 a tutti gli atti di separazione personale dei coniugi e che pertanto questi ultimi chiedono l'esenzione dell'emanando provvedimento dall'imposta di registro come per legge regolato.
Le parti si impegnano sin da ora e per il futuro, su semplice invito della parte interessata, ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti (notarili e/o tavolari e/o altri) che si rendessero necessari per l'attuazione di quanto stabilito nel presente atto, in particolare per il trasferimento della proprietà del predetto immobile;
sarà onere della signora
[...]
provvedere all'intavolazione del provvedimento che verrà adottato dal Tribunale. Parte_2
- Per la notifica del decreto tavolare da rilasciarsi in un unico esteso le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Irene Perenzoni in Trento (TN), via Milano n. 116 che viene espressamente autorizzata a chiedere l'intavolazione. Le spese di intavolazione e conseguenti, rimangono a carico della signora Parte_2
- Nel caso in cui l'Ufficio Tavolare e/o Catastale non accettassero il trasferimento immobiliare di cui al presente atto, le parti si impegnano a recarsi da un notaio di loro fiducia al fine di formalizzare il trasferimento di cui sopra a spese integrali (notarili, tavolari, tecniche e altre necessarie per il perfezionamento del passaggio di proprietà) a carico della signora posto che il presente atto vale come impegno a cedere - vendere Parte_2 per il marito ed impegno ad accettare - acquistare per la moglie.
- La signora dichiara che le particelle edificiali di cui è divenuta Parte_2 proprietaria sono destinate ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. Lavori
Pubblici 2/8/1969 e che nei medesimi immobili la stessa ha stabilito ed intende stabilire la propria residenza destinandola a propria abitazione, quale prima casa;
la stessa dichiara di non essere titolare neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla normativa di prima casa.
7) Le utenze della casa familiare sono a carico esclusivo della signora ià da maggio Pt_2
2023 così come le spese condominiali.
8) Le spese della casa familiare per intervento 110 deliberate ed approvate sono a carico esclusivo della signora e nulla potrà richiedere al marito sugli interventi sulla casa Pt_2
familiare.
9) La casa familiare è stata acquistata principalmente con somme donate dai familiari di entrambi i coniugi, che danno atto e dichiarano di aver sottoscritto con le stesse scritture private a latere della presente separazione a definizione dei rapporti intercorsi;
il signor
, con la cessione della sua quota di casa alla moglie, non dovrà pertanto corrispondere Pt_1
nulla ai familiari della signora la signora si assumerà nel caso l'obbligo Pt_2 Pt_2 di restituire in toto le somme prestate dai propri familiari, e di restituire ai familiari del sig.
la somma di € 65.000,00 di sua competenza;
Pt_1
10) Il sig. verserà mensilmente sul conto corrente bancario della signora Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento di , IC e la Pt_2 Per_2 Persona_1
somma complessiva pari ad euro 651,00.= (seicentocinquantuno/00) mensili, ossia Euro
217,00 a figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese, a partire dal deposito del presente ricorso;
tale importo verrà modificato se muteranno le condizioni economiche dei coniugi.
11) Il sig. inoltre sosterrà il 50% delle spese straordinarie dei figli, secondo il Pt_1
protocollo delle CNF che si allega (doc. n. 13) e con le modalità ivi previste. Le spese straordinarie da rimborsare dovranno essere effettuate con bonifico bancario in un'unica soluzione entro il 10 del mese successivo dall'invio della pezza giustificativa delle spese sostenute.
12) La signora riceverà il 100% dell'assegno unico universale, nonché dell'assegno Pt_2 unico provinciale e di ogni altra provvidenza di cui dovesse beneficiare la famiglia o i figli. 13) Le detrazioni per le spese dei figli saranno effettuate interamente dal signor al Pt_1
100% in dichiarazione dei redditi. Nel momento in cui la moglie uscirà dal beneficio del regime fiscale forfettario le detrazioni per le spese straordinarie dei figli saranno al 50%.
14) Spese legali compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume nè all'ordine pubblico. Si evidenzia, inoltre, quanto al trasferimento immobiliare, che le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 16 aprile 2025, riportate in parte motiva e come integrate all'udienza del 16 luglio 2025;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 07 febbraio 2004 nel Comune di Zimella (VR), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Zimella al n.
1 - P. II –
Serie A, Anno 2004);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Presidente
Laura Di Bernardi