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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9325/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. CESTONE ANTONIO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
già con il patrocinio degli Avv.ti ROSSI MARIACOSTANZA e TADDEI GIANANTONIO
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 14/10/2024: “ Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1 addebito a carico del marito;
Disporre l'affido super esclusivo della minore a Persona_1 favore della madre, IG Ordinare al signor di Parte_1 CP_1 rifondere la somma mensile, a favore dei tre figli, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi,
1 di Euro 600,00= (Euro 200,00= a figlio), oltre rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, nonché Euro 300,00= a favore della IG con decorrenza dal gennaio 2019; Condannare il signor Parte_1
a risarcire a favore della IG il danno endofamiliare, CP_1 Parte_1 mediante equo indennizzo, derivante dai comportamenti omissivi di completo disinteresse, tenuti verso la moglie e la prole, nonché per i danni arrecati alla sfera patrimoniale dei figli, per non aver gli stessi potuto godere del mantenimento;
diritti tutti costituzionalmente protetti. Con vittoria di spese del giudizio e compenso professionale”.
Parte resistente ha concluso come da memoria del 24/9/2022: “- Si associa alla richiesta di pronuncia della separazione personale ma contesta l'addebito ed anzi chiede che il Tribunale voglia riconoscere la responsabilità della separazione in capo alla IG;
- chiede che i due Pt_1 figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
- quanto al contributo nel mantenimento, stante la propria difficile situazione economica, propone il pagamento della somma di euro 300 mensili. - lo stesso chiede altresì il riconoscimento e la regolamentazione del diritto di visita, secondo il calendario corrente (fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, vacanze natalizie e pasquali a periodi alternati) - nessun contributo deve essere riconosciuto in capo alla IG non versando la stessa nella condizione per richiederlo e avendo una stabile Pt_1 convivenza con un altro uomo;
- il rigetto della domanda di risarcimento essendo infondata sia in fatto che in diritto;
- inoltre il signor chiede che gli vengano restituiti i propri vestiti, nonché CP_1 il computer portatile macbook air acquistato nel 2018 e l'orologio Rolex acquistato per il trentesimo anno di età”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/8/2021 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio con il resistente in data 1/12/2011; dall'unione sono nati i figli (n. 23/9/2000), (n. Per_3 Per_2
8/3/2006) e (n. 18/6/2011). Per_1
La ricorrente ha rappresentato che il rapporto di coniugio è entrato in crisi a causa del comportamento del resistente il quale, non curandosi della famiglia e della prole, ha utilizzato i mezzi economici a disposizione del nucleo per soddisfare le proprie esigenze personali.
La conflittualità di coppia si è progressivamente inasprita sino al gennaio 2019, allorquando il sig. ha abbandonato la casa coniugale, rendendosi irreperibile alla famiglia e nulla corrispondendo CP_1
a titolo di mantenimento in favore dei tre figli.
Ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione personale con addebito al marito, ii) l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, iii) un contributo al mantenimento in favore della prole pari a complessivi € 1.000,00/mese (somma poi rideterminata in € 600,00/mese) e per sé un assegno pari ad € 500,00/mese (rideterminato in € 300,00/mese) e iv) la condanna del sig. al risarcimento CP_1 del danno endofamiliare.
Con comparsa del 8/2/2022 si è costituita parte resistente la quale, contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha allegato che il rapporto di coppia si era incrinato già nel corso dell'anno 2015, allorquando la moglie aveva iniziato ad avanzare richieste economiche sempre più ingenti al fine di avviare la propria carriera da influencer, con ciò depredando le risorse della famiglia.
Ha aggiunto che nel corso del 2018 la conflittualità di coppia si è acuita, al punto che nel 2019 egli si
è determinato ad abbandonare la casa coniugale ormai esasperato dal comportamento della moglie.
2 In seguito a tale allontanamento, il sig. ha comunque tentato di mantenere i rapporti con la CP_1 moglie e i figli, incontrando tuttavia la loro rigida opposizione.
Ha quindi chiesto: i) l'addebito della separazione alla moglie, ii) l'affido condiviso della prole con collocamento presso la madre, iii) non disporsi a carico del padre alcun contributo al mantenimento indiretto in favore dei figli, stante la sua indigenza economica, prevedendo piuttosto un mantenimento diretto nei giorni di sua spettanza, iv) riconoscersi il diritto di visita del padre come da comparsa, v) il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, vi) il rigetto della domanda di risarcimento del danno endofamiliare e vii) la restituzione di alcuni beni di proprietà del resistente.
All'udienza presidenziale del 22/2/2022 la ricorrente ha precisato di aver subito il pignoramento dei beni immobili di cui è comproprietaria con la madre a causa dei debiti contratti dalla società costituita con il marito. Ha inoltre allegato di lavorare come freelance con importo netto annuo non superiore ad € 5.000,00. Parte resistente ha dato atto di lavorare con contratto a chiamata, percependo un reddito netto mensile pari a circa € 280,00, e si è reso disponibile a versare per il mantenimento della prole la somma complessiva di € 300,00/mese.
All'esito dell'udienza sono stati incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti per monitorare il nucleo familiare, ponendo in via provvisoria a carico del padre quanto dallo stesso proposto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Introdotta la fase avanti il Giudice istruttore e acquisito l'esito del monitoraggio dei Servizi sociali, con ordinanza ex art. 709 u.c. c.p.c. del 21/9/2023, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori,
è stato disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre a fronte dell'irreperibilità del padre ed è stato incrementato ad € 600,00/mese il contributo di mantenimento per la prole.
Acquisita documentazione reddituale aggiornata delle parti, con successiva ordinanza del 19/3/2024, essendo allegato il perdurante disinteresse paterno tale da ostacolare l'adozione di scelte anche urgenti nell'interesse della prole, è stato disposto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla Per_1 madre stante il raggiungimento della maggiore età degli altri figli della coppia.
Con note scritte del 14/10/2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Sulla domanda di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale va pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 22/2/2022, data della loro comparizione in sede di udienza presidenziale, ancorché la convivenza sia cessata nel 2019 a seguito dell'allontanamento del sig. dalla casa coniugale. CP_1
A ciò deve aggiungersi che ambedue i coniugi hanno insistito per la pronuncia della separazione personale ritenuta venuta meno ogni affezione matrimoniale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulla reciproca domanda di addebito
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione alla controparte.
3 Ebbene, va preliminarmente rilevato che il resistente, rimasto privo di difensore stante la revoca del mandato in data 1/6/2023, non ha reiterato tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
La giurisprudenza di legittimità, con alcune recenti pronunce di segno contrario rispetto al precedente orientamento, ha statuito che: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla” (cfr. Cass. Civ. n. 17582/2017).
Nel caso in esame, tuttavia, la rinuncia all'originaria domanda di addebito può dirsi inequivoca, non avendo la parte più inteso partecipare al giudizio con la conseguenza che non ha neppure avanzato istanze istruttorie finalizzate a provare l'imputabilità della crisi coniugale alla condotta della moglie.
Resta quindi da decidere in ordine alla speculare richiesta formulata da parte ricorrente.
Quest'ultima ha imputato la genesi della crisi alla condotta contraria ai doveri matrimoniali serbata dal marito, il quale ha lasciato il tetto coniugale nel 2019 rendendosi irreperibile.
La giurisprudenza ha statuito che: “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (cfr. Cass. Civ. n. 11032/2024).
Nel caso in esame, si osserva quanto segue. A fronte dell'allegazione di parte ricorrente secondo cui il sig. si sarebbe deliberatamente allontanato dalla casa coniugale nel gennaio 2019 senza più CP_1 dare notizie di sé, il resistente ha dedotto di essere stato “sbattuto fuori casa” (cfr. comparsa pag. 5) dalla moglie e ostracizzato dalla vita coniugale.
Ambedue le prospettazioni sono rimaste prive di riscontro non essendo state articolate istanze di prova al riguardo. Ciononostante, entrambe le parti hanno dato conto del fatto che l'unione coniugale era già in crisi a gennaio 2019 vuoi “a causa dello stile di vita del signor (cfr. ricorso, pag. CP_1
2), vuoi a fronte dei continui litigi innescati da questioni di carattere economico (cfr. comparsa, pag.
3), allegazioni del tutto generiche le quali, tuttavia, consentono di escludere che l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente sia da identificare quale genesi, piuttosto che conseguenza, della crisi matrimoniale.
In tal senso depongono anche le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del monitoraggio dei
Servizi sociali avendo la sig.ra espressamente riconosciuto che: “la conflittualità divenne Pt_1 nel tempo talmente accesa da imporgli [al sig. di uscire di casa a inizio 2019, decisione che CP_1 egli non accettò in alcun modo e che portò ad un'ulteriore esacerbazione dell'intollerabilità della situazione che si venne a creare” (cfr. relazione Servizi sociali del 20/9/2022).
Per quanto sopra, deve essere rigettata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
3. Sull'affido della figlia minore Per_1
Preliminarmente si rileva che, nelle more del giudizio, il figlio secondogenito (n. 8/3/2006) Per_2 ha raggiunto la maggiore età, sicché nulla può più essere disposto in punto di affido e collocamento dello stesso.
4 Quanto alla figlia parte ricorrente ha chiesto confermarsi l'affido esclusivo cd. “rafforzato” Per_1 della stessa alla madre;
parte resistente, invece, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della prole, non reiterando poi tale domanda negli atti conclusivi avendo abbandonato il giudizio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi, brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
Ebbene, nel caso in esame l'opzione per l'affido esclusivo cd. “rafforzato” alla madre poggia sul fatto che il resistente si è completamente disinteressato dei figli, facendo mancare il proprio supporto alla famiglia e omettendo altresì di contribuire (anche economicamente) ai bisogni della prole.
A conferma di ciò, la relazione dei Servizi sociali ha dato conto del fatto che: “di fronte alla possibilità di ripristinare un dialogo con i figli, il sig. ha risposto di aver già sofferto abbastanza e di CP_1 non sentirsi di incontrarli, poiché schierati dalla parte della madre”. I Servizi hanno inoltre rilevato che il resistente ha delle “difficoltà nel differenziare il ruolo di marito e padre, ponendo al centro il proprio senso di abbandono, definendosi come vittima dell'intera situazione”, sicché “non sembra in grado di sintonizzarsi sullo stato d'animo dei figli” (cfr. relazione 28/9/2022).
Ancora, il resistente ha deliberatamente interrotto gli incontri con i Servizi sociali, ha disertato il presente procedimento e si è infine trasferito in Sicilia, ove, con la propria condotta indifferente, ha continuato ad ostacolare l'assunzione di decisioni in favore della prole, comprese anche quelle di carattere sanitario (cfr. verbale d'udienza del 19/3/2024).
Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere la richiesta di affido esclusivo cd. “rafforzato” svolta dalla ricorrente tenuto conto dell'atteggiamento di protratto disinteresse paterno che esclude, almeno allo stato, la possibilità di un suo fattivo coinvolgimento nell'assunzione delle scelte fondamentali nei riguardi della minore (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
4. Sugli incontri padre-figlia
Tenuto conto dell'età di oltreché del tempo trascorso dall'ultimo incontro tra quest'ultima e Per_1 il padre, si reputa congruo prevedere che, laddove il sig. manifestasse la volontà di riprendere CP_1
i contatti con la figlia, gli incontri dovranno avvenire con l'intermediazione dei Servizi nel luogo di residenza della minore, previo consenso di quest'ultima e compatibilmente con i suoi impegni.
5. Sul contributo al mantenimento in favore della prole
La ricorrente ha chiesto di confermarsi a carico del resistente l'onere di corrispondere un contributo al mantenimento in favore della prole pari a complessivi € 600,00 (i.e € 200,00 a figlio); il resistente si era invece reso disponibile a corrispondere la somma complessiva di € 300,00/mese pur dichiarando un “reddito mensile netto che non supera 280 euro” (cfr. verbale d'udienza del 22/2/2022).
Sul punto giova rilevare che l'obbligo di mantenimento sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
Ebbene, stando alla documentazione reddituale acquisita agli atti (cfr. deposito 23/11/2023), risulta che il resistente non ha dichiarato redditi imponibili nel triennio 2020-2022.
5 Tuttavia, in sede di udienza presidenziale egli si era, come detto, reso disponibile a versare la somma complessiva di € 300,00/mese e in corso di causa nulla ha documentato riguardo a particolari ragioni ostative al reperimento di un'attività lavorativa.
Tenuto conto della totale assenza di mantenimento diretto, delle incrementali esigenze della prole e della idoneità del resistente a sostenere l'esborso, si reputa quindi congruo confermare l'importo di € 200,00 a figlio, stabilito con ordinanza del 30/9/2023, limitatamente ai figli e Per_1 Per_2
Quanto ad si osserva che già all'udienza del 21/9/2023 la parte ha dichiarato lo stabile Per_3 inserimento di quest'ultimo nel mercato del lavoro (“Il mio figlio più grande svolge l'attività di agente immobiliare da circa 6 mesi. Il rapporto di lavoro è stabile. Percepisce circa € 950,00 lordi al mese”), sicché, tenuto conto del lasso di tempo trascorso e dell'assenza di allegazioni circa il peggioramento della situazione economica, la domanda di conferma del contributo economico a carico del padre va respinta, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa.
Nell'assegno di mantenimento non sono peraltro ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6. Sul contributo al mantenimento in favore della ricorrente
Ai sensi dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Il parametro utilizzato in giurisprudenza per valutare l'adeguatezza dei redditi è costituito dal tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, con la conseguenza di ritenere dovuto l'assegno di mantenimento ove il coniuge meno abbiente non abbia sostanze sufficienti a mantenere lo stesso livello di benessere proprio della vita matrimoniale.
Nel caso in esame la sig.ra nulla ha dedotto in ordine al tenore di vita goduto nel corso Pt_1 della vita coniugale, limitandosi ad allegare di versare “in condizioni economiche precarie in quanto
l'accudire i tre figli in modo esclusivo e continuativo le consente di svolgere solo saltuarie collaborazioni a tempo parziale, con conseguenti introiti alquanto esigui, tali da non permetterle di avere un reddito annuo da dichiarare” (cfr. pag. 5 ricorso introduttivo).
Vanno, inoltre, valorizzate le seguenti circostanze: i) non è possibile operare un raffronto in ordine alla condizione reddituale delle parti in assenza di entrate dichiarate, tuttavia la ricorrente ha allegato di lavorare “come freelance nel campo della moda come social media manager” (relazione del 20/9/2022), attività dalla quale si presume tragga una fonte di sostentamento;
ii) ha dedotto di essersi
“prodigata nella ricerca di un nuovo impiego, impegno che non ha sortito alcun risultato”, senza tuttavia documentare tale circostanza;
iii) in considerazione del progredire dell'età dei figli e della correlativa diminuzione delle esigenze di accudimento, la sig.ra (classe 1982) si trova nella Pt_1
6 condizione di accedere ad un lavoro a tempo pieno con conseguente incremento dei propri redditi (in alcun modo documentati in corso di causa); iv) da ultimo, la ricorrente ha dato conto di avere avviato una stabile convivenza con il nuovo compagno.
Tale circostanza è stata allegata dal resistente in sede di comparsa di costituzione (cfr. pag. 7) e non
è stata oggetto di specifica contestazione. Anzi, ha trovato conferma sia nella relazione dei Servizi sociali del 20/9/2022 (“la sig.ra si dice serena, ha un nuovo compagno”), sia nella relazione Pt_1 del 28/9/2022 dove i Servizi danno espressamente conto del fatto che: “la sig.ra inizia nel Pt_1 tempo una nuova relazione, tutt'oggi in essere, che si tramuta in una convivenza presso l'alloggio di via A. Cantore” (pag, 3).
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che: “il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio” (cfr. Cass. Civ. n. 34728/2023).
Tanto basta per escludere la fondatezza della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
7. Sul risarcimento del danno endo-familiare e sulla domanda del resistente di restituzione di beni mobili
Con riferimento alla pretesa risarcitoria, si rileva che tale giudizio è stato introdotto con ricorso del
5/8/2021, con la conseguenza che esso non è soggetto alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 164/2024 (cd. “Correttivo Cartabia”). Di qui l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.
Tale domanda è infatti assoggettata a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Va quindi esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, n. 11828/2009).
Stessa sorte merita, quindi, la domanda di restituzione di beni mobili (i.e. vestiti, MacBook e Rolex) avanzata dal resistente, la quale peraltro è da intendersi rinunciata per le ragioni dedotte sub § 2.
8. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. R.G. 9325/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale delle parti con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la reciproca domanda di addebito della separazione;
7
4. dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della minore alla madre con estensione Per_1 della responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c.c.;
5. dispone che il diritto di visita paterno venga esercitato con le modalità meglio specificate in parte motiva;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli e la somma complessiva di Per_1 Per_2
€ 400,00 (i.e. € 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale cui si rinvia;
7. rigetta la domanda di mantenimento in favore del figlio fermi per il pregresso gli Per_3 effetti dei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa;
8. rigetta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente;
9. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno endo-familiare;
10. dichiara inammissibile e comunque rinunciata la domanda di restituzione dei beni mobili avanzata dal resistente;
11. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9325/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. CESTONE ANTONIO
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
già con il patrocinio degli Avv.ti ROSSI MARIACOSTANZA e TADDEI GIANANTONIO
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 14/10/2024: “ Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1 addebito a carico del marito;
Disporre l'affido super esclusivo della minore a Persona_1 favore della madre, IG Ordinare al signor di Parte_1 CP_1 rifondere la somma mensile, a favore dei tre figli, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi,
1 di Euro 600,00= (Euro 200,00= a figlio), oltre rivalutazione annuale Istat e al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, nonché Euro 300,00= a favore della IG con decorrenza dal gennaio 2019; Condannare il signor Parte_1
a risarcire a favore della IG il danno endofamiliare, CP_1 Parte_1 mediante equo indennizzo, derivante dai comportamenti omissivi di completo disinteresse, tenuti verso la moglie e la prole, nonché per i danni arrecati alla sfera patrimoniale dei figli, per non aver gli stessi potuto godere del mantenimento;
diritti tutti costituzionalmente protetti. Con vittoria di spese del giudizio e compenso professionale”.
Parte resistente ha concluso come da memoria del 24/9/2022: “- Si associa alla richiesta di pronuncia della separazione personale ma contesta l'addebito ed anzi chiede che il Tribunale voglia riconoscere la responsabilità della separazione in capo alla IG;
- chiede che i due Pt_1 figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
- quanto al contributo nel mantenimento, stante la propria difficile situazione economica, propone il pagamento della somma di euro 300 mensili. - lo stesso chiede altresì il riconoscimento e la regolamentazione del diritto di visita, secondo il calendario corrente (fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, vacanze natalizie e pasquali a periodi alternati) - nessun contributo deve essere riconosciuto in capo alla IG non versando la stessa nella condizione per richiederlo e avendo una stabile Pt_1 convivenza con un altro uomo;
- il rigetto della domanda di risarcimento essendo infondata sia in fatto che in diritto;
- inoltre il signor chiede che gli vengano restituiti i propri vestiti, nonché CP_1 il computer portatile macbook air acquistato nel 2018 e l'orologio Rolex acquistato per il trentesimo anno di età”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/8/2021 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio con il resistente in data 1/12/2011; dall'unione sono nati i figli (n. 23/9/2000), (n. Per_3 Per_2
8/3/2006) e (n. 18/6/2011). Per_1
La ricorrente ha rappresentato che il rapporto di coniugio è entrato in crisi a causa del comportamento del resistente il quale, non curandosi della famiglia e della prole, ha utilizzato i mezzi economici a disposizione del nucleo per soddisfare le proprie esigenze personali.
La conflittualità di coppia si è progressivamente inasprita sino al gennaio 2019, allorquando il sig. ha abbandonato la casa coniugale, rendendosi irreperibile alla famiglia e nulla corrispondendo CP_1
a titolo di mantenimento in favore dei tre figli.
Ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione personale con addebito al marito, ii) l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, iii) un contributo al mantenimento in favore della prole pari a complessivi € 1.000,00/mese (somma poi rideterminata in € 600,00/mese) e per sé un assegno pari ad € 500,00/mese (rideterminato in € 300,00/mese) e iv) la condanna del sig. al risarcimento CP_1 del danno endofamiliare.
Con comparsa del 8/2/2022 si è costituita parte resistente la quale, contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha allegato che il rapporto di coppia si era incrinato già nel corso dell'anno 2015, allorquando la moglie aveva iniziato ad avanzare richieste economiche sempre più ingenti al fine di avviare la propria carriera da influencer, con ciò depredando le risorse della famiglia.
Ha aggiunto che nel corso del 2018 la conflittualità di coppia si è acuita, al punto che nel 2019 egli si
è determinato ad abbandonare la casa coniugale ormai esasperato dal comportamento della moglie.
2 In seguito a tale allontanamento, il sig. ha comunque tentato di mantenere i rapporti con la CP_1 moglie e i figli, incontrando tuttavia la loro rigida opposizione.
Ha quindi chiesto: i) l'addebito della separazione alla moglie, ii) l'affido condiviso della prole con collocamento presso la madre, iii) non disporsi a carico del padre alcun contributo al mantenimento indiretto in favore dei figli, stante la sua indigenza economica, prevedendo piuttosto un mantenimento diretto nei giorni di sua spettanza, iv) riconoscersi il diritto di visita del padre come da comparsa, v) il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, vi) il rigetto della domanda di risarcimento del danno endofamiliare e vii) la restituzione di alcuni beni di proprietà del resistente.
All'udienza presidenziale del 22/2/2022 la ricorrente ha precisato di aver subito il pignoramento dei beni immobili di cui è comproprietaria con la madre a causa dei debiti contratti dalla società costituita con il marito. Ha inoltre allegato di lavorare come freelance con importo netto annuo non superiore ad € 5.000,00. Parte resistente ha dato atto di lavorare con contratto a chiamata, percependo un reddito netto mensile pari a circa € 280,00, e si è reso disponibile a versare per il mantenimento della prole la somma complessiva di € 300,00/mese.
All'esito dell'udienza sono stati incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti per monitorare il nucleo familiare, ponendo in via provvisoria a carico del padre quanto dallo stesso proposto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Introdotta la fase avanti il Giudice istruttore e acquisito l'esito del monitoraggio dei Servizi sociali, con ordinanza ex art. 709 u.c. c.p.c. del 21/9/2023, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori,
è stato disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre a fronte dell'irreperibilità del padre ed è stato incrementato ad € 600,00/mese il contributo di mantenimento per la prole.
Acquisita documentazione reddituale aggiornata delle parti, con successiva ordinanza del 19/3/2024, essendo allegato il perdurante disinteresse paterno tale da ostacolare l'adozione di scelte anche urgenti nell'interesse della prole, è stato disposto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla Per_1 madre stante il raggiungimento della maggiore età degli altri figli della coppia.
Con note scritte del 14/10/2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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1. Sulla domanda di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale va pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 22/2/2022, data della loro comparizione in sede di udienza presidenziale, ancorché la convivenza sia cessata nel 2019 a seguito dell'allontanamento del sig. dalla casa coniugale. CP_1
A ciò deve aggiungersi che ambedue i coniugi hanno insistito per la pronuncia della separazione personale ritenuta venuta meno ogni affezione matrimoniale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulla reciproca domanda di addebito
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione alla controparte.
3 Ebbene, va preliminarmente rilevato che il resistente, rimasto privo di difensore stante la revoca del mandato in data 1/6/2023, non ha reiterato tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
La giurisprudenza di legittimità, con alcune recenti pronunce di segno contrario rispetto al precedente orientamento, ha statuito che: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla” (cfr. Cass. Civ. n. 17582/2017).
Nel caso in esame, tuttavia, la rinuncia all'originaria domanda di addebito può dirsi inequivoca, non avendo la parte più inteso partecipare al giudizio con la conseguenza che non ha neppure avanzato istanze istruttorie finalizzate a provare l'imputabilità della crisi coniugale alla condotta della moglie.
Resta quindi da decidere in ordine alla speculare richiesta formulata da parte ricorrente.
Quest'ultima ha imputato la genesi della crisi alla condotta contraria ai doveri matrimoniali serbata dal marito, il quale ha lasciato il tetto coniugale nel 2019 rendendosi irreperibile.
La giurisprudenza ha statuito che: “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (cfr. Cass. Civ. n. 11032/2024).
Nel caso in esame, si osserva quanto segue. A fronte dell'allegazione di parte ricorrente secondo cui il sig. si sarebbe deliberatamente allontanato dalla casa coniugale nel gennaio 2019 senza più CP_1 dare notizie di sé, il resistente ha dedotto di essere stato “sbattuto fuori casa” (cfr. comparsa pag. 5) dalla moglie e ostracizzato dalla vita coniugale.
Ambedue le prospettazioni sono rimaste prive di riscontro non essendo state articolate istanze di prova al riguardo. Ciononostante, entrambe le parti hanno dato conto del fatto che l'unione coniugale era già in crisi a gennaio 2019 vuoi “a causa dello stile di vita del signor (cfr. ricorso, pag. CP_1
2), vuoi a fronte dei continui litigi innescati da questioni di carattere economico (cfr. comparsa, pag.
3), allegazioni del tutto generiche le quali, tuttavia, consentono di escludere che l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente sia da identificare quale genesi, piuttosto che conseguenza, della crisi matrimoniale.
In tal senso depongono anche le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del monitoraggio dei
Servizi sociali avendo la sig.ra espressamente riconosciuto che: “la conflittualità divenne Pt_1 nel tempo talmente accesa da imporgli [al sig. di uscire di casa a inizio 2019, decisione che CP_1 egli non accettò in alcun modo e che portò ad un'ulteriore esacerbazione dell'intollerabilità della situazione che si venne a creare” (cfr. relazione Servizi sociali del 20/9/2022).
Per quanto sopra, deve essere rigettata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
3. Sull'affido della figlia minore Per_1
Preliminarmente si rileva che, nelle more del giudizio, il figlio secondogenito (n. 8/3/2006) Per_2 ha raggiunto la maggiore età, sicché nulla può più essere disposto in punto di affido e collocamento dello stesso.
4 Quanto alla figlia parte ricorrente ha chiesto confermarsi l'affido esclusivo cd. “rafforzato” Per_1 della stessa alla madre;
parte resistente, invece, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della prole, non reiterando poi tale domanda negli atti conclusivi avendo abbandonato il giudizio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi, brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
Ebbene, nel caso in esame l'opzione per l'affido esclusivo cd. “rafforzato” alla madre poggia sul fatto che il resistente si è completamente disinteressato dei figli, facendo mancare il proprio supporto alla famiglia e omettendo altresì di contribuire (anche economicamente) ai bisogni della prole.
A conferma di ciò, la relazione dei Servizi sociali ha dato conto del fatto che: “di fronte alla possibilità di ripristinare un dialogo con i figli, il sig. ha risposto di aver già sofferto abbastanza e di CP_1 non sentirsi di incontrarli, poiché schierati dalla parte della madre”. I Servizi hanno inoltre rilevato che il resistente ha delle “difficoltà nel differenziare il ruolo di marito e padre, ponendo al centro il proprio senso di abbandono, definendosi come vittima dell'intera situazione”, sicché “non sembra in grado di sintonizzarsi sullo stato d'animo dei figli” (cfr. relazione 28/9/2022).
Ancora, il resistente ha deliberatamente interrotto gli incontri con i Servizi sociali, ha disertato il presente procedimento e si è infine trasferito in Sicilia, ove, con la propria condotta indifferente, ha continuato ad ostacolare l'assunzione di decisioni in favore della prole, comprese anche quelle di carattere sanitario (cfr. verbale d'udienza del 19/3/2024).
Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere la richiesta di affido esclusivo cd. “rafforzato” svolta dalla ricorrente tenuto conto dell'atteggiamento di protratto disinteresse paterno che esclude, almeno allo stato, la possibilità di un suo fattivo coinvolgimento nell'assunzione delle scelte fondamentali nei riguardi della minore (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
4. Sugli incontri padre-figlia
Tenuto conto dell'età di oltreché del tempo trascorso dall'ultimo incontro tra quest'ultima e Per_1 il padre, si reputa congruo prevedere che, laddove il sig. manifestasse la volontà di riprendere CP_1
i contatti con la figlia, gli incontri dovranno avvenire con l'intermediazione dei Servizi nel luogo di residenza della minore, previo consenso di quest'ultima e compatibilmente con i suoi impegni.
5. Sul contributo al mantenimento in favore della prole
La ricorrente ha chiesto di confermarsi a carico del resistente l'onere di corrispondere un contributo al mantenimento in favore della prole pari a complessivi € 600,00 (i.e € 200,00 a figlio); il resistente si era invece reso disponibile a corrispondere la somma complessiva di € 300,00/mese pur dichiarando un “reddito mensile netto che non supera 280 euro” (cfr. verbale d'udienza del 22/2/2022).
Sul punto giova rilevare che l'obbligo di mantenimento sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
Ebbene, stando alla documentazione reddituale acquisita agli atti (cfr. deposito 23/11/2023), risulta che il resistente non ha dichiarato redditi imponibili nel triennio 2020-2022.
5 Tuttavia, in sede di udienza presidenziale egli si era, come detto, reso disponibile a versare la somma complessiva di € 300,00/mese e in corso di causa nulla ha documentato riguardo a particolari ragioni ostative al reperimento di un'attività lavorativa.
Tenuto conto della totale assenza di mantenimento diretto, delle incrementali esigenze della prole e della idoneità del resistente a sostenere l'esborso, si reputa quindi congruo confermare l'importo di € 200,00 a figlio, stabilito con ordinanza del 30/9/2023, limitatamente ai figli e Per_1 Per_2
Quanto ad si osserva che già all'udienza del 21/9/2023 la parte ha dichiarato lo stabile Per_3 inserimento di quest'ultimo nel mercato del lavoro (“Il mio figlio più grande svolge l'attività di agente immobiliare da circa 6 mesi. Il rapporto di lavoro è stabile. Percepisce circa € 950,00 lordi al mese”), sicché, tenuto conto del lasso di tempo trascorso e dell'assenza di allegazioni circa il peggioramento della situazione economica, la domanda di conferma del contributo economico a carico del padre va respinta, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa.
Nell'assegno di mantenimento non sono peraltro ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6. Sul contributo al mantenimento in favore della ricorrente
Ai sensi dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Il parametro utilizzato in giurisprudenza per valutare l'adeguatezza dei redditi è costituito dal tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, con la conseguenza di ritenere dovuto l'assegno di mantenimento ove il coniuge meno abbiente non abbia sostanze sufficienti a mantenere lo stesso livello di benessere proprio della vita matrimoniale.
Nel caso in esame la sig.ra nulla ha dedotto in ordine al tenore di vita goduto nel corso Pt_1 della vita coniugale, limitandosi ad allegare di versare “in condizioni economiche precarie in quanto
l'accudire i tre figli in modo esclusivo e continuativo le consente di svolgere solo saltuarie collaborazioni a tempo parziale, con conseguenti introiti alquanto esigui, tali da non permetterle di avere un reddito annuo da dichiarare” (cfr. pag. 5 ricorso introduttivo).
Vanno, inoltre, valorizzate le seguenti circostanze: i) non è possibile operare un raffronto in ordine alla condizione reddituale delle parti in assenza di entrate dichiarate, tuttavia la ricorrente ha allegato di lavorare “come freelance nel campo della moda come social media manager” (relazione del 20/9/2022), attività dalla quale si presume tragga una fonte di sostentamento;
ii) ha dedotto di essersi
“prodigata nella ricerca di un nuovo impiego, impegno che non ha sortito alcun risultato”, senza tuttavia documentare tale circostanza;
iii) in considerazione del progredire dell'età dei figli e della correlativa diminuzione delle esigenze di accudimento, la sig.ra (classe 1982) si trova nella Pt_1
6 condizione di accedere ad un lavoro a tempo pieno con conseguente incremento dei propri redditi (in alcun modo documentati in corso di causa); iv) da ultimo, la ricorrente ha dato conto di avere avviato una stabile convivenza con il nuovo compagno.
Tale circostanza è stata allegata dal resistente in sede di comparsa di costituzione (cfr. pag. 7) e non
è stata oggetto di specifica contestazione. Anzi, ha trovato conferma sia nella relazione dei Servizi sociali del 20/9/2022 (“la sig.ra si dice serena, ha un nuovo compagno”), sia nella relazione Pt_1 del 28/9/2022 dove i Servizi danno espressamente conto del fatto che: “la sig.ra inizia nel Pt_1 tempo una nuova relazione, tutt'oggi in essere, che si tramuta in una convivenza presso l'alloggio di via A. Cantore” (pag, 3).
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che: “il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio” (cfr. Cass. Civ. n. 34728/2023).
Tanto basta per escludere la fondatezza della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
7. Sul risarcimento del danno endo-familiare e sulla domanda del resistente di restituzione di beni mobili
Con riferimento alla pretesa risarcitoria, si rileva che tale giudizio è stato introdotto con ricorso del
5/8/2021, con la conseguenza che esso non è soggetto alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 164/2024 (cd. “Correttivo Cartabia”). Di qui l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.
Tale domanda è infatti assoggettata a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Va quindi esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, n. 11828/2009).
Stessa sorte merita, quindi, la domanda di restituzione di beni mobili (i.e. vestiti, MacBook e Rolex) avanzata dal resistente, la quale peraltro è da intendersi rinunciata per le ragioni dedotte sub § 2.
8. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. R.G. 9325/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale delle parti con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la reciproca domanda di addebito della separazione;
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4. dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della minore alla madre con estensione Per_1 della responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c.c.;
5. dispone che il diritto di visita paterno venga esercitato con le modalità meglio specificate in parte motiva;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli e la somma complessiva di Per_1 Per_2
€ 400,00 (i.e. € 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale cui si rinvia;
7. rigetta la domanda di mantenimento in favore del figlio fermi per il pregresso gli Per_3 effetti dei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa;
8. rigetta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente;
9. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno endo-familiare;
10. dichiara inammissibile e comunque rinunciata la domanda di restituzione dei beni mobili avanzata dal resistente;
11. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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