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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco
ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452 del R.G. per l'anno 2025,
avente ad oggetto: assegno di invalidità,
tra nata a [...] il [...], C.F.: , difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cinzia Mascaro;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, ai sensi degli artt. 12 e 13 L. n. 118/71, nonché dello stato di handicap grave, ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92
e, sottoposta a visita medica ad opera della Commissione le è stata riconosciuta una Controparte_2 invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%, nonché lo stato di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, co. 1, L. n. 104/92. Con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., essa ha adito il Tribunale di Catanzaro per l'accertamento dell'invalidità e dello status invocati, sicché, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel relativo procedimento, è stata riconosciuta invalida con percentuale del 68%, con la conferma dello stato di handicap non grave di cui è portatrice. Censura tali risultanze peritali, che sono confluite nella relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, deducendo che le patologie di cui soffre provocano un'invalidità superiore a quella riconosciuta dal consulente, nonché lo stato di handicap grave, ex art. 3, co. 3, L.
n. 104/92.
Verificata la tempestività dell'opposizione (essendo la dichiarazione di dissenso intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi
30 giorni), si rileva, nel merito, che l'interessata contesta la eseguita valutazione del quadro patologico con riferimento al disturbo depressivo che, contrariamente alle conclusioni del consulente, sarebbe di grado medio-grave e non lieve, di modo che essa avrebbe dovuto essere considerata inabile totalmente, o almeno in misura pari al 74%, con l'accertamento positivo delle condizioni sanitarie per accedere alla prestazione richiesta ai sensi della L. n. 118/71, nonché dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap grave, ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92.
Sennonché, l'interessata non spiega adeguatamente le ragioni della dedotta erroneità dell'elaborato peritale, limitandosi a sostenere che il consulente avrebbe male interpretato le certificazioni sanitarie in atti relative al disturbo depressivo che l'affligge, che attesterebbero un disturbo depressivo di grado medio-grave e non di grado lieve. Le sue deduzioni non sono suffragate dai documenti agli atti di causa e tanto evidenzia la genericità dei motivi di contestazione che non individuano un errore tecnico e medico-legale commesso dal consulente del giudice e/o lacune dell'elaborato peritale, ma si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, non incidente sulla correttezza dell'iter logico seguito dal perito.
Va precisato che il CTU, a seguito di esame obiettivo e documentale, ha riconosciuto l'interessata affetta da: “Cheratocono bilaterale con trapianto di cornea occhio dx nel 2007, conta dita a 30 cm all'occhio sn, sindrome depressiva associata a cefalea bilaterale pulsante, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. E, valutando la documentazione sanitaria agli atti di causa, tra cui il referto di visita psichiatrica emesso dal Centro di Salute Mentale di Soverato in data 26.09.2024, ha ritenuto la medesima invalida con percentuale del 68% e, con riguardo allo stato di handicap, che le menomazioni riscontrate e documentate non integrassero gli estremi per la invocata assistenza. Si legge nella consulenza: “… Si è pertanto esaminata singolarmente ciascuna minorazione da cui risulta affetta la perizianda, procedendo a percentualizzazione di ciascuna minorazione, con riferimento alle Tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992. Il Disturbo Depressivo ed Ansia
Generalizzata corrisponde per analogia al codice 2204 sindrome depressiva lieve con punteggio del
10%. Il Cheratocono bilaterale con trapianto di cornea occhio dx nel 2007 e la conta delle dita a 30 cm all'occhio sn come da riscontro precedente visita presso può essere valutata nella misura CP_1 del 60%. L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve entità corrisponde per analogia al 4007
(soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 db fra due frequenze contigue) con il punteggio fisso del 5%. Pertanto si ritiene che la Sig.ra di anni Parte_1
44, è da considerarsi Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
68%”.
La ricorrente non contesta, in particolare, l'utilizzo delle tabelle, né il calcolo riduzionistico operato dal consulente per addivenire alla determinazione del complessivo stato invalidante: lamenta, invece, che il CTU avrebbe sottovalutato l'affezione depressiva da cui è affetta.
Tuttavia, l'asserzione risulta priva di valenza sotto il profilo medico-legale, essendo basata sostanzialmente su un unico certificato sanitario in atti, vale a dire il referto di visita psichiatrica eseguita, in data 26.09.2024, presso il CSM di Soverato che ha diagnosticato a suo carico un “Disturbo
Depressivo ed Ansia Generalizzata”, prescrivendole una terapia farmacologica.
Non esiste altra documentazione sanitaria – neppure sopravvenuta - inerente al suddetto disturbo depressivo, sicché, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, si reputa corretta la conclusione cui è pervenuto il consulente nel considerare il disturbo depressivo in questione di grado lieve.
Parimenti, l'istante, in merito alla richiesta di riconoscimento dello stato di handicap grave, di cui all'art. 3, co. 3, L. n. 104/92, nulla allega per dimostrare una condizione di riduzione grave della sua autonomia tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e permanente.
In conclusione, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, senza necessità di rinnovazione della consulenza con un altro esperto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza espletata nel procedimento per ATP. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza espletata nel procedimento per CP_1
ATP.
Catanzaro, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco ON
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco
ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452 del R.G. per l'anno 2025,
avente ad oggetto: assegno di invalidità,
tra nata a [...] il [...], C.F.: , difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cinzia Mascaro;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, ai sensi degli artt. 12 e 13 L. n. 118/71, nonché dello stato di handicap grave, ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92
e, sottoposta a visita medica ad opera della Commissione le è stata riconosciuta una Controparte_2 invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%, nonché lo stato di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, co. 1, L. n. 104/92. Con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., essa ha adito il Tribunale di Catanzaro per l'accertamento dell'invalidità e dello status invocati, sicché, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel relativo procedimento, è stata riconosciuta invalida con percentuale del 68%, con la conferma dello stato di handicap non grave di cui è portatrice. Censura tali risultanze peritali, che sono confluite nella relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, deducendo che le patologie di cui soffre provocano un'invalidità superiore a quella riconosciuta dal consulente, nonché lo stato di handicap grave, ex art. 3, co. 3, L.
n. 104/92.
Verificata la tempestività dell'opposizione (essendo la dichiarazione di dissenso intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi
30 giorni), si rileva, nel merito, che l'interessata contesta la eseguita valutazione del quadro patologico con riferimento al disturbo depressivo che, contrariamente alle conclusioni del consulente, sarebbe di grado medio-grave e non lieve, di modo che essa avrebbe dovuto essere considerata inabile totalmente, o almeno in misura pari al 74%, con l'accertamento positivo delle condizioni sanitarie per accedere alla prestazione richiesta ai sensi della L. n. 118/71, nonché dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap grave, ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92.
Sennonché, l'interessata non spiega adeguatamente le ragioni della dedotta erroneità dell'elaborato peritale, limitandosi a sostenere che il consulente avrebbe male interpretato le certificazioni sanitarie in atti relative al disturbo depressivo che l'affligge, che attesterebbero un disturbo depressivo di grado medio-grave e non di grado lieve. Le sue deduzioni non sono suffragate dai documenti agli atti di causa e tanto evidenzia la genericità dei motivi di contestazione che non individuano un errore tecnico e medico-legale commesso dal consulente del giudice e/o lacune dell'elaborato peritale, ma si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, non incidente sulla correttezza dell'iter logico seguito dal perito.
Va precisato che il CTU, a seguito di esame obiettivo e documentale, ha riconosciuto l'interessata affetta da: “Cheratocono bilaterale con trapianto di cornea occhio dx nel 2007, conta dita a 30 cm all'occhio sn, sindrome depressiva associata a cefalea bilaterale pulsante, ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. E, valutando la documentazione sanitaria agli atti di causa, tra cui il referto di visita psichiatrica emesso dal Centro di Salute Mentale di Soverato in data 26.09.2024, ha ritenuto la medesima invalida con percentuale del 68% e, con riguardo allo stato di handicap, che le menomazioni riscontrate e documentate non integrassero gli estremi per la invocata assistenza. Si legge nella consulenza: “… Si è pertanto esaminata singolarmente ciascuna minorazione da cui risulta affetta la perizianda, procedendo a percentualizzazione di ciascuna minorazione, con riferimento alle Tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992. Il Disturbo Depressivo ed Ansia
Generalizzata corrisponde per analogia al codice 2204 sindrome depressiva lieve con punteggio del
10%. Il Cheratocono bilaterale con trapianto di cornea occhio dx nel 2007 e la conta delle dita a 30 cm all'occhio sn come da riscontro precedente visita presso può essere valutata nella misura CP_1 del 60%. L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve entità corrisponde per analogia al 4007
(soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 db fra due frequenze contigue) con il punteggio fisso del 5%. Pertanto si ritiene che la Sig.ra di anni Parte_1
44, è da considerarsi Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
68%”.
La ricorrente non contesta, in particolare, l'utilizzo delle tabelle, né il calcolo riduzionistico operato dal consulente per addivenire alla determinazione del complessivo stato invalidante: lamenta, invece, che il CTU avrebbe sottovalutato l'affezione depressiva da cui è affetta.
Tuttavia, l'asserzione risulta priva di valenza sotto il profilo medico-legale, essendo basata sostanzialmente su un unico certificato sanitario in atti, vale a dire il referto di visita psichiatrica eseguita, in data 26.09.2024, presso il CSM di Soverato che ha diagnosticato a suo carico un “Disturbo
Depressivo ed Ansia Generalizzata”, prescrivendole una terapia farmacologica.
Non esiste altra documentazione sanitaria – neppure sopravvenuta - inerente al suddetto disturbo depressivo, sicché, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, si reputa corretta la conclusione cui è pervenuto il consulente nel considerare il disturbo depressivo in questione di grado lieve.
Parimenti, l'istante, in merito alla richiesta di riconoscimento dello stato di handicap grave, di cui all'art. 3, co. 3, L. n. 104/92, nulla allega per dimostrare una condizione di riduzione grave della sua autonomia tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e permanente.
In conclusione, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, senza necessità di rinnovazione della consulenza con un altro esperto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza espletata nel procedimento per ATP. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza espletata nel procedimento per CP_1
ATP.
Catanzaro, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco ON