Art. 28. Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie 1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, e' istituito un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano, finalizzato a definire le modalita' di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 27Articolo 29
Articolo 28 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
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20 settembre 2025
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