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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA IU, Presidente
PIRONE OLGA, RE
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19104/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195943435000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12717/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240195943435000, notificatagli in data
8.10.2024, ed emessa dall'agenzia delle entrate in seguito a un controllo formale ex artt. 36-ter DPR 600/73 sulla dichiarazione modello Unico PF 2021 (anno di imposta 2020) che era stata presentata dal ricorrente.
La parte, con quattro motivi di ricorso contestava la legittimità formale della cartella e l'insussistenza della pretesa.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle entrate-riscossione, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto nelle more l'atto era stato soggetto a sgravio.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va estinto il giudizio essendo cessata la materia del contendere poiché come è stato riconosciuto dall'agenzia convenuta la pretesa non era dovuta ed è stata pertanto soggetta a sgravio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale dell'ente, atteso che lo sgravio è avvenuto nelle more del processo e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna l'Agenzia della riscossione alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 Roma li 10 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA IU, Presidente
PIRONE OLGA, RE
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19104/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195943435000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12717/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240195943435000, notificatagli in data
8.10.2024, ed emessa dall'agenzia delle entrate in seguito a un controllo formale ex artt. 36-ter DPR 600/73 sulla dichiarazione modello Unico PF 2021 (anno di imposta 2020) che era stata presentata dal ricorrente.
La parte, con quattro motivi di ricorso contestava la legittimità formale della cartella e l'insussistenza della pretesa.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle entrate-riscossione, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto nelle more l'atto era stato soggetto a sgravio.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va estinto il giudizio essendo cessata la materia del contendere poiché come è stato riconosciuto dall'agenzia convenuta la pretesa non era dovuta ed è stata pertanto soggetta a sgravio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale dell'ente, atteso che lo sgravio è avvenuto nelle more del processo e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna l'Agenzia della riscossione alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 Roma li 10 dicembre 2025 Il Presidente