Decreto cautelare 16 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS- “-OMISSIS-” – Liceo Scientifico di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
della delibera di non ammissione al quarto anno del liceo I.I.S. “-OMISSIS-”, emessa dal Consiglio di classe il -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti antecedenti, con conseguente risarcimento anche dei danni subiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” - Liceo Scientifico di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. IO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, ha impugnato la delibera di non ammissione al quarto anno del liceo I.I.S. “-OMISSIS-”, emessa dal Consiglio di classe il 14.6.2022, nonché tutti gli atti antecedenti, chiedendo il risarcimento anche dei danni subiti;
- tale decisione è derivata dalle insufficienze riportate nelle materie di matematica (quattro), scienze integrate (cinque) e storia (cinque);
- con il ricorso proposto sono state mosse più censure, così sintetizzabili: A) innanzitutto, stante che al minore era stato diagnostico un disturbo evolutivo della funzione motoria, nello scrutinio finale si sarebbe dovuto tener conto di tale circostanza, mentre nulla emergeva in merito dalla motivazione del verbale di classe del -OMISSIS-, con un evidente violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 2 co. 4 D.P.R. 249/1998; B) inoltre, il Piano Didattico Personalizzato predisposto per il minore era stato adottato solo il 12.11.2021 (dunque, con due mesi di ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico), senza tener conto della relazione del neuropsichiatra e del terapista della neuropsicomotricità (così violando le norme che ne stabiliscono una specifica individualizzazione), non era stato condiviso da tutti i docenti (tanto da non essere stato firmato dai docenti di disegno e storia dell’arte e dal docente di religione), né ancora era stato effettuato un corretto monitoraggio del piano, come testimoniato dalla mancanza di correttivi in corso d’opera; C) nel verbale del consiglio di classe del 14.6.2022 mancava la firma del Presidente e del Segretario; D) ancora, lo scrutinio finale era avvenuto con modalità eccessivamente rapide (in totale 21 minuti per tutti gli alunni), ciò ad ulteriore conferma della mancata ponderazione della situazione specifica di -OMISSIS-, nonché adottando una motivazione poco chiara e contraddittoria; in effetti, l’alunno era risultato sufficiente in quasi tutte le materie e solo in tre erano state segnalate delle deficienze; E) non erano stati organizzati adeguati corsi di recupero pomeridiani; F) infine, nulla di specifico era stato segnalato alla famiglia dell’alunno, circostanza che, laddove si fosse verificata, avrebbe consentito ai genitori di adottare i dovuti accorgimenti per evitare che alla fine vi fosse un giudizio di non ammissione alla classe successiva;
- si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno e l’I.I.S. “-OMISSIS-”, che chiedevano il rigetto del ricorso;
- con ordinanza n. -OMISSIS- veniva rigettata la richiesta di misura cautelare;
- all’udienza del 20.3.2026, tenuta secondo le modalità previste dall’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione nel merito;
- quanto al difetto di motivazione del giudizio finale, all’alunno era stato diagnosticato un “disturbo evolutivo della funzione motoria” e non “cognitiva”; ebbene, poiché il giudizio negativo nelle tre materie sopra segnalate si è appuntato esclusivamente sul profilo ultimo, non essendovi attinenza con le difficoltà manifestata dall’alunno, nulla doveva essere specificato, ergo alcuna violazione dell’art. 3 l. 241/1990 è dato riscontrarsi;
- quanto al Piando Didattico Personalizzato, l’amministrazione ha segnalato (e ciò risulta confermato dagli allegati in atti) di aver ricevuto la documentazione diagnostica dalla famiglia soltanto a fine agosto 2021; inoltre, si trattava di una documentazione solo parziale, tanto che la famiglia era stata sollecitata, sia dai docenti di classe che dal referente BES dell’Istituto, a completare il percorso valutativo tramite una certificazione dell’ASL; ad ogni modo, nonostante mancasse una puntuale e più precisa diagnosi sulla situazione del minore, i docenti hanno proceduto a redigere un PDP, consegnato ufficialmente e protocollato a metà novembre in ragione del periodo di monitoraggio; invero, le Linee Guida Ministeriali (D.M. 5669/2011) prescrivono che debba essere redatto entro i primi tre mesi scolastici (dunque, entro dicembre); in ragione di ciò, anche sotto tale profilo le censure mosse non risultano fondate;
- la mancata firma del PDP protocollato da parte del docente di disegno tecnico e di quello di religione (mancanza giustificata dall’amministrazione, per il primo, poiché assente per congedo per malattia in quel periodo e, per il secondo, dalla circostanza che la firma del docente di Religione non è necessaria, poiché materia per la quale non si applica il PDP), altresì, non si ritiene in grado di dare luogo ad un vizio del giudizio finale, poiché non risulta dagli atti che il PDP non sia stato effettivamente applicato all’alunno; detto altrimenti, un vizio solo formale, a dispetto dell’effettiva applicazione del PDP, non rileva;
- diversamente da quanto contestato con il secondo motivo di ricorso, il verbale dello scrutinio finale risulta essere stato regolarmente firmato dal presidente e dal segretario con modalità digitali (cfr. all. 4 e 4 bis alla memoria della P.A.);
- risulta essere stata giustificata dall’amministrazione anche la tempistica riportata sul verbale di scrutinio finale, legata alla piattaforma utilizzata “ La discussione durante lo scrutinio avviene prima che si apra la parte della piattaforma web specifica che poi riporta l’orario di inizio e fine; una prima videata presenta i voti proposti dai singoli docenti, su questi voti si discute e poi si apre lo scrutinio elettronico per la ratifica di quanto deciso; è ovvio che il tempo di apertura e conclusione dello scrutinio sia quindi breve ” (cfr. in merito anche l’all. 4 bis alla memoria dell’amministrazione depositata il 24.8.2022);
- quanto ai corsi di recupero, come chiaramente indicato nel PTOF 2019/2022 dell’Istituto, a pag. 35, pubblicato nella sezione DIDATTICA del sito istituzionale, era stato previsto che si svolgessero con una pausa didattica di una o due settimane dopo lo scrutinio del primo periodo e che sarebbero continuati con i recuperi in itinere fino a giugno; era stato, inoltre, segnalato che non erano previsti corsi pomeridiani di recupero, visto l’ampio pendolarismo e le difficoltà degli studenti a fermarsi al pomeriggio, situazione aggravata all’epoca dal Covid; dunque, le famiglie erano state informate in merito all’Offerta formativa proposta;
- infine, era stato segnalato durante l’anno alla famiglia che il minore presentasse gravi lacune in alcune materie (si veda, al riguardo, la comunicazione inviata il 16.3.2022, in cui veniva evidenziato un “profitto gravemente insufficiente” in fisica, matematica e storia, oltre ad insufficienze in inglese e scienza della terra);
- pertanto, il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene infondate anche le doglienze mosse con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso;
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
IO CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CO | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.