TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/08/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 557/2024
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 29.3.2024
da
, C.F. nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia De Monti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Mazzini, n. 49, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro , C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Maini, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Via Verdi, n. 4, come da procura in calce alla comparsa costitutiva e di risposta su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 7.7.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°.7.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024 chiedeva di regolamentare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore in Per_1 particolare deducendo:
che dalla relazione sentimentale intercorsa con era nato, a Stradella CP_1
(PV), il figlio (il 21.5.2018); Per_1
che la relazione sentimentale tra le parti entrava irrimediabilmente in crisi alla fine del 2021, quando la pandemia aveva sconvolto gli equilibri di coppia e soprattutto la serenità del signor CP_1
che il signor aveva adottato atteggiamenti verbalmente denigratori nei CP_1 confronti della compagna e, a tratti, aggressivi, anche in presenza del figlio Per_1 che la situazione si era ulteriormente aggravata nel mese di novembre 2023, quando il signor urante una discussione con la compagna per futili motivi compiva CP_1 un gesto oltremodo aggressivo, lanciando verso la compagna un bicchiere pieno d'acqua, senza colpirla;
tale episodio richiedeva l'intervento dei Carabinieri e il giorno seguente essa ricorrente sporgeva denuncia orale da cui scaturiva un procedimento penale (R.G.
3493/2023) che vedeva la signora parte offesa per il reato di cui all'art. 572 c.p.; Pt_1 nei mesi successivi le liti erano continuate e, allo stato, il signor continuava ad CP_1 adottare comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti della compagna, spesso in presenza del figlio minore, e rifiutava di allontanarsi dall'abitazione familiare;
che entrambi i genitori erano autonomi dal punto di vista reddituale;
in particolare, essa ricorrente prestava la propria attività lavorativa in qualità di infermiera presso il reparto di pediatria dell'Azienda AUSL di Piacenza con contratto a tempo pieno ed indeterminato, percependo una retribuzione mensile di circa 1.600,00 Euro;
il signor invece, prestava la propria attività lavorativa in qualità di infermiere presso AUSL CP_1 di Piacenza con retribuzione variabile tra i 1.800,00 ed i 2.000,00 Euro mensili;
che l'Assegno Unico ed Universale per il figlio minore veniva percepito al 50% tra i due genitori;
che la casa familiare era cointestata ad entrambe le Parti;
che dalle visure catastali emergeva come il resistente fosse comproprietario di numerosi immobili unitamente alla di lui madre e sorella e lo stesso poteva comunque contare sul sostegno economico della sua famiglia d'origine.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente formulava richiesta di pronuncia di provvedimenti indifferibili, con allontanamento del signor dall'abitazione CP_1 familiare e, nel merito, chiedeva l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio minore pari a Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso e versamento dell'Assegno Unico Universale interamente a favore della madre.
Con decreto in data 8.4.2024 il Giudice relatore rigettava l'istanza di emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. e fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e termine alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 2.5.2024 si costituiva in giudizio CP_1 contestando quando dedotto in fatto ed in diritto da controparte, chiedendo a sua volta l'affidamento in via condivisa del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, con assegnazione della casa familiare al padre, regolamentazione del diritto di visita con la madre e mantenimento diretto del figlio minore nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie occorrenti per lo stesso, e Assegno Unico ed Universale per il minore da percepirsi in favore di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. dalle Parti, all'udienza del
21.5.2024 comparivano entrambe le Parti, assistite dai rispettivi Difensori, le quali venivano sentite liberamente e insistevano per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza in data 7.6.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2024, veniva acquisita la relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti e disposta TU volta a verificare le competenze genitoriali delle Parti e soprattutto la migliore collocazione di fissando la successiva udienza Per_1 per il conferimento dell'incarico.
Successivamente, all'udienza del 17.7.2024, veniva conferito l'incarico alla TU dott.ssa . Persona_2
Depositata la relazione ad opera dei Servizi Sociali del Comune di Piacenza, nonché la relazione di TU, all'udienza del 14.1.2025, sentite le parti e invitate le stesse ad avviare una trattativa per giungere ad un regolamento concordato, la causa veniva rinviata a successiva udienza.
Su istanza congiunta di entrambe le Parti, avendo le stesse nel frattempo raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, con decreto in data 27.6.2025 veniva disposta la trattazione dell'udienza già fissata per il giorno 1°.
7.2025 nelle forme della c.d. udienza figurata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (a trattazione scritta/scambio di note di udienza).
Depositate le note di trattazione scritta da entrambe le Parti, con ordinanza in data
7.7.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°.7.2025, rilevato che le Parti si erano determinate a precisare le conclusioni congiuntamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle Parti
e riportate in dispositivo – laddove prevedono l'affidamento condiviso del minore Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre, assicurando una presenza continuativa di entrambi i genitori nella vita del figlio, regolando di conseguenza anche gli aspetti relativi al mantenimento dello stesso, con la previsione, che risulta congrua in virtù delle condizioni personali ed economiche delle Parti e del regolamento di frequentazione pattuito, secondo cui ciascun genitore mantenga in via diretta il minore nei periodi di rispettiva permanenza – rispondano all'interesse del figlio minore Per_1 di tal che non si configurano attualmente ragioni per discostarsi dalla regolamentazione come concordata.
Ne consegue che possono essere recepite le conclusioni precisate congiuntamente dalle Parti con note depositate rispettivamente in data 4 e 19 giugno 2025, successivamente confermate con le note di trattazione scritta depositate in data 27 e 30 giugno 2025.
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle Parti, avuto riguardo, in ogni caso, alla natura del procedimento ed ai motivi della decisione, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
- dispone in conformità al regolamento concordato dalle Parti secondo le conclusioni precisate congiuntamente dalle stesse nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, come di seguito riportate:
“1. Il figlio minore della coppia, (nato a [...] - PV -, in data Persona_3
21.05.2018, C.F.: ) rimarrà affidato ad entrambi i genitori i quali C.F._3 congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni;
2. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Il figlio avrà residenza anagrafica presso Per_1 la madre nella nuova e diversa abitazione da lei acquistata.
3. L'affidamento, tenuto conto della peculiarità dei rapporti di lavoro subordinato dei genitori (entrambi infermieri e sottoposti a turni lavorativi decisi con cadenza mensile) sarà regolato come segue:
- i genitori si impegnano a comunicarsi direttamente e ad autorizzare i rispettivi caposervizio a comunicarsi reciprocamente mensilmente i rispettivi turni entro il giorno
20 del mese precedente, e comunque allorquando verranno predisposti ed a loro consegnati, al fine di armonizzare per quanto possibile e nel preminente interesse del minore i rispettivi turni, così che ciascun genitore possa tenere con sé quando Per_1
l'altro genitore avrà turni lavorativi;
- i genitori, salvi impegni lavorativi, si impegnano a tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati (dovendosi intendere dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì successivo con accompagnamento a scuola). Nel caso in cui un genitore nel fine settimana di sua spettanza abbia turni lavorativi, si impegna a comunicarlo tempestivamente all'altro genitore ed a recuperare, per quanto possibile durante il fine settimana successivo.
- Laddove entrambi i genitori siano liberi da impegni durante il fine settimana è sin d'ora stabilito il criterio dell'alternanza.
- I genitori, durante la settimana, compatibilmente con le esigenze, gli interessi e gli impegni del figlio e dei rispettivi turni lavorativi, si impegnano a tenere il figlio minore presso di sé nel principio dell'alternanza, dovendosi intendere che quando uno Per_1 dei genitori avrà il turno del mattino sarà l'altro genitore a portare a scuola;
Per_1 quando uno dei genitori avrà il turno pomeridiano sarà l'altro genitore a recarsi a scuola a prelevare il figlio ed a tenerlo con sé e che quando un genitore avrà il turno di notte il figlio minore pernotterà con l'altro genitore. Sia il padre che la madre si impegnano, quando avranno il figlio presso di sé, ad accompagnarlo alle varie attività scolastiche / ricreative / sportive eventualmente previste, per realizzare una gestione quotidiana il più possibile condivisa e collaborativa degli impegni del minore, e ad assicurarsi che vengano regolarmente svolti tutti i compiti, lezioni ed impegni scolastici assunti. - Ove entrambi i genitori fossero impegnati in turni lavorativi contemporanei e non modificabili per esigenze di servizio o per impossibilità di soluzioni alternative, il minore dovrà essere affidato a persone di fiducia dei genitori o a familiari di quest'ultimi.
- Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica per le festività natalizie il figlio minore trascorrerà alternativamente la Vigilia e il giorno di Natale con ciascun genitore Per_1
e, sempre in via alternata, il periodo dal 26 al 31 dicembre o il periodo dal 1 al 6 gennaio.
Analogamente verranno altresì suddivise le vacanze pasquali alternando la festività della
Pasqua e quella del Lunedì dell'Angelo tra i due genitori e comunque garantendo tra gli stessi un'equa suddivisione del breve periodo di vacanza con modalità da determinarsi preventivamente secondo i rispettivi impegni lavorativi e compatibilmente con le esigenze del figlio.
- Nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, il figlio potrà Per_1 trascorrere con ciascuno dei genitori, tre settimane anche non continuative, previa programmazione che tenga in considerazione i rispettivi periodi di ferie e la tempestiva comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto da effettuarsi comunque entro il
31.05 di ogni anno. Sarà inoltre onere di ciascun genitore consentire all'altro almeno due contatti telefonici quotidiani con il figlio, informando preventivamente del luogo ove il minore trascorrerà il periodo di vacanze.
- i genitori, quando avranno presso di sé il figlio ne avranno la responsabilità Per_1 esclusiva per l'ordinaria amministrazione e dovranno organizzarsi, se necessario tramite persone di propria fiducia con comunicazione all'altro genitore delle relative generalità
(baby sitter o familiari) affinché il minore sia accudito.
4. I genitori si impegnano a consultarsi ed a prendere di comune accordo ogni decisione riguardante la salute ed il benessere del figlio. S'impegnano, altresì, ad essere entrambi presenti nelle occasioni più importanti che riguardino la vita scolastica, religiosa, ricreativa dello stesso ed a comunicarsi l'un l'altro i vari impegni, appuntamenti, circostanze particolari attinenti alla vita di . Per_1
5. Ciascun genitore manterrà in via esclusiva il minore nei periodi in cui egli sarà presso di lui collocato: nessun contributo al mantenimento del minore dovrà pertanto essere corrisposto dall'uno all'altro genitore o viceversa.
6. Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno a carico al 50% di ciascun genitore. Si intendono comprese nel mantenimento diretto e da sostenersi pertanto da ciascun genitore allorchè il minore sarà presso di lui, le seguenti spese: vitto, contributo per spese di abitazione (comprese le utenze), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), servizio di baby sitting.
Spese extra mantenimento diretto obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione e da dividersi al 50% tra i genitori: mensa, materiale scolastico di cancelleria, abbigliamento (dovendosi intendere il cambio stagionale necessario per il minore), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo o assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b - spese di natura ludica o parascolastica: corsi relativi ad attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, auto, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
c - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d - spese medico sanitarie;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e - organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese extra mantenimento, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (mezzo sms, email, fax, pec, ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che avrà anticipato le predette spese e che abbia consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. l'assegno unico (o altro emolumento eventualmente riconosciuto per il figlio minore) sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
8. i genitori si concedono sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio, senza limitazioni, di documenti validi per l'espatrio del minore.
9. le spese legali di cui al presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
Piacenza, 23 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 29.3.2024
da
, C.F. nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia De Monti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Mazzini, n. 49, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro , C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Maini, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Via Verdi, n. 4, come da procura in calce alla comparsa costitutiva e di risposta su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 7.7.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°.7.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024 chiedeva di regolamentare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore in Per_1 particolare deducendo:
che dalla relazione sentimentale intercorsa con era nato, a Stradella CP_1
(PV), il figlio (il 21.5.2018); Per_1
che la relazione sentimentale tra le parti entrava irrimediabilmente in crisi alla fine del 2021, quando la pandemia aveva sconvolto gli equilibri di coppia e soprattutto la serenità del signor CP_1
che il signor aveva adottato atteggiamenti verbalmente denigratori nei CP_1 confronti della compagna e, a tratti, aggressivi, anche in presenza del figlio Per_1 che la situazione si era ulteriormente aggravata nel mese di novembre 2023, quando il signor urante una discussione con la compagna per futili motivi compiva CP_1 un gesto oltremodo aggressivo, lanciando verso la compagna un bicchiere pieno d'acqua, senza colpirla;
tale episodio richiedeva l'intervento dei Carabinieri e il giorno seguente essa ricorrente sporgeva denuncia orale da cui scaturiva un procedimento penale (R.G.
3493/2023) che vedeva la signora parte offesa per il reato di cui all'art. 572 c.p.; Pt_1 nei mesi successivi le liti erano continuate e, allo stato, il signor continuava ad CP_1 adottare comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti della compagna, spesso in presenza del figlio minore, e rifiutava di allontanarsi dall'abitazione familiare;
che entrambi i genitori erano autonomi dal punto di vista reddituale;
in particolare, essa ricorrente prestava la propria attività lavorativa in qualità di infermiera presso il reparto di pediatria dell'Azienda AUSL di Piacenza con contratto a tempo pieno ed indeterminato, percependo una retribuzione mensile di circa 1.600,00 Euro;
il signor invece, prestava la propria attività lavorativa in qualità di infermiere presso AUSL CP_1 di Piacenza con retribuzione variabile tra i 1.800,00 ed i 2.000,00 Euro mensili;
che l'Assegno Unico ed Universale per il figlio minore veniva percepito al 50% tra i due genitori;
che la casa familiare era cointestata ad entrambe le Parti;
che dalle visure catastali emergeva come il resistente fosse comproprietario di numerosi immobili unitamente alla di lui madre e sorella e lo stesso poteva comunque contare sul sostegno economico della sua famiglia d'origine.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente formulava richiesta di pronuncia di provvedimenti indifferibili, con allontanamento del signor dall'abitazione CP_1 familiare e, nel merito, chiedeva l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio minore pari a Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso e versamento dell'Assegno Unico Universale interamente a favore della madre.
Con decreto in data 8.4.2024 il Giudice relatore rigettava l'istanza di emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. e fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e termine alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 2.5.2024 si costituiva in giudizio CP_1 contestando quando dedotto in fatto ed in diritto da controparte, chiedendo a sua volta l'affidamento in via condivisa del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, con assegnazione della casa familiare al padre, regolamentazione del diritto di visita con la madre e mantenimento diretto del figlio minore nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie occorrenti per lo stesso, e Assegno Unico ed Universale per il minore da percepirsi in favore di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. dalle Parti, all'udienza del
21.5.2024 comparivano entrambe le Parti, assistite dai rispettivi Difensori, le quali venivano sentite liberamente e insistevano per l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza in data 7.6.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2024, veniva acquisita la relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti e disposta TU volta a verificare le competenze genitoriali delle Parti e soprattutto la migliore collocazione di fissando la successiva udienza Per_1 per il conferimento dell'incarico.
Successivamente, all'udienza del 17.7.2024, veniva conferito l'incarico alla TU dott.ssa . Persona_2
Depositata la relazione ad opera dei Servizi Sociali del Comune di Piacenza, nonché la relazione di TU, all'udienza del 14.1.2025, sentite le parti e invitate le stesse ad avviare una trattativa per giungere ad un regolamento concordato, la causa veniva rinviata a successiva udienza.
Su istanza congiunta di entrambe le Parti, avendo le stesse nel frattempo raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, con decreto in data 27.6.2025 veniva disposta la trattazione dell'udienza già fissata per il giorno 1°.
7.2025 nelle forme della c.d. udienza figurata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (a trattazione scritta/scambio di note di udienza).
Depositate le note di trattazione scritta da entrambe le Parti, con ordinanza in data
7.7.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°.7.2025, rilevato che le Parti si erano determinate a precisare le conclusioni congiuntamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle Parti
e riportate in dispositivo – laddove prevedono l'affidamento condiviso del minore Per_1 ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre, assicurando una presenza continuativa di entrambi i genitori nella vita del figlio, regolando di conseguenza anche gli aspetti relativi al mantenimento dello stesso, con la previsione, che risulta congrua in virtù delle condizioni personali ed economiche delle Parti e del regolamento di frequentazione pattuito, secondo cui ciascun genitore mantenga in via diretta il minore nei periodi di rispettiva permanenza – rispondano all'interesse del figlio minore Per_1 di tal che non si configurano attualmente ragioni per discostarsi dalla regolamentazione come concordata.
Ne consegue che possono essere recepite le conclusioni precisate congiuntamente dalle Parti con note depositate rispettivamente in data 4 e 19 giugno 2025, successivamente confermate con le note di trattazione scritta depositate in data 27 e 30 giugno 2025.
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle Parti, avuto riguardo, in ogni caso, alla natura del procedimento ed ai motivi della decisione, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
- dispone in conformità al regolamento concordato dalle Parti secondo le conclusioni precisate congiuntamente dalle stesse nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, come di seguito riportate:
“1. Il figlio minore della coppia, (nato a [...] - PV -, in data Persona_3
21.05.2018, C.F.: ) rimarrà affidato ad entrambi i genitori i quali C.F._3 congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni;
2. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Il figlio avrà residenza anagrafica presso Per_1 la madre nella nuova e diversa abitazione da lei acquistata.
3. L'affidamento, tenuto conto della peculiarità dei rapporti di lavoro subordinato dei genitori (entrambi infermieri e sottoposti a turni lavorativi decisi con cadenza mensile) sarà regolato come segue:
- i genitori si impegnano a comunicarsi direttamente e ad autorizzare i rispettivi caposervizio a comunicarsi reciprocamente mensilmente i rispettivi turni entro il giorno
20 del mese precedente, e comunque allorquando verranno predisposti ed a loro consegnati, al fine di armonizzare per quanto possibile e nel preminente interesse del minore i rispettivi turni, così che ciascun genitore possa tenere con sé quando Per_1
l'altro genitore avrà turni lavorativi;
- i genitori, salvi impegni lavorativi, si impegnano a tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati (dovendosi intendere dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì successivo con accompagnamento a scuola). Nel caso in cui un genitore nel fine settimana di sua spettanza abbia turni lavorativi, si impegna a comunicarlo tempestivamente all'altro genitore ed a recuperare, per quanto possibile durante il fine settimana successivo.
- Laddove entrambi i genitori siano liberi da impegni durante il fine settimana è sin d'ora stabilito il criterio dell'alternanza.
- I genitori, durante la settimana, compatibilmente con le esigenze, gli interessi e gli impegni del figlio e dei rispettivi turni lavorativi, si impegnano a tenere il figlio minore presso di sé nel principio dell'alternanza, dovendosi intendere che quando uno Per_1 dei genitori avrà il turno del mattino sarà l'altro genitore a portare a scuola;
Per_1 quando uno dei genitori avrà il turno pomeridiano sarà l'altro genitore a recarsi a scuola a prelevare il figlio ed a tenerlo con sé e che quando un genitore avrà il turno di notte il figlio minore pernotterà con l'altro genitore. Sia il padre che la madre si impegnano, quando avranno il figlio presso di sé, ad accompagnarlo alle varie attività scolastiche / ricreative / sportive eventualmente previste, per realizzare una gestione quotidiana il più possibile condivisa e collaborativa degli impegni del minore, e ad assicurarsi che vengano regolarmente svolti tutti i compiti, lezioni ed impegni scolastici assunti. - Ove entrambi i genitori fossero impegnati in turni lavorativi contemporanei e non modificabili per esigenze di servizio o per impossibilità di soluzioni alternative, il minore dovrà essere affidato a persone di fiducia dei genitori o a familiari di quest'ultimi.
- Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica per le festività natalizie il figlio minore trascorrerà alternativamente la Vigilia e il giorno di Natale con ciascun genitore Per_1
e, sempre in via alternata, il periodo dal 26 al 31 dicembre o il periodo dal 1 al 6 gennaio.
Analogamente verranno altresì suddivise le vacanze pasquali alternando la festività della
Pasqua e quella del Lunedì dell'Angelo tra i due genitori e comunque garantendo tra gli stessi un'equa suddivisione del breve periodo di vacanza con modalità da determinarsi preventivamente secondo i rispettivi impegni lavorativi e compatibilmente con le esigenze del figlio.
- Nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, il figlio potrà Per_1 trascorrere con ciascuno dei genitori, tre settimane anche non continuative, previa programmazione che tenga in considerazione i rispettivi periodi di ferie e la tempestiva comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto da effettuarsi comunque entro il
31.05 di ogni anno. Sarà inoltre onere di ciascun genitore consentire all'altro almeno due contatti telefonici quotidiani con il figlio, informando preventivamente del luogo ove il minore trascorrerà il periodo di vacanze.
- i genitori, quando avranno presso di sé il figlio ne avranno la responsabilità Per_1 esclusiva per l'ordinaria amministrazione e dovranno organizzarsi, se necessario tramite persone di propria fiducia con comunicazione all'altro genitore delle relative generalità
(baby sitter o familiari) affinché il minore sia accudito.
4. I genitori si impegnano a consultarsi ed a prendere di comune accordo ogni decisione riguardante la salute ed il benessere del figlio. S'impegnano, altresì, ad essere entrambi presenti nelle occasioni più importanti che riguardino la vita scolastica, religiosa, ricreativa dello stesso ed a comunicarsi l'un l'altro i vari impegni, appuntamenti, circostanze particolari attinenti alla vita di . Per_1
5. Ciascun genitore manterrà in via esclusiva il minore nei periodi in cui egli sarà presso di lui collocato: nessun contributo al mantenimento del minore dovrà pertanto essere corrisposto dall'uno all'altro genitore o viceversa.
6. Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno a carico al 50% di ciascun genitore. Si intendono comprese nel mantenimento diretto e da sostenersi pertanto da ciascun genitore allorchè il minore sarà presso di lui, le seguenti spese: vitto, contributo per spese di abitazione (comprese le utenze), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), servizio di baby sitting.
Spese extra mantenimento diretto obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione e da dividersi al 50% tra i genitori: mensa, materiale scolastico di cancelleria, abbigliamento (dovendosi intendere il cambio stagionale necessario per il minore), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo o assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b - spese di natura ludica o parascolastica: corsi relativi ad attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, auto, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
c - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d - spese medico sanitarie;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e - organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese extra mantenimento, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (mezzo sms, email, fax, pec, ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che avrà anticipato le predette spese e che abbia consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. l'assegno unico (o altro emolumento eventualmente riconosciuto per il figlio minore) sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
8. i genitori si concedono sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio, senza limitazioni, di documenti validi per l'espatrio del minore.
9. le spese legali di cui al presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
Piacenza, 23 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti