TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5503/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5503/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
( ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pomezia (RM) Via Ugo La Malfa n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pietrosanti
( ) giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._3
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 25/9/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“c) Dichiarare il diritto del sig. al percepimento dell'indennità Parte_1
d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 nella misura di legge e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 07.04.2022;
d) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112, condannare l' , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, all'erogazione della prestazione de qua ed al pagamento in favore del ricorrente delle mensilità dal 01.05.2022 al 31.07.2024.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore “antistatario”
e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 14/5/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
Spese di lite come per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 29/5/2025 differita d'ufficio all'udienza del 3/6/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
2 4.Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del 14/4/2024 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7/4/2022, con procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n 381/2023 RG (v. doc 1 e 3 allegati al ricorso). Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 16/4/2024. In data 3/5/2024 il CP_1 ricorrente inviava il modello AP70 per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. L' provvedeva alla liquidazione della prestazione e degli arretrati con provvedimento CP_1 del 13/7/2024, l'accreditamento avveniva in data 2/12/2024 (v. doc. allegati alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, si osserva che la liquidazione della prestazione e degli arretrati è avventa in data 13/7/2024, anteriormente alla proposizione dell'odierno ricorso avvenuta in data 25/9/2024, pur se il pagamento è intervenuto in data 2/12/2024, successivamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta in data 3/10/2024; ciò posto, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite per l'intero tra le parti, essendo la proposizione dell'odierno ricorso successiva alla liquidazione della prestazione e degli arretrati avvenuta in data 13/7/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
3 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5503/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
( ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pomezia (RM) Via Ugo La Malfa n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Pietrosanti
( ) giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._3
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 25/9/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“c) Dichiarare il diritto del sig. al percepimento dell'indennità Parte_1
d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 nella misura di legge e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 07.04.2022;
d) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112, condannare l' , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, all'erogazione della prestazione de qua ed al pagamento in favore del ricorrente delle mensilità dal 01.05.2022 al 31.07.2024.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore “antistatario”
e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 14/5/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
Spese di lite come per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 29/5/2025 differita d'ufficio all'udienza del 3/6/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
2 4.Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del 14/4/2024 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7/4/2022, con procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n 381/2023 RG (v. doc 1 e 3 allegati al ricorso). Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 16/4/2024. In data 3/5/2024 il CP_1 ricorrente inviava il modello AP70 per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. L' provvedeva alla liquidazione della prestazione e degli arretrati con provvedimento CP_1 del 13/7/2024, l'accreditamento avveniva in data 2/12/2024 (v. doc. allegati alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, si osserva che la liquidazione della prestazione e degli arretrati è avventa in data 13/7/2024, anteriormente alla proposizione dell'odierno ricorso avvenuta in data 25/9/2024, pur se il pagamento è intervenuto in data 2/12/2024, successivamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta in data 3/10/2024; ciò posto, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite per l'intero tra le parti, essendo la proposizione dell'odierno ricorso successiva alla liquidazione della prestazione e degli arretrati avvenuta in data 13/7/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
3 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4