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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4607/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4607/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STEFANI MAURIZIO e dell'avv. MAGGIANI FEDERICO ( ; elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA DEL CESTELLO 5, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. STEFANI
MAURIZIO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARELLI BASILE Controparte_2 P.IVA_2
ALBERTO e dell'avv. FONTANA STEFANIA ); elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA DELLA LIBERTA' 304, TREBISACCE presso il difensore avv. CARELLI BASILE ALBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
citava in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, il sig. e la sua
[...] CP_1
assicurazione r.c.a. al fine di esercitare la surroga nei confronti Controparte_3
dell'assicurazione del responsabile civile per quanto dall'attrice pagato a favore del sig.
[...]
il quale, avendo lavorato in Germania nel periodo compreso tra il febbraio 1991 e CP_4
l'agosto 2006 beneficiava dell'assicurazione sociale obbligatoria presso la “
[...]
” (già “Landesversi-cherungsanstalt Schwaben”), ossia l'ente pubblico Parte_1
previdenziale tedesco che gestisce l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei lavoratori dipendenti.
Riferiva l'ente previdenziale che a seguito della denuncia di sinistro da parte del sig. CP_4
iniziava ad erogare allo stesso una pensione di invalidità che, fra mensilità corrisposte e
[...]
capitalizzazione calcolata per i versamenti futuri, comporterà a suo carico un onere complessivo di €
=72.147,75=, come evidenziato nel prospetto analitico del 30 settembre 2020, riassuntivo delle prestazioni stesse, allegato dall'attrice come documento 4.
L'attrice, in merito al fatto, riferiva che:
“In data 7 luglio 2011 il signor nato a [...] il [...], Controparte_4
ivi residente in [...], mentre stava percorrendo in bi-cicletta Via Berlinguer, a Corigliano Calabro
(CS), veniva investito dall'autovettura Lancia “Y” targata CS 533036, condotta dal proprietario , CP_1
assicurata per la R.C.A. presso la , riportando gravissime lesioni. CP_2
Il signor conveniva in giudizio il signor e la Controparte_4 CP_1 Controparte_2
, chiedendo il risarcimento dei danni subìti, quantificandoli in € =92.469,75=. La dinamica del sinistro,
[...]
come narrata dall'attore, veniva confermata dai testi sentiti nella fase istruttoria della causa ed in particolare dal
signor Testimone_1
Con sentenza del 23 agosto 2018 (vd. prod. 2) il Tribunale civile di Castrovillari statuiva un concorso di
colpa del 50% del signor per non avere concesso la precedenza al veicolo di controparte, che proveniva CP_4
da destra e per non aver tenuto una velocità contenuta nei limiti vigenti ed in ogni caso conforme allo stato dei
luoghi.
Inoltre, il Tribunale dichiarava (pag. 10) di aver riconosciuto in capo all'attore solamente il danno non
patrimoniale, ma non quello patrimoniale, in quanto già coperto delle erogazioni dell'ente previdenziale tedesco
“DRV Schwaben””. pagina 2 di 7 L'odierna attrice rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejects, accertati i fatti di cui in premessa:
a) dichiarare la responsabilità al 50% del signor per l'incidente del 7 luglio 2011, in cui il CP_1
signor subì le gravi lesioni accertate nella causa con n. R.G. 438/2012, conclusasi con Controparte_4
sentenza del 23 agosto 2018 del Tribunale civile di Castrovillari;
b) dare atto che, a seguito della sua attività lavorativa in Germania, il signor Controparte_4
beneficia delle coperture assicurative sociali obbligatorie presso l'esponente Parte_1
;
[...]
c) dichiarare che il signor sta percependo una pensione d'invalidità, che comporterà Controparte_4
per l'ente stesso erogazioni per complessivi Euro 72.147,75 (salvo più aggiornati ricalcoli);
d) riconoscere e dichiarare che l'ente assicurativo sociale tedesco si è surrogato, fino al suddetto importo, nel
diritto del signor al risarcimento del danno patrimoniale, conseguente all'incidente del 7 Controparte_4
luglio 2011;
e) condannare il , in solido con la , in persona del suo CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al rimborso dell'importo di Euro 36.073,88 (salvo più aggiornati ricalcoli),
ossia metà dell'importo erogato e da erogarsi a favore del signor Controparte_4
f) con gli interessi legali, decorrenti dalle singole erogazioni, e con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice chiedendo rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
In particolare, la convenuta:
a) in merito all'an debeatur, eccepiva che:
- il sig. all'epoca del sinistro non svolgeva alcuna attività lavorativa in Controparte_4
Germania;
- il sig. gode di pensione di invalidità erogata dall'INPS; Controparte_4
- la pensione riconosciuta dall'INPS, sede di Rossano, al sig. non era riconducibile al CP_4
sinistro del 7 luglio 2011 così come non era riconducibile al sinistro la pensione dell'ente tedesco;
b) in merito al quantum debeatur contestava la quantificazione del danno.
rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda attorea poiché
infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite”. pagina 3 di 7 Il sig. non si costituiva in giudizio ma non ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Preliminarmente ad ogni statuizione in dispositivo stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi come l'erogazione effettuata dall'odierna attrice abbia natura prettamente patrimoniale. Voi a ben vedere, dallo stesso prospetto depositato dall'attrice come documento 16, emerge che lo ha percepito (eventualmente anche per il futuro) “una pensione CP_4
per totale inabilità lavorativa” (doc. 16, parte in italiano, pag. 1, fasc. attrice).
Ciò viene ribadito anche nel paragrafo rubricato “La Sua pensione di inabilità lavorativa totale” (doc.
16, parte in italiano, pag. 2, fasc. attrice) in cui si legge:
a) “Avete diritto a una pensione per riduzione totale della capacità lavorativa per un periodo di tempo
limitato. Il diritto alla pensione è limitato nel tempo perché la riduzione totale della capacità di guadagno non si
basa esclusivamente sullo stato di salute, ma anche sulle condizioni del mercato di lavoro”.
b) “… la pensione può continuare a essere erogata su richiesta se esiste ancora una riduzione della capacità
di guadagno”.
Ancora. Nel paragrafo rubricato “Punti di Guadagno per i periodi di contribuzione” (doc. 16, parte in
italiano fasc. attrice) in cui si legge:
“i punti di guadagno devono essere calcolati per il reddito assicurato attraverso i contributi, versati durante
la vita della persona assicurata;
un reddito assicurato pari alla media dei guadagni di tutte le persone assicurate
in un anno civile […]”.
Che la pensione d'invalidità abbia natura patrimoniale è pacificamente affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte. È stato infatti affermato che “dall'importo liquidato a titolo di
risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi
civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla
perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno” (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n° 11657/2022 in
Giustizia Civile Massimario 2022). In questo caso, infatti, “[…]l'indennizzo resta acquisito alla
vittima, ma né potrà essere defalcato dal credito risarcitorio di quest'ultima per altre voci di danno, né potrà dar
luogo a surrogazione: se infatti la vittima non ha patito alcuna riduzione della capacità di guadagno,
non vanta il relativo credito verso il responsabile, e se quel diritto non esiste, non può nemmeno
trasferirsi all'Inail” (Cass. civ., sez. III, ord. n° 17407/2016).
L'erogazione effettuata dall'ente previdenziale tedesco, pertanto, al pari del corrispondente ente pagina 4 di 7 previdenziale italiano (INPS), ha natura prettamente patrimoniale e, conseguentemente, l'esperita azione di regresso di cui all'art. 1916 c.c. potrà essere riconosciuta solamente nel caso in cui tra le voci risarcitorie conseguenti al danno civilistico sia compreso anche quello conseguente ad una perdita
della capacità lavorativa specifica, unica ad incidere sulla capacità reddituale del danneggiato.
La Suprema Corte ha confermato tale impostazione in quanto ha avuto occasione di affermare che
“il diritto di surrogazione fatto valere dall'Inps, nei confronti del terzo responsabile dell'illecito, per il recupero
dell'indennizzo erogato in favore della vittima, va rapportato a quanto spettante al danneggiato a titolo
di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica […]” (Cass. civ., sez. III,
sent. n° 9002/2022 in Giustizia Civile Massimario 2022).
L'istituto della surrogazione “consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non
permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si
sostituisce” (Cass. civ., sez. III, sent. n° 17966/2021) onde per cui se non esiste un diritto su cui surrogarsi, nel caso di specie il risarcimento conseguente all'incapacità lavorativa specifica, l'ente assicurativo non potrà esercitare alcuna surrogazione.
Tale impostazione trova conforto nella stessa sentenza della CGEU del 21/09/1999 nella causa C-
397/96 – Caisse de pension des employés privés v. Persona_1 Parte_2 Controparte_5
– in cui si afferma, al punto 2 del dispositivo, che “la portata dei diritti nei quali detto
[...]
ente si è surrogato sono determinati conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a
condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi
aventi causa hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro nel cui territorio il
danno si è verificato” (doc. 6 fasc. parte attrice). I diritti di Parte_1
saranno pertanto determinati dalla normativa tedesca ma non potranno comunque eccedere i diritti
spettante al danneggiato nei confronti del responsabile civile in forza della normativa italiana in
quanto il danno si è verificato in Italia.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice memoria di replica (pag. 4, par. 3) che “il
Tribunale di Castrovillari non ha accertato la sussistenza di un danno patrimoniale in capo al signor CP_4
ma, al contrario, tale accertamento lo ha compiuto ma in virtù dei principi giurisprudenziali riportati,
cui si è strettamente attenuto, il danno non lo ha riconosciuto. Nel documento 2 allegato da parte attrice con l'atto di citazione, la sentenza del Tribunale di Castrovillari n° 389/2018, mancano le
pagine 9, 10 e 11. Il provvedimento è stato prodotto dalla convenuta in tutte le sue parti (v. doc. 3
comparsa di costituzione e risposta) e proprio nell'ultimo paragrafo della pagina 10 emerge che tale pagina 5 di 7 accertamento è stato compiuto. Può infatti leggersi: “le somme erogate dal citato ente previdenziale
riguardano il danno patrimoniale, mentre, nel caso di specie, è stato riconosciuto allo il solo danno non CP_4
patrimoniale, mentre il primo, pure genericamente richiesto nelle conclusioni rassegnate in citazione, nulla può
essergli riconosciuto, in mancanza di più specifiche deduzioni e di prove pertinenti”. Evidentemente, il tribunale con le parole “prove pertinenti” fa prima di tutto riferimento alla CTU medico legale la quale, è documentalmente provato, non ha riscontrato danni alla capacità lavorativa specifica (v.
doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Non solo. La Suprema Corte ha più volte affermato che al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'invalidità è necessario che il
soggetto leso dia la prova in concreto sia dello svolgimento di un'attività produttiva di reddito ma
anche della diminuzione o del mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso
(Cass. civ. sent. n° 15238/2014 (Rv. 631711); sent. n° 3290/2013 (Rv. 625016); sent. n° 9444/2010 (Rv.
612493)). Tale prova, normalmente posta a carico del danneggiato, in virtù della surroga doveva essere fornita da ma tale onere è rimasto inadempiuto. Parte_1
In conseguenza dell'assenza di prove atte a dimostrare da un lato una menomazione alla capacità
lavorativa specifica e dall'altro lato lo svolgimento da parte dello di un'attività lavorativa la CP_4
domanda attorea non può essere accolta.
Ad Abundantiam deve rilevarsi come l'attrice non abbia fornito neppure la prova del danno. La
Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “nell'ipotesi in cui il giudice debba valutare il
contenuto della surroga riferita ad un danno de futuro, deve essere affermata la rilevanza, anche
giuridica, dell'eventuale sopravvenienza di una modifica delle condizioni del danneggiato, che
evidenzi il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere sul danno per
come liquidato” (Cass. civ., sez. III, sent. n° 17966/2021). Pertanto, al fine di quantificare in modo preciso la quantificazione della somma su cui surrogarsi, l'attrice avrebbe dovuto provare le menomazioni fisiche dello allo stato in quanto eventuali miglioramenti delle condizioni, se CP_4
portano ad una riduzione o dell'erogazione. Se infatti l'attrice ha pagato delle somme in eccesso all'assicurato potrà, al più, formare oggetto di una domanda di ripetizione nei confronti del danneggiato e non nei confronti del terzo responsabile del danno o dell'assicuratore di questi.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da
Per la quantificazione degli onorari si fa ricorso al D.M. n° 55/2014 Controparte_3
sulla base della domanda ed espunta la fase istruttoria.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando nella causa di cui al n° 4607/2021 R.G. ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita;
così provvede:
a) rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
c) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute Parte_1
da che si liquidano in € =5.000,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. Controparte_2
(4%) e rimborso spese generali (15%).
Bologna, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4607/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STEFANI MAURIZIO e dell'avv. MAGGIANI FEDERICO ( ; elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA DEL CESTELLO 5, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. STEFANI
MAURIZIO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARELLI BASILE Controparte_2 P.IVA_2
ALBERTO e dell'avv. FONTANA STEFANIA ); elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA DELLA LIBERTA' 304, TREBISACCE presso il difensore avv. CARELLI BASILE ALBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
citava in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, il sig. e la sua
[...] CP_1
assicurazione r.c.a. al fine di esercitare la surroga nei confronti Controparte_3
dell'assicurazione del responsabile civile per quanto dall'attrice pagato a favore del sig.
[...]
il quale, avendo lavorato in Germania nel periodo compreso tra il febbraio 1991 e CP_4
l'agosto 2006 beneficiava dell'assicurazione sociale obbligatoria presso la “
[...]
” (già “Landesversi-cherungsanstalt Schwaben”), ossia l'ente pubblico Parte_1
previdenziale tedesco che gestisce l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei lavoratori dipendenti.
Riferiva l'ente previdenziale che a seguito della denuncia di sinistro da parte del sig. CP_4
iniziava ad erogare allo stesso una pensione di invalidità che, fra mensilità corrisposte e
[...]
capitalizzazione calcolata per i versamenti futuri, comporterà a suo carico un onere complessivo di €
=72.147,75=, come evidenziato nel prospetto analitico del 30 settembre 2020, riassuntivo delle prestazioni stesse, allegato dall'attrice come documento 4.
L'attrice, in merito al fatto, riferiva che:
“In data 7 luglio 2011 il signor nato a [...] il [...], Controparte_4
ivi residente in [...], mentre stava percorrendo in bi-cicletta Via Berlinguer, a Corigliano Calabro
(CS), veniva investito dall'autovettura Lancia “Y” targata CS 533036, condotta dal proprietario , CP_1
assicurata per la R.C.A. presso la , riportando gravissime lesioni. CP_2
Il signor conveniva in giudizio il signor e la Controparte_4 CP_1 Controparte_2
, chiedendo il risarcimento dei danni subìti, quantificandoli in € =92.469,75=. La dinamica del sinistro,
[...]
come narrata dall'attore, veniva confermata dai testi sentiti nella fase istruttoria della causa ed in particolare dal
signor Testimone_1
Con sentenza del 23 agosto 2018 (vd. prod. 2) il Tribunale civile di Castrovillari statuiva un concorso di
colpa del 50% del signor per non avere concesso la precedenza al veicolo di controparte, che proveniva CP_4
da destra e per non aver tenuto una velocità contenuta nei limiti vigenti ed in ogni caso conforme allo stato dei
luoghi.
Inoltre, il Tribunale dichiarava (pag. 10) di aver riconosciuto in capo all'attore solamente il danno non
patrimoniale, ma non quello patrimoniale, in quanto già coperto delle erogazioni dell'ente previdenziale tedesco
“DRV Schwaben””. pagina 2 di 7 L'odierna attrice rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejects, accertati i fatti di cui in premessa:
a) dichiarare la responsabilità al 50% del signor per l'incidente del 7 luglio 2011, in cui il CP_1
signor subì le gravi lesioni accertate nella causa con n. R.G. 438/2012, conclusasi con Controparte_4
sentenza del 23 agosto 2018 del Tribunale civile di Castrovillari;
b) dare atto che, a seguito della sua attività lavorativa in Germania, il signor Controparte_4
beneficia delle coperture assicurative sociali obbligatorie presso l'esponente Parte_1
;
[...]
c) dichiarare che il signor sta percependo una pensione d'invalidità, che comporterà Controparte_4
per l'ente stesso erogazioni per complessivi Euro 72.147,75 (salvo più aggiornati ricalcoli);
d) riconoscere e dichiarare che l'ente assicurativo sociale tedesco si è surrogato, fino al suddetto importo, nel
diritto del signor al risarcimento del danno patrimoniale, conseguente all'incidente del 7 Controparte_4
luglio 2011;
e) condannare il , in solido con la , in persona del suo CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al rimborso dell'importo di Euro 36.073,88 (salvo più aggiornati ricalcoli),
ossia metà dell'importo erogato e da erogarsi a favore del signor Controparte_4
f) con gli interessi legali, decorrenti dalle singole erogazioni, e con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice chiedendo rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
In particolare, la convenuta:
a) in merito all'an debeatur, eccepiva che:
- il sig. all'epoca del sinistro non svolgeva alcuna attività lavorativa in Controparte_4
Germania;
- il sig. gode di pensione di invalidità erogata dall'INPS; Controparte_4
- la pensione riconosciuta dall'INPS, sede di Rossano, al sig. non era riconducibile al CP_4
sinistro del 7 luglio 2011 così come non era riconducibile al sinistro la pensione dell'ente tedesco;
b) in merito al quantum debeatur contestava la quantificazione del danno.
rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda attorea poiché
infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite”. pagina 3 di 7 Il sig. non si costituiva in giudizio ma non ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Preliminarmente ad ogni statuizione in dispositivo stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi come l'erogazione effettuata dall'odierna attrice abbia natura prettamente patrimoniale. Voi a ben vedere, dallo stesso prospetto depositato dall'attrice come documento 16, emerge che lo ha percepito (eventualmente anche per il futuro) “una pensione CP_4
per totale inabilità lavorativa” (doc. 16, parte in italiano, pag. 1, fasc. attrice).
Ciò viene ribadito anche nel paragrafo rubricato “La Sua pensione di inabilità lavorativa totale” (doc.
16, parte in italiano, pag. 2, fasc. attrice) in cui si legge:
a) “Avete diritto a una pensione per riduzione totale della capacità lavorativa per un periodo di tempo
limitato. Il diritto alla pensione è limitato nel tempo perché la riduzione totale della capacità di guadagno non si
basa esclusivamente sullo stato di salute, ma anche sulle condizioni del mercato di lavoro”.
b) “… la pensione può continuare a essere erogata su richiesta se esiste ancora una riduzione della capacità
di guadagno”.
Ancora. Nel paragrafo rubricato “Punti di Guadagno per i periodi di contribuzione” (doc. 16, parte in
italiano fasc. attrice) in cui si legge:
“i punti di guadagno devono essere calcolati per il reddito assicurato attraverso i contributi, versati durante
la vita della persona assicurata;
un reddito assicurato pari alla media dei guadagni di tutte le persone assicurate
in un anno civile […]”.
Che la pensione d'invalidità abbia natura patrimoniale è pacificamente affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte. È stato infatti affermato che “dall'importo liquidato a titolo di
risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi
civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla
perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno” (Cass. civ., sez. VI-3, ord. n° 11657/2022 in
Giustizia Civile Massimario 2022). In questo caso, infatti, “[…]l'indennizzo resta acquisito alla
vittima, ma né potrà essere defalcato dal credito risarcitorio di quest'ultima per altre voci di danno, né potrà dar
luogo a surrogazione: se infatti la vittima non ha patito alcuna riduzione della capacità di guadagno,
non vanta il relativo credito verso il responsabile, e se quel diritto non esiste, non può nemmeno
trasferirsi all'Inail” (Cass. civ., sez. III, ord. n° 17407/2016).
L'erogazione effettuata dall'ente previdenziale tedesco, pertanto, al pari del corrispondente ente pagina 4 di 7 previdenziale italiano (INPS), ha natura prettamente patrimoniale e, conseguentemente, l'esperita azione di regresso di cui all'art. 1916 c.c. potrà essere riconosciuta solamente nel caso in cui tra le voci risarcitorie conseguenti al danno civilistico sia compreso anche quello conseguente ad una perdita
della capacità lavorativa specifica, unica ad incidere sulla capacità reddituale del danneggiato.
La Suprema Corte ha confermato tale impostazione in quanto ha avuto occasione di affermare che
“il diritto di surrogazione fatto valere dall'Inps, nei confronti del terzo responsabile dell'illecito, per il recupero
dell'indennizzo erogato in favore della vittima, va rapportato a quanto spettante al danneggiato a titolo
di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica […]” (Cass. civ., sez. III,
sent. n° 9002/2022 in Giustizia Civile Massimario 2022).
L'istituto della surrogazione “consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non
permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si
sostituisce” (Cass. civ., sez. III, sent. n° 17966/2021) onde per cui se non esiste un diritto su cui surrogarsi, nel caso di specie il risarcimento conseguente all'incapacità lavorativa specifica, l'ente assicurativo non potrà esercitare alcuna surrogazione.
Tale impostazione trova conforto nella stessa sentenza della CGEU del 21/09/1999 nella causa C-
397/96 – Caisse de pension des employés privés v. Persona_1 Parte_2 Controparte_5
– in cui si afferma, al punto 2 del dispositivo, che “la portata dei diritti nei quali detto
[...]
ente si è surrogato sono determinati conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a
condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi
aventi causa hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro nel cui territorio il
danno si è verificato” (doc. 6 fasc. parte attrice). I diritti di Parte_1
saranno pertanto determinati dalla normativa tedesca ma non potranno comunque eccedere i diritti
spettante al danneggiato nei confronti del responsabile civile in forza della normativa italiana in
quanto il danno si è verificato in Italia.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice memoria di replica (pag. 4, par. 3) che “il
Tribunale di Castrovillari non ha accertato la sussistenza di un danno patrimoniale in capo al signor CP_4
ma, al contrario, tale accertamento lo ha compiuto ma in virtù dei principi giurisprudenziali riportati,
cui si è strettamente attenuto, il danno non lo ha riconosciuto. Nel documento 2 allegato da parte attrice con l'atto di citazione, la sentenza del Tribunale di Castrovillari n° 389/2018, mancano le
pagine 9, 10 e 11. Il provvedimento è stato prodotto dalla convenuta in tutte le sue parti (v. doc. 3
comparsa di costituzione e risposta) e proprio nell'ultimo paragrafo della pagina 10 emerge che tale pagina 5 di 7 accertamento è stato compiuto. Può infatti leggersi: “le somme erogate dal citato ente previdenziale
riguardano il danno patrimoniale, mentre, nel caso di specie, è stato riconosciuto allo il solo danno non CP_4
patrimoniale, mentre il primo, pure genericamente richiesto nelle conclusioni rassegnate in citazione, nulla può
essergli riconosciuto, in mancanza di più specifiche deduzioni e di prove pertinenti”. Evidentemente, il tribunale con le parole “prove pertinenti” fa prima di tutto riferimento alla CTU medico legale la quale, è documentalmente provato, non ha riscontrato danni alla capacità lavorativa specifica (v.
doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Non solo. La Suprema Corte ha più volte affermato che al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'invalidità è necessario che il
soggetto leso dia la prova in concreto sia dello svolgimento di un'attività produttiva di reddito ma
anche della diminuzione o del mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso
(Cass. civ. sent. n° 15238/2014 (Rv. 631711); sent. n° 3290/2013 (Rv. 625016); sent. n° 9444/2010 (Rv.
612493)). Tale prova, normalmente posta a carico del danneggiato, in virtù della surroga doveva essere fornita da ma tale onere è rimasto inadempiuto. Parte_1
In conseguenza dell'assenza di prove atte a dimostrare da un lato una menomazione alla capacità
lavorativa specifica e dall'altro lato lo svolgimento da parte dello di un'attività lavorativa la CP_4
domanda attorea non può essere accolta.
Ad Abundantiam deve rilevarsi come l'attrice non abbia fornito neppure la prova del danno. La
Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “nell'ipotesi in cui il giudice debba valutare il
contenuto della surroga riferita ad un danno de futuro, deve essere affermata la rilevanza, anche
giuridica, dell'eventuale sopravvenienza di una modifica delle condizioni del danneggiato, che
evidenzi il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere sul danno per
come liquidato” (Cass. civ., sez. III, sent. n° 17966/2021). Pertanto, al fine di quantificare in modo preciso la quantificazione della somma su cui surrogarsi, l'attrice avrebbe dovuto provare le menomazioni fisiche dello allo stato in quanto eventuali miglioramenti delle condizioni, se CP_4
portano ad una riduzione o dell'erogazione. Se infatti l'attrice ha pagato delle somme in eccesso all'assicurato potrà, al più, formare oggetto di una domanda di ripetizione nei confronti del danneggiato e non nei confronti del terzo responsabile del danno o dell'assicuratore di questi.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da
Per la quantificazione degli onorari si fa ricorso al D.M. n° 55/2014 Controparte_3
sulla base della domanda ed espunta la fase istruttoria.
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P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando nella causa di cui al n° 4607/2021 R.G. ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita;
così provvede:
a) rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
c) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute Parte_1
da che si liquidano in € =5.000,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. Controparte_2
(4%) e rimborso spese generali (15%).
Bologna, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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