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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2021
R.G.A.C. n. 1195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1195 del 2021
T R A
nata a [...] il [...] (c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ) entrambi residenti in [...]alla CP_1 C.F._2
via Masaccio n. 8, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Ventura, del Foro di
Trani, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_1
APPELLANTI
E
pagina 1 di 12 nato ad [...] il [...] e residente in [...]
n. 4 (c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._3
Secondo, del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1133/2021 emessa dal Tribunale di Trani, II Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 10.6.2021 nel giudizio portante il numero di R.G. 95000851/2011
****************
All'udienza del 5.4.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 248/2011 ad istanza di , il Tribunale di Trani, Sezione Controparte_2
distaccata di Ruvo di Puglia, ingiungeva a e il pagamento della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 161.789,19, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza di n. 16 titoli cambiari dell'importo di € 10.000,00 cadauno, oltre spese di protesto.
Avverso detto provvedimento monitorio, proponevano opposizione i debitori e Parte_1
al fine di sentire: “1) in via preliminare, ricorrendo i gravi motivi, sospendere Controparte_1
l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; 2) nel merito, accertato che i sig.ri
e hanno integralmente estinto la loro obbligazione di pagamento Parte_1 Controparte_1
nei confronti del sig. , revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via Controparte_2
riconvenzionale, accertata la natura usuraria degli interessi richiesti dal sig. , Controparte_2
condannare il sig. alla restituzione di tutto quanto corrisposto dai sigg.ri Controparte_2 [...]
e a titolo di interessi sul capitale prestato;
4) in ogni caso, condannare il Pt_1 Controparte_1
convenuto al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata secondo quanto previsto dal terzo comma della stessa norma”.
pagina 2 di 12 Deducevano gli opponenti: - che i titoli cambiari erano stati consegnati in bianco allo a CP_2 garanzia di un prestito usuraio dell'importo di € 65.000,00; - di aver estinto il predetto prestito tramite la dazione di denaro contante, n. 23 assegni bancari, n. 1 assegno postale, nonché per mezzo di n. 14 pacchetti vacanze “tutto compreso”; - che, nonostante tutti i pagamenti effettuati, lo si era CP_2
rifiutato di restituire i titoli di credito emessi a garanzia della restituzione delle somme finanziate;
- che per tale ragione avevano sporto denuncia contro l'opposto per il reato di usura.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione e insistendo per il rigetto della stessa e, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva l'opposto: - che il procedimento penale instaurato in suo danno era culminato in un provvedimento di archiviazione, mai opposto dagli opponenti;
- che la somma concessa in prestito ai coniugi era pari a complessivi € 185.000,00, come risultante da due dichiarazioni di Parte_2
impegno datate e sottoscritte da entrambi i debitori;
- che, invero, gli assegni bancari rilasciati dagli opponenti, erano stati emessi ad estinzione di un precedente prestito, regolarmente estinto;
- che i
“pacchetti vacanza” erano stati offerti in omaggio dai coniugi , in virtù del forte Parte_2
legame di amicizia che gli legava, tanto che gli opponenti sceglievano lo quale padrino di CP_2
battesimo della loro figlia.
Gli opponenti disconoscevano l'autenticità dei documenti prodotti dall'opposto e, in particolar modo, i documenti sub nn. 2) e 3) del fascicolo di parte, perchè prodotti in copia fotostatica, e insistevano sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposto formulava istanza di verificazione.
All'esito della prima udienza, il Giudice adito, con ordinanza del 24.1.2014, “considerato che dalla documentazione in atti si evince che il credito è stato parzialmente estinto dalla parte opponente
(essendo sfornita di prova la circostanza, addotta da parte opposta, che gli assegni in atti fossero a copertura di una diversa esposizione debitoria, non potendo essere dirimente la circostanza della mancata restituzione dei titoli)”, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c.
Scambiate le memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., il primo giudice non dava seguito all'istanza di verificazione formulata dall'opposto poiché “i titoli cambiari in virtù dei quali lo chiede il CP_2
pagamento appaiono, prima facie, non collegati alla scrittura sottoscritta da e Controparte_1
il 3 gennaio 2005 … dal momento che i titoli cambiari risultano essere stati emessi Parte_1 prima del 3 gennaio 2005 e con una scadenza successiva al 3 gennaio 2006” e ammetteva il solo interrogatorio formale di . Controparte_2
pagina 3 di 12 Al termine dell'istruzione, con ordinanza del 4 novembre 2020 resa fuori udienza, il Tribunale di
Trani formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. “confermato il decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti corrisponderanno a le spese Parte_3 Controparte_2 legali fin qui maturate che allo stato a soli fini conciliativi si quantificano in € 5.000,00 per compensi oltre accessori”.
Stante la mancata adesione alla proposta da parte degli opponenti, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 giugno 2021.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così decideva la lite:
“1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 248/2011 reso dal Tribunale di Trani – sezione distaccata di Ruvo di Puglia il 9 maggio 2011 e depositato in data 11 maggio 2011, dichiarandone l'efficacia esecutiva;
2) condanna e , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, a pagare in favore di le spese di lite che si liquidano in € 7.795,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP”
****************
e hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1 Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) in via principale, accertato che i sig.ri
[...]
e hanno integralmente restituito le somme ricevute in prestito dal sig. Pt_1 Controparte_1
e che i titoli di credito detenuti da quest'ultimo sono pertanto privi di una valida e Controparte_2
legittima causa debendi, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via riconvenzionale, accertata la natura usuraria degli interessi richiesti dal sig. , condannare quest'ultimo alla Controparte_2
restituzione di tutto quanto corrisposto dai sig.ri e a titolo di Parte_1 Controparte_1 interessi sul capitale prestato;
3) in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata secondo quanto previsto dal terzo comma della stessa norma”.
Con i motivi di gravame, gli appellanti hanno denunciato: - 1) l'omessa valutazione di fatti e circostanze decisive ai fini della decisione;
- 2) l'erronea valutazione della valenza probatoria delle cambiali esibite dallo - 3) l'omessa considerazione delle somme corrisposte all'appellato e CP_2
della natura usuraria della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Instaurato il contradittorio, l'appellato ha resistito all'appello eccependo, in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio pagina 4 di 12 nonché la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per malafides processuale.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 12.5.2023 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza del 5.4.2024.
All'udienza del 5.4.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. La difesa articolata dagli opponenti si fonda sostanzialmente sulla circostanza per cui essi avrebbero restituito a quanto Controparte_2
dal medesimo richiesto con il procedimento monitorio a mezzo della dazione di assegni bancari, di denaro contante e di beni in natura (in particolare, consentendo a di fruire di pacchetti di CP_2 vacanza con la formula “tutto incluso” e facendosi carico dei relativi costi). Orbene, deve sul punto richiamarsi il condivisibile orientamento della Corte di cassazione secondo cui la cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione ex art.
1988 c.c., ed in tal caso è idonea ad integrare una prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante. Pertanto, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (si confronti, tra le tante, Cass. civ. Sez. I Sent.,
03/01/2017, n. 26). Nel caso in esame, gli odierni opponenti non hanno né allegato né tantomeno provato l'inesistenza del rapporto di mutuo nei confronti di nonché l'estinzione delle CP_2
obbligazioni nascenti dal detto rapporto. Non hanno, nella sostanza, articolato e fornito prova alcuna, nel presente giudizio a cognizione piena, dell'assenza di valida causa giustificatrice del titolo cambiario. Hanno, di contro, articolato richieste istruttorie su circostanze non rilevanti ai fini del decisum e integralmente avulse dal periodo temporale in cui sono stati emessi i titoli cambiari oggetto di causa: sia sufficiente, sul punto, richiamare i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 cpc depositata dagli opponenti il 28 marzo 2014 in cui si fa riferimento a non meglio
pagina 5 di 12 precisati prestiti concessi da nel mese di febbraio 2004 e nel mese di luglio 2005, laddove, CP_2
invece, i titoli cambiari oggetto di causa risultano emessi in un periodo anteriore o successivo rispetto ai detti prestiti. Medesime considerazioni possono essere svolte con riguardo agli assegni bancari depositati dagli opponenti nel proprio fascicolo di produzione. I detti titoli risultano, infatti, emessi in data anteriore rispetto alla data di rilascio delle cambiali, consentendo, quindi, di concludere che la loro dazione non è collegata al rapporto sottostante i titoli cambiari oggetto di causa. Le confuse difese proposte dagli opponenti non consentono, quindi, di concludere con ragionevole certezza che le obbligazioni nascenti dal rapporto sottostante ai titoli cambiari emessi siano state integralmente adempiute. Alla stregua delle suesposte considerazioni, va, dunque, rigettata la domanda e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Tale circostanza non può che determinare– con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra valutazione – il rigetto di tutte le domande proposte dagli opponenti.”
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., come prospettata dall'appellato, secondo il quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero stati specificati i capi della sentenza impugnati e le violazioni di legge denunciate.
Tale censura non coglie nel segno.
Invero, gli appellanti hanno, con sufficiente chiarezza, enunciato e supportato la specifica individuazione che, alla stregua delle allegate argomentazioni, dovrebbe condurre alla invocata riforma della gravata sentenza, a nulla rilevando l'omissione, meramente formale, dello specifico capo della sentenza attinto dal gravame e l'enunciazione dello stesso capo, emendato dai denunciati vizi.
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. SS.UU. 27199 del 16/4/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
Pertanto, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Ciò posto, può passarsi all'esame delle altre questioni controverse.
Con i primi due motivi di impugnazione – che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente stante la loro stretta connessione – gli appellanti denunciano l'errata valutazione della pagina 6 di 12 valenza probatoria delle cambiali azionate dallo e, in particolar modo, della presunzione iuris CP_2 tantum prevista dall'art. 1988 c.c.
Lamentano infatti gli appellanti che il primo giudice avrebbe totalmente omesso di considerare fatti e circostanze decisive al fine del decidere, riguardanti il contesto nei quali si erano sviluppati i rapporti tra i coniugi e (sfociati in denunce per reato di usura a carico Parte_2 Controparte_2 dell'odierno appellato) che - se correttamente valorizzati - avrebbero condotto il Tribunale di Trani a ritenere totalmente infondata la pretesa creditoria dell'odierno appellato stante la palese assenza di una causa debendi.
La censura non è fondata e va disattesa
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del noto principio di diritto secondo il quale nella richiesta di decreto ingiuntivo fondata su un titolo di credito scaduto ed offerto in restituzione è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante l'utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento. 1988 c.c.
Al riguardo ha stabilito la Suprema Corte che la promessa di pagamento o la ricognizione di debito “non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. 2024/n.31818; Cass. 2022/n.2091).
Ne consegue che il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della promessa di pagamento è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti odierni appellanti si sono sottratti a tale onus probandi essendosi limitati ad allegare di aver consegnato allo Scarcelli i citati titoli cambiari – con importo, scadenza e beneficiario in bianco – a fronte dell'anticipazione di una somma di denaro complessivamente ammontante ad € 65.000,00 per la quale il creditore richiedeva interessi usurari.
Tuttavia, tali allegazioni sono rimaste a livello di mera asserzione e smentite dalla produzione da parte dell'opposto di ben due provvedimenti di archiviazione dei procedimenti penali a suo carico, pagina 7 di 12 l'ultimo dei quali è un'ordinanza depositata il 26.6.2018, emanata a seguito dell'opposizione alla relativa richiesta di archiviazione da parte degli attuali appellanti.
Detta lacuna probatoria rende pertanto indimostrate le allegazioni degli appellanti, non potendo la stessa essere neanche colmata attraverso la prova testimoniale, reiterata in questa sede dagli appellanti, rigettata dal primo giudice poiché ritenuta non rilevante ai fini del decisum e integralmente avulse dal periodo temporale in cui sono stati emessi i titoli cambiari oggetto di causa”.
Detta statuizione, infatti, va integralmente condivisa.
Tra l'altro, non è certo di poco conto la circostanza che gli opponenti, in primo grado, non hanno mai reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, né in sede di precisazione delle conclusioni, laddove si sono limitati ad un generico richiamo a tutte le deduzioni e argomentazioni svolte, né nelle note conclusive depositate telematicamente il 30 aprile 2021.
Ne consegue che le stesse devono ritenersi rinunciate sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.”(Cass. n. 33103 del 2021).
In virtù di tali considerazioni, la censura deve essere rigettata.
Col terzo motivo di gravame si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui il primo giudice ha totalmente pretermesso di considerare le somme corrisposte in favore dell'opposto - a mezzo assegni bancari e pacchetti vacanze - a estinzione delle somme portate dai titoli cambiari azionati.
Lamentano, in particolare, gli appellanti che il Tribunale di Trani dapprima, con l'ordinanza del
24.1.2014 con la quale aveva sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, aveva ritenuto che “dalla documentazione in atti si evince che il credito è stato parzialmente estinto dalla parte opponente (essendo sfornita di prova la circostanza, addotta da parte opposta, che gli assegni in atti fossero a copertura di una diversa esposizione debitoria, non potendo essere dirimente la circostanza della mancata restituzione dei titoli)” mentre, in sentenza, aveva ritenuto di escludere che la dazione degli stessi assegni fosse collegata al rapporto sottostante i titoli cambiari oggetto di causa, perché emessi in data anteriore rispetto alla data di rilascio delle cambiali.
La censura è fondata e merita accoglimento.
pagina 8 di 12 È acquisita in atti la circostanza che lo nella comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in primo grado, ha riconosciuto di aver ricevuto dai coniugi gli assegni Parte_3
bancari prodotti dagli opponenti, imputandoli tuttavia ad un precedente e diverso prestito pari ad €
65.000,00 di cui, tuttavia, non ha fornito prova alcuna.
Tuttavia, se è vero che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui “allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare
l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione”(Cass. n. 31429 del 2021) è, altrettanto vero che siffatto principio, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari.
Invero, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 26275 del 2017;
Cass. n.11491 del 2016).
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tale prova può dirsi raggiunta, stante la sostanziale coincidenza temporale dell'emissione degli assegni con la scadenza delle singole cambiali.
I titoli cambiari in parola, prodotti nel fascicolo monitorio di parte opposta e regolarmente acquisito agli atti, risultano emessi rispettivamente il 21.12.2004 (n. 5 cambiali) il 3.1.2005 (n. 6 cambiali) ed il
20.7.2006 (n. 4 cambiali) con scadenza a partire dal 6.9.2006 sino al 3.1.2007.
Gli assegni bancari prodotti dagli opponenti nel proprio fascicolo di parte depositato in primo grado, di cui lo ha ammesso la ricezione, precisando di averli portati all'incasso, coprono – CP_2
come detto, lo stesso arco temporale, ovvero: - 1) assegno bancario n. 3110603692, tratto su Banca
Intesa, emesso in data 10.3.2005, dell'importo di € 1.500,00; - 2) assegno bancario n. 3110603693, tratto su Banca Intesa, emesso in data 10.4.2005, dell'importo di € 1.500,00; - 3) assegno bancario n.
3110603700, tratto su Banca Intesa, emesso in data 15.4.2005, dell'importo di € 1.500,00; - 4) assegno bancario n. 3110607563, tratto su Banca Intesa, emesso in data 30.4.2005, dell'importo di € 500,00; -
5) assegno bancario n. 3110603694, tratto su Banca Intesa, emesso in data 10.5.2005, dell'importo di €
1.500,00; - 6) assegno bancario n. 3110607567, tratto su Banca Intesa, emesso in data 20.5.2005 dell'importo di € 1.000,00; - 7) assegno bancario n. 3110607564, tratto su Banca Intesa, emesso in data pagina 9 di 12 30.5.2005, dell'importo di € 500,00; - 8) assegno bancario n. 3110604605, tratto su Banca Intesa, emesso in data 30.5.2005, dell'importo di € 1.500,00; - 9) assegno bancario n. 3110604603, tratto su
Banca Intesa, emesso in data 15.6.2005, dell'importo di € 1.150,00; - 10) assegno bancario n.
3110607568, tratto su Banca Intesa, emesso in data 20.6.2005, dell'importo di € 1.000,00; - 11) assegno bancario n. 3110604606, tratto su Banca Intesa, emesso in data 30.6.2005, dell'importo di €
1.500,00; - 12) assegno bancario n. 3110607569, tratto su Banca Intesa, emesso in data 20.7.2005, dell'importo di € 1.000,00; - 13) assegno bancario n. 3110607566, tratto su Banca Intesa, emesso in data 30.7.2005, dell'importo di € 500,00; - 14) assegno bancario n. 3110604607, tratto su Banca Intesa, emesso in data 15.8.2005, dell'importo di € 1.500,00; per un totale complessivo di € 16.150,00.
Ne consegue che tale importo può e deve essere imputato a parziale estinzione del finanziamento concesso dallo CP_2
Allo stesso modo, anche i pacchetti vacanza “offerti”1 dagli opponenti all'opposto - odierno appellato - possono essere imputati a parziale estinzione del prestito concesso dall'opposto, odierno appellato.
Al riguardo, ha stabilito la Suprema Corte che “ai sensi dell'art. 1197 c.c., la semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell'adempimento è idonea, se sussiste il consenso del creditore, ad estinguere integralmente, ipso iure, l'obbligazione” (Cass n. 922 del 2017) .
può – pertanto - ritenersi l'esistenza dell'accordo tra le parti circa l'estinzione (parziale) CP_3
del debito mediante datio in solutum, sulla base sia della coincidenza temporale tra il finanziamento in parola e i pacchetti vacanza usufruiti, sia, e soprattutto, in virtù della mancata contestazione e, quindi, del riconoscimento, effettuato dallo nella propria comparsa di costituzione e risposta. CP_2
pagina 10 di 12 Né, ragionando a contrario, può ritenersi verosimile l'assunto della difesa dell'opposto, secondo cui i predetti pacchetti, del valore complessivo di € 14.522,00, sarebbero stati offerti in segno di amicizia.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, va riconosciuta l'estinzione parziale dell'obbligazione, solo nei limiti della somma complessiva di € 30.672,00.
Infatti, priva di riscontro probatorio è rimasta l'allegazione di parte opponente relativamente alla maggior somma restituita pari a complessivi 88.372,00.
Lacuna probatoria, che come detto supra, non poteva essere colmata neanche attraverso le richieste istruttorie formulate in primo grado (prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), non ammesse, e pacificatamene rinunciate dagli opponenti, per non averle reiterate, né nella comparsa conclusionale, né nelle note di trattazione scritte depositate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
In virtù di tali considerazioni l'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Resta assorbita ogni altra questione.
********
L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione per un mezzo (1/2) tra gli appellanti e l'appellato – spese che sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori Controparte_2
medi - ponendo la restante parte a carico di e . Parte_1 Controparte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e , avverso la sentenza n. 1133/2021 emessa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Trani, in composizione monocratica, depositata il 10.6.2021 nel giudizio portante il numero di R.G. 95000851/2011, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 248/2011 reso dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di
Puglia il 9 maggio 2011 e depositato il successivo 11 maggio 2011;
3) Condanna e , in solido tra loro, a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2 la somma di € 131.117,12 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
[...]
4) Condanna e alla rifusione di un mezzo (1/2) delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero, in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, compensando l'altra metà.
Così deciso il 28 febbraio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile. pagina 11 di 12 Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) soggiorno di n° 3 notti per due persone presso il Villaggio “Il Valentino” di Castellaneta Marina, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 620,00; 2) soggiorno di n° 1 notte per due persone presso lo “Jonico Hotel” di Castellaneta Marina, con trattamento di pensione completa, dell'importo di € 198,00; 3) soggiorno di n° 7 notti per tre persone presso il
“Bravo Club” di Nova Siri, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.000,00; 4) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso il “Gabbiano Hotel” di Pulsano, con formula “pensione completa”, dell'importo di 1.200,00; 5) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso il “Bravo Club” di Pizzo Calabro, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.160,00; 6) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso il “Bravo Club” di Stintino in Sardegna, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.900,00 (volo incluso); 7) soggiorno di n° 2 notti per due persone presso il Villaggio “Il Valentino” di Castellaneta Marina, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 440,00; 8) crociera nel mediterraneo di n° 7 notti per due persone su nave “MSC Crociere”, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.500,00; 9) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso l'“Esperia Palace Hotel” di Lido Marini, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.800,00; 10) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso il “Vera Club Negresco” sull'isola di Djerba in Tunisia, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.160,00; 11) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso l'“Hotel Club La Giurlita” di Marina di Ugento, con trattamento di pensione completa, dell'importo di € 900,00; 12) soggiorno di 7 notti per due persone presso il Villeggio Baia degli Dei” di Isola Caporizzuto, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 930,00; 13) soggiorno di 7 notti per due persone presso il Villaggio “Il Valentino” di Castellaneta Marina, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.160,00; 14) soggiorno di 7 notti per due persone presso il “Minerva Club Resort e Golf” di Marina di Sibari, con trattamento di pensione completa, dell'importo di € 1.454,00.
R.G.A.C. n. 1195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1195 del 2021
T R A
nata a [...] il [...] (c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ) entrambi residenti in [...]alla CP_1 C.F._2
via Masaccio n. 8, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Ventura, del Foro di
Trani, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_1
APPELLANTI
E
pagina 1 di 12 nato ad [...] il [...] e residente in [...]
n. 4 (c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._3
Secondo, del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 1133/2021 emessa dal Tribunale di Trani, II Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 10.6.2021 nel giudizio portante il numero di R.G. 95000851/2011
****************
All'udienza del 5.4.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 248/2011 ad istanza di , il Tribunale di Trani, Sezione Controparte_2
distaccata di Ruvo di Puglia, ingiungeva a e il pagamento della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 161.789,19, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza di n. 16 titoli cambiari dell'importo di € 10.000,00 cadauno, oltre spese di protesto.
Avverso detto provvedimento monitorio, proponevano opposizione i debitori e Parte_1
al fine di sentire: “1) in via preliminare, ricorrendo i gravi motivi, sospendere Controparte_1
l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; 2) nel merito, accertato che i sig.ri
e hanno integralmente estinto la loro obbligazione di pagamento Parte_1 Controparte_1
nei confronti del sig. , revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via Controparte_2
riconvenzionale, accertata la natura usuraria degli interessi richiesti dal sig. , Controparte_2
condannare il sig. alla restituzione di tutto quanto corrisposto dai sigg.ri Controparte_2 [...]
e a titolo di interessi sul capitale prestato;
4) in ogni caso, condannare il Pt_1 Controparte_1
convenuto al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata secondo quanto previsto dal terzo comma della stessa norma”.
pagina 2 di 12 Deducevano gli opponenti: - che i titoli cambiari erano stati consegnati in bianco allo a CP_2 garanzia di un prestito usuraio dell'importo di € 65.000,00; - di aver estinto il predetto prestito tramite la dazione di denaro contante, n. 23 assegni bancari, n. 1 assegno postale, nonché per mezzo di n. 14 pacchetti vacanze “tutto compreso”; - che, nonostante tutti i pagamenti effettuati, lo si era CP_2
rifiutato di restituire i titoli di credito emessi a garanzia della restituzione delle somme finanziate;
- che per tale ragione avevano sporto denuncia contro l'opposto per il reato di usura.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione e insistendo per il rigetto della stessa e, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva l'opposto: - che il procedimento penale instaurato in suo danno era culminato in un provvedimento di archiviazione, mai opposto dagli opponenti;
- che la somma concessa in prestito ai coniugi era pari a complessivi € 185.000,00, come risultante da due dichiarazioni di Parte_2
impegno datate e sottoscritte da entrambi i debitori;
- che, invero, gli assegni bancari rilasciati dagli opponenti, erano stati emessi ad estinzione di un precedente prestito, regolarmente estinto;
- che i
“pacchetti vacanza” erano stati offerti in omaggio dai coniugi , in virtù del forte Parte_2
legame di amicizia che gli legava, tanto che gli opponenti sceglievano lo quale padrino di CP_2
battesimo della loro figlia.
Gli opponenti disconoscevano l'autenticità dei documenti prodotti dall'opposto e, in particolar modo, i documenti sub nn. 2) e 3) del fascicolo di parte, perchè prodotti in copia fotostatica, e insistevano sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposto formulava istanza di verificazione.
All'esito della prima udienza, il Giudice adito, con ordinanza del 24.1.2014, “considerato che dalla documentazione in atti si evince che il credito è stato parzialmente estinto dalla parte opponente
(essendo sfornita di prova la circostanza, addotta da parte opposta, che gli assegni in atti fossero a copertura di una diversa esposizione debitoria, non potendo essere dirimente la circostanza della mancata restituzione dei titoli)”, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c.
Scambiate le memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., il primo giudice non dava seguito all'istanza di verificazione formulata dall'opposto poiché “i titoli cambiari in virtù dei quali lo chiede il CP_2
pagamento appaiono, prima facie, non collegati alla scrittura sottoscritta da e Controparte_1
il 3 gennaio 2005 … dal momento che i titoli cambiari risultano essere stati emessi Parte_1 prima del 3 gennaio 2005 e con una scadenza successiva al 3 gennaio 2006” e ammetteva il solo interrogatorio formale di . Controparte_2
pagina 3 di 12 Al termine dell'istruzione, con ordinanza del 4 novembre 2020 resa fuori udienza, il Tribunale di
Trani formulava la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. “confermato il decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti corrisponderanno a le spese Parte_3 Controparte_2 legali fin qui maturate che allo stato a soli fini conciliativi si quantificano in € 5.000,00 per compensi oltre accessori”.
Stante la mancata adesione alla proposta da parte degli opponenti, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 giugno 2021.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così decideva la lite:
“1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 248/2011 reso dal Tribunale di Trani – sezione distaccata di Ruvo di Puglia il 9 maggio 2011 e depositato in data 11 maggio 2011, dichiarandone l'efficacia esecutiva;
2) condanna e , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, a pagare in favore di le spese di lite che si liquidano in € 7.795,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP”
****************
e hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1 Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) in via principale, accertato che i sig.ri
[...]
e hanno integralmente restituito le somme ricevute in prestito dal sig. Pt_1 Controparte_1
e che i titoli di credito detenuti da quest'ultimo sono pertanto privi di una valida e Controparte_2
legittima causa debendi, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via riconvenzionale, accertata la natura usuraria degli interessi richiesti dal sig. , condannare quest'ultimo alla Controparte_2
restituzione di tutto quanto corrisposto dai sig.ri e a titolo di Parte_1 Controparte_1 interessi sul capitale prestato;
3) in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata secondo quanto previsto dal terzo comma della stessa norma”.
Con i motivi di gravame, gli appellanti hanno denunciato: - 1) l'omessa valutazione di fatti e circostanze decisive ai fini della decisione;
- 2) l'erronea valutazione della valenza probatoria delle cambiali esibite dallo - 3) l'omessa considerazione delle somme corrisposte all'appellato e CP_2
della natura usuraria della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Instaurato il contradittorio, l'appellato ha resistito all'appello eccependo, in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio pagina 4 di 12 nonché la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per malafides processuale.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 12.5.2023 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza del 5.4.2024.
All'udienza del 5.4.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. La difesa articolata dagli opponenti si fonda sostanzialmente sulla circostanza per cui essi avrebbero restituito a quanto Controparte_2
dal medesimo richiesto con il procedimento monitorio a mezzo della dazione di assegni bancari, di denaro contante e di beni in natura (in particolare, consentendo a di fruire di pacchetti di CP_2 vacanza con la formula “tutto incluso” e facendosi carico dei relativi costi). Orbene, deve sul punto richiamarsi il condivisibile orientamento della Corte di cassazione secondo cui la cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione ex art.
1988 c.c., ed in tal caso è idonea ad integrare una prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante. Pertanto, l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (si confronti, tra le tante, Cass. civ. Sez. I Sent.,
03/01/2017, n. 26). Nel caso in esame, gli odierni opponenti non hanno né allegato né tantomeno provato l'inesistenza del rapporto di mutuo nei confronti di nonché l'estinzione delle CP_2
obbligazioni nascenti dal detto rapporto. Non hanno, nella sostanza, articolato e fornito prova alcuna, nel presente giudizio a cognizione piena, dell'assenza di valida causa giustificatrice del titolo cambiario. Hanno, di contro, articolato richieste istruttorie su circostanze non rilevanti ai fini del decisum e integralmente avulse dal periodo temporale in cui sono stati emessi i titoli cambiari oggetto di causa: sia sufficiente, sul punto, richiamare i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 cpc depositata dagli opponenti il 28 marzo 2014 in cui si fa riferimento a non meglio
pagina 5 di 12 precisati prestiti concessi da nel mese di febbraio 2004 e nel mese di luglio 2005, laddove, CP_2
invece, i titoli cambiari oggetto di causa risultano emessi in un periodo anteriore o successivo rispetto ai detti prestiti. Medesime considerazioni possono essere svolte con riguardo agli assegni bancari depositati dagli opponenti nel proprio fascicolo di produzione. I detti titoli risultano, infatti, emessi in data anteriore rispetto alla data di rilascio delle cambiali, consentendo, quindi, di concludere che la loro dazione non è collegata al rapporto sottostante i titoli cambiari oggetto di causa. Le confuse difese proposte dagli opponenti non consentono, quindi, di concludere con ragionevole certezza che le obbligazioni nascenti dal rapporto sottostante ai titoli cambiari emessi siano state integralmente adempiute. Alla stregua delle suesposte considerazioni, va, dunque, rigettata la domanda e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Tale circostanza non può che determinare– con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra valutazione – il rigetto di tutte le domande proposte dagli opponenti.”
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., come prospettata dall'appellato, secondo il quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero stati specificati i capi della sentenza impugnati e le violazioni di legge denunciate.
Tale censura non coglie nel segno.
Invero, gli appellanti hanno, con sufficiente chiarezza, enunciato e supportato la specifica individuazione che, alla stregua delle allegate argomentazioni, dovrebbe condurre alla invocata riforma della gravata sentenza, a nulla rilevando l'omissione, meramente formale, dello specifico capo della sentenza attinto dal gravame e l'enunciazione dello stesso capo, emendato dai denunciati vizi.
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. SS.UU. 27199 del 16/4/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
Pertanto, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Ciò posto, può passarsi all'esame delle altre questioni controverse.
Con i primi due motivi di impugnazione – che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente stante la loro stretta connessione – gli appellanti denunciano l'errata valutazione della pagina 6 di 12 valenza probatoria delle cambiali azionate dallo e, in particolar modo, della presunzione iuris CP_2 tantum prevista dall'art. 1988 c.c.
Lamentano infatti gli appellanti che il primo giudice avrebbe totalmente omesso di considerare fatti e circostanze decisive al fine del decidere, riguardanti il contesto nei quali si erano sviluppati i rapporti tra i coniugi e (sfociati in denunce per reato di usura a carico Parte_2 Controparte_2 dell'odierno appellato) che - se correttamente valorizzati - avrebbero condotto il Tribunale di Trani a ritenere totalmente infondata la pretesa creditoria dell'odierno appellato stante la palese assenza di una causa debendi.
La censura non è fondata e va disattesa
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del noto principio di diritto secondo il quale nella richiesta di decreto ingiuntivo fondata su un titolo di credito scaduto ed offerto in restituzione è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante l'utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento. 1988 c.c.
Al riguardo ha stabilito la Suprema Corte che la promessa di pagamento o la ricognizione di debito “non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. 2024/n.31818; Cass. 2022/n.2091).
Ne consegue che il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della promessa di pagamento è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti odierni appellanti si sono sottratti a tale onus probandi essendosi limitati ad allegare di aver consegnato allo Scarcelli i citati titoli cambiari – con importo, scadenza e beneficiario in bianco – a fronte dell'anticipazione di una somma di denaro complessivamente ammontante ad € 65.000,00 per la quale il creditore richiedeva interessi usurari.
Tuttavia, tali allegazioni sono rimaste a livello di mera asserzione e smentite dalla produzione da parte dell'opposto di ben due provvedimenti di archiviazione dei procedimenti penali a suo carico, pagina 7 di 12 l'ultimo dei quali è un'ordinanza depositata il 26.6.2018, emanata a seguito dell'opposizione alla relativa richiesta di archiviazione da parte degli attuali appellanti.
Detta lacuna probatoria rende pertanto indimostrate le allegazioni degli appellanti, non potendo la stessa essere neanche colmata attraverso la prova testimoniale, reiterata in questa sede dagli appellanti, rigettata dal primo giudice poiché ritenuta non rilevante ai fini del decisum e integralmente avulse dal periodo temporale in cui sono stati emessi i titoli cambiari oggetto di causa”.
Detta statuizione, infatti, va integralmente condivisa.
Tra l'altro, non è certo di poco conto la circostanza che gli opponenti, in primo grado, non hanno mai reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, né in sede di precisazione delle conclusioni, laddove si sono limitati ad un generico richiamo a tutte le deduzioni e argomentazioni svolte, né nelle note conclusive depositate telematicamente il 30 aprile 2021.
Ne consegue che le stesse devono ritenersi rinunciate sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.”(Cass. n. 33103 del 2021).
In virtù di tali considerazioni, la censura deve essere rigettata.
Col terzo motivo di gravame si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui il primo giudice ha totalmente pretermesso di considerare le somme corrisposte in favore dell'opposto - a mezzo assegni bancari e pacchetti vacanze - a estinzione delle somme portate dai titoli cambiari azionati.
Lamentano, in particolare, gli appellanti che il Tribunale di Trani dapprima, con l'ordinanza del
24.1.2014 con la quale aveva sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, aveva ritenuto che “dalla documentazione in atti si evince che il credito è stato parzialmente estinto dalla parte opponente (essendo sfornita di prova la circostanza, addotta da parte opposta, che gli assegni in atti fossero a copertura di una diversa esposizione debitoria, non potendo essere dirimente la circostanza della mancata restituzione dei titoli)” mentre, in sentenza, aveva ritenuto di escludere che la dazione degli stessi assegni fosse collegata al rapporto sottostante i titoli cambiari oggetto di causa, perché emessi in data anteriore rispetto alla data di rilascio delle cambiali.
La censura è fondata e merita accoglimento.
pagina 8 di 12 È acquisita in atti la circostanza che lo nella comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in primo grado, ha riconosciuto di aver ricevuto dai coniugi gli assegni Parte_3
bancari prodotti dagli opponenti, imputandoli tuttavia ad un precedente e diverso prestito pari ad €
65.000,00 di cui, tuttavia, non ha fornito prova alcuna.
Tuttavia, se è vero che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui “allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare
l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione”(Cass. n. 31429 del 2021) è, altrettanto vero che siffatto principio, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari.
Invero, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 26275 del 2017;
Cass. n.11491 del 2016).
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tale prova può dirsi raggiunta, stante la sostanziale coincidenza temporale dell'emissione degli assegni con la scadenza delle singole cambiali.
I titoli cambiari in parola, prodotti nel fascicolo monitorio di parte opposta e regolarmente acquisito agli atti, risultano emessi rispettivamente il 21.12.2004 (n. 5 cambiali) il 3.1.2005 (n. 6 cambiali) ed il
20.7.2006 (n. 4 cambiali) con scadenza a partire dal 6.9.2006 sino al 3.1.2007.
Gli assegni bancari prodotti dagli opponenti nel proprio fascicolo di parte depositato in primo grado, di cui lo ha ammesso la ricezione, precisando di averli portati all'incasso, coprono – CP_2
come detto, lo stesso arco temporale, ovvero: - 1) assegno bancario n. 3110603692, tratto su Banca
Intesa, emesso in data 10.3.2005, dell'importo di € 1.500,00; - 2) assegno bancario n. 3110603693, tratto su Banca Intesa, emesso in data 10.4.2005, dell'importo di € 1.500,00; - 3) assegno bancario n.
3110603700, tratto su Banca Intesa, emesso in data 15.4.2005, dell'importo di € 1.500,00; - 4) assegno bancario n. 3110607563, tratto su Banca Intesa, emesso in data 30.4.2005, dell'importo di € 500,00; -
5) assegno bancario n. 3110603694, tratto su Banca Intesa, emesso in data 10.5.2005, dell'importo di €
1.500,00; - 6) assegno bancario n. 3110607567, tratto su Banca Intesa, emesso in data 20.5.2005 dell'importo di € 1.000,00; - 7) assegno bancario n. 3110607564, tratto su Banca Intesa, emesso in data pagina 9 di 12 30.5.2005, dell'importo di € 500,00; - 8) assegno bancario n. 3110604605, tratto su Banca Intesa, emesso in data 30.5.2005, dell'importo di € 1.500,00; - 9) assegno bancario n. 3110604603, tratto su
Banca Intesa, emesso in data 15.6.2005, dell'importo di € 1.150,00; - 10) assegno bancario n.
3110607568, tratto su Banca Intesa, emesso in data 20.6.2005, dell'importo di € 1.000,00; - 11) assegno bancario n. 3110604606, tratto su Banca Intesa, emesso in data 30.6.2005, dell'importo di €
1.500,00; - 12) assegno bancario n. 3110607569, tratto su Banca Intesa, emesso in data 20.7.2005, dell'importo di € 1.000,00; - 13) assegno bancario n. 3110607566, tratto su Banca Intesa, emesso in data 30.7.2005, dell'importo di € 500,00; - 14) assegno bancario n. 3110604607, tratto su Banca Intesa, emesso in data 15.8.2005, dell'importo di € 1.500,00; per un totale complessivo di € 16.150,00.
Ne consegue che tale importo può e deve essere imputato a parziale estinzione del finanziamento concesso dallo CP_2
Allo stesso modo, anche i pacchetti vacanza “offerti”1 dagli opponenti all'opposto - odierno appellato - possono essere imputati a parziale estinzione del prestito concesso dall'opposto, odierno appellato.
Al riguardo, ha stabilito la Suprema Corte che “ai sensi dell'art. 1197 c.c., la semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell'adempimento è idonea, se sussiste il consenso del creditore, ad estinguere integralmente, ipso iure, l'obbligazione” (Cass n. 922 del 2017) .
può – pertanto - ritenersi l'esistenza dell'accordo tra le parti circa l'estinzione (parziale) CP_3
del debito mediante datio in solutum, sulla base sia della coincidenza temporale tra il finanziamento in parola e i pacchetti vacanza usufruiti, sia, e soprattutto, in virtù della mancata contestazione e, quindi, del riconoscimento, effettuato dallo nella propria comparsa di costituzione e risposta. CP_2
pagina 10 di 12 Né, ragionando a contrario, può ritenersi verosimile l'assunto della difesa dell'opposto, secondo cui i predetti pacchetti, del valore complessivo di € 14.522,00, sarebbero stati offerti in segno di amicizia.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, va riconosciuta l'estinzione parziale dell'obbligazione, solo nei limiti della somma complessiva di € 30.672,00.
Infatti, priva di riscontro probatorio è rimasta l'allegazione di parte opponente relativamente alla maggior somma restituita pari a complessivi 88.372,00.
Lacuna probatoria, che come detto supra, non poteva essere colmata neanche attraverso le richieste istruttorie formulate in primo grado (prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), non ammesse, e pacificatamene rinunciate dagli opponenti, per non averle reiterate, né nella comparsa conclusionale, né nelle note di trattazione scritte depositate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
In virtù di tali considerazioni l'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
Resta assorbita ogni altra questione.
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L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione per un mezzo (1/2) tra gli appellanti e l'appellato – spese che sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori Controparte_2
medi - ponendo la restante parte a carico di e . Parte_1 Controparte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e , avverso la sentenza n. 1133/2021 emessa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Trani, in composizione monocratica, depositata il 10.6.2021 nel giudizio portante il numero di R.G. 95000851/2011, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 248/2011 reso dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di
Puglia il 9 maggio 2011 e depositato il successivo 11 maggio 2011;
3) Condanna e , in solido tra loro, a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2 la somma di € 131.117,12 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
[...]
4) Condanna e alla rifusione di un mezzo (1/2) delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero, in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, compensando l'altra metà.
Così deciso il 28 febbraio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile. pagina 11 di 12 Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) soggiorno di n° 3 notti per due persone presso il Villaggio “Il Valentino” di Castellaneta Marina, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 620,00; 2) soggiorno di n° 1 notte per due persone presso lo “Jonico Hotel” di Castellaneta Marina, con trattamento di pensione completa, dell'importo di € 198,00; 3) soggiorno di n° 7 notti per tre persone presso il
“Bravo Club” di Nova Siri, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.000,00; 4) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso il “Gabbiano Hotel” di Pulsano, con formula “pensione completa”, dell'importo di 1.200,00; 5) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso il “Bravo Club” di Pizzo Calabro, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.160,00; 6) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso il “Bravo Club” di Stintino in Sardegna, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.900,00 (volo incluso); 7) soggiorno di n° 2 notti per due persone presso il Villaggio “Il Valentino” di Castellaneta Marina, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 440,00; 8) crociera nel mediterraneo di n° 7 notti per due persone su nave “MSC Crociere”, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.500,00; 9) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso l'“Esperia Palace Hotel” di Lido Marini, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.800,00; 10) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso il “Vera Club Negresco” sull'isola di Djerba in Tunisia, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.160,00; 11) soggiorno di n° 7 notti per due persone presso l'“Hotel Club La Giurlita” di Marina di Ugento, con trattamento di pensione completa, dell'importo di € 900,00; 12) soggiorno di 7 notti per due persone presso il Villeggio Baia degli Dei” di Isola Caporizzuto, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 930,00; 13) soggiorno di 7 notti per due persone presso il Villaggio “Il Valentino” di Castellaneta Marina, con formula “tutto incluso”, dell'importo di € 1.160,00; 14) soggiorno di 7 notti per due persone presso il “Minerva Club Resort e Golf” di Marina di Sibari, con trattamento di pensione completa, dell'importo di € 1.454,00.