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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 387/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in CORSO GAETANO C.F._1
D'AGATA n. 68, AVOLA, presso lo studio degli avv.ti PAOLO SIRUGO (c.f. ) e ANTONINO CAMPISI (c.f.: C.F._2
, che lo rappresentano e difendono per procura in C.F._3 calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in San Cipirello (PA) alla via Anselmo n. 27, in persona derl legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA DANTE N. 58/A, PALERMO, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SPICA (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato il 6.02.2024, ha Parte_1 esposto:
• che in data 06.03.2023 è stato assunto alle dipendenze della società con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo indeterminato, con la qualifica professionale di
“Conduttore di mezzi pesanti e camion”, inquadrato come
“Qualificato – 3” del CCNL Edilizia – Industria, a tempo pieno per 40 ore settimanali;
• che < il 15.06.2023, come tra l'altro certificato dal documento UniLav e dalla busta paga del mese di giugno 2023, il rappresentante legale della società “
[...]
ha intimato oralmente, in tronco, Controparte_1 all'odierno ricorrente il licenziamento e, nonostante la volontà del dipendente di ripresentarsi al lavoro nei giorni seguenti, gli è stato in ogni modo impedito di rientrare al lavoro, infatti non sono più state trasmesse le buste paga mensili con decorrenza dal mese di luglio 2023, il tutto come dimostrato dal messaggio inviato tramite WathsApp (Doc.3) dal sig. CP_1 al Sig. ; tra l'altro il predetto licenziamento è privo Parte_1 di motivazione e preavviso, violando in questo modo ulteriormente la normativa di riferimento posta a tutela dei lavoratori >>;
• che << il licenziamento in oggetto, intimato oralmente, è giuridicamente inesistente per cui non è richiesto l'onere di impugnazione nel termine di decadenza di cui alla legge 604 del 1966, art. 6 ma, ciò nonostante, il ricorrente ha ugualmente contestato l'interruzione del rapporto di lavoro in via stragiudiziale tramite telegramma del 16.06.2023, che in copia si produce (Doc.4), in quanto ritenuto, appunto, inefficace >>;
• che < per i licenziamenti intimati in forma orale non trova applicazione la disciplina della decadenza dei 60 giorni di
2 contestazione e dei successivi termini di iscrizione a ruolo, trovando applicazione solamente il termine di prescrizione dei 5 anni >>. Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo: << 1) Parte_1
Ritenere e Dichiarare che il licenziamento, così come indicato, è illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
2) Per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del rappresentante legale p.t., in base alle disposizioni dell'art. 18, comma 1 L. n. 300/70 e dell'art. 2 del D. Lgs. N. 23/2015 alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alla retribuzione intercorrente dal licenziamento fino alla reintegra, nella misura minima di 5 mensilità pari ad € 9.527,576 lorda, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di € 1.905,5152 lorda (11,90947 x 40 ore settimanali x 4 settimane) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori di legge progressivamente maturati, ed in ogni caso riconoscere al ricorrente tutte le tutele di cui per legge ne sussistono i presupposti per l'applicazione sulla base della domanda del lavoratore, con l'adozione di tutti i provvedimenti di giustizia idonei ad assicurare gli effetti della decisione;
3) Condannare, inoltre, la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra >>. Si è costituita in giudizio la , contestando Controparte_1 le domande attrici, delle quali chiedeva il rigetto;
in particolare, ha eccepito:
• che non risponde al vero che il ricorrente è stato licenziato oralmente dalla società datrice di lavoro;
• che, infatti, << il legale rappresentante pro-tempore della società datrice di lavoro ha comunicato per iscritto al prestatore di lavoro il licenziamento in parola tramite messaggio whatsapp inviato al numero telefonico mobile del ricorrente il 15/06/2023, come evincibile dallo screen shot che in copia, si allega (All.2). A seguito di detta comunicazione il ricorrente ha riscontrato, con la stessa modalità, il predetto messaggio accettando il recesso datoriale e limitandosi, unicamente, a richiedere la percezione delle spettanze retributive di fine rapporto >>;
• che il successivo 16/06/2023 inviava telegramma di Pt_1 contestazione e richiedeva la reintegra e solamente in data
3 06/02/2024 il prestatore di lavoro ricorreva giudizialmente con impugnativa di licenziamento per la declaratoria di illegittimità dello stesso;
• che l'azione giudiziale, pertanto, è stata coltivata ben oltre il termine decadenziale di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione del 16/06/2023 con conseguente sua inefficacia;
• che << Nel caso di specie è inconfutabile il fatto che l'impresa resistente abbia formalizzato per iscritto al sig. la Pt_1 volontà chiara e precisa di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in essere e tale volontà è stata formalizzata per iscritto all'interno di un messaggio whatsapp pervenuto direttamente al lavoratore. Quest'ultimo, infatti, ne ha preso notizia, tanto da riscontrare tale comunicazione e richiedere la liquidazione delle proprie spettanze. Anche laddove tale comunicazione si potesse ritenere “irrituale” - e così non è – il prestatore di lavoro col la propria condotta ne ha comunque convalidato la forma >>. Ciò posto, il messaggio whatsapp del 15/06/2023 con cui parte resistente afferma che << il legale rappresentante pro-tempore della società datrice di lavoro ha comunicato per iscritto al prestatore di lavoro il licenziamento in parola >> è testualmente del seguente contenuto: << Ciao
Da domani comunica a tutti Che il lavoro e sospeso procederò al Pt_1 licenziamento di tutti o specificato quanto necessario a Corrado. Buona notte >>; ad esso è seguita la seguente risposta del ricorrente: << ti dico una sola cosa prima di tel alle persone fammi i conteggi. Mi liquidi e poi fai quello che vuoi >>. La società datrice di lavoro ha, quindi, effettuato nella medesima data del 15.06.2023 comunicazione di cessazione del rapporto di CP_2 lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Per licenziamento si intende il recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato;
l'intimazione del licenziamento è un atto unilaterale recettizio (Cass. , sez. lav., 21/08/2018, n. 20864) e si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo;
l'efficacia del licenziamento, atto unilaterale recettizio, suppone che la manifestazione negoziale sia portata a conoscenza del destinatario nelle forme stabiliti dalla legge e che, pertanto, possa trovare applicazione
4 anche la norma di cui l'art. 1335 c.c. (Trib. Roma, sez. lav., 23/06/2016, n. 6243, in Redazione Giuffrè 2016). Il licenziamento è atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam (Cass. , sez. lav., 08/09/2022, n. 26532). In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è prescritta la necessità della motivazione contestuale, posto che la motivazione ha la funzione di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso;
ciò comporta che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento (Trib. Pavia, sez. lav., 14/06/2021, n. 124, in Redazione Giuffrè 2021). Posto che, in linea generale, il recesso consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto contrattuale (arg. ex Cass. 10/07/2024, n. 18942), è da escludersi che il messaggio whatsapp del 15/06/2023, del seguente tenore - << Ciao Da domani comunica Pt_1
a tutti Che il lavoro e sospeso procederò al licenziamento di tutti o specificato quanto necessario a Corrado. Buona notte >> - possa qualificarsi quale recesso datoriale;
il datore afferma chiaramente quanto segue: << procederò al licenziamento di tutti >>; il messaggio, quindi, preannuncia un licenziamento (rivolto, peraltro, a tutti i dipendenti), ma non formalizza esso stesso il licenziamento (del ricorrente, in particolare). Il licenziamento è, pertanto, da ritenersi giuridicamente inesistente;
come tale assolutamente non idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, il quale pertanto perdura. Si rileva che il licenziamento giuridicamente inesistente non richiede impugnazione nel termine di decadenza all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio (Trib. Varese, sez. lav., 11/09/2013, in Redazione Giuffrè 2014); il licenziamento inesistente giuridicamente è assolutamente inidoneo a produrre il suo normale effetto estintivo e ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto (Trib. Trapani, 11/08/2004, in Redazione Giuffrè 2004), e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio (Corte Appello Roma, 03/06/2004, in Lavoro nella giur. 2005, 492). L'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento giuridicamente inesistente (così come del licenziamento verbale) non è subordinata
5 all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (cfr. Cass. , 12/10/2018, n. 25561; Cass., sez. lav., 09/11/2015, n. 22825). Conseguentemente, va affermata la perdurante sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e la società
[...]
, col diritto del primo alle retribuzioni dal momento della Controparte_1 messa in mora della seconda (Cass. , sez. lav., 07/11/2023, n. 30945), avvenuta con l'impugnazione stragiudiziale del 16.06.2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 387/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'inesistenza di licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la alla Controparte_1 reintegra del lavoratore e a corrispondergli tutte le mensilità Parte_1 retributive dovute dalla data della messa in mora del 16.06.2023 fino alla data dell'effettivo reintegro;
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dalla predetta data fino all'effettivo effettiva reintegro;
condanna la società convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore degli avv.ti Paolo Sirugo e Antonino Campisi. Siracusa, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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