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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 333/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARDARO VITO Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DEL FORO 19 030CASSINO;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALFEI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA CENTURIPE, 33 C/O AVV.
BARREA MATTEO ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 809/2019, resa nel giudizio RG 4141/2018 dal
Tribunale Ordinario di Cassino
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
26/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado il si è opposto al decreto ingiuntivo con il quale era Parte_1
stato condannato al pagamento in favore della . della Pt_2 Controparte_1
somma di €. 118.950,00, oltre interessi sul presupposto del mancato pagamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza, anche in via d'urgenza, di locali di proprietà del Pt_1
A sostegno della opposizione ha dedotto l'assenza di un valido ed efficace rapporto negoziale. Ha esposto che la pretesa avanzata dalla Ris. Con. si Controparte_1
fondava solo sulle fatture e su note emesse dal Responsabile del Settore 5° Servizio
Manutenzione del Comune di che non rivestivano né la forma né la sostanza Pt_1
di un contratto in forma scritta ad substantiam, unica forma riconosciuta per il sorgere di una valida obbligazione nei confronti della PA.
Ha esposto, inoltre che mancavano le delibere autorizzative del a Parte_1
contrarre e che non vi era stata da parte del medesimo l'indicazione specifica Pt_1
del capitolo di spesa per sostenere gli oneri finanziari di tali interventi.
Ha esposto che non era stata rispettata in alcun modo la procedura relativa ai lavori di somma urgenza prevista dall'art. 163 codice appalti.
Ha esposto che nel caso di specie non sussistevano, in ogni caso le necessarie circostanze di “somma urgenza”, e/o “eccezionali” e “imprevedibili.
Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta ha sostenuto che i lavori le erano stati commissionati secondo le regole previste per i lavori di somma urgenza. Ha dedotto in ogni caso che l'ente si era avvantaggiato indebitamente dell'opera prestata, con conseguente applicabilità, al caso di specie, della disciplina dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
2 Ha chiesto il rigetto della opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c.
L'opposizione è stata integralmente respinta.
Il Tribunale ha affermato che il Responsabile del Settore 5° “sviluppo e qualità urbana”, servizio manutenzione del , a fronte della indifferibile Parte_1
necessità di garantire la messa a norma e la sicurezza sanitaria di alcuni locali di proprietà comunale, con i tre verbali di somma urgenza del 13.6.2016 e del 13.7.2016, ha affidato l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza di detti edifici alla società opposta, stabilendo, altresì, il compenso alla stessa spettante per ogni singolo intervento. Il Tribunale ha sostenuto che dalle tre note del 12.8.2016 e del 10.10.2016 versate in atti risultava che il Comune di aveva certificato l'avvenuta Pt_1
esecuzione dei lavori commissionati da parte della società opposta nonché la relativa conformità a quanto stabilito nei verbali di somma urgenza. Ha sostenuto che tale documentazione era idonea a dimostrare l'esistenza dei rapporti negoziale instauratisi tra le parti.
Con riferimento alla carenza di contratto scritto il Tribunale ha affermato che la procedura di affidamento di lavori pubblici disciplinata dal citato art. 163 del codice appalti non richiedeva, ai fini della validità dell'affidamento, la sottoscrizione di un contratto.
Ha proposto appello il . Parte_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto
1) Violazione e falsa applicazione dell'art 163 del d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art 191, comma 3, e 194, comma 1 lett. e) del d. lgs 267/2000 (tuel)
Ha sostenuto che i rapporti intercorsi tra le parti in causa non potevano essere qualificati come affidamenti in via di urgenza, disciplinati dall'art 163 del d. lgs
50/2016, posto che la norma in commento richiede il necessario presupposto della
3 sussistenza di una situazione di urgenza caratterizzata dalla “imprevedibilità oggettiva dell'evento”, e cioè da situazioni che, in nessun caso, devono essere imputabili ad un deficit di programmazione o all'inerzia della pubblica Amministrazione (Anac determinazione n. 95 del 09 aprile 2002).
Ha esposto che nel caso di specie mancava l'urgenza effettiva.
I verbali redatti a giustificazione degli affidamenti riportavano delle mere clausole di stile contraddette in fatto dagli interventi che dovevano essere eseguiti. L'urgenza si era determinata solo in virtù di mancati adempimenti da parte dei responsabili dell'area.
Ha esposto, pertanto, che in violazione dei criteri di cui all'art. 2697 cc il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il ricorso alla procedura di somma urgenza.
Ha dedotto la violazione dell'art. 163 codice appalti nella parte in cui prevede, successivamente all'avvio dei lavori di somma urgenza, la determinazione e l'individuazione della copertura di spesa attraverso apposita procedura. In particolare, ha dedotto l'appellante, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, va sottoposto al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità
2) Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
Violazione e falsa applicazione della legge generale di contabilità dello Stato RD. 18 novembre 1923, n. 2440, agli articoli 16, 17 e 18 in combinato disposto con il RD del
23 maggio 1924 n. 827 art 36 e 93 ss , e con l'art 32 del D. Lgs 50/2016 e 1362 c.c.
Sul punto ha affermato che la mancanza del contratto scritto era stata attestata dallo stesso Tribunale che non ne aveva tratto, però la inevitabile conseguenza della nullità del rapporto sorto. Ha esposto che il Tribunale aveva assimilato un verbale di somma urgenza (che neppure integra i presupposti ed il contenuto richiesti dall'art 163 del d lgs n. 50/2016) ad un contratto scritto.
3) Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
4 Violazione e falsa applicazione dell'art 1418 c.c. Il Tribunale non aveva provveduto al rilievo ufficioso della nullità assoluta del vincolo contrattuale dedotto per mancanza di
Contratto scritto
4) Quale quarto motivo di appello ha dedotto:
Violazione e falsa applicazione dell'art 183 comma vi c.p.c. per omessa concessione dei termini richiesti per il deposito di memorie e documenti
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'adita Corte in riforma integrale della sentenza n. 809/2019 del 12/06/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, Dott.ssa Pezzella, resa inter partes all'esito del procedimento rubricato n. 4141/2018 di RG, con e per le motivazioni in fatto ed in diritto rappresentate nella parte motiva dell'atto di appello, disattese tutte le eccezioni, le istanze, le deduzioni sollevate e tutto quanto prodotto dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accogliere integralmente il presente atto di appello, con la revoca del DI n. 750/2018 emesso dal Tribunale di
Cassino per inesistenza, nullità e/o comunque inefficacia del rapporto negoziale dedotto dalla Con vittoria delle spese e competenze del Parte_3
doppio grado di giudizio.
L'appellata ha dedotto che nei verbali di somma urgenza, con i quali erano stati commissionati i lavori alla società opposta, erano riportati gli elementi essenziali per la concreta instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti e cioè le prestazioni da svolgere e il compenso da corrispondere con contestuale firma di accettazione da parte del legale rappresentate pro tempore della Controparte_1
Ha esposto che contrariamente a quanto indicato dall'appellante le ragioni espresse al momento del conferimento dell'incarico integravano i presupposti dell'urgenza così come richiesti dalla norma.
Ha esposto che l'ente comunale non aveva attivato i mezzi a disposizione per tutelarsi da affidamenti illegittimi, posto che ai sensi dell'art. 163 comma 5 D. Lgs n. 50/2016
“qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione
5 è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
Ha esposto che la peculiare procedura ex art. 163 D.lgs. n. 50/2010, applicabile al caso di specie era stata rispettata ed avviata dallo stesso . Parte_1
Quanto all'asserita mancanza di contratto scritto l'appellato ha dedotto che nel giudizio di primo grado era emerso chiaramente e inequivocabilmente come tra le parti in causa vi fosse un rapporto contrattuale, provato oltre che dai verbali di somma urgenza, dalle note del : una su tutte, la nota del Dirigente del , Parte_1 Parte_1 Pt_1
Ing. con cui in data 10.05.2016 Prot. N. 0025613, invitava l'ente comunale Persona_1
a “provvedere nel bilancio 2016 una previsione finanziaria di circa € 250.000,00 con cui poter provvedere alla liquidazione del dovuto” in favore della
[...]
. Controparte_1
Ha così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi su esposti e, per l'effetto:
In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di citazione in appello;
In via principale e nel merito rigettare l'atto di citazione in appello così come proposto dal , poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza n.809/2019 pubblicata il 12.06.2019 emessa dal Tribunale di
Cassino nel giudizio recante R.G. 4141/2018, e confermare altresì il decreto ingiuntivo opposto n. 750/2018 emesso in favore della dal Controparte_1
Tribunale di Cassino in data 02.07.2018 nel giudizio monitorio recante R.G.
2252/2018;
- Con vittoria di spese, competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'appello è fondato.
6 Con il primo e il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti in fatto e in diritto i presupposti per un valido sorgere della obbligazione nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 163 dl.vo 50/16.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto il rapporto validamente sorto in forza del verbale di somma urgenza di affidamento dei lavori e della successiva nota del dirigente comunale che attesta lo svolgimento dei lavori affidati.
In realtà la disciplina, applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 163 dl.vo 50/16 in caso di lavori di somma urgenza fissa dei requisiti evidentemente non rispettati.
Per la parte che interessa il presente giudizio, l'art. 163 d.lvo 50/16 stabilisce che;
“4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (i quali stabiliscono che entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta).
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
7 Quindi il procedimento di affidamento dei lavori di somma urgenza prevede entro il termine di dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori la redazione di una perizia giustificativa degli stessi e la trasmissione di questa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. In caso di fondi insufficienti sarà necessaria una apposita deliberazione dell'ente locale.
Questa procedura non risulta rispettata;
manca, infatti, tutta la fase successiva della approvazione formale dei lavori e della copertura successiva all'affidamento urgente.
Risulta, infatti, unicamente allegato il verbale di affidamento dei lavori e la certificazione dello svolgimento degli stessi
Quanto alle conseguenze del mancato rispetto della procedura per la copertura delle spese o per la individuazione della relativa voce di bilancio la Cassazione (Sez. 1,
Sentenza n. 19037 del 03/09/2010) ha affermato che in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo.
Pertanto, l'affidamento dei lavori, realizzato unicamente attraverso un verbale di somma urgenza cui non è seguito il consolidamento previsto dalla legge (attraverso la previsione formale della copertura oppure attraverso la stipulazione di un contratto scritto) è avvenuto in violazione della disciplina in materia di appalti pubblici e non è idoneo a determinare il sorgere di una valida obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione.
È errata, in ragione di ciò, l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale il solo verbale di affidamento e l'attestazione dello svolgimento dei lavori da parte di un dirigente comunale siano sufficienti a impegnare la Pubblica Amministrazione.
In primo grado la parte appellata aveva chiesto in via subordinata la condanna della opponente a titolo di ingiustificato arricchimento.
Tale domanda non è stata riproposta in appello e, pertanto, deve intendersi rinunciata.
8 In ragione di quanto premesso, l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore tra 52.001,00 e 260,000,00 euro, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 809/2019 del Tribunale di Cassino, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in €. 8.000,00 per compensi e per il secondo grado in €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Roma 4/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 333/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARDARO VITO Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DEL FORO 19 030CASSINO;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALFEI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA CENTURIPE, 33 C/O AVV.
BARREA MATTEO ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 809/2019, resa nel giudizio RG 4141/2018 dal
Tribunale Ordinario di Cassino
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
26/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado il si è opposto al decreto ingiuntivo con il quale era Parte_1
stato condannato al pagamento in favore della . della Pt_2 Controparte_1
somma di €. 118.950,00, oltre interessi sul presupposto del mancato pagamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza, anche in via d'urgenza, di locali di proprietà del Pt_1
A sostegno della opposizione ha dedotto l'assenza di un valido ed efficace rapporto negoziale. Ha esposto che la pretesa avanzata dalla Ris. Con. si Controparte_1
fondava solo sulle fatture e su note emesse dal Responsabile del Settore 5° Servizio
Manutenzione del Comune di che non rivestivano né la forma né la sostanza Pt_1
di un contratto in forma scritta ad substantiam, unica forma riconosciuta per il sorgere di una valida obbligazione nei confronti della PA.
Ha esposto, inoltre che mancavano le delibere autorizzative del a Parte_1
contrarre e che non vi era stata da parte del medesimo l'indicazione specifica Pt_1
del capitolo di spesa per sostenere gli oneri finanziari di tali interventi.
Ha esposto che non era stata rispettata in alcun modo la procedura relativa ai lavori di somma urgenza prevista dall'art. 163 codice appalti.
Ha esposto che nel caso di specie non sussistevano, in ogni caso le necessarie circostanze di “somma urgenza”, e/o “eccezionali” e “imprevedibili.
Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta ha sostenuto che i lavori le erano stati commissionati secondo le regole previste per i lavori di somma urgenza. Ha dedotto in ogni caso che l'ente si era avvantaggiato indebitamente dell'opera prestata, con conseguente applicabilità, al caso di specie, della disciplina dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
2 Ha chiesto il rigetto della opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c.
L'opposizione è stata integralmente respinta.
Il Tribunale ha affermato che il Responsabile del Settore 5° “sviluppo e qualità urbana”, servizio manutenzione del , a fronte della indifferibile Parte_1
necessità di garantire la messa a norma e la sicurezza sanitaria di alcuni locali di proprietà comunale, con i tre verbali di somma urgenza del 13.6.2016 e del 13.7.2016, ha affidato l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza di detti edifici alla società opposta, stabilendo, altresì, il compenso alla stessa spettante per ogni singolo intervento. Il Tribunale ha sostenuto che dalle tre note del 12.8.2016 e del 10.10.2016 versate in atti risultava che il Comune di aveva certificato l'avvenuta Pt_1
esecuzione dei lavori commissionati da parte della società opposta nonché la relativa conformità a quanto stabilito nei verbali di somma urgenza. Ha sostenuto che tale documentazione era idonea a dimostrare l'esistenza dei rapporti negoziale instauratisi tra le parti.
Con riferimento alla carenza di contratto scritto il Tribunale ha affermato che la procedura di affidamento di lavori pubblici disciplinata dal citato art. 163 del codice appalti non richiedeva, ai fini della validità dell'affidamento, la sottoscrizione di un contratto.
Ha proposto appello il . Parte_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto
1) Violazione e falsa applicazione dell'art 163 del d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art 191, comma 3, e 194, comma 1 lett. e) del d. lgs 267/2000 (tuel)
Ha sostenuto che i rapporti intercorsi tra le parti in causa non potevano essere qualificati come affidamenti in via di urgenza, disciplinati dall'art 163 del d. lgs
50/2016, posto che la norma in commento richiede il necessario presupposto della
3 sussistenza di una situazione di urgenza caratterizzata dalla “imprevedibilità oggettiva dell'evento”, e cioè da situazioni che, in nessun caso, devono essere imputabili ad un deficit di programmazione o all'inerzia della pubblica Amministrazione (Anac determinazione n. 95 del 09 aprile 2002).
Ha esposto che nel caso di specie mancava l'urgenza effettiva.
I verbali redatti a giustificazione degli affidamenti riportavano delle mere clausole di stile contraddette in fatto dagli interventi che dovevano essere eseguiti. L'urgenza si era determinata solo in virtù di mancati adempimenti da parte dei responsabili dell'area.
Ha esposto, pertanto, che in violazione dei criteri di cui all'art. 2697 cc il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il ricorso alla procedura di somma urgenza.
Ha dedotto la violazione dell'art. 163 codice appalti nella parte in cui prevede, successivamente all'avvio dei lavori di somma urgenza, la determinazione e l'individuazione della copertura di spesa attraverso apposita procedura. In particolare, ha dedotto l'appellante, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, va sottoposto al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità
2) Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
Violazione e falsa applicazione della legge generale di contabilità dello Stato RD. 18 novembre 1923, n. 2440, agli articoli 16, 17 e 18 in combinato disposto con il RD del
23 maggio 1924 n. 827 art 36 e 93 ss , e con l'art 32 del D. Lgs 50/2016 e 1362 c.c.
Sul punto ha affermato che la mancanza del contratto scritto era stata attestata dallo stesso Tribunale che non ne aveva tratto, però la inevitabile conseguenza della nullità del rapporto sorto. Ha esposto che il Tribunale aveva assimilato un verbale di somma urgenza (che neppure integra i presupposti ed il contenuto richiesti dall'art 163 del d lgs n. 50/2016) ad un contratto scritto.
3) Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
4 Violazione e falsa applicazione dell'art 1418 c.c. Il Tribunale non aveva provveduto al rilievo ufficioso della nullità assoluta del vincolo contrattuale dedotto per mancanza di
Contratto scritto
4) Quale quarto motivo di appello ha dedotto:
Violazione e falsa applicazione dell'art 183 comma vi c.p.c. per omessa concessione dei termini richiesti per il deposito di memorie e documenti
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'adita Corte in riforma integrale della sentenza n. 809/2019 del 12/06/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, Dott.ssa Pezzella, resa inter partes all'esito del procedimento rubricato n. 4141/2018 di RG, con e per le motivazioni in fatto ed in diritto rappresentate nella parte motiva dell'atto di appello, disattese tutte le eccezioni, le istanze, le deduzioni sollevate e tutto quanto prodotto dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accogliere integralmente il presente atto di appello, con la revoca del DI n. 750/2018 emesso dal Tribunale di
Cassino per inesistenza, nullità e/o comunque inefficacia del rapporto negoziale dedotto dalla Con vittoria delle spese e competenze del Parte_3
doppio grado di giudizio.
L'appellata ha dedotto che nei verbali di somma urgenza, con i quali erano stati commissionati i lavori alla società opposta, erano riportati gli elementi essenziali per la concreta instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti e cioè le prestazioni da svolgere e il compenso da corrispondere con contestuale firma di accettazione da parte del legale rappresentate pro tempore della Controparte_1
Ha esposto che contrariamente a quanto indicato dall'appellante le ragioni espresse al momento del conferimento dell'incarico integravano i presupposti dell'urgenza così come richiesti dalla norma.
Ha esposto che l'ente comunale non aveva attivato i mezzi a disposizione per tutelarsi da affidamenti illegittimi, posto che ai sensi dell'art. 163 comma 5 D. Lgs n. 50/2016
“qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione
5 è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
Ha esposto che la peculiare procedura ex art. 163 D.lgs. n. 50/2010, applicabile al caso di specie era stata rispettata ed avviata dallo stesso . Parte_1
Quanto all'asserita mancanza di contratto scritto l'appellato ha dedotto che nel giudizio di primo grado era emerso chiaramente e inequivocabilmente come tra le parti in causa vi fosse un rapporto contrattuale, provato oltre che dai verbali di somma urgenza, dalle note del : una su tutte, la nota del Dirigente del , Parte_1 Parte_1 Pt_1
Ing. con cui in data 10.05.2016 Prot. N. 0025613, invitava l'ente comunale Persona_1
a “provvedere nel bilancio 2016 una previsione finanziaria di circa € 250.000,00 con cui poter provvedere alla liquidazione del dovuto” in favore della
[...]
. Controparte_1
Ha così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi su esposti e, per l'effetto:
In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di citazione in appello;
In via principale e nel merito rigettare l'atto di citazione in appello così come proposto dal , poiché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza n.809/2019 pubblicata il 12.06.2019 emessa dal Tribunale di
Cassino nel giudizio recante R.G. 4141/2018, e confermare altresì il decreto ingiuntivo opposto n. 750/2018 emesso in favore della dal Controparte_1
Tribunale di Cassino in data 02.07.2018 nel giudizio monitorio recante R.G.
2252/2018;
- Con vittoria di spese, competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'appello è fondato.
6 Con il primo e il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti in fatto e in diritto i presupposti per un valido sorgere della obbligazione nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 163 dl.vo 50/16.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto il rapporto validamente sorto in forza del verbale di somma urgenza di affidamento dei lavori e della successiva nota del dirigente comunale che attesta lo svolgimento dei lavori affidati.
In realtà la disciplina, applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 163 dl.vo 50/16 in caso di lavori di somma urgenza fissa dei requisiti evidentemente non rispettati.
Per la parte che interessa il presente giudizio, l'art. 163 d.lvo 50/16 stabilisce che;
“4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (i quali stabiliscono che entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta).
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
7 Quindi il procedimento di affidamento dei lavori di somma urgenza prevede entro il termine di dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori la redazione di una perizia giustificativa degli stessi e la trasmissione di questa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. In caso di fondi insufficienti sarà necessaria una apposita deliberazione dell'ente locale.
Questa procedura non risulta rispettata;
manca, infatti, tutta la fase successiva della approvazione formale dei lavori e della copertura successiva all'affidamento urgente.
Risulta, infatti, unicamente allegato il verbale di affidamento dei lavori e la certificazione dello svolgimento degli stessi
Quanto alle conseguenze del mancato rispetto della procedura per la copertura delle spese o per la individuazione della relativa voce di bilancio la Cassazione (Sez. 1,
Sentenza n. 19037 del 03/09/2010) ha affermato che in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo.
Pertanto, l'affidamento dei lavori, realizzato unicamente attraverso un verbale di somma urgenza cui non è seguito il consolidamento previsto dalla legge (attraverso la previsione formale della copertura oppure attraverso la stipulazione di un contratto scritto) è avvenuto in violazione della disciplina in materia di appalti pubblici e non è idoneo a determinare il sorgere di una valida obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione.
È errata, in ragione di ciò, l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale il solo verbale di affidamento e l'attestazione dello svolgimento dei lavori da parte di un dirigente comunale siano sufficienti a impegnare la Pubblica Amministrazione.
In primo grado la parte appellata aveva chiesto in via subordinata la condanna della opponente a titolo di ingiustificato arricchimento.
Tale domanda non è stata riproposta in appello e, pertanto, deve intendersi rinunciata.
8 In ragione di quanto premesso, l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore tra 52.001,00 e 260,000,00 euro, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 809/2019 del Tribunale di Cassino, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in €. 8.000,00 per compensi e per il secondo grado in €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Roma 4/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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