Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2203 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 - avente a oggetto: contratti bancari tra rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito Parte_1 '
Attore
Contro
), in persona del legale Controparte_1 (già Controparte_2 ucci e AR DI resent
Convenuta
Ragioni di fatto e diritto
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, Parte_1 ' [...] Parte_2
Pt_8 Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18 Parte_13 Parte_14
Parte 19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
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[...] Parte_24 Parte_25 Parte_26 itto al n. RG n. 12554/2020). Controparte_2 L'odierno attore, zio separato come da ordinanza resa in data Parte_1
18.2.2021) riferi del c/c n. 117/01000354 e del deposito titoli n.
17/0000020020404 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, pari a n. 3249 azioni per un controvalore di € 26.555,50 e specificamente:
-nel gennaio 2010 n. 100 azioni pari ad € 890,00
- con aumento di capitale del 2009 n. 673 azioni pari ad € 5.585,90;
-
con aumento di capitale del 2013 n. 1154 azioni pari ad € 9.232,00 oltre ad € 10.847,60 per
-
obbligazioni convertibili, poi convertite nel settembre 2014 in
1.269 azioni.
Asseriva la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepiva la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna di copia del contratto quadro, specificando che la banca aveva esibito esclusivamente le pagine n. 1 e n. 6 del contratto non integralmente sottoscritto, nonché la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza.
Nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, atteso che, sin dalla profilatura MIFID del 2010, [...] Parte_1 aveva sempre manifestato la volontà di non mettere a rischio i propri '
sosteneva di non aver mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestava la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007.
Concludeva, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore dell'attore alla restituzione del capitale investito pari ad € 26.555,50 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della CP_2 convenuta, quantificato nella somma di € 26.555,50 oltre interessi e danno da svalut monetaria, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.
Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dagli odierni attori, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità.
Esponeva che tutti gli investitori avevano ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati, quali le azioni BPB ed il rischio di perdita del capitale investito;
erano stati compilati appositi questionari di profilatura,
a seguito dei quali erano state fornite alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2013, 2014 e 2015, tutti gli investitori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da 74 a 76 fasc. convenuta). Parte_1 era divenuto Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, titolare di n. 3249 azioni BPB pari ad un controvalore di €.2
COD. SOCIO 68065 - FMM - DELLE FOGLIE PASQUALE - NDG 100255656
Numero Deposito Data Prezzo Azioni CTV fiscale Descrizione Movimento fiscale Movimento titoli Movimentate 100 9,15 29/01/2009 915,00 117/20020404 ACQ. AZIONI IN DEP. MONTE TIT.
06/03/2009 633 8,95 5.665,35 117/20020404 ASS. PER OPER. SU CAPITALE A TITOLO ONEROSO PRELAZIONE
06/03/2009 40 8,95 358,00 117/20020404 ASS. PER OPER. SU CAPITALE A TITOLO ONEROSO OPZIONE
04/05/2012 15 0 0,00 117/20020404 ASS. PER OPER. SU CAPITALE A TITOLO GRATUITO
28/02/2013 1.030 8 8.240,00 117/20020404 ASS. PER OPER. SU CAPITALE A TITOLO ONEROSO PRELAZIONE
992,00 117/20020404 ASS. PER OPER. SU CAPITALE A TITOLO ONEROSO OPZIONE 28/02/2013 124
19/04/2013 0,00 117/20020404 ASS. PER OPER. SU CAPITALE A TITOLO GRATUITO 38
01/09/2014 1.269 8,54 10.837,26 117/20020404 CONVERSIONE OBB. BPB 28/2/18 7% CV
3.249 27.007,61
Operazioni tutte precedute da ordini regolarmente sottoscritti dall'investitore (all. n. 109 e 112 fasc. convenuta) ed accompagnati da specifica informativa sui fattori di rischio degli investimenti.
Asseriva che gli attori avevano periodicamente ricevuto gli e/c, senza mai muovere alcuna contestazione e che, in ogni caso, aveva percepito la somma di € 510,10 Parte_1
a titolo di dividendi.
Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; inoltre, evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio- alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito.
Con ordinanza del 18.02.2021, resa nel procedimento principale iscritto al n. RG n. 12554/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da Parte_1 veniva iscritta al n. 2203/2021 e qui esaminata.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità "il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili" (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023).
Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla CP_3 la quale ha rivelato la violazione da parte della CP_2 di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità.
Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della CP 2 comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 15.06.2020 (all. n. 3 fasc. attore). Ciò posto, avendo parte attrice espressamente rinunciato alla domanda di nullità, oggetto della presente controversia residua la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi.
Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio "compensatio lucri cum damno" previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob
n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg.
Consob 11522/1998 e art. 1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n.
11522/1998.
Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della CP_2 l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia "perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo" (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n.
14335) secondo cui "In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo
1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute". L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove
l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905).
Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3
(pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento.
Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto.
La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente.
In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la CP_3 ha emanato un orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento.
Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio "alto": le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla CP_3 con la citata comunicazione.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Constatata la regolare sottoscrizione dei relativi contratti quadro, il ctu ha verificato l'assolvimento da parte della banca convenuta degli obblighi di informazione posti a suo carico.
Il contratto quadro relativo al dossier titoli n. 117.20020404 del 2009 rispetta quanto disposto dalla normativa di settore, con assolvimento da parte dell'intermediario degli obblighi previsti per l'informativa precontrattuale. Il perito nominato ha, però, evidenziato che alcune delle operazioni registrate sono sprovviste di documentazione e modulistica di supporto, evidenziandole con sfondo colorato nella allegata chetabella segue:
Operazione di Strumento N ° ALL. Data Importo Finanziario Investimento
915,00 € Azioni BPB 1 ALL. 06 27/01/2009 D. Amm. Socio
-141.115,57 € Eurizon Liquidità Eurizon Cap. Sgr 2 ALL. 03 02/02/2009
Eurizon Cap. Sgr 3 ALL. 03 02/02/2009 -50.727,07 € Eurizon Liquidità
332,00 € Azioni BPB Aum. Cap. 2009
5.253,90 € Azioni BPB 5 Aum. Cap. 2009
100.000,00 € Certificati di Dep. 6 Sottoscrizione
Rimborso-100.266,00 € Certificati di Dep.
100.000,00 € Certificati di Dep. Sottoscrizione
-100.224,00 € Certificati di Dep. Rimborso
75.000,00 € Certificati di Dep. Sottoscrizione
-100.236,60 € Certificati di Dep. Rimborso
100.000,00 € Certificati di Dep. Sottoscrizione
-50.000,00 € Gestione Patrim. Rimborso
50.000,00 € Gestione Patrim. Conferimento
25.000,00 € Gestione Patrim. Conferimento
Rimborso
-75.348,80 € Certificati di Dep.
Sottoscrizione 52.000,00 € Time Deposit
52.000,00 € Gestione Patrim. Conferimento
-52.000,00 € Time Deposit Rimborso
Sottoscrizione 40.000,00 € Certificati di Dep.
Rimborso
-51.700,00 € Gestione Patrim.
-288,06 € Gestione Patrim. Rimborso
992,00 € Azioni BPB Aum. Cap. 2013
1.165,60 € Obb BPB '18 7% Aum. Cap. 2013
8.240,00 € Azioni BPB Aum. Cap. 2013
9.682,00 € Obb BPB '18 7% Aum. Cap. 2013
25.000,00 € Obb BPB '16 2.75% Sottoscrizione
-25.344,54 € Obb BPB '16 2.75% Rimborso
-421,90 € Gestione Patrim. Rimborso
Il ctu ha, poi, accertato l'assolvimento da parte dell'intermediario degli obblighi informativi di natura passiva, attraverso la compilazione da parte dell'investitore di tre questionari di profilatura, rispettivamente in data 27.11.2008, 28.09.2010 e l'ultimo presumibilmente in data
28.01.2014 (in questo caso pur essendoci la sottoscrizione dell'investitore la data è mancante). Nel dettaglio, il perito nominato ha evidenziato che: - per quanto attiene alla domanda di ammissione a socio, la cui scheda è stata sottoscritta in data 27.01.2009, la banca ha assolto all'obbligo di informazione preventiva, informando il cliente anche in relazione alla sussistenza del conflitto di interessi;
non ha, invece, assolto l'obbligo di informazione preventiva in relazione ai rimborsi avvenuti il
-
02/02/09 del fondo comune di investimento "Eurizon Liquidità" della Eurizon Capital SGR per gli importi di € 141.115,57 e € 50.727,07; quanto adesione all'aumento di capitale della BPB del 2009, l'ordine di dare corso alle operazioni nonostante la sussistenza del conflitto di interessi è privo della firma del cliente;
inoltre non è presente la scheda prodotto sottoscritta e consegnata in copia al cliente, documento che fornisce dettagliate informazioni sulle caratteristiche dell'operazione di investimento e del prodotto finanziario ad essa associato, al fine di poter precedere ad un investimento consapevole da parte del cliente. L'obbligo di informazione, quindi, può dirsi assolto in modo carente e parziale;
- non risulta, altresì, adempiuta l'informazione preventiva in relazione alle sottoscrizioni ed i successivi rimborsi di "Certificati di Deposito" e "Time Deposiť", nonché ai conferimenti e ai rimborsi associati a una "Gestione Patrimoniale", nonché alla compravendita dell'obbligazione Controparte_2 denominata "Obbligazione Controparte_2della 10/07/2013 -
10/0 5% con cedola semestrale.
Inoltre, ha accertato il mancato rispetto di quanto prescritto dalla comunicazione CP_3 n. 9019104/2009, atteso che non è stata fornita prova da parte dell'interm di comunicazione al cliente circa la natura illiquida dello strumento finanziario acquistato e per quanto attiene all'acquisto e al rimborso anticipato dell'obbligazione della Controparte_2
[...] 2013-'16 con scadenza il 10/07/2016, tasso fisso 2.75% e cedola se risulta aver fornito specifica informazione circa la mancanza di sede di negoziazione e circa la presenza di conflitto di interessi, contravvenendo così agli obblighi di diligenza e trasparenza prescritti dalla normativa di settore.
Quanto al profilo di rischio dell'odierno attore, dalla compilazione di tutti e tre i questionari analizzati emerge inequivocabilmente un profilo di rischio conservativo, attesa la volontà dell'investitore di proteggere il capitale nel tempo, di prediligere flussi di cassa periodici costanti e prevedibili e di non essere disposto a tollerare alcuna perdita del capitale investito. Pertanto, presentando le azioni BPB un rischio elevato, deve concludersi per l'inadeguatezza e l'inappropriatezza degli investimenti effettuati da Parte_1 in relazione al profilo di rischio attribuito ed attribuibile allo stesso.
Il ctu ha, invece, concluso per l'adeguatezza delle operazioni relative a Certificati di Deposito e Time Deposit, in quanto caratterizzate da elevata sicurezza, nonché durata e rendimento predeterminati.
Dall'analisi della documentazione depositata Operazione di Strumento N° Data Importo File Finanziario
915,00 € Azioni BPB 1 27/01/2009 ALL. 06-109 DELLE FOGLIE Domanda sottoscrizione azioni 27.1.2009.pdf
-141.115,57 € Eurizon Liquidità 2 02/02/2009 ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
3 02/02/2009
-50.727,07 € Eurizon Liquidità ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
332,00 € Azioni BPB 4 09/02/2009 ALL. 08-110 DELLE FOGLIE - Scheda adesione aumento capitale 9.2.2009.pdf
5.253,90 € Azioni BPB 5 09/02/2009 ALL. 08 - 110 DELLE FOGLIE - Scheda adesione aumento capitale 9.2.2009.pdf
100.000,00 € Certificati di Dep. 6 26/05/2009 ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
09/09/20097
-100.266,00 € Certificati di Dep. ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
100.000,00 € Certificati di Dep. ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf 8
-100.224,00 € Certificati di Dep. 9 ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
75.000,00 € Certificati di Dep. ALL. 03 - 178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
-100.236,60 € Certificati di Dep. ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
Sottoscrizione ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf 100.000,00 € Certificati di Dep.
-50.000,00 € Gestione Patrim. Rimborso ALL 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
50.000,00 € Gestione Patrim. Conferimento ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
25.000,00 € Gestione Patrim. Conferimento ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
Rimborso
-75.348,80 € Certificati di Dep. ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
Sottoscrizione ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf 52.000,00 € Time Deposit
52.000,00 € Gestione Patrim. Conferimento ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
-52.000,00 € Time Deposit Rimborso ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
40.000,00 € Certificati di Dep. ALL 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
-51.700,00 € Gestione Patrim. ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
-288,06 € Gestione Patrim. ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
992,00 € Azioni BPB ALL. 09-112 DELLE FOGLIE - Scheda adesione aumento capitale 9.1.2013.pdf
1.165,60 € Obb BPB '18 7% ALL. 09- 112 DELLE FOGLIE - Scheda adesione aumento capitale 9.1.2013.pdf
8.240,00 € Azioni BPB ALL. 09- 112 DELLE FOGLIE - Scheda adesione aumento capitale 9.1.2013.pdf
9.682,00 € Obb BPB '18 7% ALL. 09-112 DELLE FOGLIE - Scheda adesione aumento capitale 9.1.2013.pdf
27 09/07/2013 25.000,00 € Obb BPB '16 2.75% ALL. 10-179 note informative.pdf
28 20/12/2013
-25.344,54 € Obb BPB '16 2.75% ALL. 10 - 179 note informative.pdf
-421,90 € Gestione Patrim. 29 23/01/2014 ALL. 03-178 e.c.corrente 117.10000354 dal 01.04.2009 al 07.01.2021.pdf
Il ctu ha accertato che, escludendo le operazioni relative a Gestione Patrimoniale, Certificati di Deposito, Time Deposit e Fondi Comuni Eurizon le somme complessivamente investite dal cliente sono pari a € 51.780,50, mentre risultano rimborsati € 26.754,18, per una differenza di
€ 24.826,32 (pag. 24 elaborato peritale).
Il perito ha, quindi, evidenziato che l'odierno attore ha effettuato complessivamente i seguenti investimenti: N° ALL. Data 1 ALL. 06 27/01/2009
2 ALL. 03 02/02/2009
3 ALL. 03 02/02/2009
4 ALL. 08 09/02/2009
5 ALL. 08 09/02/2009
6 ALL. 03 26/05/2009
7 ALL. 03 09/09/2009
8 ALL. 03 09/09/2009
9 ALL. 03 09/09/2009 10 ALL. 03 09/09/2009
11 ALL. 03 10/12/2009
12 ALL. 03 10/12/2009
13 ALL. 03 16/12/2009
14 ALL. 03 18/12/2009
15 ALL. 03 26/04/2010
16 ALL. 03 24/09/2010
17 ALL. 03 28/09/2010
18 ALL. 03 29/10/2010
19 ALL. 03 28/03/2011
20 ALL. 03 16/05/2012
21 ALL. 03 24/01/2013
22 ALL. 03 28/01/2013
23 ALL. 09 28/02/2013
24 ALL. 09 28/02/2013
25 ALL. 09 28/02/2013
26 ALL. 09 28/02/2013
27 ALL. 10 09/07/2013
28 ALL. 10 20/12/2013
29 ALL. 03 23/01/2014
30 ALL. 03 Varie Date 31 ALL. 03 Varie Date
Strumento Operazione di Investimento Rimborsi Investimento
Finanziario
Azioni BPB D. Amm. Socio 915,00 €
Eurizon Cap. Sgr
-141.115,57 € Eurizon Liquidità
-50.727,07 € Eurizon Liquidità Eurizon Cap. Sgr
Azioni BPB Aum. Cap. 2009 332,00 €
5.253,90 € Azioni BPB Aum. Cap. 2009
100.000,00 € Certificati di Dep. Sottoscrizione
-100.266,00 € Certificati di Dep. Rimborso
Certificati di Dep. 100.000,00 € Sottoscrizione
-100.224,00 € Certificati di Dep. Rimborso
Certificati di Dep. 75.000,00 € Sottoscrizione
-100.236,60 € Certificati di Dep. Rimborso
Certificati di Dep. 100.000,00 € Sottoscrizione
-50.000,00 € Gestione Patrim. Rimborso
Gestione Patrim. 50.000,00 € Conferimento
Gestione Patrim. 25.000,00 € Conferimento
-75.348,80 € Certificati di Dep. Rimborso
Time Deposit 52.000,00 € Sottoscrizione
52.000,00 € Gestione Patrim. Conferimento
-52.000,00 € Time Deposit Rimborso
40.000,00 € Certificati di Dep. Sottoscrizione
-51.700,00 € Gestione Patrim. Rimborso
-288,06 € Gestione Patrim. Rimborso
992,00 € Azioni BPB Aum. Cap. 2013
1.165,60 € Obb BPB '18 7% Aum. Cap. 2013
8.240,00 € Azioni BPB Aum. Cap. 2013
9.682,00 € Obb BPB '18 7% Aum. Cap. 2013
25.000,00 € Obb BPB '16 2.75% Sottoscrizione
-25.344,54 € Obb BPB '16 2.75% Rimborso
-421,90 € Gestione Patrim. Rimborso
-894,54 € Totale Cedole
-515,10 € Totale Dividendi
Tot Rimb Tot Inv
645.580,50 € -555.829,90 € Operazione di Strumento N° ALL. Data Investimento Rimborsi Finanziario Investimento 1 ALL. 06 27/01/2009 915,00 € D. Amm. Socio Azioni BPB 4 ALL. 08 09/02/2009 332,00 € Aum. Cap. 2009 Azioni BPB 5 ALL. 08 09/02/2009 5.253,90 € Azioni BPB Aum. Cap. 2009 2 ALL. 09 28/02/2013 992,00 € Azioni BPB Aum. Cap. 2013 3 ALL. 09 28/02/2013 1.165,60 € Obb BPB '18 7% Aum. Cap. 2013 4 ALL. 09 28/02/2013 8.240,00 € Azioni BPB Aum. Cap. 2013 5 ALL. 09 28/02/2013 9.682,00 € Obb BPB '18 7% Aum. Cap. 2013 6 ALL. 10 09/07/2013 25.000,00 € Obb BPB '16 2.75% Sottoscrizione
-25.344,54 € Obb BPB '16 2.75% Rimborso ALL. 10 20/12/2013
Totale Cedole 8 ALL. 03 Varie Date
-894,54 €
Totale Dividendi 9 ALL. 03 Varie Date
-515,10 €
Tot Rimb Tot Inv
51.580,50 € -26.754,18 €
Totale 24.826,32 €
Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dagli attori. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della CP_2 ed il pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni.
La banca convenuta, dunque, sarà tenuta a restituire la complessiva somma di € 24.826,32, nei limiti della domanda come formulata.
La domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attore, formulata dalla CP_2 per concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda attorea va accolta, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento della somma precedentemente indicata in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno.
Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte, poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con citazione notificata il 13.10.2020, nei confronti di Controparte_4
Controparte_1 così provvede: ora
CP_1 in persona del legale Inda e per l'effetto CONDANNA la 1. rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcime ore di Parte_1
[...] della somma di € 24.826,32, oltre al danno da svalutazione monetari do gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in
2. CONDANNA CP_1 favore di in solido, delle spese processuali che liquida in € 3.390,00 Parte_1 ese generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del oltre i.v.a procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 21.04.2024, definitivamente a carico della parte soccombente.
Bari, 12/06/2025
Il Giudice
Assunta Napoliello