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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4446/2024 R.G. e vertente tra
cod. fisc. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Ernesto Parisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv.
LU LE EL del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 23/08/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro presso Parte_1
il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.
r.g. 5264/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato di persona inabile invalida con riduzione della capacità lavorativa del 100% e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge 104/1992 con decorrenza entrambe le prestazioni gennaio 2024.
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva:
- il riconoscimento dell'indennità di accompagno, da valutare eventualmente avvalendosi di
Ctu medico-legale, con conseguente condanna dell' al pagamento degli emolumenti a far CP_2 data dalla domanda amministrativa,
- il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% e dell'inabilità al lavoro a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento del 27/2/2023,
- che venisse dichiarato lo status di persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art 3, comma 3, Legge n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambe le fasi del procedimento.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda di condanna Controparte_3
al pagamento della prestazione e di domande nuove, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento ed alla decorrenza delle prestazioni riconosciute, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata dalla domanda amministrativa, della decorrenza a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento per l'invalidità accertata ed infine della decorrenza dalla domanda amministrativa per i benefici ex art. 3, co. III, legge 104. Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
che ha accertato che il ricorrente è soggetto inabile ed invalido nella misura del 100%,
[...] ma ha escluso la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di “Vasculopatia cerebrale,
Artropatia polidistrettuale, Cardiopatia ipertensiva, Esiti di pregresso intervento aorta,
Broncopatia cronica ostruttiva, Sindrome depressiva”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che “Si concorda pertanto nel giudizio conclusivo in ordine ai riferimenti tabellari (1103, 6442, 7010, 2209, 4005) e alla misura percentuale dell'invalidità ma non si può sottostimare l'evolutività delle patologie in diagnosi che, per loro natura di carattere degenerativo devono essere considerate già pienamente invalidanti fin dall'epoca della data della domanda”. Uguale decorrenza viene assegnata al riconoscimento dei benefici di legge ex art. 3, co. III, Legge 104.
Infine, quanto al diritto all'accompagno, il consulente riferiva: “Le infermità in diagnosi non comportano in atto uno stato di disautonomia per cui non si può ritenere il periziato meritevole dell'indennità di accompagnamento”.
Sul punto giova precisare che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, valutazioni ulteriori alla sussistenza di uno stato di disabilità pari al 100%.
3. Decisione e spese.
Il ricorrente possiede non quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, mentre versa in stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 l.104/92 dalla domanda amministrativa;
il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il parziale accoglimento della domanda, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite di entrambe le fasi.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e pertanto riconosce in favore di lo stato di Parte_1
invalido nella misura del 100% con diritto ai benefici di legge ex art. 3, co. III, legge 104/1992
a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che si liquidano in euro 1347,50 CP_2
per la presente fase e 584,25 per la fase di a.t.p., oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. Persona_2
Messina, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando