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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NN CA all'esito della discussione orale all'udienza del 9/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1955/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAGATTI PATRIZIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), procuratrice di C.F. ), con il CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo - rigetto
Fideiussione – Art. 1957 c.c.
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. La decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ........................................................................................ 4
3. L'irrilevanza della dedotta nullità della deroga contrattuale .................................................. 6
4. Le spese di lite........................................................................................................................... 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con il ricorso monitorio, la società per il tramite della procuratrice Controparte_2 CP_1
ha allegato di essere creditrice, nei confronti di quale fideiussore, della somma di Parte_1
1 euro 121.658,80, residuo di un credito derivante da un mutuo ipotecario stipulato nel 2010 tra la società e la , poi incorporata in Il credito Parte_2 Controparte_3 CP_4
sarebbe stato poi ceduto a che ha conferito la gestione a Controparte_2 CP_1
Il credito ha origine nel mutuo ipotecario concesso, in data 16/04/2010, alla società Ceros s.p.a. dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., poi incorporata in (il contratto di Controparte_5
mutuo ipotecario n. 21028 622473 - atto Notar Rep. n. 36037 Racc. 12825). Persona_1
Del credito in questione si era costituito garante, tramite un contratto di Parte_1
fideiussione specifica del 26/03/2010. Espone la creditrice che nel corso degli anni, il mutuo è stato rinegoziato più volte (atti di rinegoziazione del 27/03/2015, 25/03/2016 e 09/06/2017) e di volta in volta ha sottoscritto contratti di rinnovazione e proroga della Parte_1
fideiussione già rilasciata.
Stante l'anomalo andamento del rapporto, spiega che l'Istituto di credito con missiva CP_1
dell'11/12/2017 ha sollecitato un ulteriore rinegoziazione e, non avendo ricevuto alcun riscontro, a fronte del residuo debito al 25/07/2019 di euro 131.258,17 oltre interessi e spese, ha notificato il precetto e poi avviato la procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 224/2019, all'esito della quale, ad oggi il credito residuo, al netto delle somme ricavate, sia ex art. 41 TUB
(euro 32.613,65), che in forza del progetto di distribuzione, (euro 6.104,40), ammonta euro
21.658,80 oltre interessi.
Nel ricorso viene dato atto che non vi sarebbero violazioni riconducibile alla qualità di consumatore di Parte_1
Sul punto, all'esito del controllo, il Tribunale di Ferrara ha escluso “la qualità di consumatore del debitore ingiunto poiché […] ha garantito con fideiussione il debito assunto da Parte_2
quando al tempo era amministratore unico e legale rappresentante di tale società”.
Ha quindi, con il decreto ingiuntivo n. 488/2024 del 16/07/2024, ingiunto a “di Parte_1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 121658,80; 2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate
(conformemente ai parametri di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale in data
03/06/2024) in € 1793,60 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso
2 forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
Proponendo opposizione, ha eccepito che il creditore Parte_1 Controparte_6
si sia attivato giudizialmente nei confronti del debitore principale nell'anno
[...] Parte_2
2019, mentre nei confronti del fideiussore solo con la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto e quindi in data 31/07/2024 e pertanto ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.
Precisa l'opponente che la clausola contrattuale di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.
(art. 7 del contratto) sarebbe nulla ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. e comunque anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. Inoltre la fideiussione sottoscritta da sarebbe nulla x art. 2 della Parte_3
L. n. 287 del 10/10/1990 perché conforme al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con
Provv. n. 55 del 02/05/2005.
Nella comparsa di costituzione, la ha evidenziato anzitutto che l'art. 1957 c.c. si limita CP_1
a prevedere che il creditore si attivi “nei confronti del debitore” entro il termine di sei mesi, ma non anche nei confronti del garante, al quale invece potrà rivolgersi in caso di mancata soddisfazione per il tramite del debitore principale, senza che sia prevista una simile decadenza.
Ed è incontestato che la creditrice si sia attivata nel termine di sei mesi nei confronti della debitrice principale. Ad ogni modo, prosegue la creditrice, il contratto contiene una valida pattuizione della deroga all'art. 1957 c.c., potendosi peraltro dubitare che l'opponente rivesta la qualità di consumatore, essendo il legale rappresentante della debitrice principale ed Parte_2
agendo per scopi quindi non estranei all'attività imprenditoriale. Con riferimento infine alla nullità della fideiussione perché recepirebbe norme bancarie uniformi finalizzate a standardizzare il regolamento contrattuale, censurate dalla Banca D'Italia con Provv. 55 del
02/05/2005, la società opposta deduce che l'invocata nullità non attiene alle fideiussioni specifiche (come quella rilasciata dall'opponente), ma solo alle fideiussioni omnibus e comunque non sarebbe provata la ricaduta della prospettata condotta anticoncorrenziale sulla fideiussione in parola.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni nel merito.
Per “respingere la domanda ingiuntiva attesa la decadenza del creditore dalla Parte_1
3 garanzia fideiussoria e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con la più ampia riserva di altro dedurre, produrre e contro dedurre anche in sede di memoria integrativa.
Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, spese generali, IVA e CPA”.
Per “rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto CP_1
e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda;
- In via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio;
- In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi”.
Discussa oralmente la causa, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. La decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
A fondamento della propria opposizione, sostiene che la creditrice sarebbe incorsa Parte_1
nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto, non v'è dubbio che quella sottoscritta dall'opponente sia una fideiussione, non potendo qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, che si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022). Nel contratto sottoscritto da e nelle successive proroghe non è previsto espressamente che il fideiussore non Parte_1
possa opporre le eccezioni consentite al debitore principale.
Come correttamente rileva l'opponente, è dunque applicabile l'art. 1957 c.c., norma che prevede che la fideiussione si estingue quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le ha diligentemente continuate.
È incontestato che per conto di - succeduta Controparte_6 Controparte_5
all'originaria mutuante e soggetto che ha poi ceduto il credito Controparte_3
all'odierna creditrice ME SP s.r.ls. (titolarità del credito non contestata ed emergente dalla documentazione in atti) – ha inviato alla debitrice principale in data Parte_2
4 08/07/2019, una missiva attraverso la quale, dato atto del mancato pagamento delle rate del mutuo per euro 131,258,17 oltre interessi e spese fino al saldo effettivo, ha comunicato
“l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto e la decadenza di diritto dal termine e dalla rateazione”.
Da questa data (8/7/2019), l'intero credito è divenuto esigibile verso la debitrice principale, nei confronti della quale il creditore aveva l'onere, entro sei mesi (8/1/2020) di attivare i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2016 n. 1724).
Ed effettivamente è provato che la creditrice abbia notificato alla debitrice principale l'atto di precetto in data 26/07/2019 (cfr. doc. 7 di parte opposta) e successivo pignoramento notificato in data 13/09/2019 (doc. 8).
Ne consegue che il termine di cui all'art. 1957 c.c. risulta pienamente rispettato;
come pure l'opposta ha provato che l'azione verso la debitrice principale è stata coltivata diligentemente, essendo provata la conclusione della procedura esecutiva immobiliare attivata nei confronti della (cfr. docc. 8 e 9 fasc. monitorio). Parte_2
Contrariamente a quanto deduce la parte opponente, non può ritenersi che il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. abbia ad oggetto le iniziative nei confronti del garante e non dell'obbligato principale, trattandosi di interpretazione contraria alla lettera (entro sei mesi il creditore deve aver proposto “le sue istanze contro il debitore”) e alla ratio della norma, che pone l'onere di proporre le azioni contro il debitore per evitare che il creditore, sicuro del risultato dell'escussione della garanzia, trascuri l'esercizio del suo diritto verso il debitore. Il legislatore ha voluto che il titolare del credito fosse tenuto ad agire in prima battuta verso chi ha assunto l'obbligazione principale, in coerenza al carattere sussidiario dell'obbligazione fideiussoria, e per evitare che il fideiussore resti incerto circa gli effetti della sua intercessione e circa le reazioni del debitore nei confronti del creditore.
Imporre un termine di decadenza per agire nei confronti del garante sovrapponibile a quello previsto nei confronti dell'obbligato principale snaturerebbe la natura sussidiaria propria dell'obbligazione fideiussoria.
5
3. L'irrilevanza della dedotta nullità della deroga contrattuale
Posto il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. da parte della creditrice cui l'odierna parte opposta è subentrata a seguito di cessione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione documentata in atti, diventa del tutto irrilevante la nullità della clausola di deroga prevista dall'art. 7 del contratto: quand'anche la clausola di deroga fosse nulla, essendo rispettata la decadenza prevista dalla norma, il credito sarebbe comunque perfettamente esigibile nei confronti del garante.
Deve infatti rilevarsi che tanto la violazione della disciplina consumeristica che la qualificazione come contratto di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 10/10/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea producono nullità parziali ex art. 1419 c.c.
Ciò implica che la nullità colpisca la sola clausola che riproduca quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 41994 del 30/12/2021) o che sia riconosciuta abusiva ex art. 33 cod. cons. (mentre il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18/02/2022 n. 5423).
Dunque sia accertandosi la violazione dell'art. 33 del codice del consumo che quella della normativa anticoncorrenziale, la nullità della clausola di cui all'art. 7 non travolgerebbe l'intero contratto, determinando solo la sua sostituzione, ex art. 1419, primo comma c.c. e art. 36 cod. cons., dalla disposizione codicistica, ossia l'art. 1957 c.c., che come si è visto risulta nel caso di specie rispettato.
Ad ogni modo, neppure l'opponente ha provato i presupposti di tali nullità, posto che nel provvedimento monitorio si dava espressamente atto che non rivestiva la qualità di Parte_1
consumatore, avendo stipulato la fideiussione quando era amministratore e legale rappresentante della debitrice principale e l'assunto è coerente con la prevalente giurisprudenza, non potendosi l'obbligazione dirsi contratta per scopi estranei all'attività professionale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18/09/2025, n. 25612). Anche dell'applicabilità della nullità correlata alla violazione della disciplina antitrust alle fideiussione specifiche deve dubitarsi, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/02/05/2005 dà atto di un'istruttoria relativa
6 solo a fideiussioni cd. omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, prestata a garanzia di una determinata operazione creditizia, come quella prestata da Pt_1
in relazione al solo mutuo ipotecario concesso a (nel senso della riferibilità
[...] Parte_2
dell'accertamento della Banca d'Italia alle sole fideiussioni omnibus, si vedano: Trib. Bologna n.
64 del 13/01/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/05/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/02/2022;
Trib. Roma n. 14612/11/10/2023).
Deve quindi rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri minimi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta, dell'istruttoria solo documentale e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
488/2024 del 16/07/2024, promossa da nei confronti di il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 488/2024 del 16/07/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
di lite, che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 30/10/2025
Il Giudice
NN CA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NN CA all'esito della discussione orale all'udienza del 9/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1955/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAGATTI PATRIZIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), procuratrice di C.F. ), con il CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo - rigetto
Fideiussione – Art. 1957 c.c.
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. La decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ........................................................................................ 4
3. L'irrilevanza della dedotta nullità della deroga contrattuale .................................................. 6
4. Le spese di lite........................................................................................................................... 7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con il ricorso monitorio, la società per il tramite della procuratrice Controparte_2 CP_1
ha allegato di essere creditrice, nei confronti di quale fideiussore, della somma di Parte_1
1 euro 121.658,80, residuo di un credito derivante da un mutuo ipotecario stipulato nel 2010 tra la società e la , poi incorporata in Il credito Parte_2 Controparte_3 CP_4
sarebbe stato poi ceduto a che ha conferito la gestione a Controparte_2 CP_1
Il credito ha origine nel mutuo ipotecario concesso, in data 16/04/2010, alla società Ceros s.p.a. dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., poi incorporata in (il contratto di Controparte_5
mutuo ipotecario n. 21028 622473 - atto Notar Rep. n. 36037 Racc. 12825). Persona_1
Del credito in questione si era costituito garante, tramite un contratto di Parte_1
fideiussione specifica del 26/03/2010. Espone la creditrice che nel corso degli anni, il mutuo è stato rinegoziato più volte (atti di rinegoziazione del 27/03/2015, 25/03/2016 e 09/06/2017) e di volta in volta ha sottoscritto contratti di rinnovazione e proroga della Parte_1
fideiussione già rilasciata.
Stante l'anomalo andamento del rapporto, spiega che l'Istituto di credito con missiva CP_1
dell'11/12/2017 ha sollecitato un ulteriore rinegoziazione e, non avendo ricevuto alcun riscontro, a fronte del residuo debito al 25/07/2019 di euro 131.258,17 oltre interessi e spese, ha notificato il precetto e poi avviato la procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 224/2019, all'esito della quale, ad oggi il credito residuo, al netto delle somme ricavate, sia ex art. 41 TUB
(euro 32.613,65), che in forza del progetto di distribuzione, (euro 6.104,40), ammonta euro
21.658,80 oltre interessi.
Nel ricorso viene dato atto che non vi sarebbero violazioni riconducibile alla qualità di consumatore di Parte_1
Sul punto, all'esito del controllo, il Tribunale di Ferrara ha escluso “la qualità di consumatore del debitore ingiunto poiché […] ha garantito con fideiussione il debito assunto da Parte_2
quando al tempo era amministratore unico e legale rappresentante di tale società”.
Ha quindi, con il decreto ingiuntivo n. 488/2024 del 16/07/2024, ingiunto a “di Parte_1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 121658,80; 2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate
(conformemente ai parametri di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale in data
03/06/2024) in € 1793,60 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso
2 forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
Proponendo opposizione, ha eccepito che il creditore Parte_1 Controparte_6
si sia attivato giudizialmente nei confronti del debitore principale nell'anno
[...] Parte_2
2019, mentre nei confronti del fideiussore solo con la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto e quindi in data 31/07/2024 e pertanto ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.
Precisa l'opponente che la clausola contrattuale di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.
(art. 7 del contratto) sarebbe nulla ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. e comunque anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. Inoltre la fideiussione sottoscritta da sarebbe nulla x art. 2 della Parte_3
L. n. 287 del 10/10/1990 perché conforme al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con
Provv. n. 55 del 02/05/2005.
Nella comparsa di costituzione, la ha evidenziato anzitutto che l'art. 1957 c.c. si limita CP_1
a prevedere che il creditore si attivi “nei confronti del debitore” entro il termine di sei mesi, ma non anche nei confronti del garante, al quale invece potrà rivolgersi in caso di mancata soddisfazione per il tramite del debitore principale, senza che sia prevista una simile decadenza.
Ed è incontestato che la creditrice si sia attivata nel termine di sei mesi nei confronti della debitrice principale. Ad ogni modo, prosegue la creditrice, il contratto contiene una valida pattuizione della deroga all'art. 1957 c.c., potendosi peraltro dubitare che l'opponente rivesta la qualità di consumatore, essendo il legale rappresentante della debitrice principale ed Parte_2
agendo per scopi quindi non estranei all'attività imprenditoriale. Con riferimento infine alla nullità della fideiussione perché recepirebbe norme bancarie uniformi finalizzate a standardizzare il regolamento contrattuale, censurate dalla Banca D'Italia con Provv. 55 del
02/05/2005, la società opposta deduce che l'invocata nullità non attiene alle fideiussioni specifiche (come quella rilasciata dall'opponente), ma solo alle fideiussioni omnibus e comunque non sarebbe provata la ricaduta della prospettata condotta anticoncorrenziale sulla fideiussione in parola.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni nel merito.
Per “respingere la domanda ingiuntiva attesa la decadenza del creditore dalla Parte_1
3 garanzia fideiussoria e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con la più ampia riserva di altro dedurre, produrre e contro dedurre anche in sede di memoria integrativa.
Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, spese generali, IVA e CPA”.
Per “rigettare l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto CP_1
e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda;
- In via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio;
- In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi”.
Discussa oralmente la causa, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. La decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
A fondamento della propria opposizione, sostiene che la creditrice sarebbe incorsa Parte_1
nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto, non v'è dubbio che quella sottoscritta dall'opponente sia una fideiussione, non potendo qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, che si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022). Nel contratto sottoscritto da e nelle successive proroghe non è previsto espressamente che il fideiussore non Parte_1
possa opporre le eccezioni consentite al debitore principale.
Come correttamente rileva l'opponente, è dunque applicabile l'art. 1957 c.c., norma che prevede che la fideiussione si estingue quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non le ha diligentemente continuate.
È incontestato che per conto di - succeduta Controparte_6 Controparte_5
all'originaria mutuante e soggetto che ha poi ceduto il credito Controparte_3
all'odierna creditrice ME SP s.r.ls. (titolarità del credito non contestata ed emergente dalla documentazione in atti) – ha inviato alla debitrice principale in data Parte_2
4 08/07/2019, una missiva attraverso la quale, dato atto del mancato pagamento delle rate del mutuo per euro 131,258,17 oltre interessi e spese fino al saldo effettivo, ha comunicato
“l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto e la decadenza di diritto dal termine e dalla rateazione”.
Da questa data (8/7/2019), l'intero credito è divenuto esigibile verso la debitrice principale, nei confronti della quale il creditore aveva l'onere, entro sei mesi (8/1/2020) di attivare i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2016 n. 1724).
Ed effettivamente è provato che la creditrice abbia notificato alla debitrice principale l'atto di precetto in data 26/07/2019 (cfr. doc. 7 di parte opposta) e successivo pignoramento notificato in data 13/09/2019 (doc. 8).
Ne consegue che il termine di cui all'art. 1957 c.c. risulta pienamente rispettato;
come pure l'opposta ha provato che l'azione verso la debitrice principale è stata coltivata diligentemente, essendo provata la conclusione della procedura esecutiva immobiliare attivata nei confronti della (cfr. docc. 8 e 9 fasc. monitorio). Parte_2
Contrariamente a quanto deduce la parte opponente, non può ritenersi che il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. abbia ad oggetto le iniziative nei confronti del garante e non dell'obbligato principale, trattandosi di interpretazione contraria alla lettera (entro sei mesi il creditore deve aver proposto “le sue istanze contro il debitore”) e alla ratio della norma, che pone l'onere di proporre le azioni contro il debitore per evitare che il creditore, sicuro del risultato dell'escussione della garanzia, trascuri l'esercizio del suo diritto verso il debitore. Il legislatore ha voluto che il titolare del credito fosse tenuto ad agire in prima battuta verso chi ha assunto l'obbligazione principale, in coerenza al carattere sussidiario dell'obbligazione fideiussoria, e per evitare che il fideiussore resti incerto circa gli effetti della sua intercessione e circa le reazioni del debitore nei confronti del creditore.
Imporre un termine di decadenza per agire nei confronti del garante sovrapponibile a quello previsto nei confronti dell'obbligato principale snaturerebbe la natura sussidiaria propria dell'obbligazione fideiussoria.
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3. L'irrilevanza della dedotta nullità della deroga contrattuale
Posto il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. da parte della creditrice cui l'odierna parte opposta è subentrata a seguito di cessione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione documentata in atti, diventa del tutto irrilevante la nullità della clausola di deroga prevista dall'art. 7 del contratto: quand'anche la clausola di deroga fosse nulla, essendo rispettata la decadenza prevista dalla norma, il credito sarebbe comunque perfettamente esigibile nei confronti del garante.
Deve infatti rilevarsi che tanto la violazione della disciplina consumeristica che la qualificazione come contratto di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 10/10/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea producono nullità parziali ex art. 1419 c.c.
Ciò implica che la nullità colpisca la sola clausola che riproduca quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 41994 del 30/12/2021) o che sia riconosciuta abusiva ex art. 33 cod. cons. (mentre il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18/02/2022 n. 5423).
Dunque sia accertandosi la violazione dell'art. 33 del codice del consumo che quella della normativa anticoncorrenziale, la nullità della clausola di cui all'art. 7 non travolgerebbe l'intero contratto, determinando solo la sua sostituzione, ex art. 1419, primo comma c.c. e art. 36 cod. cons., dalla disposizione codicistica, ossia l'art. 1957 c.c., che come si è visto risulta nel caso di specie rispettato.
Ad ogni modo, neppure l'opponente ha provato i presupposti di tali nullità, posto che nel provvedimento monitorio si dava espressamente atto che non rivestiva la qualità di Parte_1
consumatore, avendo stipulato la fideiussione quando era amministratore e legale rappresentante della debitrice principale e l'assunto è coerente con la prevalente giurisprudenza, non potendosi l'obbligazione dirsi contratta per scopi estranei all'attività professionale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18/09/2025, n. 25612). Anche dell'applicabilità della nullità correlata alla violazione della disciplina antitrust alle fideiussione specifiche deve dubitarsi, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/02/05/2005 dà atto di un'istruttoria relativa
6 solo a fideiussioni cd. omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, prestata a garanzia di una determinata operazione creditizia, come quella prestata da Pt_1
in relazione al solo mutuo ipotecario concesso a (nel senso della riferibilità
[...] Parte_2
dell'accertamento della Banca d'Italia alle sole fideiussioni omnibus, si vedano: Trib. Bologna n.
64 del 13/01/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/05/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/02/2022;
Trib. Roma n. 14612/11/10/2023).
Deve quindi rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri minimi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta, dell'istruttoria solo documentale e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
488/2024 del 16/07/2024, promossa da nei confronti di il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 488/2024 del 16/07/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
di lite, che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 30/10/2025
Il Giudice
NN CA
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