CASS
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2023, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IE MI nato a [...] il [...] AR SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile, avvocato Paolo Rodo, in sostituzione dell'avvocato Marco Boscherini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha depositato nota - spese;
udito il difensore di MA LI, avvocato Sabrina Viviani, ir sostituzione avvocato IB OS, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di ND RG, avv. Francesco Bellucci, in sostituzione dell'avvocato RI FE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1062 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 gennaio 2021, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati LI MO e RG ND erano stati condannati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e di bancarotta preferenziale. Le condotte di bancarotta sono state ascritte al RG nella sua qualità di amministratore unico, a far data dal 15 maggio 2007, e all'LI quale amministratore di fatto e liquidatore, a far data dal 19 novembre 2012, della società B.T.M. srl, dichiarata fallita in data 25 settembre 2013. 1.1. La bancarotta patrimoniale (capo a) è stata contestata agli imputati per aver dissipato i beni della B.T.M. srl poiché, dopo aver concesso un finanziamento alla controllante MA.OS. AS (di cui l'LI era amministratore), omettevano di richiedere la restituzione delle somme oggetto del credito. 1.2. La bancarotta preferenziale (capo b), invece, è stata contestata per avere eseguito, mentre la società si trovava in stato di decozione, pagamenti per un importo complessivo di euro 22.279,00 in favore di RG, imputato a "presunte lavorazioni". 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atti distinti, sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia ed articolati nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp, att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo dell'LI ed il secondo del IE sono lamentati vizi motivazionali in ordine all'omessa valutazione delle specifiche doglianze proposte con l'atto di appello in riferimento all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, è censurata la mancata valutazione della lettura offerta dal consulente tecnico di parte circa gli "indici di bilancio che sarebbero sempre risultati in linea con i parametri di riferimento non certo inferiori, ad eccezione dell'anno 2012 che è appunto l'esercizio che ha determinato i soci a richiedere il fallimento" e l'impossibilità di definire quale "forte contrazione del capitale" la differenza di tremila euro rispetto all'esercizio precedente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso dell'LI e il terzo del RG sono denunziati violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla mancata derubricazione in bancarotta semplice. La difesa sostiene che la valutazione sulla sussistenza della dissipazione offerta dal Tribunale, poi condivisa dalla Corte territoriale, si risolve in considerazioni di opportunità di scelte economiche, spingendosi sino ad indicare diverse operazioni che gli amministratori avrebbero potuto porre in essere e che, tuttavia, non sono penalmente rilevanti. 2 La condotta omissiva contestata sarebbe, invece, sussumibile nell'ipotesi di bancarotta semplice, integrando il "concetto di operazione manifestamente imprudente" nella gestione dell'attività societaria. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso dell'LI sono denunziati vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta preferenziale e all'omessa derubricazione nell'ipotesi di bancarotta semplice. Il versamento effettuato nei confronti del RG, rivalutato dalla Corte territoriale come corrispettivo per le prestazioni di lavoro subordinato, deve ritenersi assimilabile ai pagamenti degli stipendi di tutti i lavoratori dipendenti che hanno sempre incassato con regolarità la retribuzione mensile e, di conseguenza, non sarebbe configurabile l'ipotesi accusatoria. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso dell'LI sono denunz ati vizi motivazionali in relazione alla mancata valutazione di quanto dedotto nel secondo punto dell'atto d'appello. Nel gravame era stato sottolineato che, negli anni antecedenti alla richiesta di fallimento, non vi era stata alcuna ingerenza nella gestione della società, poiché B.T.M. "non richiedeva alcuna scelta strategica ed era divenuto estraneo alle decisioni di ordinaria amministrazione". 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è lamentata la marcata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Con il primo motivo di ricorso del RG sono dedotti vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità in quanto amministratore formale della B.T.M. srl. Si sostiene l'estraneità del RG all'effettiva amministrazione della società, assumendo come anche la Corte d'Appello abbia circoscritto il suo ruolo alla sola attività di cantiere, della quale però era solo il referente. Evidenzia il ricorrente che nessuna argomentazione è fornita circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, così come è carente la valutazione riguardante la fondatezza del concorso, contestato nei fatti di bancarotta al RG quale amministratore formale. 2.7. Con il quarto motivo di ricorso del RI sono denunziati vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta preferenziale. Il versamento effettuato in favore del RG, come corrispettivo pe - le prestazioni di lavoro subordinato, non è riconducibile alla fattispecie della bancarotta preferenziale, poiché tutti i dipendenti hanno incassato con regolarità la retribuzione mensile e, dunque, non vi è stata alcuna preferenza rispetto ad altri creditori. Inoltre, per giustificare la sussistenza della bancarotta preferenziale, la Corte territoriale fa riferimento anche a periodi successivi a quelli indicati nel capo d'imputazione, violando così il principio di correlazione tra la contestazione e la condanna. 2.8. Con il quinto motivo di ricorso del RG si deducono errore di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice. Si sostiene che la condotta riconducibile all'imputato è connotata da colpa per imprudenza o negligenza, per avere assunto il ruolo di amministrazione senza controllare l'operato di terzi, 3 difettando qualunque forma di consapevolezza e/o volontà di agire in chiave dissipativa ovvero privilegiare il pagamento del proprio credito a discapito degli altri creditori. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità, manifestamente infondati e, comunque, pedissequamente reiterativi di doglianze già proposte dinanzi alla Corte territoriale, che le ha disattese con corretta, congrua e non manifestamente illogica motivazione. 2. Manifestamente infondati sono i motivi proposti da entrambi gli imputati in riferimento all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte territoriale ha risposto specificamente (pag. 5 della sentenza impugnata) alle doglianze proposte con gli atti di appello in ordine alla valutazione della lettura offerta dal consulente tecnico di parte, circa gli "indici di bilancio che sarebbero sempre risultati in linea con i parametri di riferimento non certo inferiori, ad eccezione dell'anno 2012 che è appunto l'esercizio che ha determinato i soci a richiedere il fallimento" e l'impossibilità di definire quale "forte contrazione del capitale" la differenza di tremila euro rispetto all'esercizio precedente. Evidenzia la Corte di appello che il discorso sugli indici di bilancio "ai fatto contrappone due diverse versioni, senza fornire una ragionevole spiegazione al perché si dovrebbe preferire quella del consulente". La sentenza impugnata, applicando correttamente i principi affermati da questa Corte in materia di reati di bancarotta patrimoniale, al fine di ritenere integrata la condotta di dissipazione, facendo riferimento al rapporto debito-credito tra la società fallita e la società controllante MA.OS AS (che, peraltro, faceva capo sempre all'LI), beneficiaria del finanziamento, ha sottolineato l'ingiustificata inerzia di LI e RG nel recuperare il credito o nell'effettuarne la compensazione con le somme dovute a titolo di canone di locazione (con un risparmio nel solo 2010 di euro 21.600), nonostante l'esposizione debitoria della BTM s.r.I., dovuta anche al ricorso al finanziamento bancario.. Tale condotta degli amministratori è stata ritenuta una consapevole inerzia radicalmente incongrua con le effettive esigenze dell'azienda, proprio avuto riguardo alle specifiche e precarie condizioni economiche della BTM srl, che hai finito per favorire la sola MA.OS AS, la quale in questo modo si vedeva garantire una entrata periodica di 20.00 euro annui (pagg. 6 e 7 della sentenza di appello). La motivazione della Corte territoriale è congrua e non manifestamente illogica, mentre le doglianze, articolate nei due ricorsi, si limitano a sostenere che le condotte sarebbero solo frutto di un dedotto errore di valutazione della convenienza dell'operazione, richiedendo una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. 4 Né può rilevare che la MA.OS AS fosse "collegata", quale controllante, alla BTM srl, giacché l'omessa riscossione del credito spettante a quest'ultima, effettuata in assenza di contropartite e quando si trovava già in difficoltà finanziaria, ha dissipato denaro destinato alla garanzia dei suoi creditori. In proposito, deve ribadirsi che integra il reato di bancarotta un'operazione infragruppo in assenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori della stessa (ex multis Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545). 3. Manifestamente infondati sono i motivi cori i quali LI e RG si dolgono della mancata derubricazione del reato, sostenendo che la condotta omissiva contestata sarebbe sussumibile nell'ipotesi di bancarotta semplice, integrando il "concetto di operazione manifestamente imprudente" nella gestione dell'attività societaria. Va, in proposito, ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quello di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti sotto il profilo oggettivo, per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa delle operazioni poste in essere, e soggettivo, per la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321; precedenti conformi: n. 2876 del 1999 Rv. 212608 - 01, n. 38835 del 2002 Rv. 225398 - 01, n. 47040 del 2011 Rv. 251218). 4. Versati in fatto e manifestamente infondati sono i motivi proposti da entrambi ricorrenti in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta preferenziale e all'omessa derubricazione nell'ipotesi di bancarotta semplice. La Corte territoriale (pag. 6 della sentenza) ha, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, evidenziato che il pagamento dei compensi al RG, avvenuto in fase di liquidazione e a ridosso della dichiarazione di fallimento, aveva violato il principio della par condicio creditorum, essendo emerso dall'esame dello stato passivo che i dipendenti della società non avevano ricevuto le ultime retribuzioni„ il TFR ed alcune voci accessorie -come diversamente sostenuto dalla difesa- e che gli altri creditori privilegiati (per importi notevoli) avevano dovuto insinuarsi nel fallimento. 5. Manifestamente infondati sono i motivi con i quali i ricorrerti contestano i rispettivi ruoli di amministratore di fatto (l'LI) e di diritto (il RG). 5.1. Quanto all'LI va rilevato che la ricostruzione delle vicende operata dai giudici di merito sulla base delle risultanze processuali, con motivazione priva di illogicità manifesta, 5 rende evidente il suo diretto coinvolgimento nella gestione della società fallita, sicché risultano mere asserzioni le deduzioni difensive secondo le quali egli, negli anni antecedenti alla richiesta di fallimento, "era divenuto estraneo alle decisioni di ordinaria amministrazione". 5.2. Sul ruolo di amministratore di fatto del RG la Corte territoriale ha evidenziato, in risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello, che non vi possono essere dubbi sul fatto che il ricorrente non fosse un mero prestanome, giacché non solo era inserito da sempre nella società fallita, ma ne conosceva le vicende, interessandosi attivamente alla gestione e costituendo il punto di riferimento dei dipendenti per quanto riguardava le attività dei cantieri (pag. 7 della sentenza). Quanto all'elemento soggettivo, va ribadito che in caso di concorso ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225; precedenti conformi: n. 11654 del 1994, n. 12897 del 1999 rv. 214863 - 01, n. 29896 del 2002 rv. 222389 - 01, n. 38712 del 2008 rv. 242022). 6. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso dell'LI, con il quale si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di censura non consentita in sede di legittimità, a fronte della valorizzazione da parte della Corte territoriale di elementi ritenuti significativi per escludere le suindicate circostanze (pag. 7 della sentenza). Va ricordato in proposito che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. I ricorrenti vanno pure condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano nella misura qui di seguito indicata in dispositivo. PQNII 6 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ch a in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso il 2 sette bre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile, avvocato Paolo Rodo, in sostituzione dell'avvocato Marco Boscherini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha depositato nota - spese;
udito il difensore di MA LI, avvocato Sabrina Viviani, ir sostituzione avvocato IB OS, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di ND RG, avv. Francesco Bellucci, in sostituzione dell'avvocato RI FE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1062 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 gennaio 2021, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati LI MO e RG ND erano stati condannati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e di bancarotta preferenziale. Le condotte di bancarotta sono state ascritte al RG nella sua qualità di amministratore unico, a far data dal 15 maggio 2007, e all'LI quale amministratore di fatto e liquidatore, a far data dal 19 novembre 2012, della società B.T.M. srl, dichiarata fallita in data 25 settembre 2013. 1.1. La bancarotta patrimoniale (capo a) è stata contestata agli imputati per aver dissipato i beni della B.T.M. srl poiché, dopo aver concesso un finanziamento alla controllante MA.OS. AS (di cui l'LI era amministratore), omettevano di richiedere la restituzione delle somme oggetto del credito. 1.2. La bancarotta preferenziale (capo b), invece, è stata contestata per avere eseguito, mentre la società si trovava in stato di decozione, pagamenti per un importo complessivo di euro 22.279,00 in favore di RG, imputato a "presunte lavorazioni". 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atti distinti, sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia ed articolati nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp, att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo dell'LI ed il secondo del IE sono lamentati vizi motivazionali in ordine all'omessa valutazione delle specifiche doglianze proposte con l'atto di appello in riferimento all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, è censurata la mancata valutazione della lettura offerta dal consulente tecnico di parte circa gli "indici di bilancio che sarebbero sempre risultati in linea con i parametri di riferimento non certo inferiori, ad eccezione dell'anno 2012 che è appunto l'esercizio che ha determinato i soci a richiedere il fallimento" e l'impossibilità di definire quale "forte contrazione del capitale" la differenza di tremila euro rispetto all'esercizio precedente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso dell'LI e il terzo del RG sono denunziati violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla mancata derubricazione in bancarotta semplice. La difesa sostiene che la valutazione sulla sussistenza della dissipazione offerta dal Tribunale, poi condivisa dalla Corte territoriale, si risolve in considerazioni di opportunità di scelte economiche, spingendosi sino ad indicare diverse operazioni che gli amministratori avrebbero potuto porre in essere e che, tuttavia, non sono penalmente rilevanti. 2 La condotta omissiva contestata sarebbe, invece, sussumibile nell'ipotesi di bancarotta semplice, integrando il "concetto di operazione manifestamente imprudente" nella gestione dell'attività societaria. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso dell'LI sono denunziati vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta preferenziale e all'omessa derubricazione nell'ipotesi di bancarotta semplice. Il versamento effettuato nei confronti del RG, rivalutato dalla Corte territoriale come corrispettivo per le prestazioni di lavoro subordinato, deve ritenersi assimilabile ai pagamenti degli stipendi di tutti i lavoratori dipendenti che hanno sempre incassato con regolarità la retribuzione mensile e, di conseguenza, non sarebbe configurabile l'ipotesi accusatoria. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso dell'LI sono denunz ati vizi motivazionali in relazione alla mancata valutazione di quanto dedotto nel secondo punto dell'atto d'appello. Nel gravame era stato sottolineato che, negli anni antecedenti alla richiesta di fallimento, non vi era stata alcuna ingerenza nella gestione della società, poiché B.T.M. "non richiedeva alcuna scelta strategica ed era divenuto estraneo alle decisioni di ordinaria amministrazione". 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è lamentata la marcata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Con il primo motivo di ricorso del RG sono dedotti vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità in quanto amministratore formale della B.T.M. srl. Si sostiene l'estraneità del RG all'effettiva amministrazione della società, assumendo come anche la Corte d'Appello abbia circoscritto il suo ruolo alla sola attività di cantiere, della quale però era solo il referente. Evidenzia il ricorrente che nessuna argomentazione è fornita circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, così come è carente la valutazione riguardante la fondatezza del concorso, contestato nei fatti di bancarotta al RG quale amministratore formale. 2.7. Con il quarto motivo di ricorso del RI sono denunziati vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta preferenziale. Il versamento effettuato in favore del RG, come corrispettivo pe - le prestazioni di lavoro subordinato, non è riconducibile alla fattispecie della bancarotta preferenziale, poiché tutti i dipendenti hanno incassato con regolarità la retribuzione mensile e, dunque, non vi è stata alcuna preferenza rispetto ad altri creditori. Inoltre, per giustificare la sussistenza della bancarotta preferenziale, la Corte territoriale fa riferimento anche a periodi successivi a quelli indicati nel capo d'imputazione, violando così il principio di correlazione tra la contestazione e la condanna. 2.8. Con il quinto motivo di ricorso del RG si deducono errore di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice. Si sostiene che la condotta riconducibile all'imputato è connotata da colpa per imprudenza o negligenza, per avere assunto il ruolo di amministrazione senza controllare l'operato di terzi, 3 difettando qualunque forma di consapevolezza e/o volontà di agire in chiave dissipativa ovvero privilegiare il pagamento del proprio credito a discapito degli altri creditori. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità, manifestamente infondati e, comunque, pedissequamente reiterativi di doglianze già proposte dinanzi alla Corte territoriale, che le ha disattese con corretta, congrua e non manifestamente illogica motivazione. 2. Manifestamente infondati sono i motivi proposti da entrambi gli imputati in riferimento all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte territoriale ha risposto specificamente (pag. 5 della sentenza impugnata) alle doglianze proposte con gli atti di appello in ordine alla valutazione della lettura offerta dal consulente tecnico di parte, circa gli "indici di bilancio che sarebbero sempre risultati in linea con i parametri di riferimento non certo inferiori, ad eccezione dell'anno 2012 che è appunto l'esercizio che ha determinato i soci a richiedere il fallimento" e l'impossibilità di definire quale "forte contrazione del capitale" la differenza di tremila euro rispetto all'esercizio precedente. Evidenzia la Corte di appello che il discorso sugli indici di bilancio "ai fatto contrappone due diverse versioni, senza fornire una ragionevole spiegazione al perché si dovrebbe preferire quella del consulente". La sentenza impugnata, applicando correttamente i principi affermati da questa Corte in materia di reati di bancarotta patrimoniale, al fine di ritenere integrata la condotta di dissipazione, facendo riferimento al rapporto debito-credito tra la società fallita e la società controllante MA.OS AS (che, peraltro, faceva capo sempre all'LI), beneficiaria del finanziamento, ha sottolineato l'ingiustificata inerzia di LI e RG nel recuperare il credito o nell'effettuarne la compensazione con le somme dovute a titolo di canone di locazione (con un risparmio nel solo 2010 di euro 21.600), nonostante l'esposizione debitoria della BTM s.r.I., dovuta anche al ricorso al finanziamento bancario.. Tale condotta degli amministratori è stata ritenuta una consapevole inerzia radicalmente incongrua con le effettive esigenze dell'azienda, proprio avuto riguardo alle specifiche e precarie condizioni economiche della BTM srl, che hai finito per favorire la sola MA.OS AS, la quale in questo modo si vedeva garantire una entrata periodica di 20.00 euro annui (pagg. 6 e 7 della sentenza di appello). La motivazione della Corte territoriale è congrua e non manifestamente illogica, mentre le doglianze, articolate nei due ricorsi, si limitano a sostenere che le condotte sarebbero solo frutto di un dedotto errore di valutazione della convenienza dell'operazione, richiedendo una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. 4 Né può rilevare che la MA.OS AS fosse "collegata", quale controllante, alla BTM srl, giacché l'omessa riscossione del credito spettante a quest'ultima, effettuata in assenza di contropartite e quando si trovava già in difficoltà finanziaria, ha dissipato denaro destinato alla garanzia dei suoi creditori. In proposito, deve ribadirsi che integra il reato di bancarotta un'operazione infragruppo in assenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori della stessa (ex multis Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545). 3. Manifestamente infondati sono i motivi cori i quali LI e RG si dolgono della mancata derubricazione del reato, sostenendo che la condotta omissiva contestata sarebbe sussumibile nell'ipotesi di bancarotta semplice, integrando il "concetto di operazione manifestamente imprudente" nella gestione dell'attività societaria. Va, in proposito, ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quello di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti sotto il profilo oggettivo, per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa delle operazioni poste in essere, e soggettivo, per la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321; precedenti conformi: n. 2876 del 1999 Rv. 212608 - 01, n. 38835 del 2002 Rv. 225398 - 01, n. 47040 del 2011 Rv. 251218). 4. Versati in fatto e manifestamente infondati sono i motivi proposti da entrambi ricorrenti in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta preferenziale e all'omessa derubricazione nell'ipotesi di bancarotta semplice. La Corte territoriale (pag. 6 della sentenza) ha, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, evidenziato che il pagamento dei compensi al RG, avvenuto in fase di liquidazione e a ridosso della dichiarazione di fallimento, aveva violato il principio della par condicio creditorum, essendo emerso dall'esame dello stato passivo che i dipendenti della società non avevano ricevuto le ultime retribuzioni„ il TFR ed alcune voci accessorie -come diversamente sostenuto dalla difesa- e che gli altri creditori privilegiati (per importi notevoli) avevano dovuto insinuarsi nel fallimento. 5. Manifestamente infondati sono i motivi con i quali i ricorrerti contestano i rispettivi ruoli di amministratore di fatto (l'LI) e di diritto (il RG). 5.1. Quanto all'LI va rilevato che la ricostruzione delle vicende operata dai giudici di merito sulla base delle risultanze processuali, con motivazione priva di illogicità manifesta, 5 rende evidente il suo diretto coinvolgimento nella gestione della società fallita, sicché risultano mere asserzioni le deduzioni difensive secondo le quali egli, negli anni antecedenti alla richiesta di fallimento, "era divenuto estraneo alle decisioni di ordinaria amministrazione". 5.2. Sul ruolo di amministratore di fatto del RG la Corte territoriale ha evidenziato, in risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello, che non vi possono essere dubbi sul fatto che il ricorrente non fosse un mero prestanome, giacché non solo era inserito da sempre nella società fallita, ma ne conosceva le vicende, interessandosi attivamente alla gestione e costituendo il punto di riferimento dei dipendenti per quanto riguardava le attività dei cantieri (pag. 7 della sentenza). Quanto all'elemento soggettivo, va ribadito che in caso di concorso ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225; precedenti conformi: n. 11654 del 1994, n. 12897 del 1999 rv. 214863 - 01, n. 29896 del 2002 rv. 222389 - 01, n. 38712 del 2008 rv. 242022). 6. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso dell'LI, con il quale si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di censura non consentita in sede di legittimità, a fronte della valorizzazione da parte della Corte territoriale di elementi ritenuti significativi per escludere le suindicate circostanze (pag. 7 della sentenza). Va ricordato in proposito che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. I ricorrenti vanno pure condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano nella misura qui di seguito indicata in dispositivo. PQNII 6 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ch a in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così deciso il 2 sette bre 2022