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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1348 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assegnato a sentenza con ordinanza del 11 giugno 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
) (C.F. ) con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FAZIO MONICA elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA, 30
MILANO presso il difensore avv. FAZIO MONICA;
– attrice –
Contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA CROCÈ;
– convenuto –
OGGETTO: Cessione di crediti inerenti la somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la evocava in Parte_2
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il al fine di sentirlo ivi Controparte_1
condannare al pagamento delle seguenti somme:
pagina 1 di 6 -€ 1.249.348,71 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi e/o maturati, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 597,18 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 8 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 9, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02,
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 34.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
In particolare, deduceva di essere creditrice nei confronti dell'ente convenuto di una serie di somme maturate quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica, in forza di cessioni di credito intervenute con diversi fornitori e, in particolare, con Edison IA Spa, HE
Comm Srl ed NE IA Spa, redatte con scrittura privata autenticata dal Notaio e regolarmente notificate al Comune.
Specificava che la cessione comprendeva, oltre i crediti per sorte capitale portati dalle fatture azionate, anche gli interessi di mora già maturati, così come quelli non ancora scaduti. Rilevava che le erano poi dovuti gli interessi anatocistici, nonché gli importi di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2002.
pagina 2 di 6 Precisava, inoltre, la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati.
Nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1, c,p,c, evidenziava che la somministrazione relativa all'energia elettrica era avvenuta da parte di HE comm. S.r.l. ed NE IA in regime di c.d. Servizio di Salvaguardia per la Regione Calabria.
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, rilevava il Controparte_1
dissesto finanziario dello stesso dichiarato con deliberazione del Commissario CP_1
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.1 del 25/02/2020.
Eccepiva, pertanto, l'inopponibilità dei crediti al e la Controparte_1
competenza esclusiva dell'Organo straordinario di liquidazione competente per la gestione del dissesto con riguardo ai ceduti maturati anteriormente al 31/12/2019.
Eccepiva, inoltre, l'inopponibilità della cessione per inosservanza dell'art.9 della L.
20.3.1865 n.2248 all. E - in virtù del quale, in deroga al principio generale dell'art.1260 del codice civile, in corso di esecuzione del contratto, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto che riveste la qualifica di Pubblica Amministrazione - per avere il cedente omesso di richiedere il consenso al ceduto Controparte_1
nonostante i contratti cui il credito si riferisce fossero ancora in corso di esecuzione, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo al CP_1
In subordine, richiedeva la limitazione degli importi dovuti, rilevando che, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, i crediti non sono produttivi di interessi a qualsivoglia titolo e di rivalutazione monetaria.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza dell' 11 giugno
2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 6 2.1.Il Tribunale intende dare applicazione del principio della ragione più liquida, il quale,
imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008,
Cass. n. 11356/2006).
2.2. E' fondata l'eccezione del convenuto sull'omessa prova del preventivo impegno CP_1
di spesa ex art. 191 TUEL svolta in sede di comparsa conclusionale.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass., n.
15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
pagina 4 di 6 Ciò vale anche per il rapporto contrattuale sorto con HE ed NE IA le quali hanno operato in regime di salvaguardia.
Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la
necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam in quanto trattasi di
obbligazione ex lege e non anche che si possa fare a meno dell'ulteriore documentazione
richiesta dall'art. 191 cit. che risulta sempre fondamentale anche quanto la fonte
dell'obbligazione è legale, proprio per le esposte ragioni di buon andamento richiamate cui la
medesima risponde. ..." (cfr. TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sentenza n.
1802/2024 del 02-05-2024; TRIBUNALE DI PATTI, Sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024)
In sostanza, il predetto contratto è inopponibile al e resta valido e vincolante CP_1
soltanto tra le parti contraenti, ossia tra la società privata ed il funzionario sottoscrittore
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17257 del 2003: “al precedente regime in cui, nell'ipotesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle norme che ne regolano la sua formazione,
era consentito esperire contro la P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale se del caso (Cass. 12399/92; Cass.
2965/91; Cass. 4640/85), si è sostituita, relativamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, la nuova disciplina, che conserva la validità del contratto limitatamente però al privato e all'amministratore od al funzionario che abbia consentito la fornitura, e non solo per ottenere la controprestazione, ma per qualsiasi effetto di legge”).
Deve poi evidenziarsi che il non ha nemmeno riconosciuto il debito fuori bilancio ai CP_1
sensi dell'art. 194 Tuel.
Sul punto deve osservarsi che non sussiste alcun obbligo dell'ente locale a riconoscere come debiti fuori bilancio le spese ordinarie disposte senza preventivo impegno di spesa e quelle d'urgenza non regolarizzate nel termine di legge, in quanto tale riconoscimento è
pagina 5 di 6 subordinato ad una valutazione discrezionale dell'ente circa l'utilità e l'arricchimento di cui si sia giovato. La suddetta valutazione è insindacabile da parte del Giudice, che non può
certo sostituirsi all'ente nella scelta discrezionale di quali spese riconoscere come debiti fuori bilancio (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1510/2015).
Per tutte le ragioni esposte l'azione contrattuale di adempimento proposta da parte attrice va rigettata.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 13.284,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%,
Così deciso in Reggio Calabria il 28 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1348 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assegnato a sentenza con ordinanza del 11 giugno 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
) (C.F. ) con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FAZIO MONICA elettivamente domiciliato in VIA S. BARNABA, 30
MILANO presso il difensore avv. FAZIO MONICA;
– attrice –
Contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA CROCÈ;
– convenuto –
OGGETTO: Cessione di crediti inerenti la somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la evocava in Parte_2
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il al fine di sentirlo ivi Controparte_1
condannare al pagamento delle seguenti somme:
pagina 1 di 6 -€ 1.249.348,71 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi e/o maturati, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 597,18 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 8 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 9, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02,
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 34.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
In particolare, deduceva di essere creditrice nei confronti dell'ente convenuto di una serie di somme maturate quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica, in forza di cessioni di credito intervenute con diversi fornitori e, in particolare, con Edison IA Spa, HE
Comm Srl ed NE IA Spa, redatte con scrittura privata autenticata dal Notaio e regolarmente notificate al Comune.
Specificava che la cessione comprendeva, oltre i crediti per sorte capitale portati dalle fatture azionate, anche gli interessi di mora già maturati, così come quelli non ancora scaduti. Rilevava che le erano poi dovuti gli interessi anatocistici, nonché gli importi di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2002.
pagina 2 di 6 Precisava, inoltre, la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati.
Nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1, c,p,c, evidenziava che la somministrazione relativa all'energia elettrica era avvenuta da parte di HE comm. S.r.l. ed NE IA in regime di c.d. Servizio di Salvaguardia per la Regione Calabria.
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, rilevava il Controparte_1
dissesto finanziario dello stesso dichiarato con deliberazione del Commissario CP_1
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.1 del 25/02/2020.
Eccepiva, pertanto, l'inopponibilità dei crediti al e la Controparte_1
competenza esclusiva dell'Organo straordinario di liquidazione competente per la gestione del dissesto con riguardo ai ceduti maturati anteriormente al 31/12/2019.
Eccepiva, inoltre, l'inopponibilità della cessione per inosservanza dell'art.9 della L.
20.3.1865 n.2248 all. E - in virtù del quale, in deroga al principio generale dell'art.1260 del codice civile, in corso di esecuzione del contratto, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto che riveste la qualifica di Pubblica Amministrazione - per avere il cedente omesso di richiedere il consenso al ceduto Controparte_1
nonostante i contratti cui il credito si riferisce fossero ancora in corso di esecuzione, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo al CP_1
In subordine, richiedeva la limitazione degli importi dovuti, rilevando che, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, i crediti non sono produttivi di interessi a qualsivoglia titolo e di rivalutazione monetaria.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza dell' 11 giugno
2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 6 2.1.Il Tribunale intende dare applicazione del principio della ragione più liquida, il quale,
imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008,
Cass. n. 11356/2006).
2.2. E' fondata l'eccezione del convenuto sull'omessa prova del preventivo impegno CP_1
di spesa ex art. 191 TUEL svolta in sede di comparsa conclusionale.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (così Cass., n.
15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
pagina 4 di 6 Ciò vale anche per il rapporto contrattuale sorto con HE ed NE IA le quali hanno operato in regime di salvaguardia.
Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la
necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam in quanto trattasi di
obbligazione ex lege e non anche che si possa fare a meno dell'ulteriore documentazione
richiesta dall'art. 191 cit. che risulta sempre fondamentale anche quanto la fonte
dell'obbligazione è legale, proprio per le esposte ragioni di buon andamento richiamate cui la
medesima risponde. ..." (cfr. TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sentenza n.
1802/2024 del 02-05-2024; TRIBUNALE DI PATTI, Sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024)
In sostanza, il predetto contratto è inopponibile al e resta valido e vincolante CP_1
soltanto tra le parti contraenti, ossia tra la società privata ed il funzionario sottoscrittore
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17257 del 2003: “al precedente regime in cui, nell'ipotesi di nullità del negozio per effetto della violazione delle norme che ne regolano la sua formazione,
era consentito esperire contro la P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale se del caso (Cass. 12399/92; Cass.
2965/91; Cass. 4640/85), si è sostituita, relativamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, la nuova disciplina, che conserva la validità del contratto limitatamente però al privato e all'amministratore od al funzionario che abbia consentito la fornitura, e non solo per ottenere la controprestazione, ma per qualsiasi effetto di legge”).
Deve poi evidenziarsi che il non ha nemmeno riconosciuto il debito fuori bilancio ai CP_1
sensi dell'art. 194 Tuel.
Sul punto deve osservarsi che non sussiste alcun obbligo dell'ente locale a riconoscere come debiti fuori bilancio le spese ordinarie disposte senza preventivo impegno di spesa e quelle d'urgenza non regolarizzate nel termine di legge, in quanto tale riconoscimento è
pagina 5 di 6 subordinato ad una valutazione discrezionale dell'ente circa l'utilità e l'arricchimento di cui si sia giovato. La suddetta valutazione è insindacabile da parte del Giudice, che non può
certo sostituirsi all'ente nella scelta discrezionale di quali spese riconoscere come debiti fuori bilancio (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1510/2015).
Per tutte le ragioni esposte l'azione contrattuale di adempimento proposta da parte attrice va rigettata.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 13.284,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%,
Così deciso in Reggio Calabria il 28 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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