Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 860/2025, avente per oggetto '' separazione consensuale'', promossa da
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giacomina Sole (CF presso il cui studio C.F._3 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 29/05/2025, di seguito riportate:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), e nata a [...] il 1° marzo 1979 (C.F. C.F._1 Parte_2
), in relazione al matrimonio concordatario contratto in Sassari il 1° ottobre 2006, C.F._2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari (SS), Anno: 2006 - Atto: 293 - Parte:
2 - Serie:
A. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, disponendo la contestuale comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione della separazione.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sassari, Via Beniamino Gigli n. 3, di proprietà dei genitori della SI.ra , alla stessa, la quale continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie Parte_2 minori e Il SI. sarà tenuto a trasferire la propria residenza entro 60 giorni Per_1 Per_2 Parte_1 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale.
3. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, stabilendo la Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre.
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5. In caso di mancato accordo, prevedere che il padre possa trascorrere del tempo con le figlie per due pomeriggi a settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Tale diritto sarà esercitato dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, orario entro il quale le minori dovranno essere ricondotte presso la residenza materna. Inoltre, il padre avrà diritto a tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dalle ore 12:00 del sabato (o dall'uscita da scuola, se frequentata) sino alle ore 20:00 della domenica, quando provvederà a riaccompagnarle presso la madre.
6. Stabilire la suddivisione dei periodi festivi, prevedendo che durante le festività natalizie e pasquali, nonché in occasione dei compleanni, si adotti il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze estive, il SI. potrà trascorrere con le figlie due settimane consecutive o Parte_1 frazionate, concordando le date con la SI.ra con un preavviso di almeno 30 giorni. Parte_2
7. Determinare l'obbligo di mantenimento a carico del padre, stabilendo che il SI. versi alla Parte_1 SI.ra , nell'interesse delle figlie e un assegno di mantenimento mensile di Parte_2 Per_1 Per_2 euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il padre contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie (secondo le tabelle del CNF). L'assegno unico universale verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale tra i coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del
29/05/2025 essendo conformi al preminente interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS) Atto N. 293, Parte 2, Serie A, Anno 2006).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di
Trattazione scritta del 29/05/2025, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite pagina 2 di 3 Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di ConSIlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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