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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO – SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice IA ET AR, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note delle parti, pronuncia ex art. 127 ter comma 3 e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.13857/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
[...]
, nata a [...] l'[...] ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Finazzo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del L.R. pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
PARTE CONVENUTA
*****
CONCLUSIONI: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione regolarmente notificata all'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità, SC Salvia, dopo aver allegato che il fondo di cui è comproprietaria in agro di Castellammare del Golfo, in contrada Foggia o Tavolatella – censito in catasto al foglio 51 partt. nn. 46, 267, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 – 501, esteso catastalmente per 9.705 - è inutilizzabile da molti anni perché abusivamente occupato da circa 355 grossi blocchi di calcestruzzo (c.d. accropodi), di proprietà dell'Assessorato convenuto dal mese di marzo
2010, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito a causa del mancato uso del fondo, da stimarsi in misura non inferiore ad euro 130.000,00, e che gli sia intimato lo sgombero dell'area da ogni cosa di sua proprietà, con condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
1 A sostegno della domanda, ha esposto che le strutture cementizie di cui si è detto erano state poste sul proprio fondo dalla società consortile in forza di un Parte_2 contratto di affitto del terreno stipulato inter partes il 17 ottobre 2008 prorogato fino al 16 ottobre 2009; ha precisato che la detta società aveva avuto necessita del terreno per l'esecuzione del contratto di appalto dei lavori e delle opere di potenziamento delle infrastrutture marittime per la messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo;
ha, poi, allegato che l'Assessorato convenuto, nelle more, era subentrato al
[...]
nel detto contratto di appalto quale stazione appaltante e che era divenuto CP_2 proprietario dei predetti massi artificiali poiché erano stati contabilizzati e pagati all'impresa, giusta stato di avanzamento dei lavori numero 13 per i lavori eseguiti fino al 29 marzo 2010.
2. Costituito il contraddittorio, l'Assessorato convenuto ha contestato la fondatezza delle domande avversarie chiedendone il rigetto.
In particolare, ha dedotto:
- di essere divenuto proprietario dei blocchi di cemento per cui è causa in data non precedente al 23 maggio 2016, data di risoluzione del contratto di appalto;
- che controparte non aveva provato il danno in tesi subito;
- che, ad ogni modo, era spropositata la cifra richiesta a titolo di ristoro;
- l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della penale in caso di ritardo nell'esecuzione del rilascio.
3. La causa è stata istruita in via documentale ed attraverso una Consulenza
Tecnica di Ufficio volta alla determinazione del valore locativo dell'immobile di proprietà della parte attrice occupato dai blocchi cementizi;
quindi all'esito dell'udienza del 1.10.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, è decisa ex art. 281 sexies cpc.
4. La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Non vi è contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che il terreno di proprietà di parte attrice continua ad essere occupato sine titulo, almeno dal 2009, da numerosi blocchi di cemento che ne impediscono l'uso.
Vi è, invece, contestazione in ordine alla data in cui i detti massi artificiali sono divenuti di proprietà dell'amministrazione convenuta: secondo parte attrice dal momento in cui l'Assessorato, quale stazione appaltante, ha pagato il SAL n. 13 all'impresa appaltatrice originaria collocatrice dei blocchi cementizi sul terreno in questione;
secondo parte convenuta solo dal 23 maggio 1996, ovvero dalla data di risoluzione del contratto di appalto pendente con la , posto che in materia di appalto la committente acquisisce Parte_3 la proprietà dell'opera solo con il completamento e l'accettazione dell'opera.
È condivisibile la deduzione dell' convenuto. CP_1
Va premesso che l'attrice fonda la propria tesi sostanzialmente sulle considerazioni rese dal CTU nominato nella procedura di fallimento della consortile per la stima dei Pt_2
2 beni della società, il quale ha ritenuto che i detti blocchi di cemento non potevano considerarsi nell'attivo della fallita poiché già contabilizzati e pagati dalla Stazione Appaltante all'impresa con il SAL n. 13.
Ora, premesso che la relazione del C.t.u. nella procedura fallimentare della Parte_3
non può avere alcun rilievo probatorio in questa sede, si ritiene che in assenza del
[...] contratto di appalto stipulato tra la consortile e il cui poi è subentrato l'Assessorato, CP_2
e della relativa documentazione, non sia possibile anticipare il passaggio della proprietà dei c.d. accropodi alla Stazione Appaltante rispetto alla data da quest'ultima indicata.
Invero, non potendosi ritenere che i massi artificiali per cui è causa fossero oggetto di una fornitura alla P.A., gli stessi devono considerarsi alla stregua del materiale necessario per la costruzione dell'opera appaltata, il cui passaggio di proprietà avviene con la posa in opera, fatta salva l'ipotesi di diversa previsione contrattuale.
Ciò posto, essendo palese che i massi artificiali realizzati per la messa in sicurezza del porto non erano stati collocati e non si trovano nemmeno in cantiere, ma in un'area differente, deve ritenersi che in carenza di alcuna prova di segno contrario, siano diventati di proprietà della stazione appaltante solo dalla data da quest'ultima riconosciuta.
In altri termini, a fronte della contestazione dell'Assessorato, parte attrice avrebbe dovuto dare prova delle proprie deduzioni e tale onere non si ritiene assolto.
In particolare non può trarsi alcun elemento di prova né dalla mera considerazione, peraltro di natura giuridica, assunta dal consulente incaricato nell'ambito della procedura fallimentare della società consortile appaltatrice dei lavori, né dalla nota trasmessa dal dirigente dell'assessorato convenuto al procuratore della parte attrice il 4.10.2029 (alleg. n.
16 all'atto di citazione) in cui si dà sostanzialmente atto della volontà di trovare una soluzione in ordine alla problematica afferente alla collocazione degli accropodi sul terreno della , riportando le notizie apprese dal Curatore della , ma non una Pt_1 Pt_2 precisazione in ordine all'acquisizione in proprietà dei detti massi cementizi.
Concludendo sul punto, va quindi ritenuto provato che è imputabile all'Assessorato convenuto solo dal 23 maggio 2016 l'abusiva occupazione del terreno di Parte_1 con centinaia di massi artificiali di notevole grandezza che ne impediscono l'utilizzo.
5. In ragione di quanto esposto, è fondata la domanda risarcitoria proposta da con riguardo al danno connesso al mancato utilizzo del terreno per causa Parte_1 imputabile all'Amministrazione convenuta dal 26 maggio 2016.
È, infatti, indubitabile la sussistenza di un danno patrimoniale risarcibile direttamente connesso all'impossibilità di utilizzo del bene, e vanno respinte le difese svolte sul punto dall'Assessorato che ne assume la mancanza di prova.
Ed invero, non essendo dubitabile che la massiva occupazione del terreno con le più volte richiamate strutture cementizie ne ha reso irrealizzabile il godimento, va evidenziato
3 che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (in ultimo Cass. sent. N.
30791/2024; Cass. n. 14947/2023; Cass. S.U. n.33645/2022), deve intendersi risarcibile “il danno rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione”.
In particolare, secondo i giudici della legittimità è, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, peraltro, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.
Per il ristoro di tale sorta di danno è, quindi, sufficiente la sua allegazione, diversamente dall'ipotesi di ristoro del lucro cessante connesso all'asserita possibilità di un uso diverso dell'immobile, quale ad esempio la locazione ad un canone superiore a quello di mercato, che richiede una prova specifica.
Ora, in ordine alla quantificazione del danno patito da , deve Parte_1 innanzitutto ritenersi che la stessa non abbia dato sufficiente prova della possibilità di un particolare uso del terreno idoneo ad assicurargli un corrispettivo maggiore rispetto a quello realizzabile in ragione del valore locativo di mercato.
Ed invero, in primo luogo, come già condivisibilmente ritenuto dal CTU, è da escludersi che possa prendersi quale parametro del danno subito dall'attrice il canone locativo pattuito per il contratto di affitto stipulato tra la stessa e la , essendo evidente la Parte_3 singolarità di quel contratto stipulato dalla società consortile per fronteggiare la precipua esigenza contingente e limitata nel tempo di trovare un area vicina al cantiere per la realizzazione e lo stoccaggio degli accropodi, prescindendo, all'evidenza, dalla natura del terreno.
Sono poi decisamente improbabili le proposte locative, assolutamente fuori mercato, Co in tesi ricevute dalla , e nella specie quella ricevute dal Centro Equitazione “i Pt_1
Trekkerr del Golfo” per un canone annuo di euro 20.000,00 e quella ricevuta da un agente immobiliare per il periodo 2017/2023 per un canone annuo di euro 22.500,00.
Riguardo alla prima è sufficiente evidenziare che il CTU ha verificato che il centro di equitazione conduce in affitto un fondo limitrofo a quello della dell'estensione di circa Pt_1 mq 8.244 per cui paga l'importo di euro 3.000,00 annui, per cui appare assai improbabile che possa portare a conclusione la proposta predetta relativa ad un canone di oltre sei volte di quello relativo al contratto in corso;
riguardo alla seconda che è assolutamente generica, poiché non indica né il proponente né il possibile locatore né l'immobile cui si riferisce ed sottoscritta dal solo agente immobiliare.
4 Si ritiene, pertanto, che il danno subito dall'attrice possa essere liquidato secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte ed allo scopo sono condivisibili i conteggi e le conclusioni elaborati dal CTU, perché fondati su specifiche ed attente indagini di mercato ed elaborati in ragione della media tra i valori calcolati secondo il metodo analitico e quello comparativo.
Invero, le obiezioni svolte alle conclusioni del CTU dal CTP di parte attrice trovano ampia smentita nelle considerazioni sopra rese con riferimento alle allegate proposte locative e nelle controdeduzioni dello stesso ausiliario, condivise da chi scrive.
Tanto premesso, il CTU, innanzitutto, all'esito del sopralluogo e dei dovuti accertamenti, ha riscontrato che “la configurazione dei luoghi ha subito, in tempi relativamente recenti, delle rilevanti modificazioni conseguenti ai gravi e notevoli danni causati dall'alluvione del dicembre 2021”, sicché, mentre in precedenza l'intero fondo dell'attrice esteso Mq.
9.705 era stato integralmente occupato dai predetti blocchi cementizi, successivamente, a seguito degli interventi pubblici di risanamento e di ricostruzione di un ponte crollato, la porzione di fondo abusivamente occupata si è e ridotta a 8.218 mq.
In ordine, poi, alla determinazione del valore locativo di mercato del terreno, l'ausiliario, in primo luogo, ha rilevato che il fondo ricade in Zona Territoriale Omogenea di Rispetto e
Tutela dei Corsi d'Acqua denominata “E6” che prevede un vincolo di inedificabilità assoluta.
Quindi per l'individuazione – su base annua - del valore locativo dell'immobile (intero fondo), secondo il più probabile valore di mercato dopo aver correttamente osservato che, trattandosi di terreno agricolo, deve considerarsi la superficie e il tipo di coltura che ivi si esercita con riferimento alle peculiarità della zona ove sono ubicati i terreni, in rapporto alla vicinanza con i centri abitati, alla densità edilizia e alle opere di urbanizzazione esistenti e dunque alla presenza o meno di strade principali e/o secondarie, alla facilità di accesso, alla morfologia dei terreni ecc., nonché alla situazione del mercato ordinario correlata alla domanda ed alla offerta, ha ritenuto sulla base di una metodologia di calcolo, che si condivide, che al mese di aprile 2010 il canone locativo annuo era pari ad euro 4.360,00.
Quindi, rivalutato di anno in anno il detto importo e considerato che dal 1° aprile 2022, per le ragioni già esposte, la porzione di terreno occupata dagli accropodi era diminuita, ha calcolato il danno subito dalla attrice per l'illegittima occupazione del proprio terreno dall'1 aprile 2010 al 29 febbraio 2024 in euro 75.631,03 (si evidenzia che il diverso importo di euro
80.369,81 indicato nella relazione incorre all'evidenza nel mero errore di calcolo di aver conteggiato due volte l'annualità 2023 prima non rivalutata e poi rivalutata).
Ora, in assenza di particolari modifiche nel mercato nel periodo che va dal mese di aprile 2010 al mese di maggio 2016, i detti conteggi elaborati dal CTU che ha rivalutato di anno in anno il canone locatizio, possono certamente essere utilizzati anche per la liquidazione del danno subito dall'attrice per il periodo dal 23 maggio 2016 al 30 settembre
2025, così pervenendo all'importo di euro 49.874,00 (euro 4.246,97 per il periodo dal 1
5 giugno 2016 al 31 marzo 2017 + euro 26.389,71, per come calcolati dal ctu per il periodo dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2022 + euro 19.237,32, per il periodo dal 1 aprile 2022 al 30 settembre 2025 (5.209,64 fino al 31 marzo 2023 + 5.481,15 fino al 31 marzo 2024 +
5.712,05 fino al 31 marzo 2025 + 2.834,48 fino al 30 settembre 2025).
Va, infatti, liquidato anche il danno patito successivamente al deposito della citazione, trattandosi di danno incrementale che si configura quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso e per la medesima causa
(Cas. N. 25631/2018).
Trattandosi di debito di valore, si deve accogliere anche la domanda di rivalutazione ed interessi volti a bilanciare l'ulteriore pregiudizio subito dalla , connesso alla mancata Pt_1 disponibilità della somma in tesi dovuta.
Deve pertanto procedersi alla rivalutazione di ciascuna annualità del canone locativo dalla sua scadenza, e gli interessi vanno calcolati su ciascuna annualità via, via rivalutata dalla scadenza alla data di questa decisione così pervenendo all'importo complessivamente determinato di euro 61.016,00.
In definitiva l'Assessorato va, pertanto, condannato, a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo onnicomprensivo di euro 61.016,00, calcolato, in via equitativa, in ragione del presumibile canone locatizio annuo, oltre interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
6. Per le ragioni sopra esposte è, poi, decisamente fondata la domanda volta ad ottenere la rimozione degli accropodi da parte della P.A. convenuta.
Infatti, nella specie deve imputarsi alla P.A. un comportamento meramente materiale, disancorato e non sorretto da atti o provvedimenti amministrativi, e lesivo del diritto di proprietà della controparte sicché può essere di certo condannata ad un "facere".
7. In ordine alla predetta pronuncia di condanna, va, invece, respinta la domanda proposta dall'attrice volta alla condanna dell' resistente al pagamento di una CP_1 somma di denaro per ogni giorno di ritardo nello sgombero totale del fondo, ex art. 614 bis c.p.c.
In proposito, si ritiene che, stante le evidenti difficoltà nel reperimento di un altro luogo adatto al deposito degli accropodi e, comunque, nell'individuazione delle modalità di smaltimento o di riutilizzo degli stessi, nonché la problematicità inerente al loro spostamento e il rilievo dei costi da affrontare, l'imposizione di una somma di denaro a carico dell'amministrazione in caso di ritardo nella esecuzione di opere si rivelerebbe in concreto manifestamente iniqua.
Del resto, l'omessa esecuzione dell'obbligo determina la permanenza dell'illecita occupazione con conseguente diritto risarcitorio della . Pt_1
6 8. È inammissibile, infine, la domanda in ultimo proposta da parte attrice volta alla condanna della P.A. al risarcimento delle spese necessarie alla rimozione degli accropodi in quanto tardivamente formulata solo con le memorie successive al deposito della ctu e in contrasto con la richiesta condanna della controparte allo sgombero dell'area.
9. Per il principio di soccombenza le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, e le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. oggi vigente, si pongono a carico dell'Assessorato convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, condanna l' : Controparte_1
- a pagare a , a titolo di risarcimento per l'abusiva occupazione del Parte_1 terreno di proprietà della stessa, sito in agro di Castellammare del Golfo, in contrada Foggia
o Tavolatella, censito in catasto al foglio 51 e meglio descritto in parte motiva, dal 23 maggio
2016, l'importo di euro 61.016,00, oltre interessi al saggio legale dalla decisione al saldo;
- a sgomberare il predetto terreno di dai blocchi di cemento Parte_1
(accropodi) ivi abusivamente depositati.
Pone a carico dell'Assessorato convenuto le spese di lite della controparte, che liquida in euro 8.500,00 oltre spese generali, CPA e Iva e spese vive per euro 786,00, e le spese di
CTU.
Così deciso in Palermo, il 6 ottobre 2025.
Il Giudice
IA ET AR
Il presente provvedimento è redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice IA ET AR
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO – SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice IA ET AR, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note delle parti, pronuncia ex art. 127 ter comma 3 e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.13857/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
[...]
, nata a [...] l'[...] ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Finazzo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del L.R. pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
PARTE CONVENUTA
*****
CONCLUSIONI: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione regolarmente notificata all'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità, SC Salvia, dopo aver allegato che il fondo di cui è comproprietaria in agro di Castellammare del Golfo, in contrada Foggia o Tavolatella – censito in catasto al foglio 51 partt. nn. 46, 267, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 – 501, esteso catastalmente per 9.705 - è inutilizzabile da molti anni perché abusivamente occupato da circa 355 grossi blocchi di calcestruzzo (c.d. accropodi), di proprietà dell'Assessorato convenuto dal mese di marzo
2010, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito a causa del mancato uso del fondo, da stimarsi in misura non inferiore ad euro 130.000,00, e che gli sia intimato lo sgombero dell'area da ogni cosa di sua proprietà, con condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.
1 A sostegno della domanda, ha esposto che le strutture cementizie di cui si è detto erano state poste sul proprio fondo dalla società consortile in forza di un Parte_2 contratto di affitto del terreno stipulato inter partes il 17 ottobre 2008 prorogato fino al 16 ottobre 2009; ha precisato che la detta società aveva avuto necessita del terreno per l'esecuzione del contratto di appalto dei lavori e delle opere di potenziamento delle infrastrutture marittime per la messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo;
ha, poi, allegato che l'Assessorato convenuto, nelle more, era subentrato al
[...]
nel detto contratto di appalto quale stazione appaltante e che era divenuto CP_2 proprietario dei predetti massi artificiali poiché erano stati contabilizzati e pagati all'impresa, giusta stato di avanzamento dei lavori numero 13 per i lavori eseguiti fino al 29 marzo 2010.
2. Costituito il contraddittorio, l'Assessorato convenuto ha contestato la fondatezza delle domande avversarie chiedendone il rigetto.
In particolare, ha dedotto:
- di essere divenuto proprietario dei blocchi di cemento per cui è causa in data non precedente al 23 maggio 2016, data di risoluzione del contratto di appalto;
- che controparte non aveva provato il danno in tesi subito;
- che, ad ogni modo, era spropositata la cifra richiesta a titolo di ristoro;
- l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della penale in caso di ritardo nell'esecuzione del rilascio.
3. La causa è stata istruita in via documentale ed attraverso una Consulenza
Tecnica di Ufficio volta alla determinazione del valore locativo dell'immobile di proprietà della parte attrice occupato dai blocchi cementizi;
quindi all'esito dell'udienza del 1.10.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, è decisa ex art. 281 sexies cpc.
4. La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Non vi è contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che il terreno di proprietà di parte attrice continua ad essere occupato sine titulo, almeno dal 2009, da numerosi blocchi di cemento che ne impediscono l'uso.
Vi è, invece, contestazione in ordine alla data in cui i detti massi artificiali sono divenuti di proprietà dell'amministrazione convenuta: secondo parte attrice dal momento in cui l'Assessorato, quale stazione appaltante, ha pagato il SAL n. 13 all'impresa appaltatrice originaria collocatrice dei blocchi cementizi sul terreno in questione;
secondo parte convenuta solo dal 23 maggio 1996, ovvero dalla data di risoluzione del contratto di appalto pendente con la , posto che in materia di appalto la committente acquisisce Parte_3 la proprietà dell'opera solo con il completamento e l'accettazione dell'opera.
È condivisibile la deduzione dell' convenuto. CP_1
Va premesso che l'attrice fonda la propria tesi sostanzialmente sulle considerazioni rese dal CTU nominato nella procedura di fallimento della consortile per la stima dei Pt_2
2 beni della società, il quale ha ritenuto che i detti blocchi di cemento non potevano considerarsi nell'attivo della fallita poiché già contabilizzati e pagati dalla Stazione Appaltante all'impresa con il SAL n. 13.
Ora, premesso che la relazione del C.t.u. nella procedura fallimentare della Parte_3
non può avere alcun rilievo probatorio in questa sede, si ritiene che in assenza del
[...] contratto di appalto stipulato tra la consortile e il cui poi è subentrato l'Assessorato, CP_2
e della relativa documentazione, non sia possibile anticipare il passaggio della proprietà dei c.d. accropodi alla Stazione Appaltante rispetto alla data da quest'ultima indicata.
Invero, non potendosi ritenere che i massi artificiali per cui è causa fossero oggetto di una fornitura alla P.A., gli stessi devono considerarsi alla stregua del materiale necessario per la costruzione dell'opera appaltata, il cui passaggio di proprietà avviene con la posa in opera, fatta salva l'ipotesi di diversa previsione contrattuale.
Ciò posto, essendo palese che i massi artificiali realizzati per la messa in sicurezza del porto non erano stati collocati e non si trovano nemmeno in cantiere, ma in un'area differente, deve ritenersi che in carenza di alcuna prova di segno contrario, siano diventati di proprietà della stazione appaltante solo dalla data da quest'ultima riconosciuta.
In altri termini, a fronte della contestazione dell'Assessorato, parte attrice avrebbe dovuto dare prova delle proprie deduzioni e tale onere non si ritiene assolto.
In particolare non può trarsi alcun elemento di prova né dalla mera considerazione, peraltro di natura giuridica, assunta dal consulente incaricato nell'ambito della procedura fallimentare della società consortile appaltatrice dei lavori, né dalla nota trasmessa dal dirigente dell'assessorato convenuto al procuratore della parte attrice il 4.10.2029 (alleg. n.
16 all'atto di citazione) in cui si dà sostanzialmente atto della volontà di trovare una soluzione in ordine alla problematica afferente alla collocazione degli accropodi sul terreno della , riportando le notizie apprese dal Curatore della , ma non una Pt_1 Pt_2 precisazione in ordine all'acquisizione in proprietà dei detti massi cementizi.
Concludendo sul punto, va quindi ritenuto provato che è imputabile all'Assessorato convenuto solo dal 23 maggio 2016 l'abusiva occupazione del terreno di Parte_1 con centinaia di massi artificiali di notevole grandezza che ne impediscono l'utilizzo.
5. In ragione di quanto esposto, è fondata la domanda risarcitoria proposta da con riguardo al danno connesso al mancato utilizzo del terreno per causa Parte_1 imputabile all'Amministrazione convenuta dal 26 maggio 2016.
È, infatti, indubitabile la sussistenza di un danno patrimoniale risarcibile direttamente connesso all'impossibilità di utilizzo del bene, e vanno respinte le difese svolte sul punto dall'Assessorato che ne assume la mancanza di prova.
Ed invero, non essendo dubitabile che la massiva occupazione del terreno con le più volte richiamate strutture cementizie ne ha reso irrealizzabile il godimento, va evidenziato
3 che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (in ultimo Cass. sent. N.
30791/2024; Cass. n. 14947/2023; Cass. S.U. n.33645/2022), deve intendersi risarcibile “il danno rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione”.
In particolare, secondo i giudici della legittimità è, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, peraltro, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.
Per il ristoro di tale sorta di danno è, quindi, sufficiente la sua allegazione, diversamente dall'ipotesi di ristoro del lucro cessante connesso all'asserita possibilità di un uso diverso dell'immobile, quale ad esempio la locazione ad un canone superiore a quello di mercato, che richiede una prova specifica.
Ora, in ordine alla quantificazione del danno patito da , deve Parte_1 innanzitutto ritenersi che la stessa non abbia dato sufficiente prova della possibilità di un particolare uso del terreno idoneo ad assicurargli un corrispettivo maggiore rispetto a quello realizzabile in ragione del valore locativo di mercato.
Ed invero, in primo luogo, come già condivisibilmente ritenuto dal CTU, è da escludersi che possa prendersi quale parametro del danno subito dall'attrice il canone locativo pattuito per il contratto di affitto stipulato tra la stessa e la , essendo evidente la Parte_3 singolarità di quel contratto stipulato dalla società consortile per fronteggiare la precipua esigenza contingente e limitata nel tempo di trovare un area vicina al cantiere per la realizzazione e lo stoccaggio degli accropodi, prescindendo, all'evidenza, dalla natura del terreno.
Sono poi decisamente improbabili le proposte locative, assolutamente fuori mercato, Co in tesi ricevute dalla , e nella specie quella ricevute dal Centro Equitazione “i Pt_1
Trekkerr del Golfo” per un canone annuo di euro 20.000,00 e quella ricevuta da un agente immobiliare per il periodo 2017/2023 per un canone annuo di euro 22.500,00.
Riguardo alla prima è sufficiente evidenziare che il CTU ha verificato che il centro di equitazione conduce in affitto un fondo limitrofo a quello della dell'estensione di circa Pt_1 mq 8.244 per cui paga l'importo di euro 3.000,00 annui, per cui appare assai improbabile che possa portare a conclusione la proposta predetta relativa ad un canone di oltre sei volte di quello relativo al contratto in corso;
riguardo alla seconda che è assolutamente generica, poiché non indica né il proponente né il possibile locatore né l'immobile cui si riferisce ed sottoscritta dal solo agente immobiliare.
4 Si ritiene, pertanto, che il danno subito dall'attrice possa essere liquidato secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte ed allo scopo sono condivisibili i conteggi e le conclusioni elaborati dal CTU, perché fondati su specifiche ed attente indagini di mercato ed elaborati in ragione della media tra i valori calcolati secondo il metodo analitico e quello comparativo.
Invero, le obiezioni svolte alle conclusioni del CTU dal CTP di parte attrice trovano ampia smentita nelle considerazioni sopra rese con riferimento alle allegate proposte locative e nelle controdeduzioni dello stesso ausiliario, condivise da chi scrive.
Tanto premesso, il CTU, innanzitutto, all'esito del sopralluogo e dei dovuti accertamenti, ha riscontrato che “la configurazione dei luoghi ha subito, in tempi relativamente recenti, delle rilevanti modificazioni conseguenti ai gravi e notevoli danni causati dall'alluvione del dicembre 2021”, sicché, mentre in precedenza l'intero fondo dell'attrice esteso Mq.
9.705 era stato integralmente occupato dai predetti blocchi cementizi, successivamente, a seguito degli interventi pubblici di risanamento e di ricostruzione di un ponte crollato, la porzione di fondo abusivamente occupata si è e ridotta a 8.218 mq.
In ordine, poi, alla determinazione del valore locativo di mercato del terreno, l'ausiliario, in primo luogo, ha rilevato che il fondo ricade in Zona Territoriale Omogenea di Rispetto e
Tutela dei Corsi d'Acqua denominata “E6” che prevede un vincolo di inedificabilità assoluta.
Quindi per l'individuazione – su base annua - del valore locativo dell'immobile (intero fondo), secondo il più probabile valore di mercato dopo aver correttamente osservato che, trattandosi di terreno agricolo, deve considerarsi la superficie e il tipo di coltura che ivi si esercita con riferimento alle peculiarità della zona ove sono ubicati i terreni, in rapporto alla vicinanza con i centri abitati, alla densità edilizia e alle opere di urbanizzazione esistenti e dunque alla presenza o meno di strade principali e/o secondarie, alla facilità di accesso, alla morfologia dei terreni ecc., nonché alla situazione del mercato ordinario correlata alla domanda ed alla offerta, ha ritenuto sulla base di una metodologia di calcolo, che si condivide, che al mese di aprile 2010 il canone locativo annuo era pari ad euro 4.360,00.
Quindi, rivalutato di anno in anno il detto importo e considerato che dal 1° aprile 2022, per le ragioni già esposte, la porzione di terreno occupata dagli accropodi era diminuita, ha calcolato il danno subito dalla attrice per l'illegittima occupazione del proprio terreno dall'1 aprile 2010 al 29 febbraio 2024 in euro 75.631,03 (si evidenzia che il diverso importo di euro
80.369,81 indicato nella relazione incorre all'evidenza nel mero errore di calcolo di aver conteggiato due volte l'annualità 2023 prima non rivalutata e poi rivalutata).
Ora, in assenza di particolari modifiche nel mercato nel periodo che va dal mese di aprile 2010 al mese di maggio 2016, i detti conteggi elaborati dal CTU che ha rivalutato di anno in anno il canone locatizio, possono certamente essere utilizzati anche per la liquidazione del danno subito dall'attrice per il periodo dal 23 maggio 2016 al 30 settembre
2025, così pervenendo all'importo di euro 49.874,00 (euro 4.246,97 per il periodo dal 1
5 giugno 2016 al 31 marzo 2017 + euro 26.389,71, per come calcolati dal ctu per il periodo dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2022 + euro 19.237,32, per il periodo dal 1 aprile 2022 al 30 settembre 2025 (5.209,64 fino al 31 marzo 2023 + 5.481,15 fino al 31 marzo 2024 +
5.712,05 fino al 31 marzo 2025 + 2.834,48 fino al 30 settembre 2025).
Va, infatti, liquidato anche il danno patito successivamente al deposito della citazione, trattandosi di danno incrementale che si configura quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso e per la medesima causa
(Cas. N. 25631/2018).
Trattandosi di debito di valore, si deve accogliere anche la domanda di rivalutazione ed interessi volti a bilanciare l'ulteriore pregiudizio subito dalla , connesso alla mancata Pt_1 disponibilità della somma in tesi dovuta.
Deve pertanto procedersi alla rivalutazione di ciascuna annualità del canone locativo dalla sua scadenza, e gli interessi vanno calcolati su ciascuna annualità via, via rivalutata dalla scadenza alla data di questa decisione così pervenendo all'importo complessivamente determinato di euro 61.016,00.
In definitiva l'Assessorato va, pertanto, condannato, a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo onnicomprensivo di euro 61.016,00, calcolato, in via equitativa, in ragione del presumibile canone locatizio annuo, oltre interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
6. Per le ragioni sopra esposte è, poi, decisamente fondata la domanda volta ad ottenere la rimozione degli accropodi da parte della P.A. convenuta.
Infatti, nella specie deve imputarsi alla P.A. un comportamento meramente materiale, disancorato e non sorretto da atti o provvedimenti amministrativi, e lesivo del diritto di proprietà della controparte sicché può essere di certo condannata ad un "facere".
7. In ordine alla predetta pronuncia di condanna, va, invece, respinta la domanda proposta dall'attrice volta alla condanna dell' resistente al pagamento di una CP_1 somma di denaro per ogni giorno di ritardo nello sgombero totale del fondo, ex art. 614 bis c.p.c.
In proposito, si ritiene che, stante le evidenti difficoltà nel reperimento di un altro luogo adatto al deposito degli accropodi e, comunque, nell'individuazione delle modalità di smaltimento o di riutilizzo degli stessi, nonché la problematicità inerente al loro spostamento e il rilievo dei costi da affrontare, l'imposizione di una somma di denaro a carico dell'amministrazione in caso di ritardo nella esecuzione di opere si rivelerebbe in concreto manifestamente iniqua.
Del resto, l'omessa esecuzione dell'obbligo determina la permanenza dell'illecita occupazione con conseguente diritto risarcitorio della . Pt_1
6 8. È inammissibile, infine, la domanda in ultimo proposta da parte attrice volta alla condanna della P.A. al risarcimento delle spese necessarie alla rimozione degli accropodi in quanto tardivamente formulata solo con le memorie successive al deposito della ctu e in contrasto con la richiesta condanna della controparte allo sgombero dell'area.
9. Per il principio di soccombenza le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, e le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. oggi vigente, si pongono a carico dell'Assessorato convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, condanna l' : Controparte_1
- a pagare a , a titolo di risarcimento per l'abusiva occupazione del Parte_1 terreno di proprietà della stessa, sito in agro di Castellammare del Golfo, in contrada Foggia
o Tavolatella, censito in catasto al foglio 51 e meglio descritto in parte motiva, dal 23 maggio
2016, l'importo di euro 61.016,00, oltre interessi al saggio legale dalla decisione al saldo;
- a sgomberare il predetto terreno di dai blocchi di cemento Parte_1
(accropodi) ivi abusivamente depositati.
Pone a carico dell'Assessorato convenuto le spese di lite della controparte, che liquida in euro 8.500,00 oltre spese generali, CPA e Iva e spese vive per euro 786,00, e le spese di
CTU.
Così deciso in Palermo, il 6 ottobre 2025.
Il Giudice
IA ET AR
Il presente provvedimento è redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice IA ET AR
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