Ordinanza presidenziale 20 giugno 2023
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02735/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2023, proposto da
Aliser S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolo' De Marco e Wanda Vitucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Sandro De Marco in Roma, viale Giulio Cesare n. 71;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Puglia, SL Bari, SL Barletta-Andria-Trani, SL Foggia, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, Irccs S. De Bellis, Istituto Tumori Bari NI Paolo II, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Elcomm S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- nei limiti dell’interesse della ricorrente, dell’Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n.10 del 12.12.2022, notificato via pec il 15.12.2022, avente ad oggetto: Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto dispesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017 e 2018” (c.d. Payback Regione Puglia);
- di tutti gli atti connessi, conseguenziali o presupposti con particolare riferimento a:
-- Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. n.2);
-- per quanto possa occorrere, Decreto Ministero della Salute in data 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre, con cui è stato certificato il superamento del tetto in questione per gli anni che vanno dal 2015 al 2018;
- Intesa sancita dalla Conferenza permanente dei i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022;
-- tutti gli atti antecedenti, conseguenziali, successivi e comunque connessi al procedimento, anche non noti;
- ove occorra, e nei limiti dell’interesse della ricorrente, delle delibere:
-- SL RI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022;
-- SL A-: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022;
-- SL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022;
-- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI RI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022;
-- IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022;
-- ISTITUTO RI RI OV OL II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Vista la dichiarazione del 9 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” ed altri atti applicativi ritenuti lesivi.
Successivamente la stessa parte, con dichiarazione versata in atti il 9 febbraio 2026, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CH, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
NC RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC RO | NI CH |
IL SEGRETARIO