Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01884/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01757/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2024, proposto da
GI CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Perna, Letizia Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero Dell’interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e Basi, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto n. 5/03/3234/2023 del 18 dicembre 2023, emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e Basilicata, notificato in data 14 febbraio 2024, con cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa d'ufficio per complessivi 545 giorni (dal 14 agosto 2020 al 9 febbraio 2022) e con cui è stata disposta la riduzione del trattamento economico al 50% per il periodo dal 14 agosto 2021 al 9 febbraio 2022;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico in misura intera per il medesimo periodo e per la conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e Basi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IO EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in esame, l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, CA GI, impugna il provvedimento con cui l'Amministrazione di appartenenza, nel regolarizzare la sua posizione giuridica a seguito di un lungo periodo di assenza, ha disposto la decurtazione del 50% del trattamento economico per il periodo eccedente i primi dodici mesi di aspettativa per infermità.
La vicenda trae origine in data 14 agosto 2020, allorché il ricorrente veniva colpito da un grave malore, diagnosticato come "Ictus ischemico", che ne determinava il ricovero ospedaliero e un successivo percorso riabilitativo. A seguito di tale evento, il dipendente rimaneva assente dal servizio per infermità.
Parte ricorrente deduce che il proprio stato di malattia sarebbe terminato in data 18 aprile 2021, momento a partire dal quale si sarebbe posto a disposizione dell'Amministrazione per la ripresa del servizio.
L'Amministrazione avviava quindi l'iter per l'accertamento dell'idoneità al servizio. La Commissione Medica di Verifica (CMV) di Napoli, con verbale del 15 dicembre 2021, giudicava il ricorrente "permanentemente inidoneo in modo assoluto al servizio d'istituto nei ruoli ordinari e tecnici nella Polizia di Stato" ma idoneo al transito nei ruoli civili.
Avverso tale giudizio, ritenuto erroneo, l'interessato proponeva tempestivo ricorso gerarchico alla Commissione Medica Interforze di II istanza. Quest'ultima, con provvedimento del 14 marzo 2022, accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il ricorrente "permanentemente non idoneo, in modo parziale, al servizio nel ruolo di appartenenza della Polizia di Stato", statuendo che tale giudizio avesse decorrenza retroattiva dal 15 dicembre 2021.
A seguito di tale giudizio di idoneità parziale e dei successivi passaggi procedurali volti a individuare le mansioni compatibili, il ricorrente veniva infine reintegrato in servizio.
Con il decreto qui impugnato, datato 18 dicembre 2023, l'Amministrazione ha provveduto a regolarizzare la posizione giuridica ed economica del dipendente, collocandolo in aspettativa d'ufficio per un totale di 545 giorni (dal 14 agosto 2020 al 9 febbraio 2022) e applicando, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 3/1957, la decurtazione stipendiale al 50% per il periodo successivo ai primi dodici mesi di assenza, ovvero dal 14 agosto 2021 al 9 febbraio 2022.
Il ricorrente affida le proprie doglianze a due motivi di diritto, con cui contesta la legittimità di tale decurtazione:
1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 68 del D.P.R. n. 3/1957 e degli artt. 35, 36 e 38 della Costituzione, nonché l'eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Sostiene che il superamento del periodo di aspettativa a retribuzione piena non sia a lui imputabile, ma derivi esclusivamente dall'errata valutazione della CMV di prima istanza, come dimostrato dalla successiva riforma in autotutela da parte dell'organo di secondo grado. Far gravare su di lui le conseguenze economiche di un errore dell'Amministrazione si porrebbe in contrasto con i principi di tutela del lavoro, di proporzionalità e di buona fede.
2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, lamenta la violazione degli artt. 37 del D.P.R. n. 3/1957 e 60 del D.P.R. n. 782/1985, eccependo un errore nel calcolo del periodo di aspettativa. Sostiene che i primi 45 giorni di assenza avrebbero dovuto essere imputati a congedo straordinario, con conseguente slittamento del termine iniziale del periodo di aspettativa e, di riflesso, del dies a quo per l'applicazione della decurtazione stipendiale.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, depositando un atto di formale costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1.- Sulla fondatezza del primo e principale motivo di ricorso.
Con il primo e assorbente motivo, il ricorrente contesta la legittimità della decurtazione stipendiale, argomentando che il prolungamento della sua assenza dal servizio oltre il limite dei dodici mesi non sia dipeso dal suo stato di salute, bensì dall'iter procedurale resosi necessario per emendare un'erronea valutazione operata da un organo dell'Amministrazione.
La censura è fondata.
La disciplina generale dell'aspettativa per infermità, contenuta nell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che, superati i primi dodici mesi di assenza continuativa, il trattamento economico del dipendente sia ridotto alla metà. Tale disposizione, tuttavia, presuppone una situazione lineare in cui l'assenza dal servizio sia continuativamente e unicamente ascrivibile allo stato di malattia del dipendente.
Nel caso di specie, la sequenza procedimentale, come ricostruita in fatto e documentalmente provata, presenta una decisiva anomalia. Il giudizio di "inidoneità assoluta", formulato dalla CMV di Napoli in data 15 dicembre 2021, è stato formalmente smentito e riformato dalla Commissione Medica Interforze di II istanza. Quest'ultima, con provvedimento del 14 marzo 2022, ha non solo riconosciuto il ricorrente come "parzialmente idoneo", ma ha anche statuito che tale giudizio avesse decorrenza retroattiva dal 15 dicembre 2021.
Tale statuizione retroattiva assume un valore dirimente. Essa certifica, con l'autorità di un provvedimento amministrativo definitivo, che a far data dal 15 dicembre 2021 la condizione del ricorrente non era di inidoneità assoluta, ma di idoneità parziale. Ne consegue che la sua permanenza in assenza dal servizio, per il periodo successivo a tale data, non è stata causata da una sua condizione patologica impeditiva, ma è stata una conseguenza diretta e inevitabile del tempo occorso all'Amministrazione per correggere un proprio errore di valutazione.
In un simile contesto, l'applicazione meccanica e acritica della decurtazione stipendiale si palesa illegittima per violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede, che devono sempre informare l'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Non è conforme a tali principi far ricadere sul dipendente, che si trova in una posizione di legittima attesa rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, le conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti da un errore imputabile all'Amministrazione stessa.
Questa conclusione trova conforto in un'interpretazione sistematica dell'ordinamento e nei principi elaborati dalla giurisprudenza.
In primo luogo, si deve valorizzare il principio del legittimo affidamento, di matrice eurounitaria e costituzionale, che tutela il cittadino di fronte a condotte della Pubblica Amministrazione che ingenerano aspettative ragionevoli. La giurisprudenza, sia nazionale che sovranazionale, ha più volte affermato che il recupero di somme percepite da un dipendente pubblico in buona fede, a causa di un errore dell'Amministrazione, può costituire un'ingerenza sproporzionata nei suoi diritti (Corte EDU, sentenza Casarin c. Italia, 11 febbraio 2021; Corte Cost., sentenza n. 8 del 2023). A fortiori, deve ritenersi sproporzionata e contraria a buona fede l'applicazione di una decurtazione stipendiale ex post per un periodo di inattività forzata, la cui causa risiede in un errore diagnostico-valutativo di un organo dell'Amministrazione.
In secondo luogo, un'interpretazione analogica della normativa di settore rafforza la tesi del ricorrente. Diverse disposizioni relative al personale delle Forze di Polizia, infatti, prevedono il mantenimento del trattamento economico in misura intera durante i periodi di "aspettativa speciale" in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (cfr. art. 12, co. 3, D.P.R. n. 170/2007; art. 16, co. 3, D.P.R. n. 51/2009, come modificato dall'art. 29 del D.P.R. n. 57/2022). Tali norme esprimono un chiaro favor del legislatore per la tutela della continuità reddituale del dipendente durante le fasi di incertezza amministrativa legate al suo stato di salute, la cui definizione non dipende dalla sua volontà. Se tale tutela è accordata nell'attesa di un ordinario accertamento amministrativo (la dipendenza da causa di servizio), a maggior ragione essa deve essere riconosciuta nel caso, ancor più peculiare, in cui il dipendente sia costretto a un'inattività forzata per il tempo necessario a ottenere la correzione di un palese errore di valutazione sulla sua stessa idoneità al servizio. Un'interpretazione contraria determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Pertanto, il provvedimento impugnato, nella parte in cui applica la decurtazione stipendiale, deve essere annullato, in quanto viziato da eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di buona fede, essendo fondato su un'applicazione della legge che non tiene conto della causa effettiva del prolungamento dell'assenza, imputabile a un errore dell'Amministrazione e non al dipendente.
2.2.- Sulla fondatezza del secondo motivo di ricorso.
Sebbene l'accoglimento del primo motivo sia di per sé sufficiente a definire la controversia, il Collegio ritiene opportuno esaminare anche il secondo motivo, proposto in via subordinata, che risulta parimenti fondato.
Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione abbia erroneamente calcolato la decorrenza del periodo di aspettativa, facendola coincidere con il primo giorno di malattia (14 agosto 2020), senza prima computare il periodo di congedo straordinario di 45 giorni previsto dalla normativa di settore.
La censura è meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito la distinzione tra l'istituto del congedo straordinario e quello dell'aspettativa per infermità, specificando che essi possono essere cumulati, con il congedo che precede l'aspettativa. In particolare, è stato affermato che:"...le norme in vigore limitano la possibilità di cumulare congedo ed aspettativa (entrambi per motivi di salute) alla sola ipotesi in cui il congedo straordinario sia concesso prima del collocamento in aspettativa" (TAR Firenze num. 517/2009).
Nel caso di specie, l'Amministrazione avrebbe dovuto, all'insorgere della malattia, collocare d'ufficio il dipendente in congedo straordinario per il periodo massimo consentito e, solo al termine di questo, far decorrere il periodo di aspettativa per infermità. L'aver fatto decorrere l'aspettativa fin dal primo giorno di malattia costituisce un vizio di calcolo che inficia la legittimità del provvedimento nella determinazione del periodo rilevante ai fini della decurtazione stipendiale. L'accoglimento di tale censura comporterebbe, di per sé, uno slittamento in avanti del termine a partire dal quale sarebbe potuta scattare la riduzione del trattamento economico.
In conclusione, alla luce della fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui ha disposto la riduzione del trattamento economico del ricorrente. Va, di conseguenza, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione in misura intera per l'intero periodo di assenza dal servizio oggetto di contestazione, e in particolare per quello compreso tra il 14 agosto 2021 e il 9 febbraio 2022, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1.- Annulla il decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e Basilicata n. 5/03/3234/2023 del 18 dicembre 2023, nella parte in cui dispone la riduzione del trattamento economico del ricorrente alla misura del 50% per il periodo dal 14 agosto 2021 al 9 febbraio 2022.
2.- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico in misura intera per il suddetto periodo e condanna l'Amministrazione resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi legali come per legge.
3.- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, avvocati Daniele Perna e Letizia Perna, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
IO EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EI | NO UD |
IL SEGRETARIO