TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1884
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, affermando che l'applicazione della decurtazione stipendiale è illegittima poiché il prolungamento dell'assenza dal servizio oltre i dodici mesi non è imputabile a uno stato patologico del dipendente, ma a un errore dell'Amministrazione correttosi in sede di appello con efficacia retroattiva. L'applicazione meccanica della norma contrasta con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede, oltre a violare il principio del legittimo affidamento e creare una disparità di trattamento.

  • Accolto
    Errore nel calcolo del periodo di aspettativa per mancato computo del congedo straordinario

    La censura è stata accolta, confermando che l'Amministrazione avrebbe dovuto collocare d'ufficio il dipendente in congedo straordinario per il periodo massimo consentito prima di far decorrere il periodo di aspettativa per infermità. L'aver fatto decorrere l'aspettativa fin dal primo giorno di malattia costituisce un vizio di calcolo che inficia la legittimità del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1884
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1884
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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