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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 8134/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dL'avv. Parte_1
RI RT
PARTE RICORRENTE contro
rappresentata e difesa L'avv. FUCCI ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare l'inadempimento di al dovere di diligenza derivante dL'intercorso rapporto di Controparte_1
lavoro e, di conseguenza, l'obbligo della convenuta di risarcire i danni patrimoniali subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale, pari ad € 197.373,50; per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della trattenuta di € 3.675,50 operata sul TFR dovuto alla convenuta e dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 193.698,00 a titolo risarcitorio, con CP_1
rivalutazione monetaria e interessi di mora sino al saldo. A sostegno delle proprie domande la società ricorrente deduceva che, dalla fine del 2020, la sig.ra era responsabile della gestione delle cessioni dei crediti di imposta CP_1 pagina 1 di 9 derivanti dallo sconto in fattura operato da nei confronti dei Parte_1
propri clienti e che, nel corso del rapporto, trattava 310 pratiche un totale di €
2.119.094,50; la convenuta a tal fine riceveva dai colleghi dell'area commerciale i documenti necessari a ciascuna pratica, redigeva le dichiarazioni richieste, curava il caricamento della documentazione sulla piattaforma messa a disposizione dagli advisors finanziari e, successivamente, sul cassetto fiscale di la Parte_1
sig. aveva sempre confermato al sig. , legale CP_1 Testimone_1
rappresentante di il buon esito delle pratiche a lei affidate;
il 3 Parte_1
maggio 2024 la ricorrente improvvisamente rassegnava le dimissioni;
il 13 maggio
2024 il sig. chiedeva al commercialista di verificare lo stato dei crediti di Tes_1
imposta acquisiti dai propri clienti per effetto del cd. sconto in fattura ex artt. 119 e
121 DL n. 34/2020, a seguito del controllo apprendeva che non erano state caricate sul cassetto fiscale le pratiche relative a diverse operazioni concluse negli anni 2022
e 2023, con la conseguenza che, essendo spirato il 4 aprile 2024 il termine ultimo per il loro invio, i relativi crediti di imposta non potevano più essere recuperati, per un importo totale di € 197.373,50; di tale danno chiedeva il risarcimento ex artt. 2104 e
1218 cc alla convenuta, alla quale, dalla fine del 2020 e sino al termine del rapporto il
3 maggio 2024, era stata affidata gestione delle pratiche di cessione dei crediti di imposta;
la convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, di diminuire l'importo dovuto alla luce del concorso della ricorrente e dei suoi ausiliari nella produzione del lamentato danno, di limitare il risarcimento al danno prevedibile, di ridurre il petitum base al 70% della richiesta attorea pari alla percentuale del valore nominale fissato da quale corrispettivo di acquisto dei crediti Controparte_2
nel periodo interessato e di ulteriori € 13.200,00 (€ 300 x 44 pratiche pretesi in base alla convenzione dL'Advisor Deloitte) e così per un totale di € 124.961,45, da cui comunque dedurre quanto già trattenuto a titolo di TFR dL'azienda. Ammetteva
pagina 2 di 9 l'obbligo di caricare la documentazione relativa al credito sulla piattaforma dell'Advisor prescelto, definendola una semplice operazione di data entry e di mera allegazione documentale, affermava però che nel periodo oggetto di causa le operazioni in parola erano poste in essere da tutte e tre le impiegate in organico
(dunque non solo da lei), negava di aver mai avuto accesso al cassetto fiscale della società; il ricorso non è fondato;
la società contestava alla lavoratrice di non aver caricato sulla piattaforma messa a disposizione dagli advisors e, successivamente, sul cassetto fiscale della società, numerose pratiche nelle quali il cliente aveva ceduto alla società il proprio credito fiscale. La lavoratrice eccepiva che la società si limitava a produrre un elenco con una serie di nominativi, senza indicare l'anno di riferimento delle fatture e dei bonifici parlanti, che non sussisteva alcuna prova che le pratiche relative ai nominativi indicati fossero state a lei assegnate (e non ad altre dipendenti), sosteneva che il caricamento delle pratiche sul cassetto fiscale era di competenza degli intermediari di cui si avvaleva la società, mentre lei (al pari delle colleghe che si occupavano di tale attività), si limitava a caricare la pratica sulla piattaforma dell'Advisor prescelto dal datore di lavoro;
la sig.ra lavorava alle dipendenze della società ricorrente dL'8 CP_1
gennaio 2018 al 4 maggio 2024, con inquadramento nel livello D del CCNL per i lavoratori delle imprese del settore legno – arredamento;
in esito L'istruttoria testimoniale emergeva che la convenuta lavorava in amministrazione, da metà del 2023 lavorava in amministrazione anche la sig.ra
[...]
(teste , la sig.ra lavorava da aprile 2022 (teste ); Tes_2 Tes_3 Tes_2 Tes_2
la sig.ra si occupava di fatturazione, gestiva diversi aspetti CP_1
aziendali come tasse, multe e tutto quello che riguardava l'amministrazione, controllava le scadenze dell'assicurazione e del bollo auto degli automezzi aziendali e pagina 3 di 9 provvedeva al pagamento, si occupava di fatturazione verso il cliente e delle fatture ricevute dai fornitori, comunicava L'ufficio paghe del commercialista le assenze del personale, la società esterna che si occupava dei corsi sulla sicurezza le comunicava l'organizzazione dei corsi e il nominativo di chi doveva partecipare e lei inoltrava la comunicazione ai lavoratori interessati, un paio di volte si occupava di alcuni contratti di locazione del sig. forse della registrazione (teste , si Tes_1 Tes_3
occupava di tutto quello che concerneva il personale, i rapporti con la banca, le varie scadenze relative ad autovetture, assicurazioni, dei rapporti con il commercialista, del pagamento delle fatture dei fornitori, delle pratiche che riguardavano gli sconti in fattura e in generale di tutto quello che riguardava i bonus fiscali per gli infissi
(teste ), al pari dell'addetta alla preventivazione rispondeva al telefono, Tes_2
poteva trattarsi di clienti che chiedevano informazioni, se non era in grado di rispondere passava la chiamata ad altri, se richiesto dava delle informazioni telefoniche sugli sconti fiscali, anche se tutte le informazioni in proposito venivano approfondite dai venditori (teste , la convenuta si occupava della gestione Tes_3
della contabilità della società, per anni era stata la referente del commercialista per ciò che riguardava gli sconti edilizi, le pratiche edilizie e la gestione quotidiana della contabilità (teste ); Tes_4
la sig.ra si occupava della fatturazione verso i clienti (testi Tes_2 Tes_3 [...]
), dopo le dimissioni della convenuta svolgeva tutte le mansioni attinenti Tes_2
L'amministrazione (teste ); Tes_2
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio il cliente poteva fruire in proprio del credito fiscale, portandolo in detrazione, oppure poteva ottenere il cd. sconto in fattura, in tal caso pagava soltanto il 50% dell'importo indicato nel preventivo e la restante parte la cedeva alla società sotto forma di credito, che la società a sua volta cedeva ad un ente finanziario (teste , per le pratiche con Tes_3
pagina 4 di 9 lo sconto in fattura la società poteva cedere il proprio credito ad una banca oppure portarlo in compensazione con quanto dovuto L'RA o L'PS (teste ); Tes_4
la convenuta si interfacciava con l'ente finanziario al quale Parte_1
cedeva il credito del cliente (teste , prima Perimetro e poi XBonus di Tes_3 [...]
(testi ), chiedeva quali documenti servivano per la pratica CP_2 Tes_3 Tes_2
e lo riferiva L'addetta alla preventivazione e ai due venditori che lavoravano nello show room (teste ; Tes_3
quando il cliente sceglieva lo sconto in fattura, al momento del caricamento dell'ordine l'addetta alla preventivazione si faceva dare dalla sig.ra la CP_1
documentazione da compilare e dal cliente i documenti che servivano per la cessione del credito, poi metteva tutti i documenti, compresa la cessione del credito firmata dal cliente, in una cartellina che consegnava alla sig.ra , oppure CP_1
metteva tutti i documenti in file condivisi e la sig.ra di volta in volta CP_1
andava a prendere i documenti che le servivano (teste . Se il contratto era Tes_3
stato concluso da un venditore era quest'ultimo che creava la cartellina cartacea, dove inseriva tutta la documentazione inerente alle scelte del cliente, se il cliente aveva deciso di usufruire dello sconto in fattura il venditore inseriva anche i documenti indicati dalla sig.ra , firmati dal cliente, le cartelline create CP_1
dai venditori venivano portate L'addetta alla preventivazione che controllava che ci fossero i documenti inerenti alle pratiche di detrazione fiscale e poi le passava alla sig.ra (teste , i venditori dello showroom CP_1 Tes_3 Parte_2
scansionavano tutti i documenti inseriti nella cartellina e li mettevano on line in una cartella condivisa, a cui tutti i dipendenti potevano accedere, se il contratto era stato concluso dal sig. la cartellina cartacea veniva creata dL'addetta Tes_1
alla preventivazione (teste ; Tes_3
il passaggio da Perimetro a XBonus avveniva nel 2023 (teste ), alla fine del Tes_2
2023 (teste , la convenuta mandava la documentazione a Perimetro via email, Tes_3
pagina 5 di 9 mentre XBonus metteva a disposizione un portale sul quale caricare ladocumentazione
(teste , la convenuta si lamentava che il portale di XBonus era sovraccarico, Tes_3
ma diceva che entro 48 ore i consulenti rispondevano alle problematiche da lei riscontrate (teste , L'inizio il portale non funzionava bene, alcune pratiche Tes_3
si bloccavano, il sistema segnalava un errore bloccante, bisognava aprire un ticket e il servizio assistenza rispondeva tramite mail L'amministrazione, cioè alla sig.ra
, comunicava l'errore che era stato rilevato (teste ); CP_1 Tes_2
Deloitte, la società che gestiva il portale di XBonus, aveva organizzato dei corsi di presentazione del programma, insieme a l'azienda produttrice dei Pt_3
serramenti venduti dalla società ricorrente, la sig.ra diceva di aver CP_1
partecipato ai corsi (testi ), insegnava alle colleghe come caricare le Tes_3 Tes_2
pratiche sul portale (teste ); Tes_2
su Perimetro le pratiche venivano inviate esclusivamente dalla convenuta (teste
; Tes_3
il contratto con Deloitte era stato concordato tramite che aveva già un Pt_3
accordo con che proponeva alla società ricorrente, quando avveniva il Controparte_2
passaggio a XBonus alcune pratiche già affidate a Perimetro ma non ancora liquidate, relative a diversi anni, passavano a XBonus, quindi c'era un numero di pratiche da caricare superiore a quello usuale (teste , la sig.ra e la sig.ra Tes_3 Tes_3 [...]
si offrivano di aiutare la sig.ra nel caricamento delle pratiche Tes_2 CP_1
sul portale (testi ). La collega addetta alla preventivazione caricava Tes_3 Tes_2
le pratiche di sconto in fattura per qualche ora al giorno quando aveva tempo, forse per un paio di settimane, la convenuta le diceva quali pratiche caricare e le insegnava come farlo, si trattava anche di pratiche nuove, non solo di pratiche già assegnate a
Perimetro e non ancora liquidate (teste , su richiesta della sig.ra Tes_3
la collega che lavorava con lei in amministrazione caricava alcune CP_1
pratiche di sconto in fattura sul portale di XBonus, forse 20-30 pratiche, per circa pagina 6 di 9 una settimana, per metà del proprio orario di lavoro (teste ), trasferiva sul Tes_2
portale il file commerciale con tutti i dati del cliente, il numero di fattura, i prodotti acquistati ed anche il tipo di sconto scelto del cliente (teste ); Tes_2
XBonus serviva unicamente per caricare le pratiche dello sconto in fattura, bonus che finiva al 31/12/2024 (test ), dopo il periodo iniziale di passaggio da Tes_2
Perimetro a XBonus, in cui era stata aiutata dalle colleghe, solo la sig.ra si occupava del caricamento delle pratiche dello sconto in fattura CP_1
(teste ); Tes_2
nel mese di maggio del 2024, in prossimità della chiusura del bilancio, il sig. chiedeva al commercialista di verificare la situazione dei crediti relativi Tes_1
allo sconto in fattura, la dipendente che si occupava della gestione di questi aspetti della contabilità si era dimessa, il commercialista verificava le fatture del 2022 e del
2023 con lo sconto in fattura non trasmesse per il tramite dei portali messi a disposizione dalla banca che acquistava i crediti, doveva caricare Parte_1
sulla piattaforma messa a disposizione dalle società di servizi collegate agli intermediari le fatture pagate dai clienti, quelle fatture non risultavano sul cassetto fiscale della società, il sig. chiedeva al commercialista di fare una verifica Tes_1
complessiva e gli dava la delega per accedere allo specifico cassetto dei crediti edilizi (teste ); Tes_4
la società sosteneva che solo a seguito del controllo si accorgeva che non erano state caricate le pratiche relative a diverse transazioni concluse negli anni 2022 e
2023, con la conseguenza che, essendo spirato il 4 aprile 2024 il termine ultimo per il loro invio, i relativi crediti di imposta non potevano più essere recuperati, per un importo totale di € 197.373,50; come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro dar prova che
l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi pagina 7 di 9 di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere il lavoratore dovrà provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento”, (Cass. sent. n. 8702 del 26/06/2000,n. 18375 del 23/08/2006,n. 13530 del 26/05/2008); parte ricorrente non forniva prova del nesso causale tra la condotta della lavoratrice ed il danno subito. Come rilevato da parte convenuta, il doc. 4 della controparte, intitolato “elenco pratiche clienti non definite”, era costituito da un semplice elenco predisposto dalla parte ricorrente con nominativo del cliente ed importo, e non vi è prova della riferibilità alla lavoratrice dei denunciati omessi caricamenti delle pratiche di sconto in fattura oggetto di causa, ben potendo l'omesso processamento della pratica (se effettivamente assegnata alla convenuta) dipendere da errori di gestione da parte dell'advisor o da malfunzionamenti del portale messo a disposizione dL'advisor stesso;
inoltre la società ricorrente non produceva copia del contratto stipulato con l'intermediario finanziario, al fine di dimostrare su quale soggetto gravava l'onere di trasmettere la documentazione “processata” sul cassetto fiscale della società. Non trovava riscontro l'allegazione di parte ricorrente secondo cui la sig.ra era onerata anche di caricare la documentazione sul cassetto fiscale CP_1
di per perfezionare la cessione dei crediti d'imposta, dovendo al Parte_1
contrario ritenersi provato che l'incarico affidato alla lavoratrice si concludeva con la trasmissione della documentazione L'intermediario scelto dalla datrice di lavoro
(mediante caricamento sul portale). Le colleghe che per qualche settimana avevano caricato le pratiche sul portale XBonus al posto della convenuta, e quindi pienamente informate della procedura seguita in azienda, non menzionavano l'accesso al cassetto fiscale della società. Nemmeno il commercialista della società ricorrente forniva elementi discordanti sul punto, limitandosi ad affermare che le pratiche oggetto di causa non risultavano sul cassetto fiscale dei crediti edilizi;
pagina 8 di 9 a fronte di tali risultanze non può ritenersi provato che l'evento dannoso sia da riconnettere ad una condotta colposa della lavoratrice;
alla luce dei principi in materia di onere della prova sopra richiamati, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta: ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo (ex D.M. n. 55/2014, scaglione da € 52.001 ad € 260.000, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, valori medi), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente;
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio, liquidate in € 13.395,00, oltre rimb. 15% spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Torino, il 6 novembre 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
Minuta del provvedimento redatta in collaborazione con il Magistrato Ordinario in
Tirocinio dott. Giovanni Manzoni.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 8134/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dL'avv. Parte_1
RI RT
PARTE RICORRENTE contro
rappresentata e difesa L'avv. FUCCI ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare l'inadempimento di al dovere di diligenza derivante dL'intercorso rapporto di Controparte_1
lavoro e, di conseguenza, l'obbligo della convenuta di risarcire i danni patrimoniali subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale, pari ad € 197.373,50; per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della trattenuta di € 3.675,50 operata sul TFR dovuto alla convenuta e dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 193.698,00 a titolo risarcitorio, con CP_1
rivalutazione monetaria e interessi di mora sino al saldo. A sostegno delle proprie domande la società ricorrente deduceva che, dalla fine del 2020, la sig.ra era responsabile della gestione delle cessioni dei crediti di imposta CP_1 pagina 1 di 9 derivanti dallo sconto in fattura operato da nei confronti dei Parte_1
propri clienti e che, nel corso del rapporto, trattava 310 pratiche un totale di €
2.119.094,50; la convenuta a tal fine riceveva dai colleghi dell'area commerciale i documenti necessari a ciascuna pratica, redigeva le dichiarazioni richieste, curava il caricamento della documentazione sulla piattaforma messa a disposizione dagli advisors finanziari e, successivamente, sul cassetto fiscale di la Parte_1
sig. aveva sempre confermato al sig. , legale CP_1 Testimone_1
rappresentante di il buon esito delle pratiche a lei affidate;
il 3 Parte_1
maggio 2024 la ricorrente improvvisamente rassegnava le dimissioni;
il 13 maggio
2024 il sig. chiedeva al commercialista di verificare lo stato dei crediti di Tes_1
imposta acquisiti dai propri clienti per effetto del cd. sconto in fattura ex artt. 119 e
121 DL n. 34/2020, a seguito del controllo apprendeva che non erano state caricate sul cassetto fiscale le pratiche relative a diverse operazioni concluse negli anni 2022
e 2023, con la conseguenza che, essendo spirato il 4 aprile 2024 il termine ultimo per il loro invio, i relativi crediti di imposta non potevano più essere recuperati, per un importo totale di € 197.373,50; di tale danno chiedeva il risarcimento ex artt. 2104 e
1218 cc alla convenuta, alla quale, dalla fine del 2020 e sino al termine del rapporto il
3 maggio 2024, era stata affidata gestione delle pratiche di cessione dei crediti di imposta;
la convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, di diminuire l'importo dovuto alla luce del concorso della ricorrente e dei suoi ausiliari nella produzione del lamentato danno, di limitare il risarcimento al danno prevedibile, di ridurre il petitum base al 70% della richiesta attorea pari alla percentuale del valore nominale fissato da quale corrispettivo di acquisto dei crediti Controparte_2
nel periodo interessato e di ulteriori € 13.200,00 (€ 300 x 44 pratiche pretesi in base alla convenzione dL'Advisor Deloitte) e così per un totale di € 124.961,45, da cui comunque dedurre quanto già trattenuto a titolo di TFR dL'azienda. Ammetteva
pagina 2 di 9 l'obbligo di caricare la documentazione relativa al credito sulla piattaforma dell'Advisor prescelto, definendola una semplice operazione di data entry e di mera allegazione documentale, affermava però che nel periodo oggetto di causa le operazioni in parola erano poste in essere da tutte e tre le impiegate in organico
(dunque non solo da lei), negava di aver mai avuto accesso al cassetto fiscale della società; il ricorso non è fondato;
la società contestava alla lavoratrice di non aver caricato sulla piattaforma messa a disposizione dagli advisors e, successivamente, sul cassetto fiscale della società, numerose pratiche nelle quali il cliente aveva ceduto alla società il proprio credito fiscale. La lavoratrice eccepiva che la società si limitava a produrre un elenco con una serie di nominativi, senza indicare l'anno di riferimento delle fatture e dei bonifici parlanti, che non sussisteva alcuna prova che le pratiche relative ai nominativi indicati fossero state a lei assegnate (e non ad altre dipendenti), sosteneva che il caricamento delle pratiche sul cassetto fiscale era di competenza degli intermediari di cui si avvaleva la società, mentre lei (al pari delle colleghe che si occupavano di tale attività), si limitava a caricare la pratica sulla piattaforma dell'Advisor prescelto dal datore di lavoro;
la sig.ra lavorava alle dipendenze della società ricorrente dL'8 CP_1
gennaio 2018 al 4 maggio 2024, con inquadramento nel livello D del CCNL per i lavoratori delle imprese del settore legno – arredamento;
in esito L'istruttoria testimoniale emergeva che la convenuta lavorava in amministrazione, da metà del 2023 lavorava in amministrazione anche la sig.ra
[...]
(teste , la sig.ra lavorava da aprile 2022 (teste ); Tes_2 Tes_3 Tes_2 Tes_2
la sig.ra si occupava di fatturazione, gestiva diversi aspetti CP_1
aziendali come tasse, multe e tutto quello che riguardava l'amministrazione, controllava le scadenze dell'assicurazione e del bollo auto degli automezzi aziendali e pagina 3 di 9 provvedeva al pagamento, si occupava di fatturazione verso il cliente e delle fatture ricevute dai fornitori, comunicava L'ufficio paghe del commercialista le assenze del personale, la società esterna che si occupava dei corsi sulla sicurezza le comunicava l'organizzazione dei corsi e il nominativo di chi doveva partecipare e lei inoltrava la comunicazione ai lavoratori interessati, un paio di volte si occupava di alcuni contratti di locazione del sig. forse della registrazione (teste , si Tes_1 Tes_3
occupava di tutto quello che concerneva il personale, i rapporti con la banca, le varie scadenze relative ad autovetture, assicurazioni, dei rapporti con il commercialista, del pagamento delle fatture dei fornitori, delle pratiche che riguardavano gli sconti in fattura e in generale di tutto quello che riguardava i bonus fiscali per gli infissi
(teste ), al pari dell'addetta alla preventivazione rispondeva al telefono, Tes_2
poteva trattarsi di clienti che chiedevano informazioni, se non era in grado di rispondere passava la chiamata ad altri, se richiesto dava delle informazioni telefoniche sugli sconti fiscali, anche se tutte le informazioni in proposito venivano approfondite dai venditori (teste , la convenuta si occupava della gestione Tes_3
della contabilità della società, per anni era stata la referente del commercialista per ciò che riguardava gli sconti edilizi, le pratiche edilizie e la gestione quotidiana della contabilità (teste ); Tes_4
la sig.ra si occupava della fatturazione verso i clienti (testi Tes_2 Tes_3 [...]
), dopo le dimissioni della convenuta svolgeva tutte le mansioni attinenti Tes_2
L'amministrazione (teste ); Tes_2
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio il cliente poteva fruire in proprio del credito fiscale, portandolo in detrazione, oppure poteva ottenere il cd. sconto in fattura, in tal caso pagava soltanto il 50% dell'importo indicato nel preventivo e la restante parte la cedeva alla società sotto forma di credito, che la società a sua volta cedeva ad un ente finanziario (teste , per le pratiche con Tes_3
pagina 4 di 9 lo sconto in fattura la società poteva cedere il proprio credito ad una banca oppure portarlo in compensazione con quanto dovuto L'RA o L'PS (teste ); Tes_4
la convenuta si interfacciava con l'ente finanziario al quale Parte_1
cedeva il credito del cliente (teste , prima Perimetro e poi XBonus di Tes_3 [...]
(testi ), chiedeva quali documenti servivano per la pratica CP_2 Tes_3 Tes_2
e lo riferiva L'addetta alla preventivazione e ai due venditori che lavoravano nello show room (teste ; Tes_3
quando il cliente sceglieva lo sconto in fattura, al momento del caricamento dell'ordine l'addetta alla preventivazione si faceva dare dalla sig.ra la CP_1
documentazione da compilare e dal cliente i documenti che servivano per la cessione del credito, poi metteva tutti i documenti, compresa la cessione del credito firmata dal cliente, in una cartellina che consegnava alla sig.ra , oppure CP_1
metteva tutti i documenti in file condivisi e la sig.ra di volta in volta CP_1
andava a prendere i documenti che le servivano (teste . Se il contratto era Tes_3
stato concluso da un venditore era quest'ultimo che creava la cartellina cartacea, dove inseriva tutta la documentazione inerente alle scelte del cliente, se il cliente aveva deciso di usufruire dello sconto in fattura il venditore inseriva anche i documenti indicati dalla sig.ra , firmati dal cliente, le cartelline create CP_1
dai venditori venivano portate L'addetta alla preventivazione che controllava che ci fossero i documenti inerenti alle pratiche di detrazione fiscale e poi le passava alla sig.ra (teste , i venditori dello showroom CP_1 Tes_3 Parte_2
scansionavano tutti i documenti inseriti nella cartellina e li mettevano on line in una cartella condivisa, a cui tutti i dipendenti potevano accedere, se il contratto era stato concluso dal sig. la cartellina cartacea veniva creata dL'addetta Tes_1
alla preventivazione (teste ; Tes_3
il passaggio da Perimetro a XBonus avveniva nel 2023 (teste ), alla fine del Tes_2
2023 (teste , la convenuta mandava la documentazione a Perimetro via email, Tes_3
pagina 5 di 9 mentre XBonus metteva a disposizione un portale sul quale caricare ladocumentazione
(teste , la convenuta si lamentava che il portale di XBonus era sovraccarico, Tes_3
ma diceva che entro 48 ore i consulenti rispondevano alle problematiche da lei riscontrate (teste , L'inizio il portale non funzionava bene, alcune pratiche Tes_3
si bloccavano, il sistema segnalava un errore bloccante, bisognava aprire un ticket e il servizio assistenza rispondeva tramite mail L'amministrazione, cioè alla sig.ra
, comunicava l'errore che era stato rilevato (teste ); CP_1 Tes_2
Deloitte, la società che gestiva il portale di XBonus, aveva organizzato dei corsi di presentazione del programma, insieme a l'azienda produttrice dei Pt_3
serramenti venduti dalla società ricorrente, la sig.ra diceva di aver CP_1
partecipato ai corsi (testi ), insegnava alle colleghe come caricare le Tes_3 Tes_2
pratiche sul portale (teste ); Tes_2
su Perimetro le pratiche venivano inviate esclusivamente dalla convenuta (teste
; Tes_3
il contratto con Deloitte era stato concordato tramite che aveva già un Pt_3
accordo con che proponeva alla società ricorrente, quando avveniva il Controparte_2
passaggio a XBonus alcune pratiche già affidate a Perimetro ma non ancora liquidate, relative a diversi anni, passavano a XBonus, quindi c'era un numero di pratiche da caricare superiore a quello usuale (teste , la sig.ra e la sig.ra Tes_3 Tes_3 [...]
si offrivano di aiutare la sig.ra nel caricamento delle pratiche Tes_2 CP_1
sul portale (testi ). La collega addetta alla preventivazione caricava Tes_3 Tes_2
le pratiche di sconto in fattura per qualche ora al giorno quando aveva tempo, forse per un paio di settimane, la convenuta le diceva quali pratiche caricare e le insegnava come farlo, si trattava anche di pratiche nuove, non solo di pratiche già assegnate a
Perimetro e non ancora liquidate (teste , su richiesta della sig.ra Tes_3
la collega che lavorava con lei in amministrazione caricava alcune CP_1
pratiche di sconto in fattura sul portale di XBonus, forse 20-30 pratiche, per circa pagina 6 di 9 una settimana, per metà del proprio orario di lavoro (teste ), trasferiva sul Tes_2
portale il file commerciale con tutti i dati del cliente, il numero di fattura, i prodotti acquistati ed anche il tipo di sconto scelto del cliente (teste ); Tes_2
XBonus serviva unicamente per caricare le pratiche dello sconto in fattura, bonus che finiva al 31/12/2024 (test ), dopo il periodo iniziale di passaggio da Tes_2
Perimetro a XBonus, in cui era stata aiutata dalle colleghe, solo la sig.ra si occupava del caricamento delle pratiche dello sconto in fattura CP_1
(teste ); Tes_2
nel mese di maggio del 2024, in prossimità della chiusura del bilancio, il sig. chiedeva al commercialista di verificare la situazione dei crediti relativi Tes_1
allo sconto in fattura, la dipendente che si occupava della gestione di questi aspetti della contabilità si era dimessa, il commercialista verificava le fatture del 2022 e del
2023 con lo sconto in fattura non trasmesse per il tramite dei portali messi a disposizione dalla banca che acquistava i crediti, doveva caricare Parte_1
sulla piattaforma messa a disposizione dalle società di servizi collegate agli intermediari le fatture pagate dai clienti, quelle fatture non risultavano sul cassetto fiscale della società, il sig. chiedeva al commercialista di fare una verifica Tes_1
complessiva e gli dava la delega per accedere allo specifico cassetto dei crediti edilizi (teste ); Tes_4
la società sosteneva che solo a seguito del controllo si accorgeva che non erano state caricate le pratiche relative a diverse transazioni concluse negli anni 2022 e
2023, con la conseguenza che, essendo spirato il 4 aprile 2024 il termine ultimo per il loro invio, i relativi crediti di imposta non potevano più essere recuperati, per un importo totale di € 197.373,50; come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini della affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro dar prova che
l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi pagina 7 di 9 di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere il lavoratore dovrà provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento”, (Cass. sent. n. 8702 del 26/06/2000,n. 18375 del 23/08/2006,n. 13530 del 26/05/2008); parte ricorrente non forniva prova del nesso causale tra la condotta della lavoratrice ed il danno subito. Come rilevato da parte convenuta, il doc. 4 della controparte, intitolato “elenco pratiche clienti non definite”, era costituito da un semplice elenco predisposto dalla parte ricorrente con nominativo del cliente ed importo, e non vi è prova della riferibilità alla lavoratrice dei denunciati omessi caricamenti delle pratiche di sconto in fattura oggetto di causa, ben potendo l'omesso processamento della pratica (se effettivamente assegnata alla convenuta) dipendere da errori di gestione da parte dell'advisor o da malfunzionamenti del portale messo a disposizione dL'advisor stesso;
inoltre la società ricorrente non produceva copia del contratto stipulato con l'intermediario finanziario, al fine di dimostrare su quale soggetto gravava l'onere di trasmettere la documentazione “processata” sul cassetto fiscale della società. Non trovava riscontro l'allegazione di parte ricorrente secondo cui la sig.ra era onerata anche di caricare la documentazione sul cassetto fiscale CP_1
di per perfezionare la cessione dei crediti d'imposta, dovendo al Parte_1
contrario ritenersi provato che l'incarico affidato alla lavoratrice si concludeva con la trasmissione della documentazione L'intermediario scelto dalla datrice di lavoro
(mediante caricamento sul portale). Le colleghe che per qualche settimana avevano caricato le pratiche sul portale XBonus al posto della convenuta, e quindi pienamente informate della procedura seguita in azienda, non menzionavano l'accesso al cassetto fiscale della società. Nemmeno il commercialista della società ricorrente forniva elementi discordanti sul punto, limitandosi ad affermare che le pratiche oggetto di causa non risultavano sul cassetto fiscale dei crediti edilizi;
pagina 8 di 9 a fronte di tali risultanze non può ritenersi provato che l'evento dannoso sia da riconnettere ad una condotta colposa della lavoratrice;
alla luce dei principi in materia di onere della prova sopra richiamati, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta: ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo (ex D.M. n. 55/2014, scaglione da € 52.001 ad € 260.000, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, valori medi), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente;
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio, liquidate in € 13.395,00, oltre rimb. 15% spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Torino, il 6 novembre 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
Minuta del provvedimento redatta in collaborazione con il Magistrato Ordinario in
Tirocinio dott. Giovanni Manzoni.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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