Articolo 54 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 settembre 1967
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Versione
1 aprile 1973
Art. 54. Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946.

I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1 gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purche':
1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;
2) l'inabilita' al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;
3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;
4) non abbiano contratto matrimonio. ((3)) La pensione e' liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso.
La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda e' presentata alla Gestione marittimi e puo' essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.
La facolta' prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dallo articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 1 aprile 1973