Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3601
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Contestazione valore probatorio PEC del 10.06.2022

    La Corte ritiene che la dichiarazione sia qualificabile come confessione stragiudiziale, anche se resa a un terzo o tramite una piattaforma, in quanto la parte ha confermato fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La dichiarazione non può essere revocata se non provando errore di fatto o violenza, circostanze non dedotte né provate.

  • Rigettato
    Contestazione adempimento prestazioni alla data della PEC

    La Corte rileva che la PEC confermava la regolarità delle prestazioni/merci rese dal fornitore e l'assenza di contestazioni. Le successive PEC di agosto non sono idonee a invalidare la confessione precedente, in quanto violano il principio di non contraddizione e non sussistono i presupposti per la revoca della confessione.

  • Rigettato
    Responsabilità della cedente e della piattaforma per inadempimento

    La domanda è subordinata all'accoglimento dell'appello e alla revoca del decreto ingiuntivo, che sono stati rigettati. Pertanto, la domanda di risarcimento danni è di conseguenza rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3601
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3601
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo