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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1050/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.04.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1339/2025, pubblicata il 17/02/2025 e notificata il 7.03.2025,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. MEOLI BRUNO, elettivamente domiciliata in VIA B. MAFFEI, 10
83100 AVELLINO presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
NELLA SUA QUALITA' DI DA DI (C.F.
[...] CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
DI DR VI, elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN PIETRO IN
GESSATE 2 MILANO presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
CP_3
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_3
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1339/2025, pubblicata il
17/02/2025, in materia di “Cessione dei crediti”. pagina 1 di 13 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Piaccia alla adita Corte di Appello di Milano accogliere il presente appello e, previa la sospensione dell'esecutività ex artt. 283 e 351 c.p.c., annullare e\o riformare la appellata sentenza del Tribunale di Milano, e per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in primo grado e, dunque:
- accogliere l'opposizione e per l'effetto, annullare e\o revocare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i suesposti motivi e, nel merito, respingere la domanda di pagamento fatta valere col ricorso;
- rigettare in ogni caso la domanda di accertamento della responsabilità ex art 2043 c.c. di
e conseguente condanna a risarcimento danni, perché inammissibile e Parte_1
infondata in fatto e diritto.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario
Per Controparte_1
NELLA SUA QUALITA' DI DA DI :
[...] CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
- Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
- Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata proposta da per le motivazioni esposte in narrativa. Pt_2
in via principale:
- nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte Parte_1
la sentenza n. 1339/2025 del Tribunale di Milano;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. di e di nei confronti di e, per l'effetto, condannare Parte_1 CP_3 Parte_3 [...]
ed in solido fra loro, a risarcire a il danno subito, pari Parte_1 CP_3 Parte_3
pagina 2 di 13 all'anticipo versato dalla cessionaria alla Cedente in fase di acquisto dei crediti sottesi alla fattura ingiunta e quantificato in euro 27.471,96, o della maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ammissione delle eccezioni avversarie circa l'inesistenza del credito ingiunto, nonché di rigetto delle altre domande subordinate qui appresso formulate, accertata l'inesistenza del credito sotteso alle fatture ingiunte, compensare le spese di lite
In via istruttoria:
Si richiede, pertanto, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore
Contr di e di sulle seguenti circostanze: Pt_2
1) Vero che, a seguito della sottoscrizione del contratto in data 02 maggio 2022, che si esibisce
(doc. 2 primo grado), ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dal CP_3
medesimo documento?
2) Vero che solamente al buon esito degli adempimenti provvedeva ad emettere la CP_3
fattura n. 35 del 22 maggio 2022, che si esibisce (doc. 2 monitorio)?
3) Vero che solamente in data 10 giugno 2022 la piattaforma gestita Whit-e Srl richiedeva a di confermare non solo la correttezza formale della fattura, ma anche l'avvenuto Parte_1 adempimento delle prestazioni ivi indicate, l'assenza di eccezioni sollevabili e l'accettazione dell'imminente cessione del credito sotteso alla citata fattura, come da doc. 4 che si esibisce? Contr Si chiede, inoltre, ammettersi la prova testimoniale del Sig. di sui Testimone_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che tutte le attività previste dal contratto sottoscritto fra e in CP_3 Parte_1
data 02 maggio 2022, che si esibisce (doc. 2 primo grado) sono state correttamente adempiute?
Contr 2) Vero che solamente al buon esito degli adempimenti previsti contrattualmente provvedeva ad emettere la fattura n. 35 del 22 maggio 2022, che si esibisce (doc. 2 monitorio)?
Si indica come teste il Sig. di presso la sede legale di quest'ultima Testimone_1 CP_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 8.8.2023 il Tribunale di Milano ha emesso nei confronti della decreto Parte_1
ingiuntivo per il pagamento della somma di € 30.524,40, oltre interessi e spese, in favore di
(da ora anche solo Controparte_4
pagina 3 di 13 ”), mandataria di (quest'ultima cessionaria del credito di CP_1 Parte_3 [...]
. CP_3
Il credito oggetto dell'ingiunzione riguardava il corrispettivo per la locazione di un bene mobile
(Ledwall outdoor 3.9) e la prestazione di servizi accessori (marketing promozionale, sviluppo piano grafico statico e dinamico, installazione e configurazione), di cui al contratto stipulato tra ed Parte_1 CP_3
Il credito derivante da tale contratto era stato poi ceduto da a ramite CP_3 Parte_3
la piattaforma Whit-E, operatore finTech che opera come intermediario di fatture commerciali caricate online sul proprio portale e che permette l'acquisto delle stesse attraverso firma digitale.
Secondo i patti negoziali, la piattaforma Whit-E aveva previamente verificato l'esistenza e l'ammontare del credito, interpellando specificamente il debitore ceduto ( ) e aveva Parte_1
ricevuto riscontro positivo dallo stesso, con PEC in data 10.06.2022.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone l'annullamento Parte_1
e/o la revoca.
A fondamento delle proprie pretese, l'opponente ha contestato la valenza probatoria della dichiarazione resa da con la predetta PEC “poiché riferita temporalmente solo al Parte_1 momento in cui la stessa era stata resa” e rilasciata in favore di un soggetto diverso dalla cessionaria;
ha poi eccepito ex art. 1460 c.c. l'integrale inadempimento della cedente CP_3
la quale non avrebbe consegnato il bene locato, né svolto alcuno dei servizi pubblicitari oggetto del contratto (come comunicato con due successive PEC dell'agosto 2022); ha infine dedotto che il debitore ceduto può opporre contro il cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, tra cui quelle relative all'esecuzione del contratto.
Si è costituita la - quale mandataria della cessionaria -, CP_1 Parte_3
deducendo che la PEC della società opponente del 10.06.2022 costituiva confessione stragiudiziale, in base alla quale la aveva concluso in buona fede il contratto Parte_3
di cessione. non poteva pertanto sottrarsi al pagamento di quanto dovuto. Parte_1
La società opposta ha pertanto chiesto al Tribunale, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ex art. CP_3
648 c.p.c.; in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dell'intero importo ingiunto;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accertata inesistenza del credito ingiunto, la condanna di
ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno, pari all'anticipo versato dalla cessionaria Parte_1
alla cedente in fase di acquisto dei crediti per un totale di € 27.471,96; in via estremamente pagina 4 di 13 subordinata, sempre in caso di accertata inesistenza del credito ingiunto, di compensare le spese di lite;
in ogni caso, con condanna della ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Chiamata in causa a seguito dell'autorizzazione del Tribunale (società che rimaneva CP_3
contumace), con memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., ha chiesto (in aggiunta alle CP_1
domande proposte con comparsa di risposta), per il caso di accoglimento delle domande dell'opponente, di dichiarare tenuta a manlevarla da ogni pretesa di e CP_3 Parte_1 quindi di condannare a rimborsarla per l'importo di € 30.524,40 oltre interessi di cui CP_3
al D. Lgs. 231/2002; - in via ulteriormente subordinata, la condanna ex art. 2043 c.c. di
[...]
e di in solido tra loro, al risarcimento del danno, pari all'anticipo versato dalla Pt_1 CP_3
cessionaria alla cedente in fase di acquisto dei crediti, per un totale di € 27.471,96.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 19.07.2024, il
Tribunale, con la sentenza impugnata, - ha rigettato l'opposizione, riconoscendo valore confessorio alle dichiarazioni di cui alla PEC del 10.06.2022 inviata dalla alla Parte_1
piattaforma Whit-E, ritenuta rappresentante della cessionaria, per gli impegni assunti con il contratto di adesione ai servizi di utilizzo della piattaforma Whit-E; - ha confermato il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- ha condannato a Parte_1
rifondere all'opposta le spese di lite. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano per i seguenti Parte_1
tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza per aver ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2735 I co. c.c. Ad avviso dell'appellante, avrebbe invece dovuto escludersi che
“la piattaforma potesse qualificarsi come rappresentante della ”, essendo CP_5 CP_1 essa un “soggetto terzo”. Il contratto di adesione tra la piattaforma Whit-E e prevedeva Pt_3
infatti al paragrafo 22.9/ pag. 15 che “le Parti riconoscono e si danno atto che, con la sottoscrizione del Contratto, non intendono in alcun modo costituire tra loro rapporti di mandato, agenzia, di rappresentanza commerciale, di associazione o di jointventure. Ciascuna
Parte agisce individualmente a titolo di imprenditore autonomo e indipendente e non potrà, in alcun caso, agire in nome o per conto dell'altra Parte, né rivendicare nei confronti di questa alcun diritto e/o pretesa aventi natura in contrasto con la natura del Contratto o basati su rapporti in esso non esplicitamente previsti”.
Nella prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere la dichiarazione di cui alla PEC del 10.06.2022 quale confessione con valore di prova legale.
Essendo stata fatta ad un terzo, essa doveva essere solo liberamente apprezzata dal giudice.
pagina 5 di 13 Con il secondo motivo, la ha impugnato la sentenza nella parte in cui “il Tribunale Parte_1
ha ritenuto che, in considerazione della suddetta comunicazione del 10 giugno 2022, a tale data, le prestazioni a carico della di cui al contratto di locazione erano state CP_3 interamente eseguite dalla società cedente”.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare la rilevante circostanza che la dichiarazione a mezzo pec del 10 giugno 2022 era una comunicazione standard, richiesta espressamente dalla piattaforma Tale comunicazione andava pertanto riqualificata dalla Corte d'Appello, CP_5
valutando l'effettiva portata del suo contenuto.
L'appellante ha inoltre rilevato che tale dichiarazione era intervenuta “in un momento in cui la controprestazione poteva essere ancora effettuata”, per cui si poteva affermare che la Parte_1
avesse confermato la regolarità della fattura emessa solo con riferimento temporale al momento in cui la dichiarazione era stata resa. Infatti, con le successive PEC del 5 e 17 agosto 2022, la aveva comunicato alla piattaforma e alla cessionaria che per l'inadempienza da parte Parte_1
del creditore cedente non sarebbe stata pagata la somma dovuta sulla base della fattura n. 35 emessa da Nella documentazione prodotta dall'odierna appellata , non CP_3 CP_1
vi era del resto alcuna prova della consegna del bene (ad es. documento di trasporto), né vi era traccia della campagna promozionale che avrebbe dovuto essere effettuata secondo le previsioni del contratto.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la pretesa creditoria fatta valere a suo carico, rilevando che non aveva mai dato esecuzione al contratto: alcun servizio CP_3 pubblicitario/ di marketing era stato mai svolto nell'interesse della , né era stato Parte_1
consegnato alla stessa il Ledwall outdoor 3.9 o altro bene. Considerato dunque che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative all'esecuzione del contratto che avrebbe potuto opporre al cedente, si è avvalsa (come in primo grado) dell'eccezione di Parte_1
inadempimento ex art. 1460 c.c. e ha rilevato, richiamando la sentenza delle S.U. della
Cassazione n. 13533/2001, che “stante la veste di attore in senso sostanziale dell'opposta, quest'ultima … era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'onere della prova dei fatti dalla medesima posti a fondamento della pretesa di pagamento nonché del proprio adempimento”.
ha pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra precisate, insistendo Parte_1 anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio , chiedendo in via preliminare, di dichiarare CP_1
inammissibile l'appello proposto, in ragione della mancata osservanza dei principi prescritti dall'art. 342 comma 1 c.p.c. e/o in forza dell'art. 348-bis c.p.c. e di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività; nel merito, in via principale, di rigettare l'appello pagina 6 di 13 proposto da;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello e di revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. di e di nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_3 Parte_3
Contr di condannare ed in solido fra loro, a risarcire all'appellata il danno subito, Parte_1 pari all'anticipo versato dalla cessionaria alla cedente in fase di acquisto del credito sotteso alla fattura ingiunta e quantificato in € 27.471,96 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
infine, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di ammissione delle eccezioni dell'appellante circa l'inesistenza del credito ingiunto e di rigetto delle altre domande subordinate, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Pur regolarmente citata, non si è costituita nemmeno nel giudizio di appello ed è stata CP_3
dichiarata contumace.
Con ordinanza del 16.07.2025, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensiva, con riferimento al capo della sentenza di conferma del decreto ingiuntivo, in quanto il titolo esecutivo è costituito dal provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo e non dalla sentenza impugnata (unico titolo passibile di sospensione ex art. 283 c.p.c.); ha poi rigettato la predetta istanza relativamente al capo di condanna alle spese processuali, in quanto infondata.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 II co. c.p.c.
Deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello dedotta da
. CP_1
L'appellata prospetta l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sulla base del fatto che l'odierno appellante non avrebbe ”svolto alcuna specifica e puntuale censura rispetto all'iter logico -giuridico posto a fondamento della sentenza” e non avrebbe “nemmeno accennato ad un'eventuale contrarietà tra le motivazioni della sentenza e i fatti addotti in primo grado, al fine di supportare le proprie doglianze in merito alla pretesa erroneità della decisione del primo Giudice”; in forza dell'art. 348-bis c.p.c., poiché l'appello si risolverebbe “in una mera riproposizione di generiche contestazioni, la cui inconsistenza era stata già ampiamente rilevata dal Giudice di prime cure”.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili e l'appello deve ritenersi ammissibile.
L'appellante ha infatti individuato con sufficiente precisione sia i capi oggetto di impugnazione
(v. paragrafi I, II e III dell'atto di appello che individuano le parti della sentenza impugnata, anche riportate testualmente) che i motivi di censura relativi a tali parti della decisione con l'esposizione dei pretesi errori in cui il Tribunale sarebbe incorso, nonché le ragioni a sostegno della tesi dell'appellante (v. Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017,
pagina 7 di 13 che, con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., ha affermato il principio, applicabile anche al nuovo testo della norma sulla forma dell'appello risultante dalla novella di cui al D. lgs. n. 164/2024 - secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Quanto alla dedotta inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., deve rilevarsi che risulta applicabile al presente giudizio la disposizione come riformata dal D. Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma
Cartabia), in quanto l'appello è stato proposto con atto notificato in data 3.04.2025, data successiva all'entrata in vigore della predetta normativa di riforma (i.e. il 28.02.2022).
L'art. 348-bis c.p.c. dispone oggi che: “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis”.
È stato infatti eliminato il meccanismo del c.d. “filtro in appello” che permetteva di dichiarare inammissibile l'impugnazione che “non [aveva] una ragionevole probabilità di essere accolta”
(come appunto disponeva l'art. 348-bis c.p.c. nel testo ante riforma), facoltà oggi non più concessa.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta.
Nel merito, l'appello è infondato.
Con PEC del 10.06.2022 (doc. 4 ) la società ha dichiarato quanto segue: CP_1 Parte_1
Egregi Signori, in risposta alla vostra mail del 10/06/2022 avente per oggetto:
“[Whit-e] Verifica del credito Ft. # 35, emessa da per un valore totale di Euro CP_3
30.524,40 – Scadenza 20/08/2022“, prendiamo atto della volontà di EMA S.R.L.di cedere a titolo definitivo le fatture oggetto della presente comunicazione per il tramite della piattaforma di Invoice Trading per la cessione di crediti sottesi da fatture commerciali Whit-e Srl. Rilevato l'interesse all'acquisto delle stesse da parte di uno dei potenziali cessionari presenti in piattaforma, in risposta alla vostra
pagina 8 di 13 richiesta di verifica della regolarità dei crediti oggetto della presente comunicazione siamo a confermare:
1. che la fattura # 35 è stata registrata nelle nostre scritture contabili come riportato in oggetto
e per l'importo complessivo di €30.524,40.
2. la regolarità delle prestazioni/merce rese dal fornitore e sottese alle fatture riportate nell'oggetto.
3. che non ci sono contestazioni esistenti e sollevabili rispetto ai crediti, alle relative fatture ed alle relative prestazioni rese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo eccezioni di prescrizione, compensazione, non esistenza del credito.
4. l'accettazione alla cessione dei suindicati crediti”.
Tale dichiarazione è qualificabile come confessione, in quanto relativa alla verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.). La ha infatti confermato: i) di Parte_1 dovere l'importo di € 30.524,40 in forza della fattura n. 35 emessa da ii) che le CP_3
prestazioni cui si riferiva la fattura n. 35 erano state eseguite da iii) che non aveva CP_3
alcuna contestazione da sollevare in merito ai punti i) e ii).
Con riguardo a detta dichiarazione, per mezzo del secondo motivo d'impugnazione, la
[...]
“chiede alla Corte di Appello adita di valutare la effettiva portata del contenuto della Pt_1
[stessa], che il Tribunale [avrebbe] erroneamente posto a base della sua decisione, qualificandola quale confessione stragiudiziale” poiché essa sarebbe “comunicazione standard, richiesta espressamente dalla piattaforma . CP_5
Pur indicato come secondo motivo, la contestazione deve affrontarsi logicamente come prima, in quanto l'appellante, con essa, sembra mettere in discussione la stessa qualificazione della dichiarazione di cui sopra come confessione stragiudiziale (e non solo la sua forza probatoria, oggetto invece del primo motivo d'appello).
Il motivo non può trovare accoglimento.
Anche a voler considerare la dichiarazione come comunicazione “standard” richiesta dalla piattaforma, comunque essa è pienamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2730 c.c.
Provenendo la dichiarazione da (circostanza questa mai negata, anzi riconosciuta), Parte_1 quest'ultima l'ha fatta propria.
La dichiarazione del 10.06.2022 è pertanto (e rimane) imputabile alla quale Parte_1
confessione, non potendo essere qualificata diversamente, tanto che nemmeno l'appellante riesce a spiegare la ragione giuridica per cui Corte dovrebbe riqualificare la suddetta dichiarazione, né come essa dovrebbe essere altrimenti intesa.
pagina 9 di 13 Con il medesimo motivo, l'odierno appellante lamenta inoltre che con la dichiarazione di cui alla PEC del 10.06.2022 avrebbe confermato la “regolarità della fattura emessa solo con riferimento temporale al momento in cui la stessa [dichiarazione] è stata resa”, nonché di aver successivamente contestato l'inadempimento di con le PEC del 5 e 17 agosto 2022. CP_3
Pertanto, la dichiarazione sopra riportata non potrebbe essere considerata come confessione e prova dell'adempimento della prestazione.
In primo luogo, va rilevato sul punto come l'appellante non abbia confermato la “regolarità della fattura”, ma “
2. la regolarità delle prestazioni/merce rese dal fornitore e sottese alle fatture riportate nell'oggetto”.
In ogni caso, essendo una dichiarazione di scienza, la confessione è naturaliter riferita al momento in cui viene resa, tanto che essa può avere ad oggetto solo fatti che si siano già verificati nel passato, unici di cui si può avere conoscenza.
L'argomento dell'appellante, come sopra esposto, non inficia dunque la natura confessoria della dichiarazione del 10.06.2022, anzi la conferma.
Peraltro, con tale dichiarazione, la medesima ammette anche nel presente giudizio Parte_1
(come aveva già fatto in primo grado) che vi è stata regolarità delle prestazioni di e, CP_3 dunque, l'adempimento di questa.
Se infatti si deduce che la dichiarazione è riferita al momento in cui essa è stata resa, implicitamente si ammette la veridicità di quanto dichiarato e, dunque, che in quel momento aveva effettuato le prestazioni contrattuali dovute, tanto che la dichiarazione in CP_3 discorso così proseguiva: “non ci sono contestazioni esistenti e sollevabili rispetto ai crediti, alle relative fatture ed alle relative prestazioni rese”.
Ne consegue che non può affermarsi, allo stesso tempo, che la dichiarazione (confessoria) vale per il momento in cui è stata resa, ma anche che vi è stato totale inadempimento della
[...]
posto che le due affermazioni sono in palese contraddizione l'una con l'altra. CP_3
Le successive PEC del 5 e 17 agosto 2022 (con cui la ha contestato di non aver Parte_1
ricevuto le prestazioni dalla propria controparte contrattuale) non sono idonee a invalidare la precedente dichiarazione del 10.06.2022 con cui si è confermato l'adempimento di CP_3
in quanto violano il principio di non contraddizione (rispetto alla comunicazione PEC precedente) e in quanto comunque inidonee ad invalidare la confessione.
Come noto, la confessione non può essere oggetto di revoca nemmeno se consapevolmente non veritiera, in quanto le uniche ipotesi in cui ciò è consentito sono quelle previste dall'art. 2732
c.c., ovvero quando la dichiarazione confessoria è stata determinata da errore di fatto o da violenza, profili questi nemmeno dedotti (né tantomeno provati) dalla . Parte_1
pagina 10 di 13 Sul punto, rileva l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a norma dell'art. 2732 c.c., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare
l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza” (così Cass. 26985/2013; ved. anche Cass. ord. 5945/2023, secondo cui il confitente non può impugnare l'atto dichiarativo “se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso
è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
non gli è sufficiente, quindi, provare
l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio (Cass., sez. 2, 07/12/2005, n. 26970; Cass., sez. 2, 21/02/2014, n.
4196)”).
Per i motivi esposti, non può dunque né riqualificarsi la dichiarazione di cui alla PEC del
10.06.2022 (come vorrebbe l'appellante), che deve considerarsi quale confessione ex art. 2730
c.c., né può ritenersi la stessa invalidata o revocata dalle successive contestazioni mosse con le
PEC dell'agosto 2022, in quanto non è configurabile la fattispecie di cui all'art. 2732 c.c.
2. Ciò chiarito, può ora analizzarsi il primo motivo, anch'esso infondato.
La dichiarazione contenuta nella PEC del 10.06.2022 è da intendersi quale confessione stragiudiziale fatta al rappresentante (art. 2735 I co. prima parte c.c.) e pertanto fa piena prova contro colui che l'ha resa (art. 2733 II co. c.c.), ovvero la società . Parte_1
Sul punto non rileva che il contratto di adesione tra la piattaforma Whit-E e Parte_3
(all. ) escludesse (al paragrafo 22.9/ pag. 15) che con la sottoscrizione dello Parte_4
stesso venissero a costituirsi rapporti di mandato, agenzia, di rappresentanza commerciale, di associazione o di joint-venture e prevedesse che ciascuna parte non avrebbe agito in nome o per conto dell'altra, in quanto, per integrare i presupposti dell'art. 2735 I co. prima parte c.c., è sufficiente che il soggetto agisca nell'interesse della parte.
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 2735 c.c. per rappresentante deve intendersi qualunque persona che, nei confronti del confitente, agisca nell'interesse della parte cui la confessione stessa è diretta” (ved. Cass.
3746/1993; Cass. 12758/1993; Cass. 2235/1985).
Nel caso di specie, la piattaforma White-E ha sicuramente agito nell'interesse di Parte_3
in quanto la prima ha effettuato indagini - anche contattando direttamente il Debitore
[...]
Ceduto - per verificare il merito, l'esistenza e l'esigibilità del credito oggetto di cessione, circostanza conosciuta e accettata dalla seconda, come confermato dall'art.
2.7 dell'allegato B al contratto di adesione (all. 6C-D ). CP_1
pagina 11 di 13 In ogni caso, anche a voler considerare la dichiarazione del 10.06.2022 quale confessione fatta al terzo e pertanto (solo) liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735 I co. seconda parte c.c.), questa Corte ritiene che debba ritenersi comunque provato l'adempimento di e CP_3
dunque la debenza della somma azionata in via monitoria da parte di . Parte_1
La giurisprudenza ritiene infatti che la confessione, pur resa a un terzo, sia prova diretta dotata di particolare “forza” e che il giudice possa fondare esclusivamente su di essa il proprio convincimento (ved. Cass. 1425/1987 “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, avendo, sotto il profilo oggettivo, la stessa struttura della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, poiché la parte dichiarante riconosce la verità di un fatto ad essa sfavorevole e favorevole ad un'altra parte, non ha il valore di un semplice indizio, inteso o nel senso di presunzione o nel senso di elemento indiziario del quale il giudice possa tener conto al fine di completare elementi probatori insufficienti, ma è prova diretta perché, una volta dimostrata in giudizio, rivela direttamente il fatto a fondamento della domanda o della eccezione, e prova diretta che ha un valore particolarmente forte, perché la verità del fatto da dimostrare è riconosciuta dalla parte alla quale il fatto medesimo è sfavorevole. Quale prova diretta, e di tal valore, il giudice può fondare esclusivamente su di essa il suo convincimento, ritenendola, nel suo apprezzamento discrezionale, prevalente rispetto alle altre prove offerte od acquisite in causa”; ved. anche, più recentemente, Cass.
4608/2000 “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento”).
Peraltro, come già sopra rilevato, il fatto che con la comunicazione PEC del 10.06.2022
l'appellante ha confermato la “regolarità delle prestazioni/merce rese dal fornitore
[...]
” e che “non ci sono contestazioni esistenti e sollevabili rispetto ai crediti, alle relative CP_3 fatture ed alle relative prestazioni rese” prova che le prestazioni, all'epoca, erano già state regolarmente eseguite.
Deve dunque condividersi quanto ritenuto dal primo Giudice, ovvero che “se, alla data del 10 giugno 2022, il bene locato era stato consegnato e l'attività di marketing svolta, le prestazioni contrattuali erano state interamente eseguite e non si vede come, e nemmeno è stato spiegato, avrebbero potuto e dovuto essere svolte in seguito”.
Le successive PEC dell'agosto 2022 non sono invero idonee a confutare le dirimenti considerazioni di cui sopra, in quanto si limitano ad affermare genericamente che la CP_3
pagina 12 di 13 non avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali (quando invece la aveva dichiarato Parte_1
l'esatto opposto nel giugno 2022, peraltro con dichiarazione specifica); né esse sono idonee a invalidare la valenza confessoria di tale dichiarazione, giusta l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 2732 c.c.
Resta assorbito il terzo motivo.
Le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante, risultata soccombente, e vengono liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa.
Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale con essendo quest'ultima rimasta CP_3
contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1339/2025, pubblicata il Parte_1
17/02/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. nulla sulle spese quanto al rapporto processuale con non costituitasi in CP_3
giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso, in Milano, 2/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Riccardo Rossi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.04.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1339/2025, pubblicata il 17/02/2025 e notificata il 7.03.2025,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. MEOLI BRUNO, elettivamente domiciliata in VIA B. MAFFEI, 10
83100 AVELLINO presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
NELLA SUA QUALITA' DI DA DI (C.F.
[...] CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
DI DR VI, elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN PIETRO IN
GESSATE 2 MILANO presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
CP_3
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_3
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1339/2025, pubblicata il
17/02/2025, in materia di “Cessione dei crediti”. pagina 1 di 13 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Piaccia alla adita Corte di Appello di Milano accogliere il presente appello e, previa la sospensione dell'esecutività ex artt. 283 e 351 c.p.c., annullare e\o riformare la appellata sentenza del Tribunale di Milano, e per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in primo grado e, dunque:
- accogliere l'opposizione e per l'effetto, annullare e\o revocare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i suesposti motivi e, nel merito, respingere la domanda di pagamento fatta valere col ricorso;
- rigettare in ogni caso la domanda di accertamento della responsabilità ex art 2043 c.c. di
e conseguente condanna a risarcimento danni, perché inammissibile e Parte_1
infondata in fatto e diritto.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario
Per Controparte_1
NELLA SUA QUALITA' DI DA DI :
[...] CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
- Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa;
- Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata proposta da per le motivazioni esposte in narrativa. Pt_2
in via principale:
- nel merito, per le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte Parte_1
la sentenza n. 1339/2025 del Tribunale di Milano;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. di e di nei confronti di e, per l'effetto, condannare Parte_1 CP_3 Parte_3 [...]
ed in solido fra loro, a risarcire a il danno subito, pari Parte_1 CP_3 Parte_3
pagina 2 di 13 all'anticipo versato dalla cessionaria alla Cedente in fase di acquisto dei crediti sottesi alla fattura ingiunta e quantificato in euro 27.471,96, o della maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ammissione delle eccezioni avversarie circa l'inesistenza del credito ingiunto, nonché di rigetto delle altre domande subordinate qui appresso formulate, accertata l'inesistenza del credito sotteso alle fatture ingiunte, compensare le spese di lite
In via istruttoria:
Si richiede, pertanto, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore
Contr di e di sulle seguenti circostanze: Pt_2
1) Vero che, a seguito della sottoscrizione del contratto in data 02 maggio 2022, che si esibisce
(doc. 2 primo grado), ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dal CP_3
medesimo documento?
2) Vero che solamente al buon esito degli adempimenti provvedeva ad emettere la CP_3
fattura n. 35 del 22 maggio 2022, che si esibisce (doc. 2 monitorio)?
3) Vero che solamente in data 10 giugno 2022 la piattaforma gestita Whit-e Srl richiedeva a di confermare non solo la correttezza formale della fattura, ma anche l'avvenuto Parte_1 adempimento delle prestazioni ivi indicate, l'assenza di eccezioni sollevabili e l'accettazione dell'imminente cessione del credito sotteso alla citata fattura, come da doc. 4 che si esibisce? Contr Si chiede, inoltre, ammettersi la prova testimoniale del Sig. di sui Testimone_1
seguenti capitoli di prova:
1) Vero che tutte le attività previste dal contratto sottoscritto fra e in CP_3 Parte_1
data 02 maggio 2022, che si esibisce (doc. 2 primo grado) sono state correttamente adempiute?
Contr 2) Vero che solamente al buon esito degli adempimenti previsti contrattualmente provvedeva ad emettere la fattura n. 35 del 22 maggio 2022, che si esibisce (doc. 2 monitorio)?
Si indica come teste il Sig. di presso la sede legale di quest'ultima Testimone_1 CP_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 8.8.2023 il Tribunale di Milano ha emesso nei confronti della decreto Parte_1
ingiuntivo per il pagamento della somma di € 30.524,40, oltre interessi e spese, in favore di
(da ora anche solo Controparte_4
pagina 3 di 13 ”), mandataria di (quest'ultima cessionaria del credito di CP_1 Parte_3 [...]
. CP_3
Il credito oggetto dell'ingiunzione riguardava il corrispettivo per la locazione di un bene mobile
(Ledwall outdoor 3.9) e la prestazione di servizi accessori (marketing promozionale, sviluppo piano grafico statico e dinamico, installazione e configurazione), di cui al contratto stipulato tra ed Parte_1 CP_3
Il credito derivante da tale contratto era stato poi ceduto da a ramite CP_3 Parte_3
la piattaforma Whit-E, operatore finTech che opera come intermediario di fatture commerciali caricate online sul proprio portale e che permette l'acquisto delle stesse attraverso firma digitale.
Secondo i patti negoziali, la piattaforma Whit-E aveva previamente verificato l'esistenza e l'ammontare del credito, interpellando specificamente il debitore ceduto ( ) e aveva Parte_1
ricevuto riscontro positivo dallo stesso, con PEC in data 10.06.2022.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone l'annullamento Parte_1
e/o la revoca.
A fondamento delle proprie pretese, l'opponente ha contestato la valenza probatoria della dichiarazione resa da con la predetta PEC “poiché riferita temporalmente solo al Parte_1 momento in cui la stessa era stata resa” e rilasciata in favore di un soggetto diverso dalla cessionaria;
ha poi eccepito ex art. 1460 c.c. l'integrale inadempimento della cedente CP_3
la quale non avrebbe consegnato il bene locato, né svolto alcuno dei servizi pubblicitari oggetto del contratto (come comunicato con due successive PEC dell'agosto 2022); ha infine dedotto che il debitore ceduto può opporre contro il cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, tra cui quelle relative all'esecuzione del contratto.
Si è costituita la - quale mandataria della cessionaria -, CP_1 Parte_3
deducendo che la PEC della società opponente del 10.06.2022 costituiva confessione stragiudiziale, in base alla quale la aveva concluso in buona fede il contratto Parte_3
di cessione. non poteva pertanto sottrarsi al pagamento di quanto dovuto. Parte_1
La società opposta ha pertanto chiesto al Tribunale, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ex art. CP_3
648 c.p.c.; in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dell'intero importo ingiunto;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accertata inesistenza del credito ingiunto, la condanna di
ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno, pari all'anticipo versato dalla cessionaria Parte_1
alla cedente in fase di acquisto dei crediti per un totale di € 27.471,96; in via estremamente pagina 4 di 13 subordinata, sempre in caso di accertata inesistenza del credito ingiunto, di compensare le spese di lite;
in ogni caso, con condanna della ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Chiamata in causa a seguito dell'autorizzazione del Tribunale (società che rimaneva CP_3
contumace), con memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., ha chiesto (in aggiunta alle CP_1
domande proposte con comparsa di risposta), per il caso di accoglimento delle domande dell'opponente, di dichiarare tenuta a manlevarla da ogni pretesa di e CP_3 Parte_1 quindi di condannare a rimborsarla per l'importo di € 30.524,40 oltre interessi di cui CP_3
al D. Lgs. 231/2002; - in via ulteriormente subordinata, la condanna ex art. 2043 c.c. di
[...]
e di in solido tra loro, al risarcimento del danno, pari all'anticipo versato dalla Pt_1 CP_3
cessionaria alla cedente in fase di acquisto dei crediti, per un totale di € 27.471,96.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 19.07.2024, il
Tribunale, con la sentenza impugnata, - ha rigettato l'opposizione, riconoscendo valore confessorio alle dichiarazioni di cui alla PEC del 10.06.2022 inviata dalla alla Parte_1
piattaforma Whit-E, ritenuta rappresentante della cessionaria, per gli impegni assunti con il contratto di adesione ai servizi di utilizzo della piattaforma Whit-E; - ha confermato il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- ha condannato a Parte_1
rifondere all'opposta le spese di lite. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano per i seguenti Parte_1
tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza per aver ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2735 I co. c.c. Ad avviso dell'appellante, avrebbe invece dovuto escludersi che
“la piattaforma potesse qualificarsi come rappresentante della ”, essendo CP_5 CP_1 essa un “soggetto terzo”. Il contratto di adesione tra la piattaforma Whit-E e prevedeva Pt_3
infatti al paragrafo 22.9/ pag. 15 che “le Parti riconoscono e si danno atto che, con la sottoscrizione del Contratto, non intendono in alcun modo costituire tra loro rapporti di mandato, agenzia, di rappresentanza commerciale, di associazione o di jointventure. Ciascuna
Parte agisce individualmente a titolo di imprenditore autonomo e indipendente e non potrà, in alcun caso, agire in nome o per conto dell'altra Parte, né rivendicare nei confronti di questa alcun diritto e/o pretesa aventi natura in contrasto con la natura del Contratto o basati su rapporti in esso non esplicitamente previsti”.
Nella prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere la dichiarazione di cui alla PEC del 10.06.2022 quale confessione con valore di prova legale.
Essendo stata fatta ad un terzo, essa doveva essere solo liberamente apprezzata dal giudice.
pagina 5 di 13 Con il secondo motivo, la ha impugnato la sentenza nella parte in cui “il Tribunale Parte_1
ha ritenuto che, in considerazione della suddetta comunicazione del 10 giugno 2022, a tale data, le prestazioni a carico della di cui al contratto di locazione erano state CP_3 interamente eseguite dalla società cedente”.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare la rilevante circostanza che la dichiarazione a mezzo pec del 10 giugno 2022 era una comunicazione standard, richiesta espressamente dalla piattaforma Tale comunicazione andava pertanto riqualificata dalla Corte d'Appello, CP_5
valutando l'effettiva portata del suo contenuto.
L'appellante ha inoltre rilevato che tale dichiarazione era intervenuta “in un momento in cui la controprestazione poteva essere ancora effettuata”, per cui si poteva affermare che la Parte_1
avesse confermato la regolarità della fattura emessa solo con riferimento temporale al momento in cui la dichiarazione era stata resa. Infatti, con le successive PEC del 5 e 17 agosto 2022, la aveva comunicato alla piattaforma e alla cessionaria che per l'inadempienza da parte Parte_1
del creditore cedente non sarebbe stata pagata la somma dovuta sulla base della fattura n. 35 emessa da Nella documentazione prodotta dall'odierna appellata , non CP_3 CP_1
vi era del resto alcuna prova della consegna del bene (ad es. documento di trasporto), né vi era traccia della campagna promozionale che avrebbe dovuto essere effettuata secondo le previsioni del contratto.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la pretesa creditoria fatta valere a suo carico, rilevando che non aveva mai dato esecuzione al contratto: alcun servizio CP_3 pubblicitario/ di marketing era stato mai svolto nell'interesse della , né era stato Parte_1
consegnato alla stessa il Ledwall outdoor 3.9 o altro bene. Considerato dunque che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative all'esecuzione del contratto che avrebbe potuto opporre al cedente, si è avvalsa (come in primo grado) dell'eccezione di Parte_1
inadempimento ex art. 1460 c.c. e ha rilevato, richiamando la sentenza delle S.U. della
Cassazione n. 13533/2001, che “stante la veste di attore in senso sostanziale dell'opposta, quest'ultima … era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'onere della prova dei fatti dalla medesima posti a fondamento della pretesa di pagamento nonché del proprio adempimento”.
ha pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra precisate, insistendo Parte_1 anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio , chiedendo in via preliminare, di dichiarare CP_1
inammissibile l'appello proposto, in ragione della mancata osservanza dei principi prescritti dall'art. 342 comma 1 c.p.c. e/o in forza dell'art. 348-bis c.p.c. e di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività; nel merito, in via principale, di rigettare l'appello pagina 6 di 13 proposto da;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello e di revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto, di accertare e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. di e di nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_3 Parte_3
Contr di condannare ed in solido fra loro, a risarcire all'appellata il danno subito, Parte_1 pari all'anticipo versato dalla cessionaria alla cedente in fase di acquisto del credito sotteso alla fattura ingiunta e quantificato in € 27.471,96 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
infine, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di ammissione delle eccezioni dell'appellante circa l'inesistenza del credito ingiunto e di rigetto delle altre domande subordinate, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Pur regolarmente citata, non si è costituita nemmeno nel giudizio di appello ed è stata CP_3
dichiarata contumace.
Con ordinanza del 16.07.2025, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensiva, con riferimento al capo della sentenza di conferma del decreto ingiuntivo, in quanto il titolo esecutivo è costituito dal provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo e non dalla sentenza impugnata (unico titolo passibile di sospensione ex art. 283 c.p.c.); ha poi rigettato la predetta istanza relativamente al capo di condanna alle spese processuali, in quanto infondata.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 II co. c.p.c.
Deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello dedotta da
. CP_1
L'appellata prospetta l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sulla base del fatto che l'odierno appellante non avrebbe ”svolto alcuna specifica e puntuale censura rispetto all'iter logico -giuridico posto a fondamento della sentenza” e non avrebbe “nemmeno accennato ad un'eventuale contrarietà tra le motivazioni della sentenza e i fatti addotti in primo grado, al fine di supportare le proprie doglianze in merito alla pretesa erroneità della decisione del primo Giudice”; in forza dell'art. 348-bis c.p.c., poiché l'appello si risolverebbe “in una mera riproposizione di generiche contestazioni, la cui inconsistenza era stata già ampiamente rilevata dal Giudice di prime cure”.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili e l'appello deve ritenersi ammissibile.
L'appellante ha infatti individuato con sufficiente precisione sia i capi oggetto di impugnazione
(v. paragrafi I, II e III dell'atto di appello che individuano le parti della sentenza impugnata, anche riportate testualmente) che i motivi di censura relativi a tali parti della decisione con l'esposizione dei pretesi errori in cui il Tribunale sarebbe incorso, nonché le ragioni a sostegno della tesi dell'appellante (v. Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017,
pagina 7 di 13 che, con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342 c.p.c., ha affermato il principio, applicabile anche al nuovo testo della norma sulla forma dell'appello risultante dalla novella di cui al D. lgs. n. 164/2024 - secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Quanto alla dedotta inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., deve rilevarsi che risulta applicabile al presente giudizio la disposizione come riformata dal D. Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma
Cartabia), in quanto l'appello è stato proposto con atto notificato in data 3.04.2025, data successiva all'entrata in vigore della predetta normativa di riforma (i.e. il 28.02.2022).
L'art. 348-bis c.p.c. dispone oggi che: “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis”.
È stato infatti eliminato il meccanismo del c.d. “filtro in appello” che permetteva di dichiarare inammissibile l'impugnazione che “non [aveva] una ragionevole probabilità di essere accolta”
(come appunto disponeva l'art. 348-bis c.p.c. nel testo ante riforma), facoltà oggi non più concessa.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta.
Nel merito, l'appello è infondato.
Con PEC del 10.06.2022 (doc. 4 ) la società ha dichiarato quanto segue: CP_1 Parte_1
Egregi Signori, in risposta alla vostra mail del 10/06/2022 avente per oggetto:
“[Whit-e] Verifica del credito Ft. # 35, emessa da per un valore totale di Euro CP_3
30.524,40 – Scadenza 20/08/2022“, prendiamo atto della volontà di EMA S.R.L.di cedere a titolo definitivo le fatture oggetto della presente comunicazione per il tramite della piattaforma di Invoice Trading per la cessione di crediti sottesi da fatture commerciali Whit-e Srl. Rilevato l'interesse all'acquisto delle stesse da parte di uno dei potenziali cessionari presenti in piattaforma, in risposta alla vostra
pagina 8 di 13 richiesta di verifica della regolarità dei crediti oggetto della presente comunicazione siamo a confermare:
1. che la fattura # 35 è stata registrata nelle nostre scritture contabili come riportato in oggetto
e per l'importo complessivo di €30.524,40.
2. la regolarità delle prestazioni/merce rese dal fornitore e sottese alle fatture riportate nell'oggetto.
3. che non ci sono contestazioni esistenti e sollevabili rispetto ai crediti, alle relative fatture ed alle relative prestazioni rese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo eccezioni di prescrizione, compensazione, non esistenza del credito.
4. l'accettazione alla cessione dei suindicati crediti”.
Tale dichiarazione è qualificabile come confessione, in quanto relativa alla verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.). La ha infatti confermato: i) di Parte_1 dovere l'importo di € 30.524,40 in forza della fattura n. 35 emessa da ii) che le CP_3
prestazioni cui si riferiva la fattura n. 35 erano state eseguite da iii) che non aveva CP_3
alcuna contestazione da sollevare in merito ai punti i) e ii).
Con riguardo a detta dichiarazione, per mezzo del secondo motivo d'impugnazione, la
[...]
“chiede alla Corte di Appello adita di valutare la effettiva portata del contenuto della Pt_1
[stessa], che il Tribunale [avrebbe] erroneamente posto a base della sua decisione, qualificandola quale confessione stragiudiziale” poiché essa sarebbe “comunicazione standard, richiesta espressamente dalla piattaforma . CP_5
Pur indicato come secondo motivo, la contestazione deve affrontarsi logicamente come prima, in quanto l'appellante, con essa, sembra mettere in discussione la stessa qualificazione della dichiarazione di cui sopra come confessione stragiudiziale (e non solo la sua forza probatoria, oggetto invece del primo motivo d'appello).
Il motivo non può trovare accoglimento.
Anche a voler considerare la dichiarazione come comunicazione “standard” richiesta dalla piattaforma, comunque essa è pienamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2730 c.c.
Provenendo la dichiarazione da (circostanza questa mai negata, anzi riconosciuta), Parte_1 quest'ultima l'ha fatta propria.
La dichiarazione del 10.06.2022 è pertanto (e rimane) imputabile alla quale Parte_1
confessione, non potendo essere qualificata diversamente, tanto che nemmeno l'appellante riesce a spiegare la ragione giuridica per cui Corte dovrebbe riqualificare la suddetta dichiarazione, né come essa dovrebbe essere altrimenti intesa.
pagina 9 di 13 Con il medesimo motivo, l'odierno appellante lamenta inoltre che con la dichiarazione di cui alla PEC del 10.06.2022 avrebbe confermato la “regolarità della fattura emessa solo con riferimento temporale al momento in cui la stessa [dichiarazione] è stata resa”, nonché di aver successivamente contestato l'inadempimento di con le PEC del 5 e 17 agosto 2022. CP_3
Pertanto, la dichiarazione sopra riportata non potrebbe essere considerata come confessione e prova dell'adempimento della prestazione.
In primo luogo, va rilevato sul punto come l'appellante non abbia confermato la “regolarità della fattura”, ma “
2. la regolarità delle prestazioni/merce rese dal fornitore e sottese alle fatture riportate nell'oggetto”.
In ogni caso, essendo una dichiarazione di scienza, la confessione è naturaliter riferita al momento in cui viene resa, tanto che essa può avere ad oggetto solo fatti che si siano già verificati nel passato, unici di cui si può avere conoscenza.
L'argomento dell'appellante, come sopra esposto, non inficia dunque la natura confessoria della dichiarazione del 10.06.2022, anzi la conferma.
Peraltro, con tale dichiarazione, la medesima ammette anche nel presente giudizio Parte_1
(come aveva già fatto in primo grado) che vi è stata regolarità delle prestazioni di e, CP_3 dunque, l'adempimento di questa.
Se infatti si deduce che la dichiarazione è riferita al momento in cui essa è stata resa, implicitamente si ammette la veridicità di quanto dichiarato e, dunque, che in quel momento aveva effettuato le prestazioni contrattuali dovute, tanto che la dichiarazione in CP_3 discorso così proseguiva: “non ci sono contestazioni esistenti e sollevabili rispetto ai crediti, alle relative fatture ed alle relative prestazioni rese”.
Ne consegue che non può affermarsi, allo stesso tempo, che la dichiarazione (confessoria) vale per il momento in cui è stata resa, ma anche che vi è stato totale inadempimento della
[...]
posto che le due affermazioni sono in palese contraddizione l'una con l'altra. CP_3
Le successive PEC del 5 e 17 agosto 2022 (con cui la ha contestato di non aver Parte_1
ricevuto le prestazioni dalla propria controparte contrattuale) non sono idonee a invalidare la precedente dichiarazione del 10.06.2022 con cui si è confermato l'adempimento di CP_3
in quanto violano il principio di non contraddizione (rispetto alla comunicazione PEC precedente) e in quanto comunque inidonee ad invalidare la confessione.
Come noto, la confessione non può essere oggetto di revoca nemmeno se consapevolmente non veritiera, in quanto le uniche ipotesi in cui ciò è consentito sono quelle previste dall'art. 2732
c.c., ovvero quando la dichiarazione confessoria è stata determinata da errore di fatto o da violenza, profili questi nemmeno dedotti (né tantomeno provati) dalla . Parte_1
pagina 10 di 13 Sul punto, rileva l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a norma dell'art. 2732 c.c., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare
l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza” (così Cass. 26985/2013; ved. anche Cass. ord. 5945/2023, secondo cui il confitente non può impugnare l'atto dichiarativo “se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso
è stato determinato da errore di fatto o da violenza;
non gli è sufficiente, quindi, provare
l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio (Cass., sez. 2, 07/12/2005, n. 26970; Cass., sez. 2, 21/02/2014, n.
4196)”).
Per i motivi esposti, non può dunque né riqualificarsi la dichiarazione di cui alla PEC del
10.06.2022 (come vorrebbe l'appellante), che deve considerarsi quale confessione ex art. 2730
c.c., né può ritenersi la stessa invalidata o revocata dalle successive contestazioni mosse con le
PEC dell'agosto 2022, in quanto non è configurabile la fattispecie di cui all'art. 2732 c.c.
2. Ciò chiarito, può ora analizzarsi il primo motivo, anch'esso infondato.
La dichiarazione contenuta nella PEC del 10.06.2022 è da intendersi quale confessione stragiudiziale fatta al rappresentante (art. 2735 I co. prima parte c.c.) e pertanto fa piena prova contro colui che l'ha resa (art. 2733 II co. c.c.), ovvero la società . Parte_1
Sul punto non rileva che il contratto di adesione tra la piattaforma Whit-E e Parte_3
(all. ) escludesse (al paragrafo 22.9/ pag. 15) che con la sottoscrizione dello Parte_4
stesso venissero a costituirsi rapporti di mandato, agenzia, di rappresentanza commerciale, di associazione o di joint-venture e prevedesse che ciascuna parte non avrebbe agito in nome o per conto dell'altra, in quanto, per integrare i presupposti dell'art. 2735 I co. prima parte c.c., è sufficiente che il soggetto agisca nell'interesse della parte.
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'art. 2735 c.c. per rappresentante deve intendersi qualunque persona che, nei confronti del confitente, agisca nell'interesse della parte cui la confessione stessa è diretta” (ved. Cass.
3746/1993; Cass. 12758/1993; Cass. 2235/1985).
Nel caso di specie, la piattaforma White-E ha sicuramente agito nell'interesse di Parte_3
in quanto la prima ha effettuato indagini - anche contattando direttamente il Debitore
[...]
Ceduto - per verificare il merito, l'esistenza e l'esigibilità del credito oggetto di cessione, circostanza conosciuta e accettata dalla seconda, come confermato dall'art.
2.7 dell'allegato B al contratto di adesione (all. 6C-D ). CP_1
pagina 11 di 13 In ogni caso, anche a voler considerare la dichiarazione del 10.06.2022 quale confessione fatta al terzo e pertanto (solo) liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735 I co. seconda parte c.c.), questa Corte ritiene che debba ritenersi comunque provato l'adempimento di e CP_3
dunque la debenza della somma azionata in via monitoria da parte di . Parte_1
La giurisprudenza ritiene infatti che la confessione, pur resa a un terzo, sia prova diretta dotata di particolare “forza” e che il giudice possa fondare esclusivamente su di essa il proprio convincimento (ved. Cass. 1425/1987 “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, avendo, sotto il profilo oggettivo, la stessa struttura della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, poiché la parte dichiarante riconosce la verità di un fatto ad essa sfavorevole e favorevole ad un'altra parte, non ha il valore di un semplice indizio, inteso o nel senso di presunzione o nel senso di elemento indiziario del quale il giudice possa tener conto al fine di completare elementi probatori insufficienti, ma è prova diretta perché, una volta dimostrata in giudizio, rivela direttamente il fatto a fondamento della domanda o della eccezione, e prova diretta che ha un valore particolarmente forte, perché la verità del fatto da dimostrare è riconosciuta dalla parte alla quale il fatto medesimo è sfavorevole. Quale prova diretta, e di tal valore, il giudice può fondare esclusivamente su di essa il suo convincimento, ritenendola, nel suo apprezzamento discrezionale, prevalente rispetto alle altre prove offerte od acquisite in causa”; ved. anche, più recentemente, Cass.
4608/2000 “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento”).
Peraltro, come già sopra rilevato, il fatto che con la comunicazione PEC del 10.06.2022
l'appellante ha confermato la “regolarità delle prestazioni/merce rese dal fornitore
[...]
” e che “non ci sono contestazioni esistenti e sollevabili rispetto ai crediti, alle relative CP_3 fatture ed alle relative prestazioni rese” prova che le prestazioni, all'epoca, erano già state regolarmente eseguite.
Deve dunque condividersi quanto ritenuto dal primo Giudice, ovvero che “se, alla data del 10 giugno 2022, il bene locato era stato consegnato e l'attività di marketing svolta, le prestazioni contrattuali erano state interamente eseguite e non si vede come, e nemmeno è stato spiegato, avrebbero potuto e dovuto essere svolte in seguito”.
Le successive PEC dell'agosto 2022 non sono invero idonee a confutare le dirimenti considerazioni di cui sopra, in quanto si limitano ad affermare genericamente che la CP_3
pagina 12 di 13 non avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali (quando invece la aveva dichiarato Parte_1
l'esatto opposto nel giugno 2022, peraltro con dichiarazione specifica); né esse sono idonee a invalidare la valenza confessoria di tale dichiarazione, giusta l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 2732 c.c.
Resta assorbito il terzo motivo.
Le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante, risultata soccombente, e vengono liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa.
Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale con essendo quest'ultima rimasta CP_3
contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1339/2025, pubblicata il Parte_1
17/02/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. nulla sulle spese quanto al rapporto processuale con non costituitasi in CP_3
giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso, in Milano, 2/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Riccardo Rossi
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