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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16941 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER LU, nato a [...], 1'11 aprile 1959; avverso la sentenza del 3 dicembre 2021, della Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AT SO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto LU SC responsabile del reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del codice penale. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico articolato motivo con il quale si censura, sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza Penale Sent. Sez. 5 Num. 16941 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/03/2023 del carattere mafioso dell'associazione, il valore attribuito dalla corte territoriale alla sentenza (resa in altro procedimento) acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, utilizzate ai fini dell'accertamento della responsabilità del ricorrente. Quanto al primo profilo, circostanza dirimente sarebbe l'inidoneità dei partecipi ad esplicare un'effettiva, seppur minimale, carica di intimidazione. Ampiamente desumibile, secondo la prospettazione difensiva, dal fatto che le tre vittime delle estorsioni (alle quali, peraltro, il ricorrente sarebbe rimasto del tutto estraneo), non avrebbero avuto alcuna esitazione omertosa a denunciare immediatamente i fatti. Cosicché, nonostante la violenza alle cose e alle persone concretamente accertate (ben al di là delle mere, larvate minacce, solitamente bastevoli a una societas percepita come "onorata"), le estorsioni si sarebbero arrestate allo stadio del tentativo e tanto suggellerebbe la definitiva certezza dell'inesistenza del ritenuto carattere mafioso. Quanto al secondo profilo, la corte territoriale avrebbe sostanzialmente travisato le dichiarazioni rese dai fratelli BI, i quali, divenuti collaboratori di giustizia nel corso del 2012 (e, quindi, in epoca antecedente alla stessa consumazione dei reati contestati), non avrebbero potuto riferire alcunché di rilevante. L'unica legittima inferenza desumibile dalle loro dichiarazioni sarebbe l'esistenza anche a Palagonia di una diramazione dell'associazione denominata Santapaola. Circostanza, quest'ultima che, paradossalmente, rafforzerebbe l'estraneità del ricorrente a qualsiasi contesto associativo, per non essere mai stato sfiorato dalle indagini, precedenti e successive, ad essa relative. Quanto, in ultimo, al profilo, processuale, relativo all'acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Catania 1'11 luglio 2017, la difesa deduce plurime violazioni delle norme di rito, attinenti sia al fondamentale ed inviolabile canone del contraddittorio nel momento acquisitivo e valutativo della stessa, sia al valore a questa attribuito dalla Corte d'appello. Non solo, infatti, tale sentenza sarebbe stata acquisita in assenza di uno specifico consenso difensivo, ma sarebbe stata utilizzata quale elemento dirimente ai fini dell'accertamento dei fatti in essa contenuti, in esplicita violazione dei canoni valutativi indicati nell'art. 238-bis cod. proc. pen., senza, peraltro, alcun contraddittorio sui suoi successivi esiti (le modifiche intervenute in appello). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Allo SC si contesta di aver partecipato attivamente all'associazione mafiosa facente capo a Cosa TR catanese e, in particolare, al gruppo Santapaola/LA, operante sul territorio di Palagonia. 2 La prospettazione accusatoria, all'interno del complessivo impianto motivazionale dei giudici di merito (che, condividendo la medesima struttura argonnentativa e gli stessi criteri di valutazione della prova, può essere letto unitariamente: da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218) trova il relativo supporto probatorio in tre autonome fonti di prova: le coerenti ed esplicite dichiarazioni rese fratelli OL e IU BI (della cui attendibilità non si dubita neanche in questa sede), la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel procedimento a carico degli originari coimputati dello SC (RR e OM), fondata anche sulle predette dichiarazioni, e le plurime conversazioni intercettate. I due collaboratori, in particolare, hanno, concordemente, riferito dell'esistenza di un'associazione criminale operante nel territorio di Palagonia facente capo al gruppo Santapaola-LA e diretta da RR OR Alessandro, nel suo ruolo di referente locale del gruppo. Associazione, la cui esistenza (unitamente alla partecipazione degli altri originari coimputati, RR e OM) è stata specificamente accertata anche nella sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania 1'11 luglio 2017, acquisita, appunto, agli atti di questo giudizio. In questo contesto, si inseriscono le conversazioni intercettate, che, per lo SC, rappresentano l'elemento di prova maggiormente significativo. Da queste emerge, da un canto, il ruolo assunto dal RR a Palagonia (in riscontro, così, delle precedenti fonti di prova) e, dall'altro, la condotta di partecipazione dello SC, finalizzata a fornire il proprio contributo alla esistenza in vita della associazione stessa. In particolare, le conversazioni intercettate il 14 febbraio 2014 a bordo della autovettura di quest'ultimo (conversazione nella quale si discute proprio sul ruolo del RR e del suo gruppo la Palagonia), il 29 maggio 2014 (afferente sempre al ruolo di comando del RR), il 17 luglio 2014 (dove lo SC veniva presentato ai referenti di LA quale rappresentante del RR) e il 23 maggio 2014 (afferente all'eventuale successione all'interno del gruppo in caso di arresto). Ricostruito, in questi termini, il complessivo supporto probatorio utilizzato dai giudici di merito, è possibile valutare le questioni sollevate dal ricorrente e, in primo luogo (secondo un ordine logico), il regime di acquisizione della già menzionata sentenza. Ebbene proprio alla luce di quanto evidenziato in precedenza, la censura è, in sé, inammissibile, in quanto non si confronta con la complessiva motivazione offerta dai giudici di merito e con le ulteriori fonti di prova, in sé sufficienti, in essa indicate (le dichiarazioni rese dai collaboratori e le chiare conversazioni intercettate). 3 D'altronde, pur prescindendo dal consenso offerto dalla difesa (del quale la sentenza di primo grado dà comunque atto e rispetto al quale il ricorrente si limita a riportare singoli brani della trascrizione del verbale fonoregistrato, con evidente non autosufficienza del ricorso) e dalla circostanza per cui la predetta sentenza sia comunque passata in giudicato, ancorché successivamente alla sua acquisizione (dato rispetto al quale il ricorrente deduce esclusivamente un asserito difetto di contraddittorio, comunque recuperabile in questa sede), seppur le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali, e non ancora irrevocabili, siano da considerare documenti (e, quindi, possono essere utilizzate come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati), non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, seppur dopo averli sottoposti ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234400). Ed è quanto avvenuto in concreto. La corte territoriale (e, prima ancora, il Tribunale) non si.è limitata, infatti, a dedurre l'esistenza del sodalizio criminoso e la relativa partecipazione dello SC dal solo accertamento contenuto nella predetta sentenza, ma ha sottoposto il dato ad un'autonoma valutazione critica, alla luce delle coerenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle plurime conversazioni intercettate, esse stesse utilizzate nella sentenza acquisita e di per sé sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità. In questo contesto, in realtà, il ricorrente lamenta l'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai fratelli BI, atteso che questi ultimi sarebbero divenuti collaboratori di giustizia nel corso del 2012, quindi in epoca antecedente alla stessa consumazione dei reati contestati e, pertanto, non avrebbero potuto riferire alcunché di rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti in contestazione. Ma la deduzione è infondata, in quanto non tiene conto che quanto riferito dai fratelli BI (ovviamente per il periodo durante il quale hanno avuto diretta conoscenza) ha trovato diretto riscontro, per il periodo successivo, proprio nelle conversazioni intercettate che danno esse stesse atto, nel periodo oggetto della contestazione, dell'esistenza di questo gruppo e del ruolo svolto da ciascuno (e, in particolare, per quel che rileva in questa sede, dello SC). Quanto alla censura afferente alla ritenuta sussistenza del carattere mafioso, è sufficiente rilevare come le circostanze dedotte dal ricorrente (quanto alle particolari modalità delle condotte, arrestatesi allo stadio del mero tentativo, e all'atteggiamento non omertoso delle persone offese) s'gvio prive di forza inferenziale rispetto al dato ritenuto dai giudici di merito (il carattere mafioso dell'associazione) in quanto attinenti alla capacità delle vittime di squarciare il velo di omertà che sorregge la struttura organizzativa (e non già alla mancanza di forza intimidatrice dello stesso sodalizio) o alla concreta realizzazione dei reati 4 fine, in sé non determinanti, qualora emerga comunque il collegamento della struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento (Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Rv. 273093). Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 marzo 2023 CORTE DI CASSAZIONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AT SO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto LU SC responsabile del reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del codice penale. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico articolato motivo con il quale si censura, sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza Penale Sent. Sez. 5 Num. 16941 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/03/2023 del carattere mafioso dell'associazione, il valore attribuito dalla corte territoriale alla sentenza (resa in altro procedimento) acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, utilizzate ai fini dell'accertamento della responsabilità del ricorrente. Quanto al primo profilo, circostanza dirimente sarebbe l'inidoneità dei partecipi ad esplicare un'effettiva, seppur minimale, carica di intimidazione. Ampiamente desumibile, secondo la prospettazione difensiva, dal fatto che le tre vittime delle estorsioni (alle quali, peraltro, il ricorrente sarebbe rimasto del tutto estraneo), non avrebbero avuto alcuna esitazione omertosa a denunciare immediatamente i fatti. Cosicché, nonostante la violenza alle cose e alle persone concretamente accertate (ben al di là delle mere, larvate minacce, solitamente bastevoli a una societas percepita come "onorata"), le estorsioni si sarebbero arrestate allo stadio del tentativo e tanto suggellerebbe la definitiva certezza dell'inesistenza del ritenuto carattere mafioso. Quanto al secondo profilo, la corte territoriale avrebbe sostanzialmente travisato le dichiarazioni rese dai fratelli BI, i quali, divenuti collaboratori di giustizia nel corso del 2012 (e, quindi, in epoca antecedente alla stessa consumazione dei reati contestati), non avrebbero potuto riferire alcunché di rilevante. L'unica legittima inferenza desumibile dalle loro dichiarazioni sarebbe l'esistenza anche a Palagonia di una diramazione dell'associazione denominata Santapaola. Circostanza, quest'ultima che, paradossalmente, rafforzerebbe l'estraneità del ricorrente a qualsiasi contesto associativo, per non essere mai stato sfiorato dalle indagini, precedenti e successive, ad essa relative. Quanto, in ultimo, al profilo, processuale, relativo all'acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Catania 1'11 luglio 2017, la difesa deduce plurime violazioni delle norme di rito, attinenti sia al fondamentale ed inviolabile canone del contraddittorio nel momento acquisitivo e valutativo della stessa, sia al valore a questa attribuito dalla Corte d'appello. Non solo, infatti, tale sentenza sarebbe stata acquisita in assenza di uno specifico consenso difensivo, ma sarebbe stata utilizzata quale elemento dirimente ai fini dell'accertamento dei fatti in essa contenuti, in esplicita violazione dei canoni valutativi indicati nell'art. 238-bis cod. proc. pen., senza, peraltro, alcun contraddittorio sui suoi successivi esiti (le modifiche intervenute in appello). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Allo SC si contesta di aver partecipato attivamente all'associazione mafiosa facente capo a Cosa TR catanese e, in particolare, al gruppo Santapaola/LA, operante sul territorio di Palagonia. 2 La prospettazione accusatoria, all'interno del complessivo impianto motivazionale dei giudici di merito (che, condividendo la medesima struttura argonnentativa e gli stessi criteri di valutazione della prova, può essere letto unitariamente: da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218) trova il relativo supporto probatorio in tre autonome fonti di prova: le coerenti ed esplicite dichiarazioni rese fratelli OL e IU BI (della cui attendibilità non si dubita neanche in questa sede), la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel procedimento a carico degli originari coimputati dello SC (RR e OM), fondata anche sulle predette dichiarazioni, e le plurime conversazioni intercettate. I due collaboratori, in particolare, hanno, concordemente, riferito dell'esistenza di un'associazione criminale operante nel territorio di Palagonia facente capo al gruppo Santapaola-LA e diretta da RR OR Alessandro, nel suo ruolo di referente locale del gruppo. Associazione, la cui esistenza (unitamente alla partecipazione degli altri originari coimputati, RR e OM) è stata specificamente accertata anche nella sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania 1'11 luglio 2017, acquisita, appunto, agli atti di questo giudizio. In questo contesto, si inseriscono le conversazioni intercettate, che, per lo SC, rappresentano l'elemento di prova maggiormente significativo. Da queste emerge, da un canto, il ruolo assunto dal RR a Palagonia (in riscontro, così, delle precedenti fonti di prova) e, dall'altro, la condotta di partecipazione dello SC, finalizzata a fornire il proprio contributo alla esistenza in vita della associazione stessa. In particolare, le conversazioni intercettate il 14 febbraio 2014 a bordo della autovettura di quest'ultimo (conversazione nella quale si discute proprio sul ruolo del RR e del suo gruppo la Palagonia), il 29 maggio 2014 (afferente sempre al ruolo di comando del RR), il 17 luglio 2014 (dove lo SC veniva presentato ai referenti di LA quale rappresentante del RR) e il 23 maggio 2014 (afferente all'eventuale successione all'interno del gruppo in caso di arresto). Ricostruito, in questi termini, il complessivo supporto probatorio utilizzato dai giudici di merito, è possibile valutare le questioni sollevate dal ricorrente e, in primo luogo (secondo un ordine logico), il regime di acquisizione della già menzionata sentenza. Ebbene proprio alla luce di quanto evidenziato in precedenza, la censura è, in sé, inammissibile, in quanto non si confronta con la complessiva motivazione offerta dai giudici di merito e con le ulteriori fonti di prova, in sé sufficienti, in essa indicate (le dichiarazioni rese dai collaboratori e le chiare conversazioni intercettate). 3 D'altronde, pur prescindendo dal consenso offerto dalla difesa (del quale la sentenza di primo grado dà comunque atto e rispetto al quale il ricorrente si limita a riportare singoli brani della trascrizione del verbale fonoregistrato, con evidente non autosufficienza del ricorso) e dalla circostanza per cui la predetta sentenza sia comunque passata in giudicato, ancorché successivamente alla sua acquisizione (dato rispetto al quale il ricorrente deduce esclusivamente un asserito difetto di contraddittorio, comunque recuperabile in questa sede), seppur le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali, e non ancora irrevocabili, siano da considerare documenti (e, quindi, possono essere utilizzate come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati), non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, seppur dopo averli sottoposti ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Rv. 234400). Ed è quanto avvenuto in concreto. La corte territoriale (e, prima ancora, il Tribunale) non si.è limitata, infatti, a dedurre l'esistenza del sodalizio criminoso e la relativa partecipazione dello SC dal solo accertamento contenuto nella predetta sentenza, ma ha sottoposto il dato ad un'autonoma valutazione critica, alla luce delle coerenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle plurime conversazioni intercettate, esse stesse utilizzate nella sentenza acquisita e di per sé sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità. In questo contesto, in realtà, il ricorrente lamenta l'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai fratelli BI, atteso che questi ultimi sarebbero divenuti collaboratori di giustizia nel corso del 2012, quindi in epoca antecedente alla stessa consumazione dei reati contestati e, pertanto, non avrebbero potuto riferire alcunché di rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti in contestazione. Ma la deduzione è infondata, in quanto non tiene conto che quanto riferito dai fratelli BI (ovviamente per il periodo durante il quale hanno avuto diretta conoscenza) ha trovato diretto riscontro, per il periodo successivo, proprio nelle conversazioni intercettate che danno esse stesse atto, nel periodo oggetto della contestazione, dell'esistenza di questo gruppo e del ruolo svolto da ciascuno (e, in particolare, per quel che rileva in questa sede, dello SC). Quanto alla censura afferente alla ritenuta sussistenza del carattere mafioso, è sufficiente rilevare come le circostanze dedotte dal ricorrente (quanto alle particolari modalità delle condotte, arrestatesi allo stadio del mero tentativo, e all'atteggiamento non omertoso delle persone offese) s'gvio prive di forza inferenziale rispetto al dato ritenuto dai giudici di merito (il carattere mafioso dell'associazione) in quanto attinenti alla capacità delle vittime di squarciare il velo di omertà che sorregge la struttura organizzativa (e non già alla mancanza di forza intimidatrice dello stesso sodalizio) o alla concreta realizzazione dei reati 4 fine, in sé non determinanti, qualora emerga comunque il collegamento della struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento (Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Rv. 273093). Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 marzo 2023 CORTE DI CASSAZIONE