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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il UN di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 573/2023 RG trattata all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto al giorno 08.04.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PELUSO Parte_1
GIUSEPPE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. BATTISTA CP_1
VALERIA e dall'avv. GIULIA FERRANTE
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 08.4.2025.
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato assunto in data 31.3.2001 alle dipendenze dell' con contratto a CP_2 tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di operatore tecnico elettricista e inquadramento nella categoria B del CCNL Comparto del personale Servizio Sanitario
Nazionale (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente); di aver in verità da sempre svolto, in modo prevalente e continuativo, mansioni di elettricista sussumibili nel superiore livello retributivo “BS”; di avere, pertanto, diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate in forza dello svolgimento della superiore qualifica, quantificate come prospetto contabile in atti. Pertanto, così concludeva: “a) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) accertare e dichiarare che le attività affidate e svolte dal sig. sono consistite, a partire dal 31/03/2001, in attività appartenenti alla categoria B livello Parte_1 retributivo B Superiore per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, c) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, via M Nicoletta “Il Granaio” I. al CP_2 pagamento in favore del ricorrente delle differenze contributive e retributive fin dall'anno 2015 ad esso spettanti, che ammontano ad € 9.083,48 o quella diversa somma che emergerà in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c., nonché alla regolarizzazione previdenziale della ricorrente;
II. condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo. A tal fine il ricorrente, riservandosi ogni diritto, ragione o azione per il recupero dei contributi previdenziali omessi”.
L'azienda convenuta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto in fondato in fatto ed in diritto.
La causa, acquisito ex art. 421 c.pc. il CCNL di riferimento nonché la produzione documentale di cui all'ordinanza del 27.09.2023, veniva istruita documentalmente e oralmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
***
Come noto “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L., n. 18808 del 7.8.2013 e Sez. L. n. 2102 del 24.01.2019).
Pertanto, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave. Mutuando tali considerazioni al caso di specie va da se che il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, da parte del ricorrente, genererebbe esclusivamente il diritto alla differenza di trattamento economico;
pertanto oggetto del presente giudizio può essere unicamente il riconoscimento del credito di lavoro, con la conseguenza che l'accertamento dello svolgimento di mansioni inquadrabili in un livello economico superiore può e deve essere effettuato in quanto è funzionale al riconoscimento della conseguente pretesa creditoria.
Ciò posto, nel caso di specie, benchè l'istruttoria testimoniale assunta ( cfr. verbale ud. del
21.2.2024, dichiarazioni di e abbia confermato lo Parte_2 Parte_3 svolgimento, da parte del sig. di interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, Pt_1 sussumibili nel profilo professionale di elettricista e, quindi, nella categoria BS della declaratoria di riferimento (cfr. CCNL di comparto 1998/2001, acquisito d'ufficio ex art. 421 c.p.c.), la disposta consulenza tecnica d'ufficio ha escluso la sussistenza di crediti retributivi così concludendo “Non sussistono crediti retributivi maturati dal ricorrente per i periodi lavorativi “dal 15.10.15 al 13.3.2023, con livello d'inquadramento del lavoratore nel livello B super del
CCNL 1998/2001 del Comparto Sanità e dall'1.1.2023 del livello “Operatori” del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2019/2021” operando con “detrazione dal totale dovuto, in applicazione del superiore livello retributivo sopra indicato, di quanto riportato nei prospetti paga in atti, confrontando li stessi con il documento n. 1 del fascicolo di parte resistente nonché con i conteggi analitici allegati da parte ricorrente ”, in quanto sebbene l' abbia inquadrato il preponente all'interno CP_2 della Categoria B, ha poi erogato un trattamento retributivo complessivamente superiore alla Categoria BS, riconoscendo di fatto la progressione nell'area di inquadramento fino alla V fascia ed altresì applicando, al rapporto di lavoro, la clausola di miglior favore, attraverso la corresponsione degli istituti di IVS, di
Indennità qualificazione professionale e di Elemento perequativo anche quando gli stessi non erano previsti, ovvero ritenuti conglobati nella retribuzione dai CCNL esaminati, così come precedentemente analizzato nel paragrafo - Criteri seguiti - di questa CTU. Pertanto, se si considera solo l'area di inquadramento retributivo, il preponente avrebbe maturato un credito retributivo di € 10.785,78, (Tabella B.1), ma dal momento che l'Ente ha riconosciuto al ricorrente, attraverso le voci fisse della retribuzione su analizzate, così come riportate nella Tabella A.1 di riepilogo riproposta in basso, un trattamento retributivo maggiore durante il periodo analizzato, emerge, in favore del resistente, un credito, così come rilevato nelle Tabelle B.2, B.3” ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 10.1.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Tanto premesso, il giudicante non può che condividere i conteggi elaborati dal consulente tecnico, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Pertanto, in forza delle argomentazioni esposte in premessa, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, acclarato lo svolgimento di mansioni superiori, negato dalla resistente, restano compensate.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono poste in solido tra le parti.
Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. n.25179/2013; n.28094/2009); e ancora, Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa. Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009, 21701/2006,
2858/1999).
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 573/2023, così provvede:
-rigetta il ricorso per le ragioni in parte motiva;
-compensa le spese di lite;
- liquida le spese di CTU come sa separato decreto.
Crotone, 08.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Della cui attendibilità, in ragione delle precise e circostanziate dichiarazioni testimoniali , non v'è motivo di dubitare per il sol fatto che li stessi siano colleghi di lavoro del ricorrente, parti processuali in analoghi giudizi avanti DE UN ( cfr. Cass. 11204/2014)