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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/08/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2221/2019, posta in decisione in data 14.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DI MICELI SALVATORE e con elezione di domicilio in via
VIA CAVALLOTTI 12 92024 CANICATTI' presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a NARO (AG) in [...] CP_1 C.F._1
21/12/1967, con il patrocinio degli Avv. ti LO GIUDICE DAVIDE e LI CALZI
MARIA e con elezione di domicilio in VIALE REGINA ELENA N. 60 CANICATTÌ presso quest'ultimo difensore
APPELLATO
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale CP_1 Parte_1 di Agrigento, esponendo: di aver intrattenuto dal 2005, con l'Istituto di Credito, il rapporto di conto corrente con scopertura di credito n. 38796.08; che, nel corso del rapporto, la aveva illegittimamente applicato interessi superiori al tasso legale, Pt_1
interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, interessi per giorni-valuta, indennità di sconfinamento, spese tenuta conto e competenze assolutamente non dovute;
che le clausole del contratto, contenenti tali pattuizioni, dovevano dichiararsi nulle per violazione di legge (art. 1283 e 1284 c.c.) ed anche perché contrarie al combinato disposto della legge n. 108/1996 con gli artt.
1339 e 1419 c.c.; che, durante il corso del rapporto (in vari trimestri), il tasso era inconfutabilmente usurario, stante la somma di tutti gli addebiti;
che, per tali ragioni,
a fronte del ricalcolo del saldo a mezzo CTU, il correntista, espunti gli addebiti illegittimi, sarebbe certamente risultato creditore, dovendosi per tal motivo condannare la alla restituzione delle somme indebitamente incassate. Pt_1
Costituendosi, la preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della Pt_1 domanda di ripetizione dell'indebito stante la pendenza del rapporto di conto corrente. Nel merito, rappresentava che il rapporto di conto corrente n. 38796.08, oggetto di causa, risultava regolato dal contratto di apertura di conto corrente del
27.5.2005, dalla lettera-contratto di credito del 27.5.2005 con la quale era stato concesso al correntista un affidamento di € 10.000,00 e, infine, dalla lettera-contratto di credito del 21.5.2008 con la quale era stato confermato l'affidamento di €
10.000,00. Quanto alle doglianze sulla illegittimità delle clausole, e conseguentemente degli addebiti, ne rilevava l'assoluta infondatezza, posto che tutte le condizioni erano state regolarmente pattuite in rispetto della normativa applicabile.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
2 Istruita la causa attraverso apposita CTU tecnica-contabile, con sentenza n. 568 del 23.4.2019, il Tribunale accoglieva le domande attoree e, per l'effetto, accertava che era creditore della somma pari ad € 1.715,80, condannando la al CP_1 Pt_1
pagamento.
In motivazione, il primo Giudice dava atto dell'illegittimità degli addebiti applicati dall'Istituto di Credito in danno del correntista, in violazione degli artt. 1283
e 1284 c.c. Per tali ragioni, faceva proprie le conclusioni del CTU, in quanto correttamente motivata.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_1
; si costituiva , resistendo e spiegando, al contempo, appello
[...] CP_1
incidentale.
In data 14.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione attinente al difetto di procura, formulata dall'appellato in comparsa di costituzione e risposta. Invero, lo stesso si limita ad eccepirla senza tuttavia argomentarne la motivazione. Ad ogni modo, deve rilevarsi che, unitamente all'atto di citazione in appello, la ha provveduto a Pt_1
depositare la procura alle liti (cfr. allegato procura), debitamente sottoscritta dalla
Dott.ssa nella sua qualità di Responsabile del settore recupero crediti, e Per_1 autenticata dall'Avv. Di Miceli. La qualifica della suddetta non può peraltro revocarsi in dubbio stante l'attestazione del ruolo, depositata dall'appellante, da cui si evince anche l'attualità dell'incarico al momento del rilascio della procura (cfr. allegato attestazione ruolo depositato in data 20.9.2024). Per completezza, si aggiunga che la ha provveduto a depositare anche il conferimento di procura speciale effettuato Pt_1
dalla stessa, a rogito del Notar (rep. 33190, racc. 15728), in favore dei vari Per_2
ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative, identificati a mezzo della attestazione di ruolo sopra richiamati (cfr. allegato procura speciale depositato in data
20.9.2024). Per tali ragioni, l'eccezione è priva di fondamento.
Con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342,
3 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità della CTU) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
APPELLO PRINCIPALE
Nel merito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del CTU, seppur non attendibili e quindi inutilizzabili. In particolare, sia quanto al contratto di apertura di conto corrente del 27.5.2005, con la quale è stato concesso ab origine un affidamento per €
10.000,00, sia relativamente alla lettera-contratto di credito del 21.5.2008, con la quale è stato confermato l'affidamento per € 10.000,00, contesta l'accertamento dell'usurarietà del tasso extrafido. Argomenta che il consulente ha utilizzato criteri di calcolo palesemente errati in quanto volti ad un'indistinta inclusione nel TEG di tutte le condizioni del rapporto (interessi, commissioni, spese etc.), sommando quindi tassi che invece non potevano ritenersi cumulabili ai fini antiusura. Segnatamente, con riguardo alla CMS, rileva che, essendo il contratto stato concluso nel 2005 e quindi anteriormente alla Legge del 2009, la predetta commissione doveva essere autonomamente vagliata facendo riferimento alla CMS soglia, così come ampiamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Deduce, altresì, che, pur volendo considerare usurario il tasso extrafido, la nullità colpirebbe solo gli interessi relativi agli sconfinamenti e mai quelli intrafido.
Il motivo è fondato seppur nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, giova premettere quanto sancito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione SS.UU. 16303/2018), per cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art 2 bis del d.l.
n. 185 del 2008 inserito dalla L di conversione n 2 del 2009 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996 va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia'
4 ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art 2, comma 1, della predetta L, n, 108 del 1996 e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”.
Dunque, come correttamente sostenuto dall'appellante, la CMS non poteva essere inclusa nel calcolo ai fini della verifica del tasso soglia, ma doveva nel caso essere separatamente comparata, ragion per cui non possono condividersi le conclusioni a cui è giunto il consulente nominato nel primo grado di giudizio.
Tuttavia, deve precisarsi che, nel caso di specie, come correttamente rilevato dall con il terzo motivo di appello incidentale, dalle condizioni economiche CP_1
contenute nel contratto di conto corrente (cfr. allegato contratto pag. 10), si evince che la CMS è indeterminata, in quanto viene espressa solo l'aliquota, nella misura dell'0,7500%, senza individuare la base di calcolo, la periodicità e gli altri elementi essenziali ai fini della corretta, specifica pattuizione. Infatti, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che per poter essere riconosciuta valida, la C.M.S. deve risultare determinata o, comunque determinabile, non solo nell'ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In particolare, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata. In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un valido accordo tra le parti (ex multis Cass.
870/2006; n. 19825/2022).
Ebbene, essendo stata la causa rimessa sul ruolo proprio al fine di dar seguito a tale indirizzo, il consulente ha provveduto ad espungere tutte le somme addebitate a titolo di CMS (cfr. pag. 11 consulenza); in tal modo il saldo ricalcolato è pari a
7.081,83 a debito, (con una differenza a favore del correntista pari ad € 3.077,82).
5 Prima di vagliare il secondo motivo di gravame avente ad oggetto le eventuali restituzioni a favore della a fronte dei diversi pagamenti effettuati da Pt_1 quest'ultima, deve essere esaminato l'appello incidentale.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui il CP_1
Tribunale ha omesso di considerare che i contratti, posti in essere tra le parti, non contengano la firma del legale rappresentante della Pt_1
Preliminarmente, deve rilevarsi che nessuna censura di tale tenore è stata formulata in primo grado, sicché il motivo di appello è ai limiti dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Ad ogni modo, nel merito, la doglianza è infondata. Sul punto, pronunziando ex art. 374 comma II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno invero affermato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del D.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto” (Cass. S.U.
6.1.2018 n. 898 e Cass.
S.U. 23.1.2018 n. 1653). Ancora, più di recente, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9196/2021) ha espressamente esteso il suindicato principio di diritto ai contratti di conto corrente di corrispondenza, sottolineando in motivazione l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.lgs. n. 58 del
1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto, sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto ossia “la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma -ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario- che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile
6 dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass.,
Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti).
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle condizioni contrattuali per mancata trattiva ai sensi degli art. 33 e 34 Cod. Consumo, considerato che nel contratto è stata prevista una espressa rinuncia a ricevere lo schema precontrattuale. Inoltre, lamenta il difetto di sottoscrizione specifica della clausola vessatoria (art. 9, commi 1 e 2) di capitalizzatone trimestrale degli interessi e di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Anche tali censure, formulate per la prima volta in appello, sono infondate.
7 Ebbene, in primo luogo, deve rilevarsi che dall'espressa rinuncia a ricevere lo schema precontrattuale non si può far discendere ex sé, quale logica conseguenza, che non vi sia stata trattativa tra le parti. A fortiori se si considera che tale rinuncia è stata debitamente firmata dal correntista e soprattutto che il contratto contiene tutte le condizioni economiche di cui lo stesso debba essere a conoscenza, anche queste riportanti espressa sottoscrizione. Né tantomeno l'appellante ha fornito alcun principio di prova su quale sarebbe stato questo schema precontrattuale e se divergesse il qualche modo dal contratto definitivo.
Quanto al difetto di specifica sottoscrizione della clausola di cui all'art. 9, commi 1 e 2, va rammentato che a norma dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
I requisiti richiesti perché possa ritenersi sussistente l'espressa approvazione per iscritto sono stati di recente delineati dalla giurisprudenza di legittimità la quale sul punto ha chiarito che “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr.
Cass. n. 4126/2024). Ebbene, nel caso di specie, dal contratto si evince chiaramente
(cfr. pag. 15) sia la dichiarazione di approvare specificamente le clausole ai sensi dell'art. 1341, co 2, c.c. sia le singole clausole a cui si fa riferimento. Quindi, seppur possa qualificarsi come richiamo cumulativo, di cui si lamenta l'appellato, deve rilevarsi che sono esplicate con estrema chiarezza sia gli articoli del contratto a cui si fa riferimento, sia la macrocategoria di appartenenza (ad es. sezione conto corrente bancario), sia infine l'oggetto della singola clausola (ad es. capitalizzazione degli interessi). Pertanto, deve ritenersi sussistente la specifica pattuizione richiesta.
Quanto, poi, alla censura attinente alle condizioni dell'apertura di credito (pag.
18 comparsa di costituzione), deve rilevarsi che non si tratta né di clausole vessatorie né tantomeno di deroghe alla disciplina comune, piuttosto di un mero richiamo alle condizioni economiche contenute nel contratto di conto corrente.
8 Con il terzo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità della CMS in quanto indeterminata. Il motivo è fondato e risulta assorbito per quanto sopradetto in merito a tale questione.
Con il quarto motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui il CP_1
Tribunale ha omesso di rilevare l'illegittima variazione del tasso di interesse applicato durante il corso del rapporto rispetto a quello indicato nelle lettere di credito. Argomenta che la non ha provato in giudizio di aver inviato al Pt_1
correntista le proposte di modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B.
Il motivo è fondato. Come correttamente rilevato dal CTU, le cui conclusioni devono condividersi, il contratto di accensione “riporta l'accettazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 c.c., della clausola dello ius variandi, condizione questa che risulta sufficiente per la variazione in peius dei tassi debitori fino al 4/08/06, data di entrata in vigore del novellato art. 118 TUB, introdotto dalla L. 248/06. Dalla suddetta data (4/8/2006) - per la legittimità delle variazioni peggiorative delle condizioni economiche - è richiesta, invece, la formulazione di specifica proposta di modifica unilaterale del contratto con indicazione del giustificato motivo della variazione da trasmettere al correntista con un avviso minimo di 30 giorni e
l'indicazione della facoltà di recesso alle condizioni in essere prima della variazione proposta” (cfr. pagg. 12 e 13 consulenza). Su tale presupposto, il consulente ha provveduto a sostituire i tassi peggiorativi applicati con l'ultimo tasso pattuito o ritualmente modificato, ricalcolando il saldo con una differenza a favore del correntista di € 1.414,61.
Con il quinto motivo di appello incidentale, censura la sentenza nella CP_1
parte in cui non ha comunque dichiarato illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici calcolati sulla commissione di massimo scoperto. Sul punto, deve rilevarsi che, essendo stata dichiarata l'indeterminatezza della CMS, la suddetta commissione è stata espunta con tutti i relativi addebiti per quanto sopra detto.
Infine, deve essere vagliato il secondo motivo di appello principale, afferente alle restituzioni richieste dalla a fronte dei pagamenti effettuati in favore del Pt_1
correntista ed in ossequio alla sentenza di prime cure.
9 La ha pagato, secondo quanto allegato e documentato e non contestato, Pt_1
le seguenti somme:
- € 1.730,79 per saldo del conto corrente dichiarato in sentenza in favore del sig.
; CP_1
- € 1.794,00 per spese legali in favore dell'Avv. Maria li Calzi, dichiaratasi distrattaria;
- € 1.843,68 in favore dell'Avv. Davide Lo Giudice, anch'esso dichiaratosi distrattario;
- € 2.030,08 a titolo di spese di CTU in favore del perito d'ufficio nominato in primo grado, Dott. . Persona_3
Gli avvocati distrattari vanno quindi condannati personalmente a restituire le somme dovute, e l' a restituire a sua volta quanto ricevuto in esecuzione della CP_1
sentenza di primo grado. Nulla può disporsi in questo giudizio quanto alla somma pagata al C.T.U., poiché questi non è parte in causa.
A fronte del ricalcolo effettuato dal CTU in questo grado, il saldo è a debito per il correntista per l'importo di € 5.284,13 non già 6.060,05 (come riferito dalla consulente per mero errore di calcolo), dato dalla differenza tra il saldo-banca di €
9.776,56 ed € 4.492,43, somma degli importi rilevati a favore del debitore a seguito dei ricalcoli effettuati in applicazione dei quesiti peritali relativi alla espunzione della
C.M.S. 3e dell'applicazione dei tassi legittimi.
Nessuna condanna a restituzioni di somme dovute può essere sancita in questo giudizio, poiché non è stata allegata né documentata la chiusura del conto corrente oggetto del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano - con riguardo allo scaglione corrispondente all'importo a saldo negativo come accertato - per il primo grado del giudizio, in complessivi € 3.000,00 per compensi nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 4.304,00 di cui di cui € 3.500,00 per compensi ed € 804,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
le spese per la C.T.U., liquidate come da separato decreto di pari data, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a
10 favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) ridetermina in € 5.284,13 il saldo a debito del correntista relativo CP_1
al conto corrente n. 38796,08 alla data del 30.6.2015, intrattenuto con la
[...]
Parte_1
2) condanna gli avv.ti Maria Li Calzi e Davide Lo Giudice distrattari nel giudizio di primo grado, a restituire alla appellante gli importi ricevuti a titolo Pt_1
di compensi;
3) condanna a restituire alla quanto CP_1 Parte_1
ricevuto in esecuzione della sentenza n. 568/2019 qui appellata;
4) condanna l al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 4.304,00, oltre accessori;
5) pone le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto di pari data, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della appellata soccombente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
30.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2221/2019, posta in decisione in data 14.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DI MICELI SALVATORE e con elezione di domicilio in via
VIA CAVALLOTTI 12 92024 CANICATTI' presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a NARO (AG) in [...] CP_1 C.F._1
21/12/1967, con il patrocinio degli Avv. ti LO GIUDICE DAVIDE e LI CALZI
MARIA e con elezione di domicilio in VIALE REGINA ELENA N. 60 CANICATTÌ presso quest'ultimo difensore
APPELLATO
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava avanti al Tribunale CP_1 Parte_1 di Agrigento, esponendo: di aver intrattenuto dal 2005, con l'Istituto di Credito, il rapporto di conto corrente con scopertura di credito n. 38796.08; che, nel corso del rapporto, la aveva illegittimamente applicato interessi superiori al tasso legale, Pt_1
interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, interessi per giorni-valuta, indennità di sconfinamento, spese tenuta conto e competenze assolutamente non dovute;
che le clausole del contratto, contenenti tali pattuizioni, dovevano dichiararsi nulle per violazione di legge (art. 1283 e 1284 c.c.) ed anche perché contrarie al combinato disposto della legge n. 108/1996 con gli artt.
1339 e 1419 c.c.; che, durante il corso del rapporto (in vari trimestri), il tasso era inconfutabilmente usurario, stante la somma di tutti gli addebiti;
che, per tali ragioni,
a fronte del ricalcolo del saldo a mezzo CTU, il correntista, espunti gli addebiti illegittimi, sarebbe certamente risultato creditore, dovendosi per tal motivo condannare la alla restituzione delle somme indebitamente incassate. Pt_1
Costituendosi, la preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della Pt_1 domanda di ripetizione dell'indebito stante la pendenza del rapporto di conto corrente. Nel merito, rappresentava che il rapporto di conto corrente n. 38796.08, oggetto di causa, risultava regolato dal contratto di apertura di conto corrente del
27.5.2005, dalla lettera-contratto di credito del 27.5.2005 con la quale era stato concesso al correntista un affidamento di € 10.000,00 e, infine, dalla lettera-contratto di credito del 21.5.2008 con la quale era stato confermato l'affidamento di €
10.000,00. Quanto alle doglianze sulla illegittimità delle clausole, e conseguentemente degli addebiti, ne rilevava l'assoluta infondatezza, posto che tutte le condizioni erano state regolarmente pattuite in rispetto della normativa applicabile.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
2 Istruita la causa attraverso apposita CTU tecnica-contabile, con sentenza n. 568 del 23.4.2019, il Tribunale accoglieva le domande attoree e, per l'effetto, accertava che era creditore della somma pari ad € 1.715,80, condannando la al CP_1 Pt_1
pagamento.
In motivazione, il primo Giudice dava atto dell'illegittimità degli addebiti applicati dall'Istituto di Credito in danno del correntista, in violazione degli artt. 1283
e 1284 c.c. Per tali ragioni, faceva proprie le conclusioni del CTU, in quanto correttamente motivata.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_1
; si costituiva , resistendo e spiegando, al contempo, appello
[...] CP_1
incidentale.
In data 14.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione attinente al difetto di procura, formulata dall'appellato in comparsa di costituzione e risposta. Invero, lo stesso si limita ad eccepirla senza tuttavia argomentarne la motivazione. Ad ogni modo, deve rilevarsi che, unitamente all'atto di citazione in appello, la ha provveduto a Pt_1
depositare la procura alle liti (cfr. allegato procura), debitamente sottoscritta dalla
Dott.ssa nella sua qualità di Responsabile del settore recupero crediti, e Per_1 autenticata dall'Avv. Di Miceli. La qualifica della suddetta non può peraltro revocarsi in dubbio stante l'attestazione del ruolo, depositata dall'appellante, da cui si evince anche l'attualità dell'incarico al momento del rilascio della procura (cfr. allegato attestazione ruolo depositato in data 20.9.2024). Per completezza, si aggiunga che la ha provveduto a depositare anche il conferimento di procura speciale effettuato Pt_1
dalla stessa, a rogito del Notar (rep. 33190, racc. 15728), in favore dei vari Per_2
ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative, identificati a mezzo della attestazione di ruolo sopra richiamati (cfr. allegato procura speciale depositato in data
20.9.2024). Per tali ragioni, l'eccezione è priva di fondamento.
Con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342,
3 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità della CTU) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
APPELLO PRINCIPALE
Nel merito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del CTU, seppur non attendibili e quindi inutilizzabili. In particolare, sia quanto al contratto di apertura di conto corrente del 27.5.2005, con la quale è stato concesso ab origine un affidamento per €
10.000,00, sia relativamente alla lettera-contratto di credito del 21.5.2008, con la quale è stato confermato l'affidamento per € 10.000,00, contesta l'accertamento dell'usurarietà del tasso extrafido. Argomenta che il consulente ha utilizzato criteri di calcolo palesemente errati in quanto volti ad un'indistinta inclusione nel TEG di tutte le condizioni del rapporto (interessi, commissioni, spese etc.), sommando quindi tassi che invece non potevano ritenersi cumulabili ai fini antiusura. Segnatamente, con riguardo alla CMS, rileva che, essendo il contratto stato concluso nel 2005 e quindi anteriormente alla Legge del 2009, la predetta commissione doveva essere autonomamente vagliata facendo riferimento alla CMS soglia, così come ampiamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Deduce, altresì, che, pur volendo considerare usurario il tasso extrafido, la nullità colpirebbe solo gli interessi relativi agli sconfinamenti e mai quelli intrafido.
Il motivo è fondato seppur nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, giova premettere quanto sancito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione SS.UU. 16303/2018), per cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art 2 bis del d.l.
n. 185 del 2008 inserito dalla L di conversione n 2 del 2009 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996 va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia'
4 ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art 2, comma 1, della predetta L, n, 108 del 1996 e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”.
Dunque, come correttamente sostenuto dall'appellante, la CMS non poteva essere inclusa nel calcolo ai fini della verifica del tasso soglia, ma doveva nel caso essere separatamente comparata, ragion per cui non possono condividersi le conclusioni a cui è giunto il consulente nominato nel primo grado di giudizio.
Tuttavia, deve precisarsi che, nel caso di specie, come correttamente rilevato dall con il terzo motivo di appello incidentale, dalle condizioni economiche CP_1
contenute nel contratto di conto corrente (cfr. allegato contratto pag. 10), si evince che la CMS è indeterminata, in quanto viene espressa solo l'aliquota, nella misura dell'0,7500%, senza individuare la base di calcolo, la periodicità e gli altri elementi essenziali ai fini della corretta, specifica pattuizione. Infatti, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che per poter essere riconosciuta valida, la C.M.S. deve risultare determinata o, comunque determinabile, non solo nell'ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In particolare, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata. In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un valido accordo tra le parti (ex multis Cass.
870/2006; n. 19825/2022).
Ebbene, essendo stata la causa rimessa sul ruolo proprio al fine di dar seguito a tale indirizzo, il consulente ha provveduto ad espungere tutte le somme addebitate a titolo di CMS (cfr. pag. 11 consulenza); in tal modo il saldo ricalcolato è pari a
7.081,83 a debito, (con una differenza a favore del correntista pari ad € 3.077,82).
5 Prima di vagliare il secondo motivo di gravame avente ad oggetto le eventuali restituzioni a favore della a fronte dei diversi pagamenti effettuati da Pt_1 quest'ultima, deve essere esaminato l'appello incidentale.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui il CP_1
Tribunale ha omesso di considerare che i contratti, posti in essere tra le parti, non contengano la firma del legale rappresentante della Pt_1
Preliminarmente, deve rilevarsi che nessuna censura di tale tenore è stata formulata in primo grado, sicché il motivo di appello è ai limiti dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Ad ogni modo, nel merito, la doglianza è infondata. Sul punto, pronunziando ex art. 374 comma II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno invero affermato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del D.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto” (Cass. S.U.
6.1.2018 n. 898 e Cass.
S.U. 23.1.2018 n. 1653). Ancora, più di recente, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9196/2021) ha espressamente esteso il suindicato principio di diritto ai contratti di conto corrente di corrispondenza, sottolineando in motivazione l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.lgs. n. 58 del
1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto, sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto ossia “la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma -ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario- che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile
6 dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass.,
Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti).
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle condizioni contrattuali per mancata trattiva ai sensi degli art. 33 e 34 Cod. Consumo, considerato che nel contratto è stata prevista una espressa rinuncia a ricevere lo schema precontrattuale. Inoltre, lamenta il difetto di sottoscrizione specifica della clausola vessatoria (art. 9, commi 1 e 2) di capitalizzatone trimestrale degli interessi e di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Anche tali censure, formulate per la prima volta in appello, sono infondate.
7 Ebbene, in primo luogo, deve rilevarsi che dall'espressa rinuncia a ricevere lo schema precontrattuale non si può far discendere ex sé, quale logica conseguenza, che non vi sia stata trattativa tra le parti. A fortiori se si considera che tale rinuncia è stata debitamente firmata dal correntista e soprattutto che il contratto contiene tutte le condizioni economiche di cui lo stesso debba essere a conoscenza, anche queste riportanti espressa sottoscrizione. Né tantomeno l'appellante ha fornito alcun principio di prova su quale sarebbe stato questo schema precontrattuale e se divergesse il qualche modo dal contratto definitivo.
Quanto al difetto di specifica sottoscrizione della clausola di cui all'art. 9, commi 1 e 2, va rammentato che a norma dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
I requisiti richiesti perché possa ritenersi sussistente l'espressa approvazione per iscritto sono stati di recente delineati dalla giurisprudenza di legittimità la quale sul punto ha chiarito che “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr.
Cass. n. 4126/2024). Ebbene, nel caso di specie, dal contratto si evince chiaramente
(cfr. pag. 15) sia la dichiarazione di approvare specificamente le clausole ai sensi dell'art. 1341, co 2, c.c. sia le singole clausole a cui si fa riferimento. Quindi, seppur possa qualificarsi come richiamo cumulativo, di cui si lamenta l'appellato, deve rilevarsi che sono esplicate con estrema chiarezza sia gli articoli del contratto a cui si fa riferimento, sia la macrocategoria di appartenenza (ad es. sezione conto corrente bancario), sia infine l'oggetto della singola clausola (ad es. capitalizzazione degli interessi). Pertanto, deve ritenersi sussistente la specifica pattuizione richiesta.
Quanto, poi, alla censura attinente alle condizioni dell'apertura di credito (pag.
18 comparsa di costituzione), deve rilevarsi che non si tratta né di clausole vessatorie né tantomeno di deroghe alla disciplina comune, piuttosto di un mero richiamo alle condizioni economiche contenute nel contratto di conto corrente.
8 Con il terzo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la nullità della CMS in quanto indeterminata. Il motivo è fondato e risulta assorbito per quanto sopradetto in merito a tale questione.
Con il quarto motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui il CP_1
Tribunale ha omesso di rilevare l'illegittima variazione del tasso di interesse applicato durante il corso del rapporto rispetto a quello indicato nelle lettere di credito. Argomenta che la non ha provato in giudizio di aver inviato al Pt_1
correntista le proposte di modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B.
Il motivo è fondato. Come correttamente rilevato dal CTU, le cui conclusioni devono condividersi, il contratto di accensione “riporta l'accettazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 c.c., della clausola dello ius variandi, condizione questa che risulta sufficiente per la variazione in peius dei tassi debitori fino al 4/08/06, data di entrata in vigore del novellato art. 118 TUB, introdotto dalla L. 248/06. Dalla suddetta data (4/8/2006) - per la legittimità delle variazioni peggiorative delle condizioni economiche - è richiesta, invece, la formulazione di specifica proposta di modifica unilaterale del contratto con indicazione del giustificato motivo della variazione da trasmettere al correntista con un avviso minimo di 30 giorni e
l'indicazione della facoltà di recesso alle condizioni in essere prima della variazione proposta” (cfr. pagg. 12 e 13 consulenza). Su tale presupposto, il consulente ha provveduto a sostituire i tassi peggiorativi applicati con l'ultimo tasso pattuito o ritualmente modificato, ricalcolando il saldo con una differenza a favore del correntista di € 1.414,61.
Con il quinto motivo di appello incidentale, censura la sentenza nella CP_1
parte in cui non ha comunque dichiarato illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici calcolati sulla commissione di massimo scoperto. Sul punto, deve rilevarsi che, essendo stata dichiarata l'indeterminatezza della CMS, la suddetta commissione è stata espunta con tutti i relativi addebiti per quanto sopra detto.
Infine, deve essere vagliato il secondo motivo di appello principale, afferente alle restituzioni richieste dalla a fronte dei pagamenti effettuati in favore del Pt_1
correntista ed in ossequio alla sentenza di prime cure.
9 La ha pagato, secondo quanto allegato e documentato e non contestato, Pt_1
le seguenti somme:
- € 1.730,79 per saldo del conto corrente dichiarato in sentenza in favore del sig.
; CP_1
- € 1.794,00 per spese legali in favore dell'Avv. Maria li Calzi, dichiaratasi distrattaria;
- € 1.843,68 in favore dell'Avv. Davide Lo Giudice, anch'esso dichiaratosi distrattario;
- € 2.030,08 a titolo di spese di CTU in favore del perito d'ufficio nominato in primo grado, Dott. . Persona_3
Gli avvocati distrattari vanno quindi condannati personalmente a restituire le somme dovute, e l' a restituire a sua volta quanto ricevuto in esecuzione della CP_1
sentenza di primo grado. Nulla può disporsi in questo giudizio quanto alla somma pagata al C.T.U., poiché questi non è parte in causa.
A fronte del ricalcolo effettuato dal CTU in questo grado, il saldo è a debito per il correntista per l'importo di € 5.284,13 non già 6.060,05 (come riferito dalla consulente per mero errore di calcolo), dato dalla differenza tra il saldo-banca di €
9.776,56 ed € 4.492,43, somma degli importi rilevati a favore del debitore a seguito dei ricalcoli effettuati in applicazione dei quesiti peritali relativi alla espunzione della
C.M.S. 3e dell'applicazione dei tassi legittimi.
Nessuna condanna a restituzioni di somme dovute può essere sancita in questo giudizio, poiché non è stata allegata né documentata la chiusura del conto corrente oggetto del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano - con riguardo allo scaglione corrispondente all'importo a saldo negativo come accertato - per il primo grado del giudizio, in complessivi € 3.000,00 per compensi nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 4.304,00 di cui di cui € 3.500,00 per compensi ed € 804,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
le spese per la C.T.U., liquidate come da separato decreto di pari data, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a
10 favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) ridetermina in € 5.284,13 il saldo a debito del correntista relativo CP_1
al conto corrente n. 38796,08 alla data del 30.6.2015, intrattenuto con la
[...]
Parte_1
2) condanna gli avv.ti Maria Li Calzi e Davide Lo Giudice distrattari nel giudizio di primo grado, a restituire alla appellante gli importi ricevuti a titolo Pt_1
di compensi;
3) condanna a restituire alla quanto CP_1 Parte_1
ricevuto in esecuzione della sentenza n. 568/2019 qui appellata;
4) condanna l al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 4.304,00, oltre accessori;
5) pone le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto di pari data, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della appellata soccombente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
30.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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