Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LAGONEGRO, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato alla udienza dell'08/01/2025, mediante lettura integrale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1898 /2023 R.G.L., avente ad oggetto: retribuzione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Parte_1
FORLENZA MARCO;
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to GALOTTO GAETANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPOSTO
CONCLUSIONI: Come da verbale di causa dell'08/01/2025, che si ha per richiamato e trascritto in questa sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ., articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale, conviene, comunque, riassumere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
❖➢
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lagonegro
– Sezione Lavoro – ritualmente notificato all'opposta , l' , in persona del Controparte_1 Parte_2
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., a mezzo del proprio difensore, chiedeva al Giudice adito, di voler così provvedere: “[…] accogliere, per i motivi di cui in premessa, la presente opposizione in quanto ammissibile, procedibile e fondata, in ordine alle eccezioni in fatto ed in diritto. […]” . Ed invero, con
Decreto Ingiuntivo n. 126/2023 del 02.11.2023, il Tribunale di Lagonegro – Sezione Lavoro – dott.ssa G.
Guglielmo – ingiungeva all' opponente di pagare nei confronti della Parte_1 Controparte_1 la somma di € 1.045,00 a titolo di cd. premialità Covid, oltre interessi legali, spese e competenze legali
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❖➢
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente provvedeva ad accreditare, unitamente allo stipendio di luglio 2024 la somma a titolo di premialità covid.
Deve ritenersi pacifico che il resistente sia stato integralmente soddisfatto dalla odierna opponente, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia sul punto. Non essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non può neppure ritenersi che il pagamento sia stato effettuato al solo fine di evitare la esecuzione (la circostanza, peraltro, neppure alla odierna udienza è stata dedotta). Da qui la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti,
2 anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da entrambe le parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Il decreto ingiuntivo, per effetto di quanto precede, deve essere revocato.
Le spese di lite del giudizio- unitariamente considerato- devono essere compensate, tenuto conto della concorde richiesta formulata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAGONEGRO, in persona del G.L., Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1898 /2023 del R.G.L., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, 08/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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