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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viggianello - Corso Senatore De Filpo 1 85040 Viggianello PZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3607 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, la sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nata a [...] ( PZ ) il 18/11/1956, rappresentata e difesa in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Roma, alla
Indirizzo_1, l'Avviso di accertamento n. 3607 del 29.11.2024, notificato alla contribuente in data 23.01.2025, avente ad oggetto l'omesso/parziale pagamento dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), relativa all'anno d'imposta 2019, dell'importo complessivo di € 1.839,00 (di cui € 1.319,00 per imposta,
€ 395,70 per sanzioni, € 116,47 per interessi, € 7,83 per spese di notifica), al fine di voler sentir dichiarare l'annullamento parziale nonché la riduzione dell'avviso di accertamento impugnato nella misura del 50%.
A sostegno del gravame eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazioni di legge e difetto di motivazione. Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 10/06/2025, il Comune di Viggianello (PZ) confutava puntualmente quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità e correttezza del proprio agire. Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna pubblica udienza, parti assenti, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, il ricorso è infondato e, dunque, da rigettare.
Ai sensi dell'art.1, Legge 160 del 27/12/2019 “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014”.
L'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, ha sancito che, al di là dell'espressa previsione di cui alle disposizioni citate, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme. Successivamente, con l'Ordinanza n. 6095 del 6 marzo 2024 il giudice di legittimità, ha ribadito che, conformemente alla copiosa giurisprudenza in materia, la disposizione dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992, applicabile anche all'IMU, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, ha subordinato il riconoscimento dell'esenzione alla presenza di un requisito soggettivo, ossia alla natura di ente non commerciale, come definito dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, del soggetto possessore
(e utilizzatore) dell'immobile e di un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento, nell'immobile, di una delle attività indicate negli articoli 3 e 4 del D.M. 200/2012 ed elencate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del
D.lgs. 504/92.
L'arresto giurisprudenziale di legittimità ha evidenziato, quindi, che la dimostrazione della sussistenza dei soli requisiti soggettivo, ossia che l'ente non persegua finalità lucrative, e oggettivo, vale il tipo di attività svolta, anche in regime di accreditamento, non è di per se sufficiente per l'esenzione, poiché «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione ».
Nel caso di specie, il ricorrente, non ha presentato la dichiarazione annuale di esenzione IMU, obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019, senza, pertanto, dare dimostrazione del possesso dei requisiti di legge necessari per l'applicazione della esenzione. Agli enti non commerciali non spetta l'esenzione IMU se l'immobile viene utilizzato sulla base di un contratto di locazione o di comodato. Ci deve essere identità tra soggetto possessore e utilizzatore. Salvo che l'immobile non venga dato in comodato da un ente non profit a un altro ente non commerciale, appartenente alla stessa struttura del concedente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'Ordinanza 14721 del 27 maggio 2024. La norma si riferisce agli immobili adibiti direttamente allo svolgimento delle attività indicate dalla norma di legge, “il che implica che vi sia coincidenza tra il soggetto passivo Imu che invoca l'esenzione e l'utilizzatore dell'immobile”. Dunque, “non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, con la conseguenza che il beneficio non compete nel caso di locali concessi in locazione a terzi”.
Non è superfluo sottolineare che, sempre nell'articolo 1, comma 71 della Legge 213/2023, è richiamata una norma di interpretazione autentica secondo cui l'esenzione dall'IMU è riconosciuta anche per gli immobili non attualmente utilizzati per le attività istituzionali, purché tali immobili siano strumentali a tali attività e il mancato esercizio attuale non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente, oltre ad essere il proprietario dell'immobile oggetto di accertamento, sostiene di essere il diretto utilizzatore dello stesso nella qualità di rappresentante legale dell'associazione
Onlus, mediante la stipula di un contratto di comodato d'uso. Tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione IMU, fa venir meno la conoscenza da parte del Comune dell'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'associazione Onlus, necessari per il riconoscimento dell'esenzione IMU. Inoltre, il mancato esercizio dell'attività protrattosi per molti anni fa venir meno il carattere della “strumentalità” dell'immobile per le attività con finalità non lucrative a cui sarebbe destinato. In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento e viene rigettato. I copiosi interventi legislativi succedutisi nel tempo con riferimento alle tipologie di esenzione dal tributo giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, Sez. 02, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 03/02/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viggianello - Corso Senatore De Filpo 1 85040 Viggianello PZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3607 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini, la sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nata a [...] ( PZ ) il 18/11/1956, rappresentata e difesa in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Roma, alla
Indirizzo_1, l'Avviso di accertamento n. 3607 del 29.11.2024, notificato alla contribuente in data 23.01.2025, avente ad oggetto l'omesso/parziale pagamento dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), relativa all'anno d'imposta 2019, dell'importo complessivo di € 1.839,00 (di cui € 1.319,00 per imposta,
€ 395,70 per sanzioni, € 116,47 per interessi, € 7,83 per spese di notifica), al fine di voler sentir dichiarare l'annullamento parziale nonché la riduzione dell'avviso di accertamento impugnato nella misura del 50%.
A sostegno del gravame eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazioni di legge e difetto di motivazione. Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 10/06/2025, il Comune di Viggianello (PZ) confutava puntualmente quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità e correttezza del proprio agire. Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna pubblica udienza, parti assenti, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, il ricorso è infondato e, dunque, da rigettare.
Ai sensi dell'art.1, Legge 160 del 27/12/2019 “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014”.
L'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, ha sancito che, al di là dell'espressa previsione di cui alle disposizioni citate, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme. Successivamente, con l'Ordinanza n. 6095 del 6 marzo 2024 il giudice di legittimità, ha ribadito che, conformemente alla copiosa giurisprudenza in materia, la disposizione dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992, applicabile anche all'IMU, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, ha subordinato il riconoscimento dell'esenzione alla presenza di un requisito soggettivo, ossia alla natura di ente non commerciale, come definito dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, del soggetto possessore
(e utilizzatore) dell'immobile e di un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento, nell'immobile, di una delle attività indicate negli articoli 3 e 4 del D.M. 200/2012 ed elencate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del
D.lgs. 504/92.
L'arresto giurisprudenziale di legittimità ha evidenziato, quindi, che la dimostrazione della sussistenza dei soli requisiti soggettivo, ossia che l'ente non persegua finalità lucrative, e oggettivo, vale il tipo di attività svolta, anche in regime di accreditamento, non è di per se sufficiente per l'esenzione, poiché «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione ».
Nel caso di specie, il ricorrente, non ha presentato la dichiarazione annuale di esenzione IMU, obbligatoria ai sensi dell'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019, senza, pertanto, dare dimostrazione del possesso dei requisiti di legge necessari per l'applicazione della esenzione. Agli enti non commerciali non spetta l'esenzione IMU se l'immobile viene utilizzato sulla base di un contratto di locazione o di comodato. Ci deve essere identità tra soggetto possessore e utilizzatore. Salvo che l'immobile non venga dato in comodato da un ente non profit a un altro ente non commerciale, appartenente alla stessa struttura del concedente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'Ordinanza 14721 del 27 maggio 2024. La norma si riferisce agli immobili adibiti direttamente allo svolgimento delle attività indicate dalla norma di legge, “il che implica che vi sia coincidenza tra il soggetto passivo Imu che invoca l'esenzione e l'utilizzatore dell'immobile”. Dunque, “non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, con la conseguenza che il beneficio non compete nel caso di locali concessi in locazione a terzi”.
Non è superfluo sottolineare che, sempre nell'articolo 1, comma 71 della Legge 213/2023, è richiamata una norma di interpretazione autentica secondo cui l'esenzione dall'IMU è riconosciuta anche per gli immobili non attualmente utilizzati per le attività istituzionali, purché tali immobili siano strumentali a tali attività e il mancato esercizio attuale non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente, oltre ad essere il proprietario dell'immobile oggetto di accertamento, sostiene di essere il diretto utilizzatore dello stesso nella qualità di rappresentante legale dell'associazione
Onlus, mediante la stipula di un contratto di comodato d'uso. Tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione IMU, fa venir meno la conoscenza da parte del Comune dell'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'associazione Onlus, necessari per il riconoscimento dell'esenzione IMU. Inoltre, il mancato esercizio dell'attività protrattosi per molti anni fa venir meno il carattere della “strumentalità” dell'immobile per le attività con finalità non lucrative a cui sarebbe destinato. In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento e viene rigettato. I copiosi interventi legislativi succedutisi nel tempo con riferimento alle tipologie di esenzione dal tributo giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, Sez. 02, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 03/02/2026