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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato pressoEmail_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 094 2024 90044844 18000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 094 2024 90044844 18000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 094 2024 90044844 18000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6184/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 23.12.2024, il sig. Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249004484418000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale era richiesto, tra l'altro, il pagamento della somma complessiva di euro 8.831,42, riferita a n. 7 cartelle di pagamento afferenti tributi di diversa natura. La parte ricorrente deduceva, in primo luogo, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata, evidenziando come tali atti non fossero mai pervenuti nella propria sfera di conoscenza e come, pertanto, l'intimazione risultasse priva di valido titolo esecutivo. In via subordinata, il Ricorrente_1sig. deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento, sostenendo l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale per i tributi periodici, nonché l'intervenuta estinzione della pretesa tributaria anche con riferimento alla tassa automobilistica. La parte ricorrente lamentava, altresì, il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, assumendo che l'atto si limitava a richiamare numeri di cartella e importi senza allegare gli atti presupposti né indicare compiutamente l'ente impositore, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando memoria di costituzione e controdeduzioni in data 15.09.2025, con la quale contestava integralmente le avverse deduzioni. In via pregiudiziale, la parte resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992, rilevando che il ricorrente aveva dedotto vizi afferenti atti presupposti emessi da enti impositori diversi senza procedere alla loro chiamata in giudizio. La resistente eccepiva, altresì, la litispendenza relativamente ad alcune cartelle di pagamento già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza di primo grado, evidenziando il rischio di un conflitto tra giudicati e l'operatività del principio del ne bis in idem. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata, producendo la documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento delle notifiche e sostenendo la conseguente cristallizzazione dei crediti in esse portati. Con riferimento all'eccepita prescrizione, la resistente deduceva l'interruzione dei termini prescrizionali mediante la notifica di plurimi atti successivi, nonché l'operatività della disciplina emergenziale di sospensione e proroga dei termini prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, con conseguente insussistenza dell'estinzione dei crediti azionati. La parte resistente contestava, infine, le censure relative al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, sostenendo che l'atto risultava conforme al modello ministeriale e idoneo a rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Innanzitutto, deve rilevarsi che il ricorrente aveva instaurato altro procedimento recante R.G.R. n. 7515/2024, avverso intimazione di pagamento n. 09420239011284553000, opposta limitatamente a n. 17 cartelle di pagamento, tra le quali risultano anche le cartelle di pagamento n. 039420130013825564000, n. 09420160030418026000, n. 09420160030775870001 e n.0942018005139978000 sottese anche all'atto oggetto della presente opposizione, lamentando parimenti la mancata notifica delle stesse;
essendo stato il detto procedimento definito dalla Corte Tributaria Provinciale di Reggio Calabria con sentenza n. 5626/2025, depositata il 28.07.2025, che rigettava la domanda in quanto infondata e condannava il sig. Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite, si deve per questo specifico motivo constatare l'inammissibilità del presente ricorso avendo il ricorrente giù esercitato la relativa domanda giudiziale. Nel merito dalla documentazione prodotta da AdER risulta non solo la rituale notifica degli atti presupposti (tutti di competenza dell'Agente per la riscossione con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 14 c. 6 bis d.lgs. 546/1992 da questi sollevata nella memoria di costituzione), ma finanche l'avvenuta notifica di successivi atti di riscossione aventi a oggetto i medesimi crediti tributari. In particolare, l'AdER ha allegato – senza contestazione alcuna da parte del ricorrente – che (oltre agli atti interruttivi menzionati nella sentenza n. 5626/2025 sopra menzionata con riguardo alle dette cartelle di pagamento) ha altresì curato: in data 06.03.2017 la notifica, mediante deposito presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, preavviso di ipoteca n. 09476201700001226000 notificando, ex art. 26 d.P.R. 602/73, l'avviso di deposito n. 09497201701146500000 in data 27.03.2017 a mani di familiare convivente, a causa della mancanza di valido indirizzo pec del ricorrente;
in data 16.10.2018 la notificata a mani del destinatario intimazione n. 09420189004060263000; in data 04.12.2018 la notifica a mani del destinatario intimazione n. 09420189005575961000; in data 26.10.2023 la notifica, ex art. 140 c.p.c. ovvero per irreperibilità relativa, con affissione presso la Casa comunale di Rizziconi, ed invio della seconda racc.ta del 02.02.2024, dell'intimazione di pagamento n. 09420239003299901000; in data 09.05.2024 la notifica a mani del destinatario intimazione n. 09420239011284553000; e tanto senza tenere in considerazione la proroga/sospensione dei termini di prescrizione in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020. Quanto al preteso vizio di motivazione dell'atto notificato e oggi impugnato, rileva la Corte che pacificamente l'atto di riscossione rinviando ad atti ritualmente comunicati al ricorrente e oggetto Banca_1parimenti dei menzionati atti interruttivi la motivazione sufficiente per la conoscibilità delle ragioni della pretesa creditoria. In ordine, infine, alla pretesa mancata indicazione dell'autorità giudiziaria cui rivolgersi e dei termini per proporre opposizione avverso l'intimazione, è evidente che ogni vizio di tal fatta è comunque sanato ex art. 156 Cpc per effetto del corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa innanzi a Codesta Corte. Alla luce della manifesta infondatezza e sostanziale temerarietà della lite intrapresa, deve essere disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove disposta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di AdER in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti;
revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove accordata;
(firmato digitalmente)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato pressoEmail_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 094 2024 90044844 18000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 094 2024 90044844 18000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 094 2024 90044844 18000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6184/2025 depositato il 24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 23.12.2024, il sig. Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249004484418000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale era richiesto, tra l'altro, il pagamento della somma complessiva di euro 8.831,42, riferita a n. 7 cartelle di pagamento afferenti tributi di diversa natura. La parte ricorrente deduceva, in primo luogo, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata, evidenziando come tali atti non fossero mai pervenuti nella propria sfera di conoscenza e come, pertanto, l'intimazione risultasse priva di valido titolo esecutivo. In via subordinata, il Ricorrente_1sig. deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento, sostenendo l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale per i tributi periodici, nonché l'intervenuta estinzione della pretesa tributaria anche con riferimento alla tassa automobilistica. La parte ricorrente lamentava, altresì, il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, assumendo che l'atto si limitava a richiamare numeri di cartella e importi senza allegare gli atti presupposti né indicare compiutamente l'ente impositore, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando memoria di costituzione e controdeduzioni in data 15.09.2025, con la quale contestava integralmente le avverse deduzioni. In via pregiudiziale, la parte resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. 546/1992, rilevando che il ricorrente aveva dedotto vizi afferenti atti presupposti emessi da enti impositori diversi senza procedere alla loro chiamata in giudizio. La resistente eccepiva, altresì, la litispendenza relativamente ad alcune cartelle di pagamento già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza di primo grado, evidenziando il rischio di un conflitto tra giudicati e l'operatività del principio del ne bis in idem. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata, producendo la documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento delle notifiche e sostenendo la conseguente cristallizzazione dei crediti in esse portati. Con riferimento all'eccepita prescrizione, la resistente deduceva l'interruzione dei termini prescrizionali mediante la notifica di plurimi atti successivi, nonché l'operatività della disciplina emergenziale di sospensione e proroga dei termini prevista dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, con conseguente insussistenza dell'estinzione dei crediti azionati. La parte resistente contestava, infine, le censure relative al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, sostenendo che l'atto risultava conforme al modello ministeriale e idoneo a rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Innanzitutto, deve rilevarsi che il ricorrente aveva instaurato altro procedimento recante R.G.R. n. 7515/2024, avverso intimazione di pagamento n. 09420239011284553000, opposta limitatamente a n. 17 cartelle di pagamento, tra le quali risultano anche le cartelle di pagamento n. 039420130013825564000, n. 09420160030418026000, n. 09420160030775870001 e n.0942018005139978000 sottese anche all'atto oggetto della presente opposizione, lamentando parimenti la mancata notifica delle stesse;
essendo stato il detto procedimento definito dalla Corte Tributaria Provinciale di Reggio Calabria con sentenza n. 5626/2025, depositata il 28.07.2025, che rigettava la domanda in quanto infondata e condannava il sig. Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite, si deve per questo specifico motivo constatare l'inammissibilità del presente ricorso avendo il ricorrente giù esercitato la relativa domanda giudiziale. Nel merito dalla documentazione prodotta da AdER risulta non solo la rituale notifica degli atti presupposti (tutti di competenza dell'Agente per la riscossione con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 14 c. 6 bis d.lgs. 546/1992 da questi sollevata nella memoria di costituzione), ma finanche l'avvenuta notifica di successivi atti di riscossione aventi a oggetto i medesimi crediti tributari. In particolare, l'AdER ha allegato – senza contestazione alcuna da parte del ricorrente – che (oltre agli atti interruttivi menzionati nella sentenza n. 5626/2025 sopra menzionata con riguardo alle dette cartelle di pagamento) ha altresì curato: in data 06.03.2017 la notifica, mediante deposito presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, preavviso di ipoteca n. 09476201700001226000 notificando, ex art. 26 d.P.R. 602/73, l'avviso di deposito n. 09497201701146500000 in data 27.03.2017 a mani di familiare convivente, a causa della mancanza di valido indirizzo pec del ricorrente;
in data 16.10.2018 la notificata a mani del destinatario intimazione n. 09420189004060263000; in data 04.12.2018 la notifica a mani del destinatario intimazione n. 09420189005575961000; in data 26.10.2023 la notifica, ex art. 140 c.p.c. ovvero per irreperibilità relativa, con affissione presso la Casa comunale di Rizziconi, ed invio della seconda racc.ta del 02.02.2024, dell'intimazione di pagamento n. 09420239003299901000; in data 09.05.2024 la notifica a mani del destinatario intimazione n. 09420239011284553000; e tanto senza tenere in considerazione la proroga/sospensione dei termini di prescrizione in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del d.l. n. 18/2020. Quanto al preteso vizio di motivazione dell'atto notificato e oggi impugnato, rileva la Corte che pacificamente l'atto di riscossione rinviando ad atti ritualmente comunicati al ricorrente e oggetto Banca_1parimenti dei menzionati atti interruttivi la motivazione sufficiente per la conoscibilità delle ragioni della pretesa creditoria. In ordine, infine, alla pretesa mancata indicazione dell'autorità giudiziaria cui rivolgersi e dei termini per proporre opposizione avverso l'intimazione, è evidente che ogni vizio di tal fatta è comunque sanato ex art. 156 Cpc per effetto del corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa innanzi a Codesta Corte. Alla luce della manifesta infondatezza e sostanziale temerarietà della lite intrapresa, deve essere disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove disposta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di AdER in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti;
revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove accordata;
(firmato digitalmente)