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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 110/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo ConSIliere
Dott.ssa Silvia Franzoso ConSIliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'Avv. Cavallaro Rosaria appellante e
( ), rappresentata e difesa, come da mandato CP_1 C.F._2
in atti, dall'Avv. De Martin Mattio' Annina appellata
( ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Sica Sergio appellato
CONCLUSIONI congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.5.2025 da Pt_1
e “La pensione dovrà essere ripartita come di seguito:
[...] CP_1
determinarsi la quota della pensione di reversibilità nella misura del 65% a favore di e del 35% a favore di , con decorrenza 18.6.2023. Spese Parte_1 CP_1 compensate”. FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. , premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il SInor Parte_1
in data 23.6.1990 a Bergamo e che con sentenza del Tribunale di Persona_1
Bergamo n. 2416/2014 del 27.10.2014 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del il pagamento di un assegno Per_1 divorzile in favore della ricorrente quantificato €2.500,00 (comprensivo della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale), ridotto ad €500,00 dalla data di estinzione del mutuo, oltre rivalutazione ISTAT da gennaio 2015, allegava che il in data Per_1
8.9.2021, era passato a nuove nozze con la SI.ra e chiedeva pertanto la CP_1
determinazione in suo favore della quota parte alla medesima spettante della pensione di reversibilità, nella misura del 96% del defunto coniuge (18.6.2023), con decorrenza dalla data della decisione e restituzione da parte della dei ratei già versati CP_1 dall' in favore di quest'ultima. CP_2
Si costituiva , la quale chiedeva la rideterminazione della quota nella CP_1 misura del 50%, in ragione dell'avvio della convivenza more uxorio già dall'ottobre
2007, posto che la separazione del era stata pronunciata con decreto di Pt_2
omologa del Tribunale di Bergamo del 28.4.2008.
L' , ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Con la sentenza oggi impugnata il tribunale di Padova determinava la quota in favore dell'appellante nella misura del 60% e dell'appellata nella misura del 40% con decorrenza dal primo giorno successivo alla data del decesso dell'ex coniuge, compensando le spese di lite.
Il giudizio di secondo grado. propone appello avverso la decisione impugnata, la quale avrebbe Parte_1
erroneamente valorizzato il dato della convivenza more uxorio intrattenuta dal de cuius con la SI.ra già dal 2007 in assenza di alcun dato probatorio sul punto e delle CP_1
condizioni patrimoniali delle parti.
Chiede pertanto la corresponsione in proprio favore della quota del 96% o quella maggiore ritenuta di giustizia.
pag. 2/5 Si è costituita parte appellata, concludendo per il rigetto dell'appello avversario.
L' , costituitosi ritualmente, si è rimesso alle determinazioni della Corte di Appello CP_2
in ordine alla quota parte di spettanza delle SI.re e . Pt_1 CP_1
L' , inoltre, insiste per essere esonerato da responsabilità per le somme finora CP_2
corrisposte al coniuge RS.
In subordine, in caso di accoglimento dell'appello sul punto, chiede fin d'ora che sia accertato l'obbligo di alla restituzione all' delle somme eccedenti CP_1 CP_2
non dovute in ragione del riconoscimento di una quota parte della pensione di reversibilità alla SI.ra Pt_1
All'udienza del 19.5.2025 i procuratori delle parti e le parti e Pt_1 CP_1
dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine al quantum della quota nei seguenti termini: 65% in favore della SI.ra e 35% in favore della SI.ra , con Pt_1 CP_1
decorrenza 18.6.2023, con compensazione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che l'accordo possa essere ratificato in quanto congruo rispetto agli indicatori di cui agli artt. 9, c.3, e 5, c.6, legge n. 898/70.
Il dies a quo del diritto a percepire l'assegno deve essere individuato, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato (cfr. Cass.
Sez. L. n. 22259 del 20.6.2013). Invero in presenza di un coniuge RS avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento è diritto autonomo e concorrente con quello del predetto coniuge RS.
Tale diritto previdenziale sorge - per entrambi i coniugi - nei confronti dell'Ente erogatore (cfr. Cass. 14 dicembre 2001, n. 15837) ed è pertanto a carico di quest'ultimo
– e non anche al coniuge RS, il quale, nelle more del procedimento ex art. 9, c. 3, legge n. 898/70, abbia percepito per intero o per una parte ratei del trattamento non spettanti – che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, con ciò rigettando la domanda posta in via di merito subordinata dall' . CP_2
Invero la pronuncia che suddivide la pensione di reversibilità tra il coniuge RS ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale al quale può applicarsi la relativa normativa che prevede pag. 3/5 espressamente che il diritto alla pensione nei confronti dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato.
Osserva il Collegio come, ferma restando la buone fede dell' nella corresponsione CP_2 dei ratei di pensione al coniuge RS, l'analisi sistematica dei principi generali in tema di obbligazioni di pagamento, conduce a ritenere non applicabile al caso di specie la disciplina del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c. ma quella differente dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., laddove risulta accertata, anche se ex post, la mancanza della causa giustificativa del pagamento (in misura superiore o per intero) della pensione di reversibilità da parte dell'Ente alla SI.ra nella quota CP_1
integrale.
Conseguentemente la parte appellante , quale coniuge divorziato, ha diritto Parte_1
alla prestazione suddetta con la decorrenza indicata.
Sarà conseguentemente l'Ente erogatore, quale unico soggetto tenuto all'adempimento alla prestazione previdenziale, che avrà titolo per provvedere autonomamente al recupero delle somme eventualmente versate in eccesso al coniuge RS ed al pagamento delle rispettive quote così come determinato giudizialmente.
Dato l'esito del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
Visti gli artt. 737 c.p.c. e 9, c. 3, legge n. 898/70, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Padova n. 1957/2024 del 10.12.2024,
determina la quota nella misura del 65% dell'importo della pensione di reversibilità del de cuius in favore dell'ex coniuge e del 35% in favore del Persona_1 Parte_1 coniuge RS , e per l'effetto condanna l' , in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere i ratei della pensione di reversibilità nelle quote sopra determinate, maturati dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso di (18.6.2023), oltre interessi legali dalle singole scadenze al Persona_1
saldo;
pag. 4/5 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio della SEZIONE TERZA, in data 19/05/2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Massimo Coltro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 110/2025
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo ConSIliere
Dott.ssa Silvia Franzoso ConSIliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
mandato in atti, dall'Avv. Cavallaro Rosaria appellante e
( ), rappresentata e difesa, come da mandato CP_1 C.F._2
in atti, dall'Avv. De Martin Mattio' Annina appellata
( ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Sica Sergio appellato
CONCLUSIONI congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.5.2025 da Pt_1
e “La pensione dovrà essere ripartita come di seguito:
[...] CP_1
determinarsi la quota della pensione di reversibilità nella misura del 65% a favore di e del 35% a favore di , con decorrenza 18.6.2023. Spese Parte_1 CP_1 compensate”. FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. , premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il SInor Parte_1
in data 23.6.1990 a Bergamo e che con sentenza del Tribunale di Persona_1
Bergamo n. 2416/2014 del 27.10.2014 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del il pagamento di un assegno Per_1 divorzile in favore della ricorrente quantificato €2.500,00 (comprensivo della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale), ridotto ad €500,00 dalla data di estinzione del mutuo, oltre rivalutazione ISTAT da gennaio 2015, allegava che il in data Per_1
8.9.2021, era passato a nuove nozze con la SI.ra e chiedeva pertanto la CP_1
determinazione in suo favore della quota parte alla medesima spettante della pensione di reversibilità, nella misura del 96% del defunto coniuge (18.6.2023), con decorrenza dalla data della decisione e restituzione da parte della dei ratei già versati CP_1 dall' in favore di quest'ultima. CP_2
Si costituiva , la quale chiedeva la rideterminazione della quota nella CP_1 misura del 50%, in ragione dell'avvio della convivenza more uxorio già dall'ottobre
2007, posto che la separazione del era stata pronunciata con decreto di Pt_2
omologa del Tribunale di Bergamo del 28.4.2008.
L' , ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_2
Con la sentenza oggi impugnata il tribunale di Padova determinava la quota in favore dell'appellante nella misura del 60% e dell'appellata nella misura del 40% con decorrenza dal primo giorno successivo alla data del decesso dell'ex coniuge, compensando le spese di lite.
Il giudizio di secondo grado. propone appello avverso la decisione impugnata, la quale avrebbe Parte_1
erroneamente valorizzato il dato della convivenza more uxorio intrattenuta dal de cuius con la SI.ra già dal 2007 in assenza di alcun dato probatorio sul punto e delle CP_1
condizioni patrimoniali delle parti.
Chiede pertanto la corresponsione in proprio favore della quota del 96% o quella maggiore ritenuta di giustizia.
pag. 2/5 Si è costituita parte appellata, concludendo per il rigetto dell'appello avversario.
L' , costituitosi ritualmente, si è rimesso alle determinazioni della Corte di Appello CP_2
in ordine alla quota parte di spettanza delle SI.re e . Pt_1 CP_1
L' , inoltre, insiste per essere esonerato da responsabilità per le somme finora CP_2
corrisposte al coniuge RS.
In subordine, in caso di accoglimento dell'appello sul punto, chiede fin d'ora che sia accertato l'obbligo di alla restituzione all' delle somme eccedenti CP_1 CP_2
non dovute in ragione del riconoscimento di una quota parte della pensione di reversibilità alla SI.ra Pt_1
All'udienza del 19.5.2025 i procuratori delle parti e le parti e Pt_1 CP_1
dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine al quantum della quota nei seguenti termini: 65% in favore della SI.ra e 35% in favore della SI.ra , con Pt_1 CP_1
decorrenza 18.6.2023, con compensazione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che l'accordo possa essere ratificato in quanto congruo rispetto agli indicatori di cui agli artt. 9, c.3, e 5, c.6, legge n. 898/70.
Il dies a quo del diritto a percepire l'assegno deve essere individuato, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato (cfr. Cass.
Sez. L. n. 22259 del 20.6.2013). Invero in presenza di un coniuge RS avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento è diritto autonomo e concorrente con quello del predetto coniuge RS.
Tale diritto previdenziale sorge - per entrambi i coniugi - nei confronti dell'Ente erogatore (cfr. Cass. 14 dicembre 2001, n. 15837) ed è pertanto a carico di quest'ultimo
– e non anche al coniuge RS, il quale, nelle more del procedimento ex art. 9, c. 3, legge n. 898/70, abbia percepito per intero o per una parte ratei del trattamento non spettanti – che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, con ciò rigettando la domanda posta in via di merito subordinata dall' . CP_2
Invero la pronuncia che suddivide la pensione di reversibilità tra il coniuge RS ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale al quale può applicarsi la relativa normativa che prevede pag. 3/5 espressamente che il diritto alla pensione nei confronti dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato.
Osserva il Collegio come, ferma restando la buone fede dell' nella corresponsione CP_2 dei ratei di pensione al coniuge RS, l'analisi sistematica dei principi generali in tema di obbligazioni di pagamento, conduce a ritenere non applicabile al caso di specie la disciplina del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c. ma quella differente dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., laddove risulta accertata, anche se ex post, la mancanza della causa giustificativa del pagamento (in misura superiore o per intero) della pensione di reversibilità da parte dell'Ente alla SI.ra nella quota CP_1
integrale.
Conseguentemente la parte appellante , quale coniuge divorziato, ha diritto Parte_1
alla prestazione suddetta con la decorrenza indicata.
Sarà conseguentemente l'Ente erogatore, quale unico soggetto tenuto all'adempimento alla prestazione previdenziale, che avrà titolo per provvedere autonomamente al recupero delle somme eventualmente versate in eccesso al coniuge RS ed al pagamento delle rispettive quote così come determinato giudizialmente.
Dato l'esito del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
Visti gli artt. 737 c.p.c. e 9, c. 3, legge n. 898/70, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Padova n. 1957/2024 del 10.12.2024,
determina la quota nella misura del 65% dell'importo della pensione di reversibilità del de cuius in favore dell'ex coniuge e del 35% in favore del Persona_1 Parte_1 coniuge RS , e per l'effetto condanna l' , in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere i ratei della pensione di reversibilità nelle quote sopra determinate, maturati dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso di (18.6.2023), oltre interessi legali dalle singole scadenze al Persona_1
saldo;
pag. 4/5 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio della SEZIONE TERZA, in data 19/05/2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Massimo Coltro
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