Articolo 63 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 62Articolo 64
Versione
4 gennaio 1966
Art. 63.
L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento e' iscritto in quadro, ma e' promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizi) permanente di pari grado ed anzianita' che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei allo avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966