Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/01/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02440/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2440 del 2024, proposto da
I.C.A. Imprese Cooperative Associate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Iasonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte D’Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, n. 51878/2018, depositato in data 21/9/2018, notificato, in copia attestata conforme all’originale informatico, all’Avvocatura dello Stato con p.e.c. del 24/9/2018 e al Ministero della Giustizia, presso la sede reale, a mezzo p.e.c. del 13/6/2023, avverso il quale non è stata proposta opposizione (giusta l’esibito certificato rilasciato dalla Cancelleria della predetta Corte in data 27/2/2024), recante l’ingiunzione al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, in favore della parte ricorrente, la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese processuali liquidate in € 300,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge ed € 27,00 per esborsi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione intimata in caso di persistente inerzia di quest’ultima;
e per la condanna della medesima Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., a titolo di penalità di mora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’istanza resa a verbale con la quale il difensore della parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente (interessata alla liquidazione dell’indennizzo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001), con ricorso di ottemperanza notificato alla controparte il 7 marzo 2024 e tempestivamente depositato in giudizio in pari data, ha chiesto l’esecuzione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta , del giudicato formatosi sul decreto riportato in epigrafe.
2. Il Ministero della Giustizia, pure ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
4. Il Collegio ritiene sussistenti, nella fattispecie di cui è causa, i presupposti normativamente richiesti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., posto che alla odierna Camera di Consiglio il difensore della parte ricorrente ha reso noto che il Ministero intimato ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute in forza del titolo della cui ottemperanza si tratta, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa creditoria azionata dalla medesima parte ricorrente, la quale ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ancorchè insistito per la rifusione delle spese di lite.
5. Il Collegio, tuttavia, con riguardo alla richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite alla luce del ritardo maturato dalla p.a. nella corresponsione del dovuto, ritiene di non poter prestare adesione alla richiesta della parte ricorrente, alla luce dell’esito complessivo del giudizio e delle ragioni rappresentate nella nota prot. n. 6864.U del 13/1/2025, trasmessa a questo Tribunale, con cui il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, ha comunicato che la mancata tempestiva emissione degli ordinativi di pagamento era da imputare a insuperabili ragioni tecniche (da ravvisare nella circostanza che “ alcune funzionalità presenti sull’applicativo di contabilità SICOGE sono state trasferite sulla nuova piattaforma INIT, in fase di avvio proprio in questi giorni ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO