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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2024, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.U. del Tribunale di Salerno dr. Ippolita Laudati, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 4339 /2023 cont. Lav. vertente:
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. BAGLIVO ANNA LISA Parte_1
, in virtù di mandato agli atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come CP_1
in atti.
RESISTENTE
DISPOSITIVO
1)Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento negativo espresso dal c.t.u;
2)Compensa le spese di lite;
3)Pone a definitivo carico del soccombente le spese della c.t.u. già liquidate in via provvisoria in favore della dott.ssa
. Parte_2
CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2023, , Parte_1
premesso di aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il preteso diritto alla pensione d'inabilità, dissentiva dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u. e, sul presupposto di esser inabile, chiedeva di accertare il proprio diritto al riconoscimento di quanto sopra, con vittoria di spese legali, e con attribuzione.
Radicatasi la lite, l si costituiva in giudizio concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso;
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. anche nel supplemento d'indagine, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Il ricorso deve esser respinto per le considerazioni che seguono.
Alla stregua delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella relazione peritale espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, il ricorrente non presenta le condizioni cliniche per esser riconosciuto inabile. La consulenza trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale. Il c.t.u., a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complesse considerazioni medico-legali, ha concluso che per effetto del complesso patologico accertato non sussistono le condizioni per la concessione della invocata pensione d'inabilità civile, in quanto l'istante è invalido nella ridotta misura dell'87%. Ed invero, il giudizio espresso dal c.t.u. non viene smentito dalle successive certificazioni ospedalierie prodotte agli atti che contemplano,
2 riconfermandole, le patologie delle quali l'istante è portatore, nulla riferendo circa eventuali aggravamenti in atti o eventuali patologie successivamente insorte anche successivamente che possano comportare un innalzamento della soglia invalidante sino al 100%.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso in opposizione deve esser respinto.
Spese di lite compensate. A definitivo carico del soccombente, non essendo stata resa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c, vanno poste le spese della c.t.u. già precedentemente liquidate in via provvisoria.
Salerno, 20/11/2024
Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati
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