Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
D.ssa Laura Petitti Presidente
D.ssa Rossana Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2024 R.G. A.C posta in deliberazione all'udienza cartolare dell'11.12.2024 e promossa da
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bagheria, via Carlo Puleo n.1, presso lo studio dell'avv. Floriana
Tempra, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F: , nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Ficarazzi, via Ugo La Malfa n.10/B, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Sclafani in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.7.2024 e regolarmente notificato, la Sig.ra chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Parte_1 contratto in data 15.4.1998 in Palermo, con il Sig. regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n.14, Parte II, Serie A, anno 1998, vol. 2185, dal quale sono nati i figli in data il 7.7.2005 a Palermo, e Persona_1 [...]
, in data 3.12.2007 a Palermo. Per_2
Con comparsa di costituzione, depositata il 10.11.2024, si costituiva il Sig. , Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio ed alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minorenne , ma opponendosi in parte alle richieste economiche formulate dalla Per_2 ricorrente.
All'udienza del'11.12.2024, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta, con allegato accordo di trasformazione del divorzio giudiziale, depositato in data
9.12.2024, personalmente sottoscritto dalle parti, nel quale le stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione del divorzio giudiziale, di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio alle condizioni ivi riportate.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione consensuale n. 828/2022, all'udienza del 30.6.2022, svoltasi in modalità cartolare;
• la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con decreto di omologazione n. 13711/2022 del 5.7.2022, depositato il 5.7.2022;
pagina 2 di 3 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo di trasformazione, depositato telematicamente in data
9.12.2024.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume, all'ordine pubblico né all'interesse della prole
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15.4.1998 nel comune di Palermo da , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], trascritto nei registri dello stato civile del comune
[...] di PALERMO al n.14, parte II, serie A, anno 1998, volume 2185, alle condizioni previste nell'accordo di trasformazione, depositato telematicamente in data 9.12.2024, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale,
30.12.2024
Il Presidente
Laura Petitti
Il Giudice est
Claudia Musola pagina 3 di 3