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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/12/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2891/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Catania, viale Veneto n. 131 presso lo studio dell'Avv. Lucia Cassella che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunata Grasso per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza Unione Europea, CP_1 convenuta,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
n. 2386/2017 del Giudice di Pace di Messina, pubblicata il 22 novembre 2017, che aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP_1
riconoscendo all'attore un risarcimento di € 571,20 per le lesioni subite a seguito
[...] di un sinistro stradale, oltre agli interessi legali, e compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante esponeva che il 3 maggio 2013, mentre stava percorrendo insieme a
[...]
a bordo del motociclo Honda FJS 400D targato DG33150 la Via Persona_1
Bonino a dopo essersi fermato al semaforo rosso e aver svoltato a destra su Viale CP_1
Gazzi, era caduto dal mezzo a causa di una buca profonda e non visibile. L'incidente aveva causato danni materiali al veicolo e lesioni fisiche a entrambi i soggetti, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza e della Polizia Municipale, che aveva redatto verbale di accertamento confermando la presenza e le caratteristiche della buca quale causa determinante del sinistro.
L'appellante sottolineava che la responsabilità del quale custode della Controparte_1 strada, era stata correttamente riconosciuta dal primo giudice ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma contestava la decisione nella parte in cui era stato ravvisato un concorso di colpa a suo carico nella misura del 30%, con conseguente riduzione del risarcimento, nonché il rigetto della domanda di risarcimento dei danni materiali al motociclo e la compensazione delle spese processuali.
Nel dettaglio, l' evidenziava che la buca, situata in curva e non segnalata, era Pt_1 oggettivamente invisibile e imprevedibile anche per un conducente diligente, come confermato dalla testimonianza di presente al momento del fatto. Testimone_1
L'appellante contestava la valutazione del giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente attribuito rilievo a presunte condotte imprudenti, senza che il avesse fornito prova CP_1 concreta di un comportamento colposo dell'attore idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, l'appellante censurava la quantificazione del danno non patrimoniale, ritenuta insufficiente e ridotta in modo ingiustificato, e ribadiva la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni materiali al motociclo, documentata da preventivi, fatture e fotografie, nonché dalla richiesta di prova testimoniale non ammessa dal giudice di prime cure. Lamentava, altresì, la compensazione delle spese di lite e la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni testimoniali.
Sulla base di tali motivi, chiedeva la riforma integrale della Parte_1 sentenza impugnata, con il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del CP_1 ex art. 2051 c.c., la condanna dell'ente al risarcimento integrale dei danni fisici
[...]
(quantificati in € 1.704,00 per inabilità temporanea) e materiali (pari a € 2.500,00 per il motociclo), oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
Sottolineava che l'incidente si era verificato in pieno giorno, in condizioni di perfetta visibilità, e che la buca presente sul manto stradale, per le sue dimensioni, sarebbe stata facilmente individuabile da un conducente diligente. Secondo la difesa comunale, il sinistro era da attribuirsi in via determinante al comportamento negligente dell'odierno appellante, il quale, se avesse adottato la dovuta prudenza nella guida, avrebbe potuto evitare la caduta e i danni conseguenti.
L'ente riteneva, quindi, insussistenti i presupposti dell'insidia o trabocchetto, mancando sia la non visibilità oggettiva sia la non prevedibilità soggettiva del pericolo.
In via subordinata, il chiedeva comunque di valutare il comportamento colposo CP_1 del danneggiato ai fini dell'interruzione del nesso causale o, quantomeno, come concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità dell'ente.
La comparsa contestava, inoltre, il quantum richiesto dall'appellante, ritenendo la pretesa risarcitoria sproporzionata rispetto a quanto attestato nell'immediatezza del fatto dagli agenti della Polizia Municipale, i quali avevano rilevato che l'odierno appellante non manifestava alcun disturbo evidente e si era recato al Pronto Soccorso solo il giorno successivo all'evento.
Evidenziava che, avendo l'attore rinunciato in primo grado alla consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace aveva correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa del danno sulla base della documentazione medica prodotta e degli elementi probatori acquisiti, statuendo in modo motivato e immune da vizi logici.
Quanto al danno materiale relativo al motociclo, il Comune osservava che la produzione di un semplice preventivo di riparazione, non seguito da fattura, non fosse sufficiente a dimostrare l'effettività del danno subito, trattandosi di un atto di parte privo di contraddittorio.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
In via preliminare si osserva che la censura sollevata dal unitamente al deposito CP_1 della comparsa conclusionale circa l'inappellabilità della sentenza del Giudice di Pace è infondata poiché nel caso in esame il decidente ha fatto ricorso all'equità al solo fine di quantificare il risarcimento in favore del danneggiato.
Ciò in quanto ”L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 25017/2020).
Fatta tale premessa si osserva che i primi due motivi di appello unitamente al sesto, aventi ad oggetto la contestazione della ricostruzione della dinamica del sinistro e della sussistenza di un concorso di colpa in capo all'appellante nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi sia sotto il profilo fattuale che giuridico.
Va in primo luogo osservato che la fattispecie in esame rientra nel paradigma normativo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, essendo correlata alla res, ricadendo sul soggetto che un potere di uso della cosa e un correlativo obbligo di custodia.
L'art. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, il quale è tenuto a risarcire il danno cagionato dal bene custodito, a meno che non provi il caso fortuito.
La suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e 5 febbraio 2013, n. 2660).
È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e
2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., ord., 20/09/2022, n. 27445).
Alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene il Tribunale che il Giudice di Pace abbia correttamente ravvisato la sussistenza di un concorso di colpa in capo all' Pt_1 fondando la propria valutazione su una lettura attenta e puntuale degli elementi emersi in giudizio.
In particolare, la testimone ha riferito che il sinistro si è verificato in Testimone_1 condizioni di traffico regolare e scorrevole, con buona visibilità dovuta sia all'orario pomeridiano sia all'illuminazione naturale, circostanze che avrebbero consentito al conducente di percepire eventuali anomalie presenti sulla carreggiata.
La stessa testimone ha inoltre precisato che la buca, pur non essendo segnalata, era di dimensioni rilevanti – circa 35x45 cm e profonda 25 cm, come accertato anche dal verbale della Polizia Municipale – e si trovava in un tratto di strada in curva, dove la prudenza e l'attenzione del conducente avrebbero dovuto essere massime, specie in fase di svolta.
Il Giudice di Pace ha quindi valorizzato non solo la presenza dell'insidia, ma anche la condotta dell' il quale, pur trovandosi in condizioni favorevoli di visibilità e con Pt_1 traffico regolare, non ha adottato tutte le cautele richieste dalla situazione, come imposto dalle regole di comune prudenza e diligenza nella circolazione stradale.
La percentuale del 30% attribuita all'appellante rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale, fondata su elementi oggettivi e soggettivi emersi dall'istruttoria, e risponde al principio secondo cui il giudice deve motivare congruamente la maggiore o minore gravità delle rispettive colpe, indicando il criterio logico seguito nella determinazione della misura percentuale.
Nel caso in esame, la motivazione del Giudice di Pace è immune da censure, poiché ha tenuto conto sia della condotta imprudente dell'appellante, sia delle condizioni favorevoli che avrebbero consentito di evitare o attenuare il danno, sia della gravità dell'insidia stradale, pervenendo a una ripartizione della responsabilità che riflette il reale apporto causale delle condotte in gioco.
Con il terzo motivo di appello, l' contesta la quantificazione del danno biologico Pt_1 operata in primo grado, lamentando in primo luogo la mancata considerazione del certificato medico del 31 maggio 2013.
Va premesso che l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha rinunciato alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, scegliendo di fondare la propria richiesta risarcitoria esclusivamente sulla documentazione medica prodotta.
In tale contesto, non può essere condiviso il rilievo del Giudice di Pace che ha ritenuto inutilizzabile il certificato del 31 maggio 2013, in quanto privo di accertamenti clinico- strumentali e rilasciato da un medico convenzionato non specialista. Sebbene sia vero che il certificato in questione non sia corredato da esami strumentali, è altrettanto vero che esso è stato redatto a breve distanza dal sinistro e riporta una diagnosi perfettamente compatibile con quella già formulata dalla struttura pubblica intervenuta nell'immediatezza dell'evento.
Il valore probatorio del certificato, dunque, non può essere del tutto escluso, soprattutto in presenza di una coerenza diagnostica con i precedenti certificati rilasciati dal Pronto
Soccorso e dalla struttura ospedaliera pubblica.
La documentazione medica in atti attesta, infatti, una prognosi di sette giorni di inabilità temporanea assoluta (certificato del 4 maggio 2013), una prognosi di ulteriori venti giorni di inabilità temporanea parziale (certificato dell'11 maggio 2013) e un periodo di riposo domiciliare di ulteriori dieci giorni (certificato del 31 maggio 2013).
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di appello, si ritiene di dover quantificare il danno biologico subito dall'appellante riconoscendo: un periodo di inabilità temporanea al
75% per i primi sette giorni;
un periodo di inabilità temporanea al 50% per i successivi venti giorni;
e un periodo di inabilità temporanea al 25% per i successivi dieci giorni, in considerazione del riposo prescritto per il recupero dell'efficienza fisica.
Tale quantificazione risulta maggiormente aderente alle risultanze documentali e consente una più equa liquidazione del danno subito dall'appellante.
Per la determinazione del danno biologico vanno utilizzate, come da orientamento di questo Tribunale, le tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Conseguentemente, a va riconosciuto a titolo di inabilità temporanea la Parte_1 somma di € 504,00 per giorni 7 al 75%, la somma di € 960,00 per 20 giorni al 50%, la somma di € 240,00 per 10 giorni al 25%, per un importo complessivo di € 1.704,00.
Tale somma va poi decurtata del 30%, in ragione della concorrente responsabilità dell'appellante, sicché il danno biologico va liquidato in complessivi € 1.192,80, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (3 maggio 2013) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat.
Va poi accolto nei termini che seguono anche il quarto motivo di appello.
La decisione del Giudice di Pace di rigettare la domanda di risarcimento del danno al mezzo per mancata prova dell'esborso non è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la recente Cass. n. 17670/2024 ha chiarito che “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio)”.
Nel caso di specie, il preventivo prodotto dall'appellante assume rilievo ai fini della prova del danno al mezzo, essendo stato redatto il 9 maggio 2013, ovvero a distanza di appena sei giorni dal sinistro, circostanza che rende ragionevole ritenere che esso riporti i danni effettivamente subiti dal veicolo a seguito del fatto oggetto di causa.
In accoglimento del quarto motivo di appello, deve quindi essere riconosciuto il diritto dell'appellante al risarcimento del danno al mezzo, da quantificarsi in € 1.696,85. Tale somma va poi decurtata del 30% in ragione della concorrente responsabilità dell Pt_1 pertanto per i danni al mezzo va riconosciuto l'importo di € 1.187,79, oltre interessi sulla somma devalutata dalla data del sinistro (3 maggio 2013) e rivalutata di anno in anno sulla base degli indici Istat.
Al riguardo non può, invece, riconosciuto il risarcimento commisurato al prezzo del nuovo motoveicolo acquistato a seguito dell'incidente.
L'appellante riconosce di aver acquistato il mezzo incidentato due anni prima al prezzo di €
2.700,00, sicché non può ritenersi che la riparazione dello stesso presentasse carattere antieconomico. Il costo della riparazione, pari a € 1.695,85 era dunque notevolmente inferiore al valore del mezzo, tenuto conto anche del fatto che, a distanza di poco più di anni dall'acquisto, il motoveicolo non poteva aver perso gran parte della propria quotazione.
Ciò rende irrilevante la prova testimoniale richiesta dall'appellante ai nn. 8, 10, 11 e 12 (cfr. pag. 21 dell'atto di appello), dal momento che va comunque escluso il carattere antieconomico della riparazione per le ragioni appena esposte.
Va escluso poi dal risarcimento l'importo di € 30,00, pure richiesto dall'appellante, in quanto il corrispondente scontrino reca solo la dicitura “ricambi”, sicché non è possibile accertare che la spesa sia effettivamente riferibile al motoveicolo coinvolto nell'incidente.
Né sul punto assume rilevanza la prova testimoniale articolata dall'appellante (“È vero o non che nel sinistro per cui è causa anche il motociclo HONDA FJS 400D, targato
DG33140 di proprietà dell'attore, riportava danni stimati in € 1.695,85 ai quali deve essere aggiunta la somma di € 30,00 spesa per l'acquisto di un pezzo di ricambio?”) in considerazione del tenore estremamente generico della relativa circostanza che non consente di individuare neanche sommariamente quale fosse il pezzo di ricambio asseritamente acquistato. Peraltro la circostanza che l' ha acquistato un nuovo motoveicolo dimostra che lo Pt_1 stesso ha preferito non sostenere alcuna spesa per la riparazione del motoveicolo incidentato, ritenendola non conveniente.
L'appellante censura, infine, con il quinto motivo, la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di prime cure.
Il motivo è parzialmente da accogliere, in quanto la concorrente responsabilità dell'appellante nella misura del 30% ed il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (sia pur ridotti in corrispondente misura) giustificano una compensazione solo parziale delle spese del giudizio di primo grado.
Tenuto conto della percentuale di responsabilità riconosciuta in capo all e della Pt_1 prevalente responsabilità riconosciuta in capo al nella verificazione del Controparte_1 sinistro, ritiene il Tribunale che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado in ragione di un terzo con condanna del al Controparte_1 pagamento dei restanti due terzi in favore di Parte_1
Lo stesso criterio deve essere adottato anche per il riparto delle spese del presente grado, in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Le spese, per entrambi i gradi del giudizio, vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate. Va inoltre considerata la chiarezza del quadro fattuale, costituito dai rilievi della
Polizia e da una sola testimonianza resa in primo grado.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 1.192,80, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (3 maggio 2013) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
condanna il al pagamento in favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di danno patrimoniale, della somma di € 1.187,79, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (3 maggio 2013) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di un terzo e condanna il al pagamento in favore di dei restanti due Controparte_1 Parte_1 terzi, liquidati per il giudizio di primo grado in € 83,00 per spese ed in € 422,00 per spese e per il presente giudizio in € 116,00 per spese ed in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Messina il 14 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza