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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5834 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 8.7.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 2411/2025R.G. Lav.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cascone presso il Parte_1 C.F._1 cui studio in Castellammare di Stabia alla via G. Cosenza, 77, elettivamente domicilia come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.02.2025 l'istante in epigrafe ha premesso di essere docente precaria attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per gli aspiranti a supplenza ( GPS) per la provincia di Napoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, per le classi di concorso ivi indicate, e di avere, in particolare, prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024; ha dedotto di non aver ricevuto, perché
[...] assunta a tempo determinato, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, per le suddette annualità; che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal
02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del
18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice: “ …anche previa ed eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ( e/o di tutta la normativa nazionale in contrasto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, L. 124/1999), accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato; condanni, per l'effetto, il in Controparte_1 persona del al riconoscimento ed al relativo accredito nella Carta del Docente ( o Controparte_2 su supporto equipollente), in favore della parte ricorrente, del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, dunque, per un totale complessivo di € 1.000,00 ( euro 1000/00) a titolo di “ Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” o, per i diversi anni di precariato che risulteranno dovuti e sempre nella misura di € 500,00 per ogni anno scolastico riconosciuto”; in via subordinata, sempre previo accertamento del diritto della parte ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della L. 107/2015 per gli scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza chiesta con il presente ricorso la docente non dovesse essere in servizio e/o inserita nell'elenco/graduatoria degli aspiranti alle supplenze, condanni il Controparte_1
…al pagamento della somma di € 1.000,00 ( euro mille/00) o alla diversa somma che
[...] dovesse risultare dovuta e di giustizia o che verrà liquidata in via equitativa ai sensi dell'art.- 1126 del cc., e sempre entro il limite di € 1000,00 ( euro mille/00), a titolo di risarcimento danni per aver dovuto ella ricorrente, a proprie spese, provvedere all'aggiornamento ed alla formazione professionale, anche in forma specifica…; “vinte le spese leali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito il Controparte_1
, che è rimasto contumace.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 8.7.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza
***
In primo luogo va dichiarata la contumacia del cui è stato Controparte_1 ritualmente notificato il ricorso a mezzo pec del 12.2.2025, come da relate in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n.
29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha fornito la dimostrazione di essere tutt'ora interna al sistema delle docenze scolastiche avendo lavorato, da ultimo, in forza di contratto a tempo determinato con termine finale del 30.06.2025 ed essendo inserita nelle graduatorie provinciali per gli aspiranti a supplenza ( GPS) per la provincia di Napoli, alla pag. 170 della stessa (cfr. allegati alle note per la trattazione scritta dell'udienza odierna)
Parte ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati in allegato all'atto introduttivo) rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale, inteso tale requisito come “annualità didattica” sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella richiamata decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Invero l'istante ha prodotto: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto “sostegno psicofisico” con termine iniziale del 28.09.2022 e termine finale del 30.6.2023 concluso con la dirigenza scolastica dell'Istituto Professionale Antonio Esposito Ferraioli in Napoli;
contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 11.9.2023 e cessazione al 30.6.2024 su posto
“sostegno psicofisico” presso Istituto Superiore OF LA in Casamicciola Terme (Na)
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata, in via principale, una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_1 espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 in considerazione del carattere seriale della controversia e della attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente alle annualità 2022- 2023 e
2023-2024 con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle suddette annualità;
3) Condanna il , in persona del alla rifusione Controparte_1 CP_4 delle spese del giudizio che liquida in che liquida in € 566,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 8.7.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 2411/2025R.G. Lav.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cascone presso il Parte_1 C.F._1 cui studio in Castellammare di Stabia alla via G. Cosenza, 77, elettivamente domicilia come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.02.2025 l'istante in epigrafe ha premesso di essere docente precaria attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per gli aspiranti a supplenza ( GPS) per la provincia di Napoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, per le classi di concorso ivi indicate, e di avere, in particolare, prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024; ha dedotto di non aver ricevuto, perché
[...] assunta a tempo determinato, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, per le suddette annualità; che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal
02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del
18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice: “ …anche previa ed eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ( e/o di tutta la normativa nazionale in contrasto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, L. 124/1999), accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato; condanni, per l'effetto, il in Controparte_1 persona del al riconoscimento ed al relativo accredito nella Carta del Docente ( o Controparte_2 su supporto equipollente), in favore della parte ricorrente, del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, dunque, per un totale complessivo di € 1.000,00 ( euro 1000/00) a titolo di “ Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” o, per i diversi anni di precariato che risulteranno dovuti e sempre nella misura di € 500,00 per ogni anno scolastico riconosciuto”; in via subordinata, sempre previo accertamento del diritto della parte ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della L. 107/2015 per gli scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza chiesta con il presente ricorso la docente non dovesse essere in servizio e/o inserita nell'elenco/graduatoria degli aspiranti alle supplenze, condanni il Controparte_1
…al pagamento della somma di € 1.000,00 ( euro mille/00) o alla diversa somma che
[...] dovesse risultare dovuta e di giustizia o che verrà liquidata in via equitativa ai sensi dell'art.- 1126 del cc., e sempre entro il limite di € 1000,00 ( euro mille/00), a titolo di risarcimento danni per aver dovuto ella ricorrente, a proprie spese, provvedere all'aggiornamento ed alla formazione professionale, anche in forma specifica…; “vinte le spese leali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito il Controparte_1
, che è rimasto contumace.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 8.7.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza
***
In primo luogo va dichiarata la contumacia del cui è stato Controparte_1 ritualmente notificato il ricorso a mezzo pec del 12.2.2025, come da relate in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n.
29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha fornito la dimostrazione di essere tutt'ora interna al sistema delle docenze scolastiche avendo lavorato, da ultimo, in forza di contratto a tempo determinato con termine finale del 30.06.2025 ed essendo inserita nelle graduatorie provinciali per gli aspiranti a supplenza ( GPS) per la provincia di Napoli, alla pag. 170 della stessa (cfr. allegati alle note per la trattazione scritta dell'udienza odierna)
Parte ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro depositati in allegato all'atto introduttivo) rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale, inteso tale requisito come “annualità didattica” sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella richiamata decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Invero l'istante ha prodotto: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente su posto “sostegno psicofisico” con termine iniziale del 28.09.2022 e termine finale del 30.6.2023 concluso con la dirigenza scolastica dell'Istituto Professionale Antonio Esposito Ferraioli in Napoli;
contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 11.9.2023 e cessazione al 30.6.2024 su posto
“sostegno psicofisico” presso Istituto Superiore OF LA in Casamicciola Terme (Na)
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata, in via principale, una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_1 espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 in considerazione del carattere seriale della controversia e della attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in Controparte_1 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente alle annualità 2022- 2023 e
2023-2024 con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle suddette annualità;
3) Condanna il , in persona del alla rifusione Controparte_1 CP_4 delle spese del giudizio che liquida in che liquida in € 566,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori