Decreto cautelare 13 febbraio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Cappello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nazario Sauro n. 2;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Dec..Nr -OMISSIS- del Questore della Provincia di Bologna, notificato il 10 febbraio 2026, portante la revoca della licenza valida per il commercio di oggetti preziosi nel locale sito in -OMISSIS- -OMISSIS- con immediata riconsegna della licenza;
- di ogni altro atto connesso e prodromico ivi compreso l’avviso di avvio del procedimento amministrativo ed ogni altro atto conseguente eventualmente anche non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AR LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il sig. -OMISSIS- è titolare della licenza per la fabbrica e il commercio al dettaglio di oggetti preziosi confezionati con platino, oro e argento: attività che esercita nei locali di -OMISSIS- ad Imola, come da autorizzazione rilasciata dalla Questura di Bologna (Cat 14/E DIV. P.A.S.) il 26 gennaio 2006 ex artt. 127 e 128 TULPS, quando egli è subentrato al padre nella gestione della gioielleria che la famiglia gestiva sin dal 1960 (nella stessa sono occupati anche la madre del ricorrente e il figlio).
La revoca della licenza oggetto di impugnazione è scaturita dal fatto che, durante la pandemia, il ricorrente, in difficoltà economiche, ha, in due occasioni, venduto dell’oro (asseritamente ritirato da clienti abituali e normalmente utilizzato per la fabbricazione di nuovi gioielli e, dunque, non destinato alla rivendita diretta) a quello che è risultato essere l’esponente di un’organizzazione criminale volta al traffico di oro.
L’odierno ricorrente, che, dopo che la Guardia di Finanza gliene ha contestato una, ha spontaneamente confessato anche la seconda vendita di oro per cui è stato condannato, ha chiesto di poter accedere al patteggiamento. Ciò sarebbe accaduto, secondo la tesi di parte ricorrente, prima che il P.M. modificasse il capo di imputazione includendovi anche il reato di associazione a delinquere finalizzata all’illecito commercio di oro usato.
La Questura, però, limitandosi a considerare la sentenza di patteggiamento, senza approfondire la reale pericolosità del titolare della licenza, nonostante le dichiarazioni assunte a seguito dell’audizione dello stesso, ha revocato la licenza, così incorrendo, secondo quanto dedotto in ricorso, in:
1. Violazione ed erronea applicazione di legge ed in particolare dell’art. 127 r.d. n. 773 del 1931 (TULPS). Eccesso di potere per l’illogicità, difetto di adeguata istruttoria, travisamento e falsa supposizione di causa ostativa. Erroneità dei presupposti, inosservanza del principio di proporzionalità. Sviamento. L’Amministrazione non solo non ha valutato la buonafede e la condotta collaborativa serbata dal -OMISSIS- nel procedimento penale e pure avanti alla Questura, ma avrebbe addirittura utilizzato le sue dichiarazioni alla Guardia di Finanza per il fine opposto. Soprattutto, però, la Questura non avrebbe considerato che la licenza posseduta dall’odierno ricorrente “legittimava espressamente il ricorrente all’acquisto e permuta di preziosi usati ed anche alla loro rivendita, con l’unica prescrizione che, in caso di cessione a ditte specializzate, avrebbe dovuto darne comunicazione all’Autorità di PS” (così il ricorso nel primo paragrafo di pag. 9). Il ricorrente sostiene, dunque, di non essere stato conscio delle irregolarità commesse, essendo titolare di una licenza che lo autorizzava a ritirare e permutare i gioielli usati dai suoi clienti. Non vi era, dunque, la consapevolezza della violazione e, comunque, si tratterebbe di soli due episodi di modico valore (13.000 euro complessivi), per cui la sanzione sarebbe sproporzionata;
2. Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 100 e 110 r.d. n. 773 del 1931 (TULPS); eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. L’art. 11 del TULPS imporrebbe la revoca della licenza solo nei seguenti due casi: “quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate” o ancora “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”. Il primo comma della stessa norma prevede che l’autorizzazione non può essere rilasciata “1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza .”. Condizione che non ricorrerebbe nel caso di specie. Dunque, rientrando nell’alveo della discrezionalità, l’esercizio del potere sarebbe privo, nel caso di specie, di adeguata motivazione e comunque sproporzionato.
Si è costituita in giudizio la Questura, sostenendo l’infondatezza del ricorso, in ragione della corretta applicazione dell’art. 11 del TULPS che è stata fatta dall’Amministrazione, la quale ha ravvisato la carenza del requisito della “buona condotta” in ragione della specificità dei reati per cui il ricorrente è stato condannato, strettamente connessi con l’attività inibita e della loro gravità (si tratta della partecipazione a un’associazione a delinquere e non di una mera violazione della disciplina sul “compro oro”).
Tutto ciò premesso, il ricorso non può trovare positivo apprezzamento, alla luce del chiaro quadro normativo che appare opportuno ricostruire sinteticamente.
La licenza in materia di oggetti preziosi (di cui era titolare il ricorrente) consente di commerciare, fabbricare o fare intermediazione di oggetti preziosi ovvero di esercitare l’attività disciplinata dal d.lgs. n. 222 del 2016.
Tale licenza (rilasciata ai sensi dell’art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) deve essere posseduta anche dal compro oro (ovvero colui che esercita l’attività di acquisto, vendita o permuta di oggetti preziosi usati), che deve, però, anche iscriversi nel Registro istituito presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). L’iscrizione in tale Registro, che avviene con modalità telematica, è obbligatoria per qualsiasi operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dallo svolgimento in via primaria di altre attività commerciali, eserciti la compravendita, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati.
L’esercizio dell’attività di “compro oro” senza la suddetta iscrizione integra il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 92 del 2017, secondo cui “ Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro .”.
Nel caso di specie, è pur vero che la licenza posseduta dal ricorrente gli imponeva di comunicare preventivamente la ragione sociale e la sede legale della ditta solo nel caso di acquisti di preziosi da rivendere a ditte specializzate per la trasformazione in lingotti, ma tale espresso obbligo riportato nel titolo autorizzativo non esimeva il suo titolare dalla conoscenza e dall’applicazione della specifica disciplina dettata dal legislatore per regolare la particolare attività dell’acquisto e della vendita di oro e gioielli usati e per la cui violazione egli è stato condannato.
La condanna, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non è stata disposta solo per il fatto che il ricorrente avrebbe effettuato due vendite senza rispettare le previsioni di legge. Leggendo la sentenza del 16 ottobre 2024 (all’allegato 5) si apprende, infatti, che l’odierno ricorrente è stato condannato anche per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 92 del 2017. In essa si dà conto che “la pena proposta appare congrua in relazione alla personalità dell’imputato, incensurato e, per converso, alla gravità della condotta ed alla pluralità degli episodi”. Dunque, è pur vero che all’odierno ricorrente sono stati contestati solo due episodi di cessione di oro, ma ciò è accaduto nell’ambito di una partecipazione a un’associazione a delinquere che pare poco credibile non essere stata a conoscenza del ricorrente, il quale in modo del tutto improbabile, sostiene, nel ricorso, di aver patteggiato “a sua insaputa” anche la condanna per il reato di associazione a delinquere.
Ne deriva l’infondatezza di quanto dedotto in ricorso, dovendosi ritenere che, la specifica violazione della normativa antiriciclaggio, volta a prevenire l’illegittimo utilizzo del mercato dell’oro al fine di reimpiegare i proventi di attività illecite, valutata dal Questore tenendo conto delle peculiarità del caso di specie, abbia determinato un giudizio sulla carenza della “buona condotta” che integra una corretta applicazione della previsione di cui all’art. 11 del TULPS, essendo venuta meno l’affidabilità del titolare della licenza di polizia.
Si è, dunque, in presenza di un giudizio discrezionale dell’Amministrazione, che, per tutto quanto sopra riportato, non può ritenersi inadeguato, sproporzionato o illogico, con la conseguenza che esso resiste al giudizio di mera legittimità che è demandato al giudice amministrativo.
Né può porsi, come sostenuto nella seconda censura, un problema di proporzionalità, dal momento che il provvedimento adottato non ha natura sanzionatoria.
Ne consegue che il provvedimento non può ritenersi inficiato dalle censure dedotte, con conseguente rigetto del ricorso, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
AR LI, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.