Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
In tema di condono previdenziale, l'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma di portata retroattiva, applicabile a tutte le domande di condono, comprese quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti il D.L. n. 79 del 1997, attribuisce al soggetto che contemporaneamente a detta domanda abbia proposto riserva di ripetizione la possibilità di ottenere l'accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Tale disposizione, che risponde alla finalità, primaria rispetto al beneficio della diminuzione del contenzioso, di incentivare le domande di condono per esigenze di bilancio, manifestamente non si pone in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento nei confronti dei cittadini e di buona amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9751 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALE DERRATE ALIMENTARI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA. CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, SALVATORE TRIFIROI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 9.12.99 rep. 52812;
- controricorrente -
nonché contro
IDIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12990/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/11/98 R.G.N. 167/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Graziai CATALDI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso peri l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Milano con sentenza del 13 febbraio 1997 dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla S.p.a. Generale Derrate Alimentari in relazione alle domande svolte nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato del lavoro, dirette all'accertamento dell'illegittimità di un verbale dell'Ispettorato del Lavoro e dell'insussistenza delle violazioni contestate riguardanti il mancato pagamento di contributi assicurativi in relazione ai soci della cooperativa Vision Sicurezza, con condanna dell'INPS a restituire L. 60.891.000 e dell'INAIL a restituire L. 403.000 corrispondenti a quanto versato in sede di condono previdenziale.
Avverso la decisione di primo grado la Generale Derrate Alimentari proponeva appello al Tribunale di Milano il quale rilevava che, nella prospettazione della società ricorrente, il verbale ispettivo costituiva il punto di partenza di una situazione di contestazioni, in relazione alle quali la stessa società aveva ritenuto di beneficiare del condono previdenziale, facendo però espressa riserva di ripetizione di quanto versato per il condono in caso di accertamento negativo di omissioni contributive. Con il ricorso introduttivo della causa, pertanto, la società ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'insussistenza di interposizione nelle prestazione fornite dalla cooperativa Vision Sicurezza e quindi della infondatezza delle contestate violazioni contributive relative all'inesistente rapporto di lavoro: accertamenti funzionali alla domanda di condanna dell'INPS e dell'INAIL alla restituzione di quanto rispettivamente ricevuto in adesione al condono, sulla quale vi era stata omessa pronuncia da parte del Pretore. Nel merito della causa il Tribunale riteneva che non potesse trovare accoglimento la domanda di ripetizione di quanto versato in adesione al condono, nonostante l'apposizione di una riserva alla domanda di condono, in quanto l'adesione ad esso precludeva l'accertamento della insussistenza dell'obbligazione contributiva in relazione al periodo per il quale la società aveva usufruito del condono. Il Tribunale pertanto, pur riformando la sentenza di primo grado, dichiarava inesistente il diritto alla ripetizione di quanto pagato dalla società in relazione al condono richiesto.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società Generale Derrate Alimentari propone ricorso articolandolo in due motivi illustrati da successiva memoria.
L'INPS, l'INAIL e la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano resistono con controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1993 n. 63 (art. 360 n. 3 c.p.c.), la società ricorrente deduce che la statuizione del
Tribunale - a prescindere dalla sua correttezza o meno secondo la previgente normativa - deve ora ritenersi comunque superate alla luce di quanto stabilito dall'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il motivo è fondato e va accolto.
L'art. 81, comma 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. così dispone: "le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso, per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 28 maggio 1997 n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e di precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito". Siffatta disposizione è stata interpretata da questa Corte, con numerose conformi pronunce, nel senso che la sua formulazione letterale è tale da rendere evidente l'applicabilità a tutte le domande di condono previdenziale alle quali sia apposta la riserva di ripetizione, comprese quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti quello da essa espressamente menzionato (vale a dire il d.l. n. 79/97), così che è senz'altro possibile affermarne il carattere di norma di interpretazione autentica (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2943; 14 dicembre 2001 n. 15793) e la portata retroattiva (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15793; 13 luglio 2000 n. 9306;
18 agosto 1999 n. 8698; 8 giugno 1999 n. 5655). Al tempo stesso si è osservato che la considerata disposizione è esplicita nel riconoscere piena validità alle clausole condizionali e nell'escludere che le domande di condono, cui tali clausole siano apposte, abbiano valore di riconoscimento del debito previdenziale, com'è reso evidente dalla proposizione che consente all'onerato l'accertamento in fase contenziosa della insussistenza del supposto credito contributivo e che prevede, per il caso in cui tale insussistenza risulti, l'obbligo per gli enti impositori di rimborsare le somme indebitamente pagate (Cass. 13 luglio 200 n. 9306; 22 aprile 2000 n. 5311; 5 aprile 2000 n. 4230; 18 agosto 1999 n. 8698; 8 giugno 1999 n. 5655). Rispetto a questa interpretazione dell'art. 81, comma 9, citato, non appaiono fondati i dubbi di legittimità costituzionale, per lesione dei principi di parità di trattamento nei confronti dei cittadini e di buona amministrazione, espressi dalla difesa dell'INAIL. Sotto il primo profilo l'Istituto osserva che la norma consentirebbe a chi ha già usufruito dei benefici del condono previdenziale, fra cui il mancato pagamento di sanzioni aggiuntive ed oneri accessori, di ripetere quanto pagato, mentre altri contribuenti per poter contestare il debito hanno dovuto pagare interamente quanto richiesto non potendo accedere ai benefici del condono: così come formulata la questione è infondata in quanto la ipotizzata disparità di trattamento deriverebbe non tanto dalla disposizione in esame, quanto piuttosto dalla diversa situazione del contribuente rispetto all'accesso al condono, questione che esula dalla presente controversia. Sotto il profilo della violazione del principio costituzionale di buona amministrazione, l'INAIL sostiene che la norma fa venir meno uno dei benefici per l'amministrazione e cioè la diminuzione del contenzioso: in realtà la norma in esame ha la finalità, come riconosce la stessa difesa dell'Inail, di incentivare le domande di condono per esigenze di bilancio, finalità primaria rispetto al beneficio della diminuzione del contenzioso. La norma in esame, come risulta dal testo sopra riportato, prevede la validità delle clausole di riserva di ripetizione "apposte" alle domande di condono previdenziale. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la clausola di riserva deve venire apposta al momento della presentazione della domanda di condono, non essendo consentito, in base al significato della parola usata dalla legge e tenuto conto dell'intenzione del legislatore, che il soggetto che abbia presentato la domanda di condono possa, poi, con un atto successivo, formulare riserva di accertamento negativo del debito (Cass. 27 febbraio 2002 n. 2943; 5 aprile 2000 n. 4230). Con questa formulazione il legislatore ha voluto che l'Istituto di previdenza venga a conoscenza della riserva contemporaneamente alla domanda di condono, in modo da essere posto immediatamente in condizione di conoscere la consistenza sotto il profilo giuridico ed economico dei propri crediti per contributi e per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative in relazione alla presentazione della domanda di regolarizzazione da parte del debitore.
Tuttavia la prevista contemporaneità dell'istanza di condono e della apposizione di riserva non significa che la clausola di riserva debba essere necessariamente contenuta nello stesso documento con il quale viene proposta istanza di condono, come sostenuto dall'INPS, in quanto lo scopo della norma è quello di far conoscere all'istituto previdenziale che il condono non è incondizionato e non fa venir meno le contestazioni sull'esistenza del debito contributivo: scopo raggiungibile anche attraverso la contestuale presentazione di due distinte scritture, l'una contenente l'istanza di condono e l'altra la riserva di accertamento giudiziale dell'obbligo contributivo. Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente si è avvalsa del condono, "formulando però la contestuale riserva" di ripetizione, con accertamento in fatto, riservato al giudice del merito, che non può essere oggetto di riesame nel giudizio di legittimità. Del resto nessuno dei resistenti ha contestato che la società ricorrente abbia proposto insieme alla domanda di condono anche la riserva di ripetizione in quanto ne' INAIL, ne' la Direzione Provinciale del Tesoro hanno sollevato alcuna eccezione al riguardo, mentre l'INPS si è limitata ad affermare che nella domanda di condono non era apposta alcuna riserva di ripetizione eccependo che clausole non integrate cartolarmente nella domanda di condono e contenute in scritture separate dalla domanda di condono erano prive di efficacia: l'eccezione non riguarda affatto la contemporaneità o meno della presentazione della domanda di condono e della clausola di riserva i ma solo il requisito formale della mancata integrazione cartolare della clausola di riserva nella domanda di condono. Deve quindi concludersi che il richiesto condono non è preclusivo della possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del debito contributivo.
Il secondo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente censura là sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che, una volta richiesto il condono previdenziale, il giudizio nel quale si verte delle domande di accertamento funzionali a quella di condanna alla restituzione di quanto percepito dell'INPS e dall'INAIL per effetto del condono non devono essere esaminate, con conseguente inesistenza del diritto di ripetizione, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia che, nel deciderla, si atterrà al seguente principio: l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, norma di portata retroattiva, è applicabile a tutte le domande di condono previdenziale insieme alle quali venga contemporaneamente proposta riserva di ripetizione, comprese quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti al d.l. n. 79 del 1997, e consente al soggetto che, insieme al condono abbia proposto riserva di ripetizione, la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Le spese del presente giudizio saranno liquidate dalla Corte di Appello designata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002