Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9751
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Sentenza 5 luglio 2002

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In tema di condono previdenziale, l'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma di portata retroattiva, applicabile a tutte le domande di condono, comprese quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti il D.L. n. 79 del 1997, attribuisce al soggetto che contemporaneamente a detta domanda abbia proposto riserva di ripetizione la possibilità di ottenere l'accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Tale disposizione, che risponde alla finalità, primaria rispetto al beneficio della diminuzione del contenzioso, di incentivare le domande di condono per esigenze di bilancio, manifestamente non si pone in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento nei confronti dei cittadini e di buona amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9751
    Data del deposito : 5 luglio 2002

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