Sentenza 25 maggio 2015
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 25/05/2015, n. 7431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7431 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07431/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08305/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8305 del 2014, proposto da:
Luigi Aldo Cucinella, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aldo Cucinella, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
pagamento somme - esecuzione del giudicato - del decreto della corte di appello di roma emesso nel procedimento rg 8937/08 (equa riparazione)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso è stato chiesto il pagamento in favore del ricorrente delle somme, ivi espressamente indicate, nel decreto emesso dalla Corte d’appello di Roma nel giudizio rg. n. 8937/2008 (equa riparazione).
Il Difensore della parte istante nel corso della camera di consiglio ha dichiarato l’intervenuto pagamento delle somme anzidette, nonché la rinuncia formulata ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Orbene, al fine del decidere il Collegio non può che prenderne atto e, conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere, ritenendo di dover disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2015
IL SEGRETARIO