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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 901/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27856/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere n. 27856/2020, meglio indicato in epigrafe, relativo alla Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020, con riferimento, per quanto qui rileva, alla unità immobiliare censita in catasto alla categoria C/6, sub 194, sita in Genova, Indirizzo_1, di cui la ricorrente risulta comproprietaria nella misura del 25%. Evidenziava la ricorrente la seguente vicenda che conduceva all'adozione dell'atto impugnato: l'immobile adibito ad abitazione principale della famiglia, sito in Genova, Via dei Ciclamini n. 50 int. 10, era stato acquistato in regime di comunione legale dai coniugi Nominativo_1 e Nominativo_2, insieme ad alcune pertinenze (box e locali di deposito) nello stesso complesso. Alla morte del marito, avvenuta nel gennaio 2006, la quota di proprietà di quest'ultimo era stata trasferita, per successione, alla moglie e alla figlia Ricorrente_1, nella misura rispettivamente del 75% e del 25%. L'abitazione e le relative pertinenze costituivano e costituiscono tuttora la casa familiare della madre e della figlia. Nel corso del 2020, la madre aveva integralmente provveduto al versamento dell'IMU sul complesso immobiliare, ritenendo di essere l'unico soggetto passivo in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze. A seguito dei controlli sui versamenti, il Comune di Genova emetteva il suddetto avviso di accertamento, contestando un parziale versamento di IMU pari ad € 44,00 per l'unità C/6 sub 194, tassata con aliquota ordinaria, con applicazione di sanzioni, interessi e spese di notifica, per un importo complessivo di € 64,00.
Su detti presupposti il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione:
1. Carenza di legittimazione passiva della ricorrente in relazione all'IMU dovuta per il box C/6 sub 194, assumendosi che l'unico soggetto passivo sia la madre Nominativo_2, quale coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa familiare e sulle relative pertinenze;
2. Errata interpretazione della nozione di “pertinenza” dell'abitazione principale: la ricorrente richiama la definizione civilistica di cui all'art. 817 c.c. e sostiene che il box in questione è strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio dell'abitazione di Via dei Ciclamini 50, con conseguente attrazione nel diritto di abitazione della madre;
3. Erronea applicazione delle norme IMU in materia di pertinenze: secondo parte ricorrente, il limite di una pertinenza per categoria (C/2, C/6, C/7) previsto dall'art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019 rileva unicamente ai fini dell'agevolazione per l'abitazione principale (esenzione/aliquota ridotta), ma non incide né sull'esistenza né sull'estensione del diritto di abitazione, né, soprattutto, sull'individuazione del soggetto passivo, che resta il titolare del diritto reale di godimento. Si costituiva in giudizio il Comune di Genova, contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. Il Comune affermava che l'abitazione principale e due pertinenze (un C/6 ed un C/2) risultavano correttamente esentate IMU come pertinenze dell'abitazione principale, nel rispetto del limite di una unità per categoria previsto dalla legge;
il box C/6 sub 194 costituiva seconda pertinenza C/6, non più agevolabile, per la quale l'IMU doveva essere corrisposta in misura ordinaria dai proprietari pro quota (25% la ricorrente, 75% la madre). Di qui la legittimità dell'accertamento emesso nei confronti della contribuente.
Considerato che
1. In punto di fatto, risulta pacifico tra le parti che:
o l'immobile abitativo di Indirizzo_1 costituiva, al momento della morte del de cuius, la casa familiare dei coniugi Nominativo_1–Nominativo_2;
o il complesso immobiliare comprendeva varie pertinenze, tra cui due unità C/6 e una C/2;
o la quota oggi spettante alla ricorrente (25%) deriva dalla successione paterna, mentre la madre detiene il 75%;
o la madre ha provveduto al versamento dell'IMU sull'intero complesso immobiliare, ritenendosi unico soggetto passivo per effetto del diritto di abitazione.
2. Quanto alla normativa applicabile, l'art. 540, co. 2, c.c. attribuisce al coniuge superstite, in presenza di casa adibita a residenza familiare di proprietà del de cuius o in comunione legale tra i coniugi, un diritto di abitazione che si costituisce automaticamente al momento dell'apertura della successione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale diritto sussiste se l'immobile era di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge superstite, mentre non sorge se il bene era in comunione con un terzo estraneo, come un figlio di precedente matrimonio (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. V, ord. n. 11095/2025).
3. Nel caso in esame, la comunione originaria del complesso immobiliare (casa familiare e pertinenze) si era costituita tra i coniugi in regime di comunione legale e solo all'apertura della successione si è determinato l'ingresso della figlia nella titolarità delle quote;
non ricorre, dunque, l'ipotesi – esaminata dalla citata Cass. n. 11095/2025 – di comproprietà fin dall'origine tra il de cuius, il coniuge superstite e un terzo estraneo, nella quale è stata esclusa la nascita del diritto di abitazione. L'assetto proprietario al momento dell'apertura della successione consente, quindi, di ritenere operante il diritto di abitazione in favore della coniuge superstite.
4. Una volta sorto, il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa familiare, purché effettivamente destinate in modo durevole al suo servizio (art. 817 c.c.). Ai fini IMU, il titolare del diritto di abitazione è considerato unico soggetto passivo dell'imposta con riguardo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, mentre gli altri coeredi, titolari solo della nuda proprietà o comproprietà priva di possesso, non assumono soggettività passiva.
5. L'art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019 limita a una unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7 il numero di pertinenze che, ai fini IMU, possono beneficiare del trattamento di abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta). Tale disposizione attiene tuttavia al regime agevolativo e alla misura del prelievo, non alla individuazione del soggetto passivo, che resta ancorata alla titolarità del diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione). Ne discende che l'eventuale IMU dovuta sulle pertinenze eccedenti il limite agevolabile deve comunque gravare sul titolare del diritto di abitazione, e non sui coeredi comproprietari.
6. Nel caso di specie, il Comune ha correttamente applicato il limite quantitativo delle pertinenze agevolabili, riconoscendo l'agevolazione per una sola unità C/6 e per una C/2, e assoggettando ad aliquota ordinaria la seconda C/6 (sub 194). Tuttavia, ha individuato quale soggetto passivo per quest'ultima anche la ricorrente, in quanto proprietaria pro quota, senza considerare l'esistenza del diritto di abitazione della madre e la conseguente concentrazione del possesso qualificato su quest'ultima. Tale impostazione si pone in contrasto con i principi desumibili dall'art. 540 c.c. e dalla disciplina IMU in tema di soggetti passivi.
7. Va, inoltre, considerato che, alla luce delle quietanze prodotte, l'IMU per il complesso immobiliare è stata già versata integralmente dalla madre, con conseguente rischio di doppia imposizione ove si pretendesse il pagamento di un'ulteriore quota dalla figlia, in assenza di una chiara base normativa che giustifichi la duplicazione del prelievo su un bene la cui fruizione effettiva è concentrata sul coniuge superstite.
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento.
9. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esiguità della pretesa, della natura interpretativa della questione e del parziale difetto di univocità del quadro normativo in tema di pertinenze ai fini IMU, risulta equo compensare integralmente le spese tra le parti.
p.q.m.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie il ricorso;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 11.2.2026 Il giudice dott. Pasquale Grasso
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 901/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27856/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere n. 27856/2020, meglio indicato in epigrafe, relativo alla Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020, con riferimento, per quanto qui rileva, alla unità immobiliare censita in catasto alla categoria C/6, sub 194, sita in Genova, Indirizzo_1, di cui la ricorrente risulta comproprietaria nella misura del 25%. Evidenziava la ricorrente la seguente vicenda che conduceva all'adozione dell'atto impugnato: l'immobile adibito ad abitazione principale della famiglia, sito in Genova, Via dei Ciclamini n. 50 int. 10, era stato acquistato in regime di comunione legale dai coniugi Nominativo_1 e Nominativo_2, insieme ad alcune pertinenze (box e locali di deposito) nello stesso complesso. Alla morte del marito, avvenuta nel gennaio 2006, la quota di proprietà di quest'ultimo era stata trasferita, per successione, alla moglie e alla figlia Ricorrente_1, nella misura rispettivamente del 75% e del 25%. L'abitazione e le relative pertinenze costituivano e costituiscono tuttora la casa familiare della madre e della figlia. Nel corso del 2020, la madre aveva integralmente provveduto al versamento dell'IMU sul complesso immobiliare, ritenendo di essere l'unico soggetto passivo in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze. A seguito dei controlli sui versamenti, il Comune di Genova emetteva il suddetto avviso di accertamento, contestando un parziale versamento di IMU pari ad € 44,00 per l'unità C/6 sub 194, tassata con aliquota ordinaria, con applicazione di sanzioni, interessi e spese di notifica, per un importo complessivo di € 64,00.
Su detti presupposti il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione:
1. Carenza di legittimazione passiva della ricorrente in relazione all'IMU dovuta per il box C/6 sub 194, assumendosi che l'unico soggetto passivo sia la madre Nominativo_2, quale coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa familiare e sulle relative pertinenze;
2. Errata interpretazione della nozione di “pertinenza” dell'abitazione principale: la ricorrente richiama la definizione civilistica di cui all'art. 817 c.c. e sostiene che il box in questione è strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio dell'abitazione di Via dei Ciclamini 50, con conseguente attrazione nel diritto di abitazione della madre;
3. Erronea applicazione delle norme IMU in materia di pertinenze: secondo parte ricorrente, il limite di una pertinenza per categoria (C/2, C/6, C/7) previsto dall'art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019 rileva unicamente ai fini dell'agevolazione per l'abitazione principale (esenzione/aliquota ridotta), ma non incide né sull'esistenza né sull'estensione del diritto di abitazione, né, soprattutto, sull'individuazione del soggetto passivo, che resta il titolare del diritto reale di godimento. Si costituiva in giudizio il Comune di Genova, contestando in fatto e in diritto le domande di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. Il Comune affermava che l'abitazione principale e due pertinenze (un C/6 ed un C/2) risultavano correttamente esentate IMU come pertinenze dell'abitazione principale, nel rispetto del limite di una unità per categoria previsto dalla legge;
il box C/6 sub 194 costituiva seconda pertinenza C/6, non più agevolabile, per la quale l'IMU doveva essere corrisposta in misura ordinaria dai proprietari pro quota (25% la ricorrente, 75% la madre). Di qui la legittimità dell'accertamento emesso nei confronti della contribuente.
Considerato che
1. In punto di fatto, risulta pacifico tra le parti che:
o l'immobile abitativo di Indirizzo_1 costituiva, al momento della morte del de cuius, la casa familiare dei coniugi Nominativo_1–Nominativo_2;
o il complesso immobiliare comprendeva varie pertinenze, tra cui due unità C/6 e una C/2;
o la quota oggi spettante alla ricorrente (25%) deriva dalla successione paterna, mentre la madre detiene il 75%;
o la madre ha provveduto al versamento dell'IMU sull'intero complesso immobiliare, ritenendosi unico soggetto passivo per effetto del diritto di abitazione.
2. Quanto alla normativa applicabile, l'art. 540, co. 2, c.c. attribuisce al coniuge superstite, in presenza di casa adibita a residenza familiare di proprietà del de cuius o in comunione legale tra i coniugi, un diritto di abitazione che si costituisce automaticamente al momento dell'apertura della successione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale diritto sussiste se l'immobile era di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge superstite, mentre non sorge se il bene era in comunione con un terzo estraneo, come un figlio di precedente matrimonio (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. V, ord. n. 11095/2025).
3. Nel caso in esame, la comunione originaria del complesso immobiliare (casa familiare e pertinenze) si era costituita tra i coniugi in regime di comunione legale e solo all'apertura della successione si è determinato l'ingresso della figlia nella titolarità delle quote;
non ricorre, dunque, l'ipotesi – esaminata dalla citata Cass. n. 11095/2025 – di comproprietà fin dall'origine tra il de cuius, il coniuge superstite e un terzo estraneo, nella quale è stata esclusa la nascita del diritto di abitazione. L'assetto proprietario al momento dell'apertura della successione consente, quindi, di ritenere operante il diritto di abitazione in favore della coniuge superstite.
4. Una volta sorto, il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa familiare, purché effettivamente destinate in modo durevole al suo servizio (art. 817 c.c.). Ai fini IMU, il titolare del diritto di abitazione è considerato unico soggetto passivo dell'imposta con riguardo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, mentre gli altri coeredi, titolari solo della nuda proprietà o comproprietà priva di possesso, non assumono soggettività passiva.
5. L'art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019 limita a una unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7 il numero di pertinenze che, ai fini IMU, possono beneficiare del trattamento di abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta). Tale disposizione attiene tuttavia al regime agevolativo e alla misura del prelievo, non alla individuazione del soggetto passivo, che resta ancorata alla titolarità del diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione). Ne discende che l'eventuale IMU dovuta sulle pertinenze eccedenti il limite agevolabile deve comunque gravare sul titolare del diritto di abitazione, e non sui coeredi comproprietari.
6. Nel caso di specie, il Comune ha correttamente applicato il limite quantitativo delle pertinenze agevolabili, riconoscendo l'agevolazione per una sola unità C/6 e per una C/2, e assoggettando ad aliquota ordinaria la seconda C/6 (sub 194). Tuttavia, ha individuato quale soggetto passivo per quest'ultima anche la ricorrente, in quanto proprietaria pro quota, senza considerare l'esistenza del diritto di abitazione della madre e la conseguente concentrazione del possesso qualificato su quest'ultima. Tale impostazione si pone in contrasto con i principi desumibili dall'art. 540 c.c. e dalla disciplina IMU in tema di soggetti passivi.
7. Va, inoltre, considerato che, alla luce delle quietanze prodotte, l'IMU per il complesso immobiliare è stata già versata integralmente dalla madre, con conseguente rischio di doppia imposizione ove si pretendesse il pagamento di un'ulteriore quota dalla figlia, in assenza di una chiara base normativa che giustifichi la duplicazione del prelievo su un bene la cui fruizione effettiva è concentrata sul coniuge superstite.
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento.
9. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esiguità della pretesa, della natura interpretativa della questione e del parziale difetto di univocità del quadro normativo in tema di pertinenze ai fini IMU, risulta equo compensare integralmente le spese tra le parti.
p.q.m.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie il ricorso;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 11.2.2026 Il giudice dott. Pasquale Grasso