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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 576/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. D'IPPOLITO UGO, con domicilio eletto in PIANE
D'ARCHI (CH) Via Sangro n. 5 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'adito tribunale, in accoglimento della domanda attrice;
1) Dichiarare sciolto e risolto il contratto preliminare 30-9-23 in premessa, di compravendita di autoveicolo, per ingiustificato e protratto inadempimento contrattuale del promittente venditore;
pagina1 di 6 2) Condannare la in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, con sede in 66020 Rocca San AN (CH) - località Santa
Calcagna n. 133, al rimborso, in favore dell'attore adempiente, della somma di € 14.000,00 (quattordicimila/00) pari al doppio della caparra confirmatoria versata in sede di conclusione del negozio;
con rivalutazione ed interessi legali dal dì d'incameramento della somma di € 7.000,00, al saldo;
3) Condannare la società convenuta, al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre alle spese generali, nella misura del 15% ed accessori, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario che rende la dichiarazione di rito.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per il convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'attore Ha citato in giudizio la Parte_1 CP_1
per sentire accogliere nei suoi confronti la domanda sopra trascritta
Ha premesso che con il contratto sottoscritto in Rocca San
AN il 30 sett 2023, si era obbligato ad acquistare dalla società
[...]
per l'importo di € 27.100,00 IC, l'autovettura Peugeot Nex 208 CP_1
5p GT Hybrid 136 E-DCS6, versando in sede di sottoscrizione contratto a garanzia delle obbligazioni assunte, la somma di € 7.000,00 a titolo di acconto, caparra confirmatoria;
la tempistica per l'esecuzione contrattuale prevedeva come termine ultimo il 28 febbraio 2024, indicato come “DATA PREVISTA MESSA A
DISPOSIZIONE”; negli articoli 6.1 – 6.2 e 6.3, delle condizioni generali di vendita e di garanzia, riguardanti la consegna della res, il promittente venditore, predisponeva, senza che peraltro la clausola fosse specificamente ed espressamente convalidata per iscritto, la clausola:
“””salvi i casi di forza maggiore o ritardi non dipendenti dal fatto del venditore, dell'importatore, del costruttore e/o di loro fornitori, se la consegna non avviene entro 2 (due) mesi dalla scadenza del termine
pagina2 di 6 indicato, l'acquirente può con racc A.R. revocare l'ordine di acquisto senza obbligo di motivazione. In tale ipotesi il venditore, è tenuto alla restituzione del doppio della somma ricevuta a titolo di caparra”””;
che nonostante la vessatorietà della clausola non condivisa né recepita, il ricorrente confidando nelle assicurazioni del venditore tollerava il decorso del termine moratorio aggiuntivo scaduto al 30 aprile 2024;
persistendo l'inadempimento, il promissario acquirente tramite il difensore, con pec del 12 maggio 2024 dichiarava di recedere dal contratto per difetto di esecuzione dello stesso nei termini convenuti, con invito alla restituzione della somma di € 14.000,00, corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata;
con successiva legalmail del
20 giugno 2024, nel confermare la manifestata volontà di recesso dal contratto, per omesso inadempimento nei termini di contratto, invitava vanamente la società venditrice alla negoziazione assistita ex art 2 del
D.L. 132 del 12 sett 2014, conv. In L. 162 del 10 nov 2014, pubbl G.U. 10-
11-14, la quale con nota del proprio legale opponeva il contestato inadempimento, assicurava in ogni caso adempimento entro la metà del mese di luglio 2024, prospettando altresì incontro inter partes, al quale il promissario acquirente non riteneva di dare seguito;
All'udienza del 14/01/2025 l'attore ha richiamato la natura documentale della causa e ne ha chiesto il rinvio per decisione,
Dichiarata la contumacia del convenuto il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione all'udienza del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda è fondata e va accolta.
II. Risulta provato dalle produzioni documentali allegate che l'attore in data 30 sett 2023 ha stipulato con la società convenuta il contratto d'acquisto, per il corrispettivo lordo di € 27.100,00 dell'autovettura
Peugeot Nex 208 5p GT Hybrid 136 E-DCS6, con termine per consegna entro il 26 febbraio 2024, corrispondendo all'operatore pagina3 di 6 economico, in sede di conclusione del negozio, la somma di
€ 7.000,00 (settemila/00) a titolo di acconto-caparra confirmatoria.
III. Con l'allegazione del contratto l'attore ha individuato il fondamento del diritto rivendicato in domanda;
a fronte di ciò il venditore non risulta avere assolto alla prestazione prevista a proprio carico e non ha allegato alcuna circostanza atta a giustificare il ritardo e l'inadempimento contestato. Risulta quindi inadempiuta l'obbligazione assunta nei termini convenuti.
IV. I termini contrattuali richiamati dall'attore, in particolare il punto 6.2 delle condizioni contrattuali, individuano nell'inadempimento entro i limiti temporali indicati l'insorgenza del diritto dell'acquirente a revocare l'ordine di acquisto senza obbligo di motivazione, e l'obbligo del venditore a restituire il doppio della somma ricevuta a titolo di caparra.
V. L'assunto difetto di specifica sottoscrizione di questa clausola non assume rilievo, e non si rileva effettivo interesse all'eccezione, sia perché l'attore ha agito dopo il decorso del termine in essa previsto così di fatto accettandola, sia perché in essa non si rilevano effetti vessatori in danno dell'acquirente, cui anzi viene riconosciuta la facoltà di revoca dell'ordine senza motivo, così configurando di fatto una rinuncia del venditore temporalmente sospesa. L'attore ha poi esercitato il proprio potere di revoca, ed ha motivato la sua determinazione.
VI. Deriva, in quanto contrattualmente previsto, il diritto di ottenere in restituzione il doppio della caparra versata, di cui è dato atto nel contratto di acquisto mediante assegno circolare BCC 6005462294
VII. Quanto all'importo complessivamente dovuto dal venditore in relazione al pregiudizio effettivamente occorso all'acquirente va considerato che potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, (Cass. n. 14776 del 2014; conf. Cass. n.15391 del
2000; Cass. n. 5644 del 1995; Cass. n. 1143 del1982; Cass. n.
6394 del 1979; Cass. n. 4856 del 1977), sia a cagione del carattere pagina4 di 6 eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento. (Cass. Sez. 2,
25/08/2020, n. 17715, Rv. 658941 - 01)
VIII. All'uopo è opportuno richiamare con maggiore dettaglio l'attenzione sulle chiare differenze, sia sul piano strutturale che funzionale, intercorrenti tra la figura della clausola penale e quella della caparra confirmatoria. Se la prima viene tradizionalmente considerata come un patto accessorio di un contratto con funzione, insieme, di coercizione all'adempimento e di predeterminazione del risarcimento dovuto, in caso di inadempimento, la caparra confìrmatoria, pur assolvendo anch'essa una funzione di preventiva liquidazione del danno, per il caso dell'altrui inadempimento, svolge altresì la funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento. La delineata diversità tra le due figure giustifica la scelta del legislatore di riferire alla sola riduzione della penale il potere del giudice di incidere sulle pattuizioni delle parti. Né può ritenersi che la norma dell'art. 1384 c.c., prevedente il potere del giudice di ridurre equamente la clausola penale, cui testualmente si riferisce, sia applicabile analogicamente oltre l'ambito di detta clausola, trattandosi di norma di carattere eccezionale (Cass. n.
9504 del 2010; Cass. n. 13120 del 1997; Cass. n. 1209 del 1987;
Cass. n. 1143 del 1982, cit.; Cass. n. 4052 del 1978). La disposizione dell'art. 1384 c.c., contemplando l'attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle pattuizioni private e di modificare il relativo contenuto, è norma che fa eccezione alla regola generale, immanente al sistema e formalmente sanzionata nell'art. 1322 c.c., che impone il rispetto dell'autonomia contrattuale dei privati, e, consequenzialmente, non
è passibile di applicazione analogica a situazioni diverse da quella in essa specificamente previste.
pagina5 di 6 IX. Ne consegue che il venditore è tenuto alla restituzione del doppio della caparra.
X. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 600,00
Fase introduttiva 600,00
Fase istruttoria - trattazione 900.00
Fase decisionale 900,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara risolto il contratto preliminare 30-9-23 in premessa, di compravendita di autoveicolo, per inadempimento del promittente venditore;
2. Condanna la in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, con sede in 66020 Rocca San AN (CH) - località
Santa Calcagna n.133, al rimborso, in favore dell'attore adempiente, della somma di € 14.000,00 (quattordicimila/00) pari al doppio della caparra confirmatoria, con interessi dalla comunicazione di revoca;
3. Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 264,00per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA, con pagamento in favore dell'avv. Ugo D'Ippolito dichiaratosi antistatario
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 16 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 576/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. D'IPPOLITO UGO, con domicilio eletto in PIANE
D'ARCHI (CH) Via Sangro n. 5 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'adito tribunale, in accoglimento della domanda attrice;
1) Dichiarare sciolto e risolto il contratto preliminare 30-9-23 in premessa, di compravendita di autoveicolo, per ingiustificato e protratto inadempimento contrattuale del promittente venditore;
pagina1 di 6 2) Condannare la in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, con sede in 66020 Rocca San AN (CH) - località Santa
Calcagna n. 133, al rimborso, in favore dell'attore adempiente, della somma di € 14.000,00 (quattordicimila/00) pari al doppio della caparra confirmatoria versata in sede di conclusione del negozio;
con rivalutazione ed interessi legali dal dì d'incameramento della somma di € 7.000,00, al saldo;
3) Condannare la società convenuta, al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre alle spese generali, nella misura del 15% ed accessori, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario che rende la dichiarazione di rito.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per il convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'attore Ha citato in giudizio la Parte_1 CP_1
per sentire accogliere nei suoi confronti la domanda sopra trascritta
Ha premesso che con il contratto sottoscritto in Rocca San
AN il 30 sett 2023, si era obbligato ad acquistare dalla società
[...]
per l'importo di € 27.100,00 IC, l'autovettura Peugeot Nex 208 CP_1
5p GT Hybrid 136 E-DCS6, versando in sede di sottoscrizione contratto a garanzia delle obbligazioni assunte, la somma di € 7.000,00 a titolo di acconto, caparra confirmatoria;
la tempistica per l'esecuzione contrattuale prevedeva come termine ultimo il 28 febbraio 2024, indicato come “DATA PREVISTA MESSA A
DISPOSIZIONE”; negli articoli 6.1 – 6.2 e 6.3, delle condizioni generali di vendita e di garanzia, riguardanti la consegna della res, il promittente venditore, predisponeva, senza che peraltro la clausola fosse specificamente ed espressamente convalidata per iscritto, la clausola:
“””salvi i casi di forza maggiore o ritardi non dipendenti dal fatto del venditore, dell'importatore, del costruttore e/o di loro fornitori, se la consegna non avviene entro 2 (due) mesi dalla scadenza del termine
pagina2 di 6 indicato, l'acquirente può con racc A.R. revocare l'ordine di acquisto senza obbligo di motivazione. In tale ipotesi il venditore, è tenuto alla restituzione del doppio della somma ricevuta a titolo di caparra”””;
che nonostante la vessatorietà della clausola non condivisa né recepita, il ricorrente confidando nelle assicurazioni del venditore tollerava il decorso del termine moratorio aggiuntivo scaduto al 30 aprile 2024;
persistendo l'inadempimento, il promissario acquirente tramite il difensore, con pec del 12 maggio 2024 dichiarava di recedere dal contratto per difetto di esecuzione dello stesso nei termini convenuti, con invito alla restituzione della somma di € 14.000,00, corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata;
con successiva legalmail del
20 giugno 2024, nel confermare la manifestata volontà di recesso dal contratto, per omesso inadempimento nei termini di contratto, invitava vanamente la società venditrice alla negoziazione assistita ex art 2 del
D.L. 132 del 12 sett 2014, conv. In L. 162 del 10 nov 2014, pubbl G.U. 10-
11-14, la quale con nota del proprio legale opponeva il contestato inadempimento, assicurava in ogni caso adempimento entro la metà del mese di luglio 2024, prospettando altresì incontro inter partes, al quale il promissario acquirente non riteneva di dare seguito;
All'udienza del 14/01/2025 l'attore ha richiamato la natura documentale della causa e ne ha chiesto il rinvio per decisione,
Dichiarata la contumacia del convenuto il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione all'udienza del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. La domanda è fondata e va accolta.
II. Risulta provato dalle produzioni documentali allegate che l'attore in data 30 sett 2023 ha stipulato con la società convenuta il contratto d'acquisto, per il corrispettivo lordo di € 27.100,00 dell'autovettura
Peugeot Nex 208 5p GT Hybrid 136 E-DCS6, con termine per consegna entro il 26 febbraio 2024, corrispondendo all'operatore pagina3 di 6 economico, in sede di conclusione del negozio, la somma di
€ 7.000,00 (settemila/00) a titolo di acconto-caparra confirmatoria.
III. Con l'allegazione del contratto l'attore ha individuato il fondamento del diritto rivendicato in domanda;
a fronte di ciò il venditore non risulta avere assolto alla prestazione prevista a proprio carico e non ha allegato alcuna circostanza atta a giustificare il ritardo e l'inadempimento contestato. Risulta quindi inadempiuta l'obbligazione assunta nei termini convenuti.
IV. I termini contrattuali richiamati dall'attore, in particolare il punto 6.2 delle condizioni contrattuali, individuano nell'inadempimento entro i limiti temporali indicati l'insorgenza del diritto dell'acquirente a revocare l'ordine di acquisto senza obbligo di motivazione, e l'obbligo del venditore a restituire il doppio della somma ricevuta a titolo di caparra.
V. L'assunto difetto di specifica sottoscrizione di questa clausola non assume rilievo, e non si rileva effettivo interesse all'eccezione, sia perché l'attore ha agito dopo il decorso del termine in essa previsto così di fatto accettandola, sia perché in essa non si rilevano effetti vessatori in danno dell'acquirente, cui anzi viene riconosciuta la facoltà di revoca dell'ordine senza motivo, così configurando di fatto una rinuncia del venditore temporalmente sospesa. L'attore ha poi esercitato il proprio potere di revoca, ed ha motivato la sua determinazione.
VI. Deriva, in quanto contrattualmente previsto, il diritto di ottenere in restituzione il doppio della caparra versata, di cui è dato atto nel contratto di acquisto mediante assegno circolare BCC 6005462294
VII. Quanto all'importo complessivamente dovuto dal venditore in relazione al pregiudizio effettivamente occorso all'acquirente va considerato che potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, (Cass. n. 14776 del 2014; conf. Cass. n.15391 del
2000; Cass. n. 5644 del 1995; Cass. n. 1143 del1982; Cass. n.
6394 del 1979; Cass. n. 4856 del 1977), sia a cagione del carattere pagina4 di 6 eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento. (Cass. Sez. 2,
25/08/2020, n. 17715, Rv. 658941 - 01)
VIII. All'uopo è opportuno richiamare con maggiore dettaglio l'attenzione sulle chiare differenze, sia sul piano strutturale che funzionale, intercorrenti tra la figura della clausola penale e quella della caparra confirmatoria. Se la prima viene tradizionalmente considerata come un patto accessorio di un contratto con funzione, insieme, di coercizione all'adempimento e di predeterminazione del risarcimento dovuto, in caso di inadempimento, la caparra confìrmatoria, pur assolvendo anch'essa una funzione di preventiva liquidazione del danno, per il caso dell'altrui inadempimento, svolge altresì la funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento. La delineata diversità tra le due figure giustifica la scelta del legislatore di riferire alla sola riduzione della penale il potere del giudice di incidere sulle pattuizioni delle parti. Né può ritenersi che la norma dell'art. 1384 c.c., prevedente il potere del giudice di ridurre equamente la clausola penale, cui testualmente si riferisce, sia applicabile analogicamente oltre l'ambito di detta clausola, trattandosi di norma di carattere eccezionale (Cass. n.
9504 del 2010; Cass. n. 13120 del 1997; Cass. n. 1209 del 1987;
Cass. n. 1143 del 1982, cit.; Cass. n. 4052 del 1978). La disposizione dell'art. 1384 c.c., contemplando l'attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle pattuizioni private e di modificare il relativo contenuto, è norma che fa eccezione alla regola generale, immanente al sistema e formalmente sanzionata nell'art. 1322 c.c., che impone il rispetto dell'autonomia contrattuale dei privati, e, consequenzialmente, non
è passibile di applicazione analogica a situazioni diverse da quella in essa specificamente previste.
pagina5 di 6 IX. Ne consegue che il venditore è tenuto alla restituzione del doppio della caparra.
X. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 600,00
Fase introduttiva 600,00
Fase istruttoria - trattazione 900.00
Fase decisionale 900,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara risolto il contratto preliminare 30-9-23 in premessa, di compravendita di autoveicolo, per inadempimento del promittente venditore;
2. Condanna la in persona del legale rapp.te pro CP_1
tempore, con sede in 66020 Rocca San AN (CH) - località
Santa Calcagna n.133, al rimborso, in favore dell'attore adempiente, della somma di € 14.000,00 (quattordicimila/00) pari al doppio della caparra confirmatoria, con interessi dalla comunicazione di revoca;
3. Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € 264,00per esborsi, € 3.000,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA, con pagamento in favore dell'avv. Ugo D'Ippolito dichiaratosi antistatario
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 16 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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