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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5515/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 23.11.1958
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Follina presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Pavia il 27.11.1961
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaela Follina presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia il 28.04.1990
(anno 1990 atto n. 21 P. 1)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'impegno al mantenimento del mutuo rispetto.
2) Dato atto del contributo personale della SI.ra nella cura dei figli e nella gestione Pt_1 della famiglia, e del contributo economico per l'acquisto dell'abitazione di Via Caduti in Missione di Pace grazie alle donazioni ricevute dalla di lei famiglia, il SI. si impegna Parte_2
a corrispondere alla SI.ra un contributo al mantenimento del coniuge indicato nella Parte_1 somma mensile di Euro 1.190,00=, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, somma che sarà versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra Pt_1
3) Quanto agli immobili in comproprietà, siti in Milano -Via Caduti in Missione di Pace n. 13 ed in Via Riccardo Pitteri n. 84/6 come meglio sopra identificati, i SI.ri e si Pt_1 Parte_2 impegnano a procedere con la vendita di detti immobili entro un anno dall'omologazione della separazione (termine da intendersi rispettato anche con la sola sottoscrizione del compromesso). Il ricavato della vendita, al netto delle spese, anche di agenzia, qualora sia superiore all'importo di €
400.000,00=, sarà ripartito, all'atto del rogito notarile, nei seguenti termini: quanto ad €
200.000,00= in favore del SI. ed il maggior residuo in favore della SI.ra Parte_2 Pt_1 che potrà incamerare anche gli eventuali acconti nel frattempo percepiti. Qualora il ricavato della vendita sia pari o inferiore ad € 400.000,00=, lo stesso, al netto delle spese di agenzia, sarà equamente diviso fra i SI.ri e . Pt_1 Parte_2
4) La SI.ra , finché gli immobili siti in Milano – Via Caduti di Missione di Pace Parte_1 ed in Via Riccardo Pitteri n. 84/6 come meglio sopra identificati in comproprietà di entrambi i coniugi non verranno venduti, potrà continuare ad abitarvi sostenendo le relative spese di ordinaria amministrazione;
restano a carico di entrambi i coniugi, invece, le spese di straordinaria amministrazione che dovessero, nelle more della vendita, insorgere.
5) Il SI. rinuncia ai mobili e altre suppellettili ancora presenti nella casa Parte_2 familiare in favore della SI.ra . Parte_1
6) I SI.ri e quanto al conto corrente n. 02124/1000/00062143 acceso Parte_2 Pt_1 presso INTESA SANPAOLO – filiale di MILANO – Via E. Carpi n. 4, e tra gli stessi cointestato, si impegnano a procedere con la relativa chiusura e a quant'altro necessario a tal fine, con accredito/versamento dell'intero saldo residuo sul conto corrente intestato alla SI.ra
[...]
. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Pavia il 28.04.1990
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG