Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6324/2021
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6324/2021 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI TOMMASO CATALDO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. GUANTARIO ANTONIO, Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 07.10.2021 la parte ricorrente esponeva:
di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 01.04.2002 al
30.04.2019;
di aver svolto le mansioni di stiratrice, apprendista fino a giugno 2004 e livello II in poi, CCNL Abbigliamento Artigianato;
di aver svolto l'attività dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 18:00;
di aver ricevuto solo una retribuzione giornaliera di € 35,00;
di non aver mai usufruito di ferie e permessi nè relative indennità sostitutive;
di non aver ricevuto la corretta retribuzione diretta, indiretta o differita.
Tanto premesso chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento delle differenze retributive pari alla somma di € 143.602,76.
1
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, assunte le prove orali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa
2) Il ricorso va parzialmente accolto.
3) Ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono, dunque, la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”.
Grava, dunque, sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della 2 sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. 15 giugno
1999 n. 5960).
4) Nel caso di specie risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa a carattere subordinato nel periodo indicato.
Ed invero i testi ascoltati affermano di aver visto la parte ricorrente svolgere attività di stiratrice presso i laboratori di confezioni sotto le direttive della parte resistente nel periodo indicato in ricorso. I testi risultano attendibili avendo reso dichiarazioni precise, ricche di particolari coerenti e non contraddittorie.
In particolare la teste , figlia della parte ricorrente, all'udienza Testimone_1 del 01.04.2022 ha confermato lo svolgimento dell'attività e la presenza della parte ricorrente al lavoro sia in orari mattutini sia in orari pomeridiani;
la teste aveva lavorato insieme alla parte ricorrente alle dipendenze della parte resistente dalla quale ricevevano il lavoro da svolgere, il pagamento in contanti della retribuzione ed alla quale dovevano riferire in caso di assenza;
riferisce, inoltre, che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato per alcuni mesi solo dopo alcune ispezioni subite. Anche il teste , figlia della parte Testimone_2 ricorrente, confermava le mansioni svolte, le direttive provenienti dalla parte ricorrente, i locali adibiti al lavoro, l'orario di lavoro, il pagamento in contanti, avendo anche lei dapprima accompagnato la madre al lavoro e poi iniziato a lavorare insieme alla stessa.
Risulta, dunque, provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno anche in forza della presunzione di tempo pieno che assiste l'onere probatorio del lavoratore in assenza di un contratto scritto. In relazione ai brevi periodi formalizzati, la continuità della prestazione ed il fabbisogno relativo al laboratorio (garantito dal lavoro di almeno una decina di dipendenti) consentono di superare il mero dato formale dei rapporti dichiarati considerando anche che non risulta agli atti alcun contratto scritto che è, invece, richiesto ad probationem per il tempo parziale. 3 5) Accertato, dunque, un rapporto di lavoro a carattere subordinato dal
01.04.2002 al 30.04.2019, a tempo pieno, occorre procedere con la corretta individuazione dell'adeguata retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. non trattandosi di un caso di applicazione diretta di un CCNL tra le parti.
A tal proposito è stato chiarito che “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (cfr. Cass. 944/2021).
Può, dunque, utilizzarsi il CCNL Abbigliamento Artigianato invocato da parte ricorrente con il relativo inquadramento, non specificamente contestato dalla parte resistente e confermato dall'istruttoria in merito alle relative mansioni svolte.
Sulla determinazione del quantum veniva, dunque, disposta una CTU contabile nella persona della dott.ssa le cui conclusioni risultano Persona_1 corrette e prive di vizi logici e possono essere utilizzate al fine di accertare le dovute differenze retributive anche perché non contestate in modo specifico e puntuale dalla parti.
Nella perizia risulta correttamente indicata la retribuzione dovuta in relazione ad un lavoro di otto ore, dal lunedì al venerdì, dal 01.04.2002 al 30.04.2019, come stiratrice, apprendista livello II fino a giugno 2004 e livello II in poi.
Non può che considerarsi, però, quanto spettante al lordo con detrazione del netto percepito in quanto “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo 4 che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 18044/15).
Spetta, dunque, alla parte ricorrente una retribuzione lorda pari ad €
270.907,17 (secondo la causali indicate nella perizia con TFR pari ad €
20.760,51); la somma corrisposta ammonta ad € 186.550,00 senza alcuna imputazione al TFR;
le differenze dovute ammontano, dunque, ad € 84.357,17 di cui € 20.760,51 a titolo di TFR.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento del decisum, con riduzione considerata l'attività svolta, la natura della controversia e le ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta il rapporto di lavoro dipendente intercorso tra le parti dal 01.04.2002 al 30.04.2019, per otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, II livello CCNL Abbigliamento Artigianato;
b. condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 84.357,17 a titolo di differenze retributive di cui € 20.760,51
a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
c. condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida, in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., nella misura di € 6.699,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 15/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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