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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1931-24 RGAC, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pt (avv. Paolo Parte_1
Gentili)
parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt (avv. Massimiliano Morelli)
parte appellata
1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna la parte appellata al rimborso in favore di Parte_1 delle spese del primo grado, liquidate in euro 1.600, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato;
condanna la parte appellata al rimborso in favore di Parte_1 delle spese del presente grado, liquidate in euro 300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 12-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 22-1-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in Cancelleria il 03.10.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando: che con decreto di omologa del 06.12.2021
l'intestato Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione in suo favore dell'assegno d'invalidità ex art. 1 L. 222/84 a decorrere dal
18.11.2019; che in data 04.11.2023 era stato notificato detto decreto e in data 27.12.2021 era stato trasmesso all' il modello AP15; CP_2 che l' aveva dato regolarmente seguito al procedimento in sede CP_2 amministrativa e con provvedimento del 09/11/2022 aveva comunicato la liquidazione dell'assegno di invalidità, categoria IO numero
18290299 con decorrenza 10/12/2019, con il pagamento dei ratei mensili e, non appena concluse ulteriori formalità, degli arretrati quantificati in una somma lorda pari ad euro 36.003,83 (come da documentazione allegata al ricorso); che nello stesso provvedimento l' aveva chiesto al beneficiario l'invio del Modello TE09, CP_2 regolarmente trasmesso in data 21/12/2022 in modalità telematica e protocollato con 7010.2021/12/2022.0527371; che, tuttavia, CP_3 gli erano state erogate solamente le rate mensili a partire da dicembre 2022, e non anche le somme arretrate, pari ad euro 36.003,83 lordi;
di avere inoltrato, per le anzidette motivazioni, in data
24/05/2023, formale PEC di diffida, regolarmente ricevuta da CP_2 che tuttavia, trascorso il termine di 120 gg. previsto dall'art. 4 del DPR 698/94, l' era restata inadempiente. CP_2
3 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare, nei confronti dell'Ente convenuto sotto il profilo soggettivo di natura amministrativa, il diritto del ricorrente al riconoscimento dei ratei arretrati, a titolo di assegno di invalidità, categoria
IO numero 18290299, conseguente al riconoscimento di invalido con permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali ai sensi dell'art.1 legge 222/84, quantificati nell'importo di euro
36.003,83, così come indicato nel provvedimento del 09/11/2022 CP_2
(all. 5) e non contestato dal ricorrente e, per l'effetto, condannare: l' i) al pagamento dei ratei maturati e dovuti, a CP_2 decorrere dal 01/12/2019 e sino alla data del 30/11/2022, pari alla somma lorda di euro 36.003,83 (trentaseimilatre/83), maggiorata degli interessi legali dovuti ai sensi della normativa vigente e sino all'effettivo soddisfo;
ii) alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, con applicazione del D. M. 147/2022”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , riconoscendo: il CP_2 diritto al pagamento degli arretrati spettanti;
che, in particolare, al ricorrente era stato corrisposto l'importo netto di euro 21.263,50 tenuto conto che, dall'arretrato di euro 36.003,83 al lordo, era stata detratta, oltre l'IRPEF, la quota incumulabile con lavoro dipendente pari ad euro 2.362,36 per l'anno di liquidazione e la somma di euro 5.320,90 per gli anni precedenti;
che il pagamento della somma anzidetta era avvenuta nel mese di dicembre in occasione del versamento del rateo mensile della prestazione assistenziale riconosciuta. Pertanto concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per la metà le spese di lite e condanna l'
[...] al pagamento della Controparte_4 residua parte liquidata in complessivi € 800,00 a titolo di compensi,
4 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' assicurato.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha compensato le spese processuali per metà, laddove: l' assicurato aveva atteso invano il pagamento della prestazione economica;
è stato quindi costretto ad instaurare il giudizio di primo grado al fine di tutelare i propri diritti e vedersi liquidato il suo credito;
l'amministrazione si è costituita dichiarando che avrebbe provveduto al pagamento della prestazione, allegando un dettaglio dei conguagli che al momento della costituzione non risultavano ancora essere stati liquidati;
l' assicurato è risultato totalmente vittorioso;
non sussistevano i presupposti di legge né le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la conciliazione.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte
5 argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 Il pagamento in corso di causa di quanto richiesto in domanda, in mancanza di ulteriori elementi, implica il riconoscimento del diritto azionato, sicchè la parte che lo riceve è da ritenersi integralmente vittoriosa e ha diritto al rimborso delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza sancito dall' art.91 cpc.
-8 L' art.92 comma 2° cpc prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l' assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza, n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Dette ragioni consistono nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, tale da alterare i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, oppure in una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.
6 -9 In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere le ragioni per la compensazione, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
-10 Nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame.
-11 La censura attiene esclusivamente alla declaratoria di compensazione, e non anche all' entità delle spese liquidate. Ed anzi ha evidenziato l' appellante (pag.6 del ricorso in appello):
“Sulla quantificazione delle spese legali compensate si può senza dubbio fare riferimento alla somma liquidata dal Giudice di primo grado, perché non contestata dall'odierno appellante e, pertanto, pari alla somma che risulterebbe erroneamente compensata”.
-12 Ai sensi dell'art.5 DM 55-14, nei giudizi per pagamento di somme, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Anche ad utilizzare lo scaglione fino ad euro 26.000, in considerazione dell' importo netto di euro 21.263,50 corrisposto all' assicurato, la richiesta di quantificazione delle spese di primo grado in euro 1.600 è da ritenere congrua;
in particolare, si colloca ampiamente al di sotto della tariffa media (fasi di studio controversia, introduttiva e decisionale).
-13 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, l' va CP_2 condannato al rimborso delle spese del primo grado, liquidate nella
7 misura già determinata dal primo giudice, ossia in euro 1.600 (euro
800 X 2), e, atteso l' esito del grado, delle relative spese, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore del gravame (euro 800: scaglione fino ad euro 1.100) ed in misura prossima al parametro minimo, in virtù della sua semplicità.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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