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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/11/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 256 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VI OL, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NN OR, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 4/07/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/01/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28/12/1991; che dalla loro unione sono nati due figli: Controparte_1
, il 29/05/1993 e , il 24/04/1999; che l'unione matrimoniale è entrata in crisi Per_1 Per_2 per incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale, con addebito alla moglie, alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituita, con comparsa depositata in data 4/06/2025, contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al ricorrente, alle diverse condizioni indicate in atti.
La resistente ha precisato, altresì, di aver sporto querela nei confronti di Parte_1 per il reato di cui all'art. 572 c.p., a seguito della quale è stato aperto il procedimento n.
9354/24 RGNR. Nell'ambito di detto procedimento è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento a una distanza inferiore a metri cinquecento dalla resistente a far data dal 27 novembre 2024; inoltre, al è stato applicato il Pt_1 braccialetto elettronico.
Il giudizio si è concluso con una sentenza di patteggiamento dell'11/04/2025 in cui il GIP ha concesso al ricorrente la sospensione condizionale della pena subordinata alla frequentazione, con esito favorevole con cadenza almeno bisettimanale, di un percorso di recupero presso enti e associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati in atti da individuarsi in sede esecutiva prescrivendo che il percorso inizi entro 90 giorni dalla pronuncia della sentenza.
Tanto premesso, i difensori di ambedue le parti hanno depositato entro i termini di legge le memorie ex art. 473bis.17.
Per l'udienza del 4/07/2025, i coniugi, dopo breve discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
1) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento alla sig.ra a somma di Pt_1 CP_1
€ 600,00 ogni giorno 20 del mese;
2) il ricorrente corrisponderà alla resistente, una tantum, per il pregresso, la somma di €
3.500,00 con una prima rata da 300,00 euro a partire da settembre 2025 e le successive rate di € 200,00 al mese;
3) la resistente e i figli lasceranno la casa coniugale di via Custoza n. 34 a Cutrofiano entro il mese di settembre 2025;
4) le parti si accorderanno in separata sede sulla divisione dei beni mobili e degli arredi;
5) entrambe le parti rinunciano alle domande di addebito e la resistente a quella di mantenimento per la figlia . Per_1
Nella medesima udienza le parti hanno rinunciato ai termini per memorie conclusionali e repliche;
pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2 Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate tra le parti sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi
è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 14/01/2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Cutrofiano (LE), il 28/12/1991 (trascritto CP_1 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 66, parte II, serie A, anno 1991), alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 256 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VI OL, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NN OR, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 4/07/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/01/2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28/12/1991; che dalla loro unione sono nati due figli: Controparte_1
, il 29/05/1993 e , il 24/04/1999; che l'unione matrimoniale è entrata in crisi Per_1 Per_2 per incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale, con addebito alla moglie, alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituita, con comparsa depositata in data 4/06/2025, contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al ricorrente, alle diverse condizioni indicate in atti.
La resistente ha precisato, altresì, di aver sporto querela nei confronti di Parte_1 per il reato di cui all'art. 572 c.p., a seguito della quale è stato aperto il procedimento n.
9354/24 RGNR. Nell'ambito di detto procedimento è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento a una distanza inferiore a metri cinquecento dalla resistente a far data dal 27 novembre 2024; inoltre, al è stato applicato il Pt_1 braccialetto elettronico.
Il giudizio si è concluso con una sentenza di patteggiamento dell'11/04/2025 in cui il GIP ha concesso al ricorrente la sospensione condizionale della pena subordinata alla frequentazione, con esito favorevole con cadenza almeno bisettimanale, di un percorso di recupero presso enti e associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati in atti da individuarsi in sede esecutiva prescrivendo che il percorso inizi entro 90 giorni dalla pronuncia della sentenza.
Tanto premesso, i difensori di ambedue le parti hanno depositato entro i termini di legge le memorie ex art. 473bis.17.
Per l'udienza del 4/07/2025, i coniugi, dopo breve discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
1) il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento alla sig.ra a somma di Pt_1 CP_1
€ 600,00 ogni giorno 20 del mese;
2) il ricorrente corrisponderà alla resistente, una tantum, per il pregresso, la somma di €
3.500,00 con una prima rata da 300,00 euro a partire da settembre 2025 e le successive rate di € 200,00 al mese;
3) la resistente e i figli lasceranno la casa coniugale di via Custoza n. 34 a Cutrofiano entro il mese di settembre 2025;
4) le parti si accorderanno in separata sede sulla divisione dei beni mobili e degli arredi;
5) entrambe le parti rinunciano alle domande di addebito e la resistente a quella di mantenimento per la figlia . Per_1
Nella medesima udienza le parti hanno rinunciato ai termini per memorie conclusionali e repliche;
pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2 Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate tra le parti sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi
è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 14/01/2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Cutrofiano (LE), il 28/12/1991 (trascritto CP_1 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 66, parte II, serie A, anno 1991), alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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