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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 29878 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
, rappr.ta e difesa dagli Avv. Marco Parte_1
Mantello e Caterina Corti - ricorrente E
, rappòr.to e difeso dal Controparte_1 funzionario dr.ssa Cristina Scalamandrè - convenuto
Oggetto: accertamento e condanna al pagamento di prestazioni previdenziali/assistenziali a seguito di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Mantello.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 31/7/2024 conveniva Parte_1 qui in giudizio l' . CP_1
Esposto (in sintesi): che questo Tribunale, con decreto ex art. 445 bis c.p.c. pubblicato il 21/12/2023, aveva omologato ATPO accertante che ella versava, dalla visita di revisione del 31/10/2022, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 13 della legge n.118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
che notificato all' il decreto il 23/12/2023 ed il Mod. AP/70 CP_1 attestante gli altri requisiti di legge il 16/1/2024, decorso il termine di gg. 120 previsto dall'art. 445 bis c.p.c., l' , malgrado la sussistenza degli altri CP_1 requisiti di legge, non aveva provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione;
chiedeva dichiararsi il diritto e condannarsi l' al pagamento CP_1 della prestazione. Si costituiva tardivamente in giudizio l' limitandosi a dedurre che la pratica CP_1 era in istruttoria e a chiedere un rinvio che, consente la difesa attorea, era concesso. All'odierna udienza la difesa attorea deduceva e documentava che la prestazione era stata riconosciuta come richiesta con provvedimento del 18/12/2024, e messa in pagamento, con gli arretrati, il 20/1/2025. Chiedeva pertanto dichararsi cessata la materia del contendere, col favore delle spese. ~ 2 ~
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Giusta la richiesta attorea, l'evidenza documentale dell'avvenuta liquidazione, e del pagamento avvenuto senza residue contestazioni sul “quantum”, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. seguono la soccombenza virtuale dell' per aver dato causa al giudizio posto che la CP_1 pretesa era pacificamente fondata e l' ha omesso di provvedere al relativo CP_1 riconoscimento e liquidazione nel termine posto dall'art. 445 bis c.p.c., già spirato al momento della presentazione del ricorso giudiziario. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. in favore del solo Avv. Mantello, come chiesto in ricorso e ribadito all'udienza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 29878 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
, rappr.ta e difesa dagli Avv. Marco Parte_1
Mantello e Caterina Corti - ricorrente E
, rappòr.to e difeso dal Controparte_1 funzionario dr.ssa Cristina Scalamandrè - convenuto
Oggetto: accertamento e condanna al pagamento di prestazioni previdenziali/assistenziali a seguito di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Mantello.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 31/7/2024 conveniva Parte_1 qui in giudizio l' . CP_1
Esposto (in sintesi): che questo Tribunale, con decreto ex art. 445 bis c.p.c. pubblicato il 21/12/2023, aveva omologato ATPO accertante che ella versava, dalla visita di revisione del 31/10/2022, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 13 della legge n.118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
che notificato all' il decreto il 23/12/2023 ed il Mod. AP/70 CP_1 attestante gli altri requisiti di legge il 16/1/2024, decorso il termine di gg. 120 previsto dall'art. 445 bis c.p.c., l' , malgrado la sussistenza degli altri CP_1 requisiti di legge, non aveva provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione;
chiedeva dichiararsi il diritto e condannarsi l' al pagamento CP_1 della prestazione. Si costituiva tardivamente in giudizio l' limitandosi a dedurre che la pratica CP_1 era in istruttoria e a chiedere un rinvio che, consente la difesa attorea, era concesso. All'odierna udienza la difesa attorea deduceva e documentava che la prestazione era stata riconosciuta come richiesta con provvedimento del 18/12/2024, e messa in pagamento, con gli arretrati, il 20/1/2025. Chiedeva pertanto dichararsi cessata la materia del contendere, col favore delle spese. ~ 2 ~
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
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1. Giusta la richiesta attorea, l'evidenza documentale dell'avvenuta liquidazione, e del pagamento avvenuto senza residue contestazioni sul “quantum”, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. seguono la soccombenza virtuale dell' per aver dato causa al giudizio posto che la CP_1 pretesa era pacificamente fondata e l' ha omesso di provvedere al relativo CP_1 riconoscimento e liquidazione nel termine posto dall'art. 445 bis c.p.c., già spirato al momento della presentazione del ricorso giudiziario. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. in favore del solo Avv. Mantello, come chiesto in ricorso e ribadito all'udienza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)